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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/05/2025, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1324/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
dal
, Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellante -
elettivamente domiciliato in PORDENONE, P.TTA DEL DONATORE n. 1, con il patrocinio dell'avv. DI BENEDETTO MARCO,
contro
, Controparte_1
(C.F. ) C.F._1
, Controparte_2
pagina 1 di 5 (C.F. ) C.F._2
, Controparte_3
(C.F. ) C.F._3
, Controparte_4
(C.F. ) C.F._4
- appellati -
elettivamente domiciliati in VIA U. BREGOLINI N. 4 30033 NOALE, con il patrocinio dell'avv. TONELLO FRANCA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 238/24, pubblicata in data 26.1.24.
Conclusioni congiunte delle parti:
come da verbale d'udienza del 21.5.25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in primo grado avanti al Tribunale di Venezia, (e Parte_2
poi, dopo il suo decesso, gli eredi , e ) ha esperito CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
azione avverso il al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a Parte_1
seguito di una caduta lungo un marciapiede dissestato, accolta per l'importo di €
€82.387,95, oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo, in forza della sentenza n.
238/24, pubblicata in data 26.1.24.
Proposto appello da parte dell'ente locale e ritualmente costituiti in giudizio i convenuti,
veniva quindi formulata proposta transattiva ex art. 185 bis cpc da parte del Consigliere
Istruttore con ordinanza del 23.1.25, poi integrata come precisato a verbale d'udienza del
21.5.25, prevedente la conciliazione della controversia:
- con il riconoscimento della spettanza in favore degli appellati della somma:
o di € 7.375,00 a titolo di inabilità temporanea,
pagina 2 di 5 o di € 15.543,60 a titolo di invalidità permanente,
o di € 3.885,90 a titolo di danno morale,
o di € 1.220,00 a titolo di spese giustificate (trattandosi all'evidenza di un mero refuso l'indicazione che tale somma risultasse nuovamente dovuta a titolo di danno morale),
oltre interessi legali dalla decisione di primo grado al saldo,
- con la determinazione delle spese di lite del primo grado nell'importo di € 7.616,00
oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA,
- con il ristoro in favore degli attori dell'importo di € 3.595,00 sostenuto a titolo di anticipazioni per CTU e CTP nel corso del giudizio di primo grado,
- con l'integrale compensazione di quelle del secondo grado,
- con la restituzione di quanto eventualmente ricevuto dagli appellati in eccesso rispetto a quanto indicato nella proposta,
concordemente accolta dalle parti come da dichiarazioni rese a verbale della medesima udienza del 21.5.25, le quali hanno quindi chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, rinunciando alla concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Tale richiesta può essere accolta dal momento che tale tipo di pronuncia costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della inammissibilità
dell'impugnazione per il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti e dell'interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr.
Cass. Sez. Un. 18.5.00 n. 368, Cass. Sezioni Unite 8.1.03 n. 78, Cass.
6.7.05 n. 14250).
A differenza della rinunzia agli atti in appello, che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della pagina 3 di 5 materia del contendere il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce infatti alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato (Cass.
3.3.03 n. 3122, Cass. Sez. Un., 28.9.00 n. 1048, Cass. 3.3.06
n. 4714).
Allorquando, quindi, le parti concordino sulla intervenuta definizione della lite con un accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare ed identificare, ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite), il giudizio deve essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla controversia è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti.
Tale dichiarazione implica necessariamente, essendo ormai la controversia oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell'automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, poiché le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass. Sez.Un. 11.4.18 n. 8980)
In riforma della sentenza impugnata va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Non sussistono, infine, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115
del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La norma, infatti, che ha natura lato sensu sanzionatoria ed è di stretta interpretazione, non essendone consentita l'interpretazione estensiva o analogica (Cass.
5.12.23 n. 34025 e
12.11.15 n. 23175), è applicabile qualora il procedimento di impugnazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del pagina 4 di 5 contendere accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.
