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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/07/2024, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino Consigliere
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere relatore alla pubblica udienza del 24/06/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 958/2022 R.G. promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. SOLIDORO Parte_1
SIMONA
APPELLANTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. DADDABBO Controparte_1
FRANCESCO
APPELLATO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza del 24.2.2022, l'adito Tribunale di Bari così statuiva sulla domanda proposta da capo treno par. 140: Controparte_1
< delle indennità indicate in ricorso>> (id est “Indennità di presenza”, “ulteriore indennità di presenza”, “indennità di semaforizzazione”, “indennità di disponibilità”,
“indennità interruzione turno”, “indennità personale viaggiante”, “ indennità servizio treni”, “diaria e trasferte” e “maggiorazione supero condotta”) “ad eccezione della maggiorazione per lavoro notturno e straordinari”, “nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie” e, per l'effetto, condannava la società
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2
pagamento delle differenze retributive per i predetti titoli, oltre accessori come per legge a decorrere dall'1.9.2016.
2. Con ricorso del 22.7.2022 la nterponeva Controparte_2
appello, mentre il resisteva. CP_1
Quindi, all'udienza odierna, previa discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo che segue.
3. Con il primo motivo, l'appellante denuncia in sintesi l'errata applicazione dell'art. 7 della Direttiva CE n. 88/2003.
Inoltre, a suo dire, le disposizioni dei CCNL applicabili alla fattispecie e, in particolare, l'art. 6 del CCNL 23.7.1976, in base al quale durante i Controparte_3
periodi di ferie al lavoratore spetta la retribuzione normale di cui all'art. 6 dello stesso
CCNL e successive modifiche, oggettivamente consentono al lavoratore in ferie di percepire, non già una retribuzione “appena sufficiente”, bensì una retribuzione comprendente tutte le voci c.d. fisse previste dalla contrattazione nazionale, con esclusione soltanto delle voci variabili che in quanto tale risponde ai criteri di cui all'art. 36 della Costituzione osservando che la differenza tra la retribuzione percepita durante i periodi lavorativi e quella dei periodi di ferie “ammonta a poche centinaia di
Euro”.
La normativa contrattuale di settore inerente il calcolo della retribuzione feriale indiscutibilmente assicura quindi ai lavoratori una retribuzione del tutto equivalente a quella percepita durante i periodi di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, sicchè nessun contrasto con la disposizione di cui all'art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE sarebbe in concreto ravvisabile.
2 3.1 Con il secondo motivo parte appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe esaminato l'eccezione di pagamento relativa alle voci indennità di presenza bis e indennità incentivante che tuttavia, al pari delle “indennità per lavoro notturno, domenicale o festivo” (pure menzionate alle pagg. 10 e 11 dell'appello) non sono state oggetto di domanda e/o della sentenza di accoglimento del primo giudice.
4. Con una serie di ulteriori motivi di gravame, dopo aver passato in rassegna la natura e le caratteristiche dell'indennità di trasferta, si osserva che le indennità riconosciute dal Tribunale non rientrano nel concetto di indennità fisse ex art. 22 RD
n.148/31, trattandosi di compensi corrisposti soltanto in via eventuale, nel caso di svolgimento di attività lavorativa in circostanze particolari e/o in presenza di specifici presupposti, ovvero correlati all'effettiva presenza in servizio.
Si lamenta poi l'opportunità di esperire una CTU contabile onde accertare l'entità delle differenze retributive spettanti al ricorrente, anche al fine di valutare la congruità delle varie voci reclamate “in modo da poter dire che rinunciarvi può avere un effetto dissuasivo delle ferie”.
4. Le censure in diritto di cui sopra possono essere esaminate congiuntamente in quanto tra loro connesse.
Sul punto osserva la Corte che, come ben chiarisce Cass. 19716/2023, la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri). Persona_1
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto
3 con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 Per_2
del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente
C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
4.1 Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la S.C. ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva
2003/88/CE, recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
"status" personale e professionale del lavoratore (cfr. anche Cass.17/05/2019 n.
13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.
30/11/2021 n. 37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. "Europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la
4 esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con il D.Lgs. n.
185 del 2005, art. 4 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto
Europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione Europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).
“….Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva
2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto” (v. punti 24 e ss. sentenza Corte
Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011).
5 Su questa scia Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539 confermando il suddetto orientamento, ha, ad esempio, statuito che “l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore - la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione” - come tale eventuale e variabile - “il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore - abbia diritto soltanto,
a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base.
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché Persona_3
e a., EU:C:2009:18, punto 60)”. Persona_1
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018,
Hein, C‑385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore
6 di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza
Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE
15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”.
5. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio - non ha in questa sede alcuna rilevanza dovendosi, in ogni caso, attribuire prevalenza alle sentenze della
Corte di Giustizia dell'UE le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata
Cass. n. 22577 del 2012).
Parimenti, a poco rileva la circostanza che l' istante non abbia formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del CCNL di riferimento per contrarietà a
7 norme imperative, avendo in ogni caso il lavoratore, sin dall'inizio, dedotto, come causa petendi, la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e in particolare, dell'art. 4 della Direttiva 2003/88/CE sopra citata.
5. Chiarisce Cass. n. 18160/2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell' erogazione degli emolumenti “esclusi”, l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale" deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (v. altresì Cass. n. 35578/2023 la quale chiarisce altresì che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione in esame).
6. Ora, chiarito quanto sopra, passando in rassegna le varie indennità riconosciute dal primo giudice, occorre precisare quanto segue:
6.1 Il fatto che l'indennità di diaria ridotta, prevista dall'art. 21 del CCNL 23.7.1976, spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio (l'art. 20 relativo all'indennità di trasferta riguarda, invece, il personale degli impianti fissi), possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di < che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore>>, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr sent. cit.).
Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa
8 che, tra l'altro, escluse qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante, giammai qui meglio allegate, anche solo genericamente, né tanto meno comprovate).
7. Stesso discorso va fatto – sebbene le indennità che seguono, a ben vedere, non risultino attinte da alcuno specifico motivo di gravame, in relazione:
- all'indennità giornaliera di presenza ed all'ulteriore indennità di presenza corrisposta ad integrazione della prima in favore del personale di macchina, per come disciplinate dall'Accordo Nazionale (paragrafi 3, 4) e 5) del 21.5.1981, trattandosi di indennità che, nella sostanza, fanno parte della retribuzione normale del lavoratore;
-all'indennità di interruzione turno prevista dall'accordo aziendale dell'1.8.1997
(prevista a pag. 4 primo capoverso, “per ogni interruzione del turno”) posto che tale indennità viene corrisposta indipendentemente dall'interruzione del turno ed è diretta a “risarcire” il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorativo (v. pagg. 31 e 32 dell'appello), per cui risulta strettamente correlata, anche in questo caso, alla particolare tipologia della mansione lavorativa secondo turni avvicendati, in concreto espletata;
-all'indennità di semaforizzazione prevista dall'accordo aziendale del 12.5.1965, pag.
2, in relazione al disagio conseguente ai nuovi sistemi di segnalamento ferroviario istituiti nel 1965, in favore (ed in funzione) delle mansioni di macchina (2% della retribuzione minima) e di scorta (1%) dei treni.
8. La questione è solo apparentemente diversa in relazione:
-all'indennità di disponibilità prevista da ultimo dall'accordo aziendale del
23.10.2000 per il “personale di macchina” (di qui il collegamento intrinseco con la mansione) che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nella ipotesi “di effettivo utilizzo in disponibilità degli agenti”, per cui trattasi di compenso dovuto in favore
“degli agenti interessati alla disponibilita” (indennità poi estesa a tutto il personale viaggiante con successivo accordo del 13.7.2004);
9 -alle indennità per supero limite condotta o guida 40% e 80%, previste dall'accordo aziendale dell'1.8.1997, dovute rispettivamente nella ipotesi di espletamento di mansioni di guida o condotta oltre 3,30 ore ovvero oltre 4,30 ore, costituiscono componenti variabili della retribuzione in quanto dirette a compensare prestazioni lavorative eccezionalmente rese, assimilabili allo straordinario e dovute soltanto in presenza dei presupposti specifici previsti dall'accordo aziendale;
- all'indennità Servizio Treni Matera (Accordo Aziendale 06.03.1998), tra l'altro non oggetto di specifica censura, sebbene rientrante tra le indennità oggetto del ricorso introduttivo: detto Accordo ha infatti esaminato il problema legato allo spostamento del materiale rotabile ferroviario da Serra Rifusa a Matera Sud, convenendo di corrispondere al personale di condotta e di scorta treno la somma di L.
2.700 per giornata di servizio ai treni, in attesa della modifica strutturale da realizzare;
-all'indennità personale viaggiante (Accordo Aziendale 28.11.20001) in favore del personale viaggiante o di scorta sui treni, prevista e compensata per ogni effettiva giornata di presenza.
9. Per cui, in sostanza, se è vero che trattasi, in determinati casi di compensi che dipendono dal verificarsi (solo eventuale) di talune condizioni (v. sopra), è anche vero che dalle buste paga – le cui risultanze non sono state mai specificamente contestate dall'azienda – emerge in modo evidente che (anche) i suddetti emolumenti
- tenuto conto, in sintonia con l'insegnamento della Corte di Giustizia, di una media rapportata ad “un periodo di riferimento giudicato rappresentativo” (laddove, in sintonia con l'insegnamento della S.C., occorre fare riferimento alla media dei compensi percepiti dal ricorrente, per tali titoli, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute) – risultano corrisposti in modo pressochè stabile e continuativo;
del resto, tanto è stato pure accertato dal primo giudice
(“….dall'analisi dei prospetti paga prodotti per il periodo di causa, emerge con chiarezza che tali emolumenti sono percepiti dai lavoratori con netta continuità e in modo non occasionale, sicché deve ritenersi che non abbiano carattere di eccezionalità e discontinuità sotto il profilo temporale-quantitativo. Risulta in
10 particolare dalle buste paga che detti emolumenti sono stati corrisposti con costanza e uniformità, tanto che il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa. Ne consegue che le indennità sopra indicate siano tutte da includere nella retribuzione dovuta durante le ferie, in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa…”) con apposita statuizione che qui, sintomaticamente, non risulta oggetto di alcuna espressa censura.
Per cui detti emolumenti, di fatto, da un lato risultano connessi, come visto sopra, ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame;
dall'altro, hanno concorso a determinare la retribuzione
“normale” – o se vogliamo - “ordinariamente” percepita dal lavoratore nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano, al contempo, concorso altresì a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i cennati periodi feriali.
E' poi appena il caso di evidenziare che le obiezioni di in ordine alle Pt_1
concrete modalità di calcolo dell'indennità per cui è causa ed all'opportunità di una
CTU contabile, non possono trovare ingresso in questa sede, caratterizzata come detto da una statuizione di mera condanna generica.
10.Piuttosto va verificata l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle predette indennità e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile, come detto sopra, non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del
2003 ha inteso evitare.
Ed è opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
11. Orbene, a differenza di quanto opinato dall'appellante, il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve
11 stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Sul punto deve rammentarsi che (v. Corte di Giustizia 15.09.2011, C-155/10,
Williams, par. 21) la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, “si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione”.
11.1. E che la differenza, nel caso di specie, non sia trascurabile, lo si evince dalle buste paga prodotte in prime cure dal lavoratore, evidenzianti il fatto che la mancata inclusione delle suddette indennità nella base retributiva utile ai fini del calcolo della retribuzione feriale (l'esclusione sopra esaminata del lavoro straordinario e notturno, nella specie, ha davvero scarsa rilevanza) incide in ragione di circa 20 Euro al giorno
(v. ammissione delle Ferrovie a pag. 9 della memoria di costituzione in secondo grado) ovvero di circa € 240,00 nell'arco di 24 giorni.
Orbene, esaminando le ridette buste paga, si ha che, a fronte di una retribuzione base/fissa di circa € 2.200,00 – 2.500,00 lordi mensili, le voci variabili - indebitamente escluse (v. sopra) dalla retribuzione dei periodi feriali - ammontano in media, appunto, a circa € 240,00 mensili lorde.
Senza contare che, a fronte dal rilievo del primo giudice circa la verifica della corresponsione degli emolumenti per cui è causa “con netta continuità ed in modo non occasionale”, risultando essi erogati “con costanza ed uniformità tanto che il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa”, le doglianze “sulla non continuatività e fissità delle indennità richieste” e/o sulla dissuasività delle indebite decurtazione, risultano del tutto generiche ovvero disancorate da qualsivoglia specifico dato contabile.
