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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/12/2024, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 3287/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3287/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Raul Benassi;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Sara Cheli;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 08.08.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in data 21.07.2002 in Castellammare di Stabia (NA) e che dalla loro unione sono nate due figlie, il 07.11.2002 e il Persona_2
03.03.2006 a Castellammare di Stabia. Con provvedimento in data 14/08/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 05.12.2024, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 05.12.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e , ordinando all'Ufficiale di Stato civile di
[...] Controparte_1
Castellammare di Stabia (NA) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Castellammare di Stabia (NA) il 21.07.2002 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 264 P. II Serie A anno 2002.
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Piombino, Via Cesare Battisti n.2, di proprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno, sarà abitata dalla moglie, avendo il marito reperito altro alloggio dove vivere;
3) la moglie abiterà nella ex casa coniugale sino a che la stessa non reperirà altro alloggio e comunque non oltre il termine che sarà determinato in seno all'esecuzione immobiliare R.G.78/23, pendente presso Questo Tribunale, essendo tale immobile sottoposto ad espropriazione forzata;
4) le figlie e entrambe maggiorenni, vivranno nella ex casa coniugale Persona_2 con la madre e quando quest'ultima avrà reperito altro alloggio si trasferiranno con la madre nella nuova abitazione;
5) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie tutte le volte che vorrà ed in ogni caso tenendo conto della volontà e delle esigenze di e in quanto entrambe maggiorenni;
Persona_2
6) Il IG. corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento della figlia studente all'ultimo anno dell'Istituto Tecnico Persona_2
Commerciale, non autosufficiente, la somma mensile di €.250,00, annualmente rivalutabili sulla base degli indici Istat. Per quanto riguarda la figlia , che attualmente svolge soltanto lavoro stagionale, il verserà direttamente alla figlia, per i soli mesi in Parte_1 cui non svolge l'attività lavorativa, la somma mensile di €.100,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat. Entrambi i coniugi ripartiranno le spese straordinarie conformemente a quanto stabilito dalle linee guida del CNF delle quali dichiarano di essere stati perfettamente edotti dai propri difensori. L'assegno unico erogato dall'Inps per la figlia minore verrà percepito dai coniugi al 50%, salvo diverso accordo Persona_2 tra loro;
7) l'autovettura Fiat Bravo, Tg. EG608NP, l'autovettura Gran Punto, Tg. DE270RG, lo scooter Nexus 500, Tg. DW47252 e lo scooter Honda SH150 tg EM550867 intestati al IG. resteranno di esclusiva proprietà del predetto, mentre l'autovettura Parte_1
Lancia Musa, Tg. DJ717TA intestata alla IG.ra , resterà in proprietà di CP_1 quest'ultima;
8) i coniugi rilevata la loro situazione economica dichiarano di voler provvedere autonomamente al proprio sostentamento, senza previsione di assegni di mantenimento a favore del coniuge;
9) i coniugi, subito dopo la sottoscrizione del ricorso, procederanno alla chiusura del conto corrente cointestato n.35269836, aperto presso la suddividendo Controparte_2 il saldo attivo, se presente, al 50% ed impegnandosi ad accollarsi nella misura del 50% ciascuno le eventuali spese o scoperti di conto;
10) i coniugi si concedono fin d'ora il nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;
11) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto ai sopra indicati punti 3, 6 e 9, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 05.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3287/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Raul Benassi;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Sara Cheli;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 08.08.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in data 21.07.2002 in Castellammare di Stabia (NA) e che dalla loro unione sono nate due figlie, il 07.11.2002 e il Persona_2
03.03.2006 a Castellammare di Stabia. Con provvedimento in data 14/08/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 05.12.2024, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 05.12.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e , ordinando all'Ufficiale di Stato civile di
[...] Controparte_1
Castellammare di Stabia (NA) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Castellammare di Stabia (NA) il 21.07.2002 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 264 P. II Serie A anno 2002.
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Piombino, Via Cesare Battisti n.2, di proprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno, sarà abitata dalla moglie, avendo il marito reperito altro alloggio dove vivere;
3) la moglie abiterà nella ex casa coniugale sino a che la stessa non reperirà altro alloggio e comunque non oltre il termine che sarà determinato in seno all'esecuzione immobiliare R.G.78/23, pendente presso Questo Tribunale, essendo tale immobile sottoposto ad espropriazione forzata;
4) le figlie e entrambe maggiorenni, vivranno nella ex casa coniugale Persona_2 con la madre e quando quest'ultima avrà reperito altro alloggio si trasferiranno con la madre nella nuova abitazione;
5) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie tutte le volte che vorrà ed in ogni caso tenendo conto della volontà e delle esigenze di e in quanto entrambe maggiorenni;
Persona_2
6) Il IG. corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento della figlia studente all'ultimo anno dell'Istituto Tecnico Persona_2
Commerciale, non autosufficiente, la somma mensile di €.250,00, annualmente rivalutabili sulla base degli indici Istat. Per quanto riguarda la figlia , che attualmente svolge soltanto lavoro stagionale, il verserà direttamente alla figlia, per i soli mesi in Parte_1 cui non svolge l'attività lavorativa, la somma mensile di €.100,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat. Entrambi i coniugi ripartiranno le spese straordinarie conformemente a quanto stabilito dalle linee guida del CNF delle quali dichiarano di essere stati perfettamente edotti dai propri difensori. L'assegno unico erogato dall'Inps per la figlia minore verrà percepito dai coniugi al 50%, salvo diverso accordo Persona_2 tra loro;
7) l'autovettura Fiat Bravo, Tg. EG608NP, l'autovettura Gran Punto, Tg. DE270RG, lo scooter Nexus 500, Tg. DW47252 e lo scooter Honda SH150 tg EM550867 intestati al IG. resteranno di esclusiva proprietà del predetto, mentre l'autovettura Parte_1
Lancia Musa, Tg. DJ717TA intestata alla IG.ra , resterà in proprietà di CP_1 quest'ultima;
8) i coniugi rilevata la loro situazione economica dichiarano di voler provvedere autonomamente al proprio sostentamento, senza previsione di assegni di mantenimento a favore del coniuge;
9) i coniugi, subito dopo la sottoscrizione del ricorso, procederanno alla chiusura del conto corrente cointestato n.35269836, aperto presso la suddividendo Controparte_2 il saldo attivo, se presente, al 50% ed impegnandosi ad accollarsi nella misura del 50% ciascuno le eventuali spese o scoperti di conto;
10) i coniugi si concedono fin d'ora il nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;
11) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto ai sopra indicati punti 3, 6 e 9, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 05.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai