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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 267/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
D'SI AN, Presidente NI GIORGIO, Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 360/2020 depositato il 12/03/2020
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia -
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TVKCR1000191 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.360/20 Ricorrente_1 Rappresentante_1 La società “ ” in persona del legale rappresentante sig. , a Difensore_1mezzo della dott.ssa , impugnava avviso di accertamento n. TVK CR1000191/2019 notificato a mezzo Pec in data 23/12/2019 e nuovamente a mezzo raccomandata AR in data 07/01/2020, dall'Agenzia Entrate Foggia per recupero credito d'imposta, ritenuto inesistente e indebitamente compensato, per l'anno d'imposta 2014.
Motivi ricorso
Premesso di ritenere illegittimo l'atto opposto, osserva in particolare,
• Violazione del diritto alla difesa e del diritto al contraddittorio;
nel merito, richiama la preliminare Società_1 Ricorrente_1operazione di scissione societaria tra Srl. e la , da cui veniva costituita Società_2l'attuale società ricorrente;
e che, la precedente società Srl, attuava investimenti in impianti e macchinari destinati all'attività di produzione di compost, così da richiedere in data 02/07/2008, la fruizione del credito di imposta ed in data 31/07/2008 riceveva nulla osta alla fruizione dello stesso a partire dall'anno di imposta 2014; altresì rappresenta che gli impianti e macchinari atti alla produzione di compost sono stati trasferiti con l'atto di scissione e quindi come prassi, Risoluzioni n. 143/E/2003 e 22/E del 2006, veniva trasferito alla beneficiaria il credito di imposta;
nelle more, venivano richieste integrazioni documentali e solo in data 23.12.2019, veniva notificato l'atto de quo, motivato con l'indebita compensazione ed inesistenza del credito.
Chiede pertanto, per i motivi dedotti, l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e competenze.
L'Agenzia, costituita in giudizio, osserva la regolarità della pretesa, fondata sull'attuale quadro normativo in materia di compensazione tra crediti e debiti tributari, con particolare evidenza, che il credito, originariamente non veniva richiesto dalla società ricorrente, e che per l'attività riferibile all'impianto di compostaggio in Lucera, in data 10/09/2009, il Tribunale di Lucera, con la procedura n.164/2009, procedeva al pignoramento del complesso immobiliare e dello stesso impianto di compostaggio per cui è causa;
all'uopo, ritiene che dall'esame dei passaggi societari delle società interessate, anche con riferimento alle vicende giudiziarie, la proprietà dell'impianto non risulta affatto Ricorrente_1trasferita alla società ricorrente. Quindi la società “ Srl”, non essendo mai stata proprietaria né del predetto stabilimento, né del progetto di investimento, non ha mai conseguito la spettanza del credito d'imposta per acquisizioni di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate di cui all'articolo 1, commi 271-279, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Di conseguenza, non poteva utilizzarlo in compensazione di altri debiti fiscali e previdenziali, come invece ha fatto. Pertanto il credito utilizzato dalla parte ricorrente risulta indebito in quanto inesistente.
Circa le altre doglianze rappresentate, evidenzia che giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che il contraddittorio riguarda solo i tributi armonizzati, ovvero solo dove viene specificamente previsto (Cassazione n.21071/2017);
Chiede pertanto, per i motivi esposti, il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti decide come da dispositivo.
Osserva, il Collegio che il ricorso va rigettato.
La Corte osserva che, per la decisione della presente controversia, rileva la mancata prova da parte del ricorrente di aver materialmente acquisito la proprietà degli impianti e macchinari dell'impianto di compostaggio;
vieppiù, che in atti del giudizio, l'assunto dell'Ufficio non risulta nemmeno utilmente contrastato, se non con debole riferimento alla “mera disponibilità dell'impianto”, cosa che però secondo la normativa speciale, non da diritto all'agevolazione per cui è controversia.
Pertanto la Corte, assorbendo ogni altro motivo di ricorso, ritenuto che nel caso in esame, i beni oggetto del credito d'imposta, così rilevabile anche dalla procedura esecutiva e dal successivo contratto preliminare, il diritto maturato in capo alla società scissa di fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della Legge n.388/2000 rientra tra le posizioni soggettive connesse specificamente ad elementi del patrimonio scisso, il credito stesso compete alla società cui sia stato attribuito il ramo d'azienda nell'ambito del quale è stato realizzato l'investimento agevolato. Ne sussegue che la Ricorrente_1 Srl, non era titolata ad acquisire alcun credito d'imposta, vista la carenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma, così da portare al rigetto il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla spese di giudizio che si liquidano in € 5.000,00 oltre diritti se dovuti..
Così deciso in Foggia il 14 novembre 2025
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
D'SI AN, Presidente NI GIORGIO, Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 360/2020 depositato il 12/03/2020
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia -
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TVKCR1000191 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.360/20 Ricorrente_1 Rappresentante_1 La società “ ” in persona del legale rappresentante sig. , a Difensore_1mezzo della dott.ssa , impugnava avviso di accertamento n. TVK CR1000191/2019 notificato a mezzo Pec in data 23/12/2019 e nuovamente a mezzo raccomandata AR in data 07/01/2020, dall'Agenzia Entrate Foggia per recupero credito d'imposta, ritenuto inesistente e indebitamente compensato, per l'anno d'imposta 2014.
Motivi ricorso
Premesso di ritenere illegittimo l'atto opposto, osserva in particolare,
• Violazione del diritto alla difesa e del diritto al contraddittorio;
nel merito, richiama la preliminare Società_1 Ricorrente_1operazione di scissione societaria tra Srl. e la , da cui veniva costituita Società_2l'attuale società ricorrente;
e che, la precedente società Srl, attuava investimenti in impianti e macchinari destinati all'attività di produzione di compost, così da richiedere in data 02/07/2008, la fruizione del credito di imposta ed in data 31/07/2008 riceveva nulla osta alla fruizione dello stesso a partire dall'anno di imposta 2014; altresì rappresenta che gli impianti e macchinari atti alla produzione di compost sono stati trasferiti con l'atto di scissione e quindi come prassi, Risoluzioni n. 143/E/2003 e 22/E del 2006, veniva trasferito alla beneficiaria il credito di imposta;
nelle more, venivano richieste integrazioni documentali e solo in data 23.12.2019, veniva notificato l'atto de quo, motivato con l'indebita compensazione ed inesistenza del credito.
Chiede pertanto, per i motivi dedotti, l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e competenze.
L'Agenzia, costituita in giudizio, osserva la regolarità della pretesa, fondata sull'attuale quadro normativo in materia di compensazione tra crediti e debiti tributari, con particolare evidenza, che il credito, originariamente non veniva richiesto dalla società ricorrente, e che per l'attività riferibile all'impianto di compostaggio in Lucera, in data 10/09/2009, il Tribunale di Lucera, con la procedura n.164/2009, procedeva al pignoramento del complesso immobiliare e dello stesso impianto di compostaggio per cui è causa;
all'uopo, ritiene che dall'esame dei passaggi societari delle società interessate, anche con riferimento alle vicende giudiziarie, la proprietà dell'impianto non risulta affatto Ricorrente_1trasferita alla società ricorrente. Quindi la società “ Srl”, non essendo mai stata proprietaria né del predetto stabilimento, né del progetto di investimento, non ha mai conseguito la spettanza del credito d'imposta per acquisizioni di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate di cui all'articolo 1, commi 271-279, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Di conseguenza, non poteva utilizzarlo in compensazione di altri debiti fiscali e previdenziali, come invece ha fatto. Pertanto il credito utilizzato dalla parte ricorrente risulta indebito in quanto inesistente.
Circa le altre doglianze rappresentate, evidenzia che giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che il contraddittorio riguarda solo i tributi armonizzati, ovvero solo dove viene specificamente previsto (Cassazione n.21071/2017);
Chiede pertanto, per i motivi esposti, il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti decide come da dispositivo.
Osserva, il Collegio che il ricorso va rigettato.
La Corte osserva che, per la decisione della presente controversia, rileva la mancata prova da parte del ricorrente di aver materialmente acquisito la proprietà degli impianti e macchinari dell'impianto di compostaggio;
vieppiù, che in atti del giudizio, l'assunto dell'Ufficio non risulta nemmeno utilmente contrastato, se non con debole riferimento alla “mera disponibilità dell'impianto”, cosa che però secondo la normativa speciale, non da diritto all'agevolazione per cui è controversia.
Pertanto la Corte, assorbendo ogni altro motivo di ricorso, ritenuto che nel caso in esame, i beni oggetto del credito d'imposta, così rilevabile anche dalla procedura esecutiva e dal successivo contratto preliminare, il diritto maturato in capo alla società scissa di fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della Legge n.388/2000 rientra tra le posizioni soggettive connesse specificamente ad elementi del patrimonio scisso, il credito stesso compete alla società cui sia stato attribuito il ramo d'azienda nell'ambito del quale è stato realizzato l'investimento agevolato. Ne sussegue che la Ricorrente_1 Srl, non era titolata ad acquisire alcun credito d'imposta, vista la carenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma, così da portare al rigetto il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla spese di giudizio che si liquidano in € 5.000,00 oltre diritti se dovuti..
Così deciso in Foggia il 14 novembre 2025