Esse infatti risultano dirette non tanto ad evidenziare, sotto il profilo contabile, le specifiche mensilità e/o i periodi temporali di mancata corresponsione e/o di non uniforme versamento delle cennate indennità, quanto a richiamare, ancora una volta,
12 la formale osservanza delle disposizioni collettive disciplinanti le modalità di computo della retribuzione feriale (questione sopra già esaminata).
In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
In altre parole, risulta decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito
Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29-03-2023).
In tale contesto si segnala anche la recente sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Ko.) la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute.
Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza
13 del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la Per_4
giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, He., , EU:C:2018:1018, punto Email_1
44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del
22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21).
12. Da ultimo parte appellante (v. il quarto motivo in rubrica) pare dolersi ancora una volta del fatto che l'istante non abbia precisato in sede di ricorso il quantum della propria pretesa, così precludendo a di dar prova “dell'esattezza Pt_1
dell'adempimento…non prevista e riconosciuta dal rapporto contrattuale in essere…”, ma così non è alla stregua dei conteggi contabili in atti prodotti dall'attore sin dal giudizio di primo grado (tra l'altro mai oggetto di specifiche contestazioni); senza contare che risulta in ogni caso pacifico ed incontestato il dato della mancata inclusione nella retribuzione feriale delle voci retributive per cui è causa.
Le suesposte considerazioni sono assorbenti ed esimono questa Corte dalla trattazione delle ulteriori questioni sollevate dalle parti in lite.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Sezione Lavoro
14 Definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 22.7.2022 dalle ei confronti di avverso Controparte_2 Controparte_1
la sentenza resa in data 24.2.2022 dal Tribunale di Bari, Giudice del Lavoro, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna la società appellante a rifondere al lavoratore le spese processuali del presente grado del giudizio, in distrazione, che liquida in euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Bari il 24/06/2024
Il Presidente Dott.ssa Vittoria Orlando Il Consigliere estensore
Dott. Pietro Mastrorilli
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino Consigliere
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere relatore alla pubblica udienza del 24/06/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 958/2022 R.G. promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. SOLIDORO Parte_1
SIMONA
APPELLANTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. DADDABBO Controparte_1
FRANCESCO
APPELLATO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza del 24.2.2022, l'adito Tribunale di Bari così statuiva sulla domanda proposta da capo treno par. 140: Controparte_1
< delle indennità indicate in ricorso>> (id est “Indennità di presenza”, “ulteriore indennità di presenza”, “indennità di semaforizzazione”, “indennità di disponibilità”,
“indennità interruzione turno”, “indennità personale viaggiante”, “ indennità servizio treni”, “diaria e trasferte” e “maggiorazione supero condotta”) “ad eccezione della maggiorazione per lavoro notturno e straordinari”, “nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie” e, per l'effetto, condannava la società
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2
pagamento delle differenze retributive per i predetti titoli, oltre accessori come per legge a decorrere dall'1.9.2016.
2. Con ricorso del 22.7.2022 la nterponeva Controparte_2
appello, mentre il resisteva. CP_1
Quindi, all'udienza odierna, previa discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo che segue.
3. Con il primo motivo, l'appellante denuncia in sintesi l'errata applicazione dell'art. 7 della Direttiva CE n. 88/2003.
Inoltre, a suo dire, le disposizioni dei CCNL applicabili alla fattispecie e, in particolare, l'art. 6 del CCNL 23.7.1976, in base al quale durante i Controparte_3
periodi di ferie al lavoratore spetta la retribuzione normale di cui all'art. 6 dello stesso
CCNL e successive modifiche, oggettivamente consentono al lavoratore in ferie di percepire, non già una retribuzione “appena sufficiente”, bensì una retribuzione comprendente tutte le voci c.d. fisse previste dalla contrattazione nazionale, con esclusione soltanto delle voci variabili che in quanto tale risponde ai criteri di cui all'art. 36 della Costituzione osservando che la differenza tra la retribuzione percepita durante i periodi lavorativi e quella dei periodi di ferie “ammonta a poche centinaia di
Euro”.
