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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/10/2025, n. 4205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4205 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 6261/2025
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 8382/2024
TRA
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Vincenzo Pecorario, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.06.2024, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, rappresentando che l' dopo averlo sottoposto a visita, lo aveva riconosciuto invalido nella CP_1
misura del solo 50%.
1 Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , valutava il ricorrente invalido Persona_1
nella misura del 69%, con conseguente esclusione dei requisiti sanitari per la prestazione suddetta.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 06.05.2025, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari per l'assegno mensile assistenziale. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 21.10.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 8382/2024 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il
2 consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo
a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sulla capacità lavorativa del ricorrente.
Segnatamente, parte opponente si duole dell'errata valutazione della patologia cardiaca da parte del c.t.u. il quale, pur essendo detta affezione inquadrata in II classe NYHA sia nelle certificazioni in atti, sia nel verbale amministrativo, avrebbe ingiustamente applicato il codice tabellare 6445 (coronaropatia lieve I classe NYHA) ed una percentuale del solo 15%. La corretta stima della patologia de qua renderebbe, invece, il ricorrente certamente legittimato al riconoscimento dell'assegno mensile assistenziale, con conseguente necessità di rinnovare le operazioni peritali.
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 25.02.2025).
Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha riconosciuto il periziato affetto da: “Bronchite asmatica cronica ostruttiva moderata Codice 6407 -
Ric. Inv. 45% • Artrosi polidistrettuale con spondilodiscopatia in esiti di stenosi serrata cronica del canale vertebrale lombare trattato chirurgicamente con meniscectomia ginocchio sin (2023) e decompressione radicolare con emilaminectomia lombare
3 (2024) Per analogia Codice 7010 - Ric. Inv. 35% • Coronaropatia ischemico- ipertensiva (I classe NYHA) trattata mediante PTCA e stent (2021) Codice 6445 - Ric.
Inv. 15%”.
Nel merito, con specifico riguardo alla valutazione della patologia cardiaca oggetto di contestazione, ha osservato: “In merito alla coronaropatia ischemico-ipertensiva (I classe NYHA), è stato utilizzato come riferimento tabellare il codice 6445, il quale si riferisce a “coronaropatia lieve (I classe NYHA)”, con valutazione tabellare compresa tra il 11 e il 20%. Dallo studio della documentazione sanitaria in atti, il ricorrente ha presentato una sindrome coronarica acuta nel dicembre 2021, trattata con PTCA e stent [cfr. doc. sanit. n. 3]. La rivascolarizzazione coronarica effettuata ha ottenuto brillanti risultati, confermati dalla recente documentazione cardiovascolare dell'ottobre 2023 [cfr. doc. sanit. n. 6-7]. Nel caso in oggetto la valutazione della grado di insufficienza cardiovascolare, collocabile in una classe NYHA, deve necessariamente superare la sterile semeiotica legata esclusivamente alla dispnea e al senso di affaticamento della classificazione NYHA, in quanto tali dati sono inficiati dalla patologia broncopolmonare già descritta e dall'eccesso ponderale, ma occorre avvalersi delle indagini strumentali nettamente più obiettive e dettagliata, orientate alla definizione approfondita dello status cardiologico. Va rilevato, infatti, che all'esame ecocardiografico [doc. sanit. n. 6], emerge allo stato attuale un quadro clinico decisamente ben compensato, caratterizzato da “compenso emodinamico, funzione sistolica globale del ventricolo sinistro nei limiti della norma (frazione di eiezione: 65%), ventricolo sinistro presenta normali dimensioni endocavitarie.
L'esplorazione con ER dei flussi transvalvolare non ha evidenziato anomalie”, confermato ulteriormente dalla cardio TC [doc. sanit. n. 7] che descrive una condizione sostanzialmente nella norma definita da: “Stent pervio senza segni di restenosi del lume. Non evidenza di progressione della malattia nei restanti segmenti coronarici rispetto al precedente controllo cardio TC del 2021. Pertanto, il sottoscritto
C.T.U. ha ritenuto corretto applicare per tale minorazione, efficacemente trattata con rivascolarizzazione meccanica e in assenza di segni di recidiva, il codice tabellare
6445, indicato nella tabella validata dal D.M. Sanità 5.2.1992, attribuendogli il valore percentuale medio del range proposto pari al 15%.”.
4 Chiare, esaustive e condivisibili risultano, da quanto sopra, le ragioni della valutazione del consulente con riguardo all'affezione in argomento, a nulla rilevando la circostanza addotta dall'opponente secondo cui l'opinione del c.t.u. sarebbe chiaramente illegittima in quanto difforme da quella di cui alle certificazioni mediche di strutture pubbliche in atti o della commissione medica CP_1
Deve, infatti, in proposito evidenziarsi come il compito affidato dal giudice al consulente tecnico d'ufficio non possa risolversi in un acritico recepimento di quanto risultante dalla documentazione in atti, rivestendo, al contrario, un ruolo fondamentale l'esame obiettivo sulla persona del periziando. Né può ritenersi vincolante la valutazione espressa dall' in sede amministrativa, tenuto conto che lo stesso CP_1
procedimento di a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c. si fonda sulla asserita ed astratta controvertibilità del giudizio espresso dall' , la quale non può intendersi solo in CP_1 senso migliorativo, potendo la consulenza tecnica d'ufficio rivedere anche in peius il giudizio predetto.
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Né, infine, parte ricorrente ha allegato un aggravamento delle proprie condizioni o prodotto a supporto nuova documentazione idonea a provare lo stesso. In proposito deve, infatti, osservarsi come la nuova documentazione medica depositata con le note sostitutive di udienza non sia stata accompagnata da alcuna allegazione circa l'insorgenza di un ipotetico peggioramento delle condizioni di salute del periziato, ma risulti depositata al chiaro ed unico scopo di ribadire l'ingiusto riconoscimento di una percentuale complessiva del solo 69%. Trattasi, peraltro, di documentazione medica riguardante le problematiche ortopediche patite dal ricorrente, la cui valutazione da parte del c.t.u. non è stata in alcun modo contestata dall'opponente prima dell deposito delle predette note di trattazione. In ogni caso, per mero scrupolo, si osserva che la documentazione medica de qua è relativa all'intervento di protesi all'anca sinistra cui
5 il ricorrente si è sottoposto in data 29.04.2025, intervento che, in assenza di evidenze di segno opposto, deve in linea di massima ritenersi migliorativo e non peggiorativo per la funzionalità del paziente.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) nulla sulle spese;
c) liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 31.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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