Nulla, invece, è da disporsi in merito alle spese dal momento che la loro regolamentazione
è stata oggetto dell'accordo stesso.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia,
rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia n. 238/24, pubblicata in data 26.1.24, dichiara cessata fra le parti la materia del contendere alle condizioni indicate nella parte motiva.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Presidente estensore
dott. Guido Marzella
pagina 5 di 5
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1324/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
dal
, Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellante -
elettivamente domiciliato in PORDENONE, P.TTA DEL DONATORE n. 1, con il patrocinio dell'avv. DI BENEDETTO MARCO,
contro
, Controparte_1
(C.F. ) C.F._1
, Controparte_2
pagina 1 di 5 (C.F. ) C.F._2
, Controparte_3
(C.F. ) C.F._3
, Controparte_4
(C.F. ) C.F._4
- appellati -
elettivamente domiciliati in VIA U. BREGOLINI N. 4 30033 NOALE, con il patrocinio dell'avv. TONELLO FRANCA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 238/24, pubblicata in data 26.1.24.
Conclusioni congiunte delle parti:
come da verbale d'udienza del 21.5.25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in primo grado avanti al Tribunale di Venezia, (e Parte_2
poi, dopo il suo decesso, gli eredi , e ) ha esperito CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
azione avverso il al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a Parte_1
seguito di una caduta lungo un marciapiede dissestato, accolta per l'importo di €
€82.387,95, oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo, in forza della sentenza n.
238/24, pubblicata in data 26.1.24.
Proposto appello da parte dell'ente locale e ritualmente costituiti in giudizio i convenuti,
veniva quindi formulata proposta transattiva ex art. 185 bis cpc da parte del Consigliere
Istruttore con ordinanza del 23.1.25, poi integrata come precisato a verbale d'udienza del
21.5.25, prevedente la conciliazione della controversia:
- con il riconoscimento della spettanza in favore degli appellati della somma:
o di € 7.375,00 a titolo di inabilità temporanea,
pagina 2 di 5 o di € 15.543,60 a titolo di invalidità permanente,
o di € 3.885,90 a titolo di danno morale,
o di € 1.220,00 a titolo di spese giustificate (trattandosi all'evidenza di un mero refuso l'indicazione che tale somma risultasse nuovamente dovuta a titolo di danno morale),
oltre interessi legali dalla decisione di primo grado al saldo,
- con la determinazione delle spese di lite del primo grado nell'importo di € 7.616,00
oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA,
- con il ristoro in favore degli attori dell'importo di € 3.595,00 sostenuto a titolo di anticipazioni per CTU e CTP nel corso del giudizio di primo grado,
- con l'integrale compensazione di quelle del secondo grado,
- con la restituzione di quanto eventualmente ricevuto dagli appellati in eccesso rispetto a quanto indicato nella proposta,
concordemente accolta dalle parti come da dichiarazioni rese a verbale della medesima udienza del 21.5.25, le quali hanno quindi chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, rinunciando alla concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Tale richiesta può essere accolta dal momento che tale tipo di pronuncia costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della inammissibilità
dell'impugnazione per il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti e dell'interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr.
Cass. Sez. Un. 18.5.00 n. 368, Cass. Sezioni Unite 8.1.03 n. 78, Cass.
6.7.05 n. 14250).
A differenza della rinunzia agli atti in appello, che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della pagina 3 di 5 materia del contendere il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce infatti alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato (Cass.
3.3.03 n. 3122, Cass. Sez. Un., 28.9.00 n. 1048, Cass. 3.3.06
n. 4714).
Allorquando, quindi, le parti concordino sulla intervenuta definizione della lite con un accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare ed identificare, ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite), il giudizio deve essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla controversia è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti.
Tale dichiarazione implica necessariamente, essendo ormai la controversia oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell'automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, poiché le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass. Sez.Un. 11.4.18 n. 8980)
In riforma della sentenza impugnata va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Non sussistono, infine, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115
del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La norma, infatti, che ha natura lato sensu sanzionatoria ed è di stretta interpretazione, non essendone consentita l'interpretazione estensiva o analogica (Cass.
5.12.23 n. 34025 e
12.11.15 n. 23175), è applicabile qualora il procedimento di impugnazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del pagina 4 di 5 contendere accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.
Nulla, invece, è da disporsi in merito alle spese dal momento che la loro regolamentazione
è stata oggetto dell'accordo stesso.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia,
rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia n. 238/24, pubblicata in data 26.1.24, dichiara cessata fra le parti la materia del contendere alle condizioni indicate nella parte motiva.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Presidente estensore
dott. Guido Marzella
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