La normativa contrattuale di settore inerente il calcolo della retribuzione feriale indiscutibilmente assicura quindi ai lavoratori una retribuzione del tutto equivalente a quella percepita durante i periodi di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, sicchè nessun contrasto con la disposizione di cui all'art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE sarebbe in concreto ravvisabile.
2 3.1 Con il secondo motivo parte appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe esaminato l'eccezione di pagamento relativa alle voci indennità di presenza bis e indennità incentivante che tuttavia, al pari delle “indennità per lavoro notturno, domenicale o festivo” (pure menzionate alle pagg. 10 e 11 dell'appello) non sono state oggetto di domanda e/o della sentenza di accoglimento del primo giudice.
4. Con una serie di ulteriori motivi di gravame, dopo aver passato in rassegna la natura e le caratteristiche dell'indennità di trasferta, si osserva che le indennità riconosciute dal Tribunale non rientrano nel concetto di indennità fisse ex art. 22 RD
n.148/31, trattandosi di compensi corrisposti soltanto in via eventuale, nel caso di svolgimento di attività lavorativa in circostanze particolari e/o in presenza di specifici presupposti, ovvero correlati all'effettiva presenza in servizio.
Si lamenta poi l'opportunità di esperire una CTU contabile onde accertare l'entità delle differenze retributive spettanti al ricorrente, anche al fine di valutare la congruità delle varie voci reclamate “in modo da poter dire che rinunciarvi può avere un effetto dissuasivo delle ferie”.
4. Le censure in diritto di cui sopra possono essere esaminate congiuntamente in quanto tra loro connesse.
Sul punto osserva la Corte che, come ben chiarisce Cass. 19716/2023, la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri). Persona_1
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto
3 con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 Per_2
del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente
C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
4.1 Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la S.C. ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva
2003/88/CE, recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
"status" personale e professionale del lavoratore (cfr. anche Cass.17/05/2019 n.
13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.
30/11/2021 n. 37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. "Europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la
4 esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con il D.Lgs. n.
185 del 2005, art. 4 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto
Europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione Europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).
“….Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva
2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto” (v. punti 24 e ss. sentenza Corte
Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011).
5 Su questa scia Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539 confermando il suddetto orientamento, ha, ad esempio, statuito che “l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore - la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione” - come tale eventuale e variabile - “il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore - abbia diritto soltanto,
a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base.
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché Persona_3
e a., EU:C:2009:18, punto 60)”. Persona_1
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018,
Hein, C‑385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore
6 di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza
Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE
15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”.
5. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio - non ha in questa sede alcuna rilevanza dovendosi, in ogni caso, attribuire prevalenza alle sentenze della
Corte di Giustizia dell'UE le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata
Cass. n. 22577 del 2012).
Parimenti, a poco rileva la circostanza che l' istante non abbia formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del CCNL di riferimento per contrarietà a
7 norme imperative, avendo in ogni caso il lavoratore, sin dall'inizio, dedotto, come causa petendi, la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e in particolare, dell'art. 4 della Direttiva 2003/88/CE sopra citata.
5. Chiarisce Cass. n. 18160/2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell' erogazione degli emolumenti “esclusi”, l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale" deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (v. altresì Cass. n. 35578/2023 la quale chiarisce altresì che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione in esame).
6. Ora, chiarito quanto sopra, passando in rassegna le varie indennità riconosciute dal primo giudice, occorre precisare quanto segue:
6.1 Il fatto che l'indennità di diaria ridotta, prevista dall'art. 21 del CCNL 23.7.1976, spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio (l'art. 20 relativo all'indennità di trasferta riguarda, invece, il personale degli impianti fissi), possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di < che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore>>, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr sent. cit.).
Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa
8 che, tra l'altro, escluse qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante, giammai qui meglio allegate, anche solo genericamente, né tanto meno comprovate).
7. Stesso discorso va fatto – sebbene le indennità che seguono, a ben vedere, non risultino attinte da alcuno specifico motivo di gravame, in relazione:
- all'indennità giornaliera di presenza ed all'ulteriore indennità di presenza corrisposta ad integrazione della prima in favore del personale di macchina, per come disciplinate dall'Accordo Nazionale (paragrafi 3, 4) e 5) del 21.5.1981, trattandosi di indennità che, nella sostanza, fanno parte della retribuzione normale del lavoratore;
-all'indennità di interruzione turno prevista dall'accordo aziendale dell'1.8.1997
(prevista a pag. 4 primo capoverso, “per ogni interruzione del turno”) posto che tale indennità viene corrisposta indipendentemente dall'interruzione del turno ed è diretta a “risarcire” il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorativo (v. pagg. 31 e 32 dell'appello), per cui risulta strettamente correlata, anche in questo caso, alla particolare tipologia della mansione lavorativa secondo turni avvicendati, in concreto espletata;
-all'indennità di semaforizzazione prevista dall'accordo aziendale del 12.5.1965, pag.
2, in relazione al disagio conseguente ai nuovi sistemi di segnalamento ferroviario istituiti nel 1965, in favore (ed in funzione) delle mansioni di macchina (2% della retribuzione minima) e di scorta (1%) dei treni.
8. La questione è solo apparentemente diversa in relazione:
-all'indennità di disponibilità prevista da ultimo dall'accordo aziendale del
23.10.2000 per il “personale di macchina” (di qui il collegamento intrinseco con la mansione) che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nella ipotesi “di effettivo utilizzo in disponibilità degli agenti”, per cui trattasi di compenso dovuto in favore
“degli agenti interessati alla disponibilita” (indennità poi estesa a tutto il personale viaggiante con successivo accordo del 13.7.2004);
9 -alle indennità per supero limite condotta o guida 40% e 80%, previste dall'accordo aziendale dell'1.8.1997, dovute rispettivamente nella ipotesi di espletamento di mansioni di guida o condotta oltre 3,30 ore ovvero oltre 4,30 ore, costituiscono componenti variabili della retribuzione in quanto dirette a compensare prestazioni lavorative eccezionalmente rese, assimilabili allo straordinario e dovute soltanto in presenza dei presupposti specifici previsti dall'accordo aziendale;
- all'indennità Servizio Treni Matera (Accordo Aziendale 06.03.1998), tra l'altro non oggetto di specifica censura, sebbene rientrante tra le indennità oggetto del ricorso introduttivo: detto Accordo ha infatti esaminato il problema legato allo spostamento del materiale rotabile ferroviario da Serra Rifusa a Matera Sud, convenendo di corrispondere al personale di condotta e di scorta treno la somma di L.
2.700 per giornata di servizio ai treni, in attesa della modifica strutturale da realizzare;
-all'indennità personale viaggiante (Accordo Aziendale 28.11.20001) in favore del personale viaggiante o di scorta sui treni, prevista e compensata per ogni effettiva giornata di presenza.
9. Per cui, in sostanza, se è vero che trattasi, in determinati casi di compensi che dipendono dal verificarsi (solo eventuale) di talune condizioni (v. sopra), è anche vero che dalle buste paga – le cui risultanze non sono state mai specificamente contestate dall'azienda – emerge in modo evidente che (anche) i suddetti emolumenti
- tenuto conto, in sintonia con l'insegnamento della Corte di Giustizia, di una media rapportata ad “un periodo di riferimento giudicato rappresentativo” (laddove, in sintonia con l'insegnamento della S.C., occorre fare riferimento alla media dei compensi percepiti dal ricorrente, per tali titoli, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute) – risultano corrisposti in modo pressochè stabile e continuativo;
del resto, tanto è stato pure accertato dal primo giudice
(“….dall'analisi dei prospetti paga prodotti per il periodo di causa, emerge con chiarezza che tali emolumenti sono percepiti dai lavoratori con netta continuità e in modo non occasionale, sicché deve ritenersi che non abbiano carattere di eccezionalità e discontinuità sotto il profilo temporale-quantitativo. Risulta in
10 particolare dalle buste paga che detti emolumenti sono stati corrisposti con costanza e uniformità, tanto che il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa. Ne consegue che le indennità sopra indicate siano tutte da includere nella retribuzione dovuta durante le ferie, in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa…”) con apposita statuizione che qui, sintomaticamente, non risulta oggetto di alcuna espressa censura.
Per cui detti emolumenti, di fatto, da un lato risultano connessi, come visto sopra, ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame;
dall'altro, hanno concorso a determinare la retribuzione
“normale” – o se vogliamo - “ordinariamente” percepita dal lavoratore nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano, al contempo, concorso altresì a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i cennati periodi feriali.
E' poi appena il caso di evidenziare che le obiezioni di in ordine alle Pt_1
concrete modalità di calcolo dell'indennità per cui è causa ed all'opportunità di una
CTU contabile, non possono trovare ingresso in questa sede, caratterizzata come detto da una statuizione di mera condanna generica.
10.Piuttosto va verificata l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle predette indennità e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile, come detto sopra, non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del
2003 ha inteso evitare.
Ed è opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
11. Orbene, a differenza di quanto opinato dall'appellante, il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve
11 stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Sul punto deve rammentarsi che (v. Corte di Giustizia 15.09.2011, C-155/10,
Williams, par. 21) la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, “si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione”.
11.1. E che la differenza, nel caso di specie, non sia trascurabile, lo si evince dalle buste paga prodotte in prime cure dal lavoratore, evidenzianti il fatto che la mancata inclusione delle suddette indennità nella base retributiva utile ai fini del calcolo della retribuzione feriale (l'esclusione sopra esaminata del lavoro straordinario e notturno, nella specie, ha davvero scarsa rilevanza) incide in ragione di circa 20 Euro al giorno
(v. ammissione delle Ferrovie a pag. 9 della memoria di costituzione in secondo grado) ovvero di circa € 240,00 nell'arco di 24 giorni.
Orbene, esaminando le ridette buste paga, si ha che, a fronte di una retribuzione base/fissa di circa € 2.200,00 – 2.500,00 lordi mensili, le voci variabili - indebitamente escluse (v. sopra) dalla retribuzione dei periodi feriali - ammontano in media, appunto, a circa € 240,00 mensili lorde.
Senza contare che, a fronte dal rilievo del primo giudice circa la verifica della corresponsione degli emolumenti per cui è causa “con netta continuità ed in modo non occasionale”, risultando essi erogati “con costanza ed uniformità tanto che il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa”, le doglianze “sulla non continuatività e fissità delle indennità richieste” e/o sulla dissuasività delle indebite decurtazione, risultano del tutto generiche ovvero disancorate da qualsivoglia specifico dato contabile.
Esse infatti risultano dirette non tanto ad evidenziare, sotto il profilo contabile, le specifiche mensilità e/o i periodi temporali di mancata corresponsione e/o di non uniforme versamento delle cennate indennità, quanto a richiamare, ancora una volta,
12 la formale osservanza delle disposizioni collettive disciplinanti le modalità di computo della retribuzione feriale (questione sopra già esaminata).
In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
In altre parole, risulta decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito
Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29-03-2023).
In tale contesto si segnala anche la recente sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Ko.) la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute.
Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza
13 del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la Per_4
giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, He., , EU:C:2018:1018, punto Email_1
44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del
22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21).
12. Da ultimo parte appellante (v. il quarto motivo in rubrica) pare dolersi ancora una volta del fatto che l'istante non abbia precisato in sede di ricorso il quantum della propria pretesa, così precludendo a di dar prova “dell'esattezza Pt_1
dell'adempimento…non prevista e riconosciuta dal rapporto contrattuale in essere…”, ma così non è alla stregua dei conteggi contabili in atti prodotti dall'attore sin dal giudizio di primo grado (tra l'altro mai oggetto di specifiche contestazioni); senza contare che risulta in ogni caso pacifico ed incontestato il dato della mancata inclusione nella retribuzione feriale delle voci retributive per cui è causa.
Le suesposte considerazioni sono assorbenti ed esimono questa Corte dalla trattazione delle ulteriori questioni sollevate dalle parti in lite.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Sezione Lavoro
14 Definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 22.7.2022 dalle ei confronti di avverso Controparte_2 Controparte_1
la sentenza resa in data 24.2.2022 dal Tribunale di Bari, Giudice del Lavoro, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna la società appellante a rifondere al lavoratore le spese processuali del presente grado del giudizio, in distrazione, che liquida in euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Bari il 24/06/2024
Il Presidente Dott.ssa Vittoria Orlando Il Consigliere estensore
Dott. Pietro Mastrorilli
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