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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/02/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5006 /2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
quale erede di Parte_1 Persona_1 rappresentata e difesa dall' avv. to SCUDIERO MELCHIORRE e dall'avv. to SCUDIERO DAVIDE giusta mandato in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rapp. te pt rappresentato e difeso dall' avv. CP_1
to SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 3.10.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. in quanto ritenute viziate da un' approssimativa valutazione delle gravi patologie da cui è affetto tali da fondare il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto alla pensione di inabilità. Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere accertare la condizione sanitaria legittimante la prestazione invocata, vinte le spese da attribuirsi. CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Il Giudice, ritenuto non necessario il rinnovo delle operazioni peritali, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 14.02.2025, decideva come da sentenza.
La domanda va disattesa per le ragioni di seguito illustrate.
In via preliminare, va rammentato che la legge 30.3.71 n. 118 prevede in favore dei mutilati ed invalidi che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate l'erogazione di una pensione, ove l'inabilità lavorativa sia totale (art. 12), o di un assegno mensile laddove la riduzione della capacità lavorativa sia pari al 74% (art. 13 come modif. dall'art. 9 D. Leg.
509/88, entrato in vigore dal marzo 1992). Nella materia in esame, quindi, esiste un diritto soggettivo ad una delle due prestazioni, che rientra pacificamente nella giurisdizione dell'AGO e nella competenza del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 442 c.p.c..
La fattispecie costitutiva di tale diritto consta:
a) di un requisito di carattere medico-legale attinente alla inabilità lavorativa.
b) di un requisito relativo alle condizioni economiche.
Orbene, è palese che con il ricorso in esame parte ricorrente ha dedotto proprio il diritto soggettivo alla prestazione predetta, per cui il giudice deve e può accertare se si è realizzata la fattispecie integrale costitutiva del diritto e, quindi, anche se sussistono i requisiti medico- legali controversi.
Ciò premesso, il Ctu, dopo la visita di parte attrice ed una attenta disamina della documentazione in atti, ha formulato la seguente diagnosi: “Diabete mellito tipo II.
Cardiopatia ischemica e pregresso bypass femoro-femorale dx. Ipertensione arteriosa.
Dislipidemia. Recente intervento (30/06/2023) di sostituzione valvolare aortica con bioprotesi e rivascolarizzazione miocardica (AMISn su IVA). Obesità di classe media
IIPoliartrosi. Sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) di grado lieve-moderato”.
Parte ricorrente sostiene che la consulenza non rispecchi la reale situazione per come risultante dalla documentazione sanitaria in atti. Ebbene, la censura attorea va disattesa avendo il Ctu esaminato la documentazione in atti.
Si legge nella perizia che la storia clinica del ricorrente è essenzialmente caratterizzata da una significativa arteriopatia ostruttiva pluridistrettuale, favorita dal diabete mellito;
che il quadro patologico è caratterizzato dalle seguenti infermità: Cardiopatia ischemica (che ha richiesto un bypass coronarico AMISn su IVA); valvulopatia aortica (che ha richiesto un intervento di sostituzione valvolare aortica con bioprotesi); arteriopatia Ostruttiva Cronica
Periferica (che ha necessitato di un bypass femoro-femorale dx); sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) di grado lieve-moderato; obesità di classe II;
ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo II, dislipidemia.
Ha poi evidenziato che la cardiopatia (malattia monovasale di IVA), in considerazione dei riscontri strumentali oltre che funzionali, determina un grado di invalidità pari al 45%, con riferimento alla voce tabellare n. 6446 (coronaropatia moderata in II classe NYHA); la valvulopatia aortica, che ha richiesto un intervento di sostituzione valvolare aortica con bioprotesi: essa determina un grado di invalidità del 25%, con riferimento alla voce tabellare n. 6409 (cardiopatia valvolare aortica con applicazione di protesi); l'arteriopatia ostruttiva periferica è causa di un grado d'invalidità pari al 25%, per analogia, in base agli attuali riscontri clinico-funzionali; la sindrome delle apnee ostruttive del sonno (di grado lieve- moderato) determina un'invalidità pari al 20%, in relazione alla gravità della patologia allo stato attuale;
infine l'obesità con complicanze artrosiche determina un grado d'invalidità pari al 25%, in base alla voce tabellare n. 7105, considerando le modeste manifestazioni artrosiche accertate. L'ipertensione arteriosa non complicata, il diabete mellito tipo II e la dislipidemia determinano singolarmente un grado di invalidità inferiore al 10%.
Esperita tale valutazione delle singole invalidità, il Ctu ha poi applicato la formula a scalare di Balthazard e precisamente IT=IP1+IP2-(IP1XIP2), dove IT è il grado di complessivo di invalidità ed IP sono le invalidità relative alle singole patologie, individuando un grado totale di invalidità quantificabile nella misura del 85%, non legittimante dunque la invocata prestazione.
Occorre aggiungere che parte attrice non ha in alcun modo contestato le singole percentuali di invalidità riconosciute per le patologie accertate dal Ctu, limitandosi a dolere di una errata valutazione della documentazione sanitaria.
Il giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u. in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici ed è sorretto da esaustive considerazioni medico-legali. Non risultano dunque riscontrati gli evidenziati contrasti tra la diagnosi dell'ausiliario del giudice e il quadro sintomatologico e la storia clinica del paziente che suggeriscano chiaramente la presenza di un'infermità diversa o la devianza del giudizio medico dalle nozioni comuni e indiscusse della scienza medica (la cui fonte va indicata), nè affermazioni scientificamente errate (cfr Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Pertanto, le doglianze contenute nel ricorso non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte dal Ctu.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Nulla per le spese , stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Nulla per le spese processuali
Così deciso in Salerno, 14.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino