Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 267
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione del diritto alla difesa e al contraddittorio

    La Corte ritiene che il contraddittorio sia applicabile solo ai tributi armonizzati e dove specificamente previsto, richiamando la giurisprudenza di legittimità.

  • Rigettato
    Legittimità del credito d'imposta trasferito a seguito di scissione societaria

    La Corte rigetta il ricorso poiché la società ricorrente non ha fornito prova di aver materialmente acquisito la proprietà degli impianti e macchinari oggetto del credito d'imposta. Inoltre, la proprietà dell'impianto non risulta essere stata trasferita alla società ricorrente, la quale non è quindi titolata ad acquisire il credito d'imposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 267
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 267
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo