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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/04/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
Angelo Guagnano, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 3234/2023, promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Romina Fedele Parte_1
e Andrea Greco come da mandato in atti
ATTRICE
CONTRO
in persona del Rappresentante pro Controparte_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Fina come da mandato in atti
CONVENUTO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Milizia come da Controparte_3
mandato in atti
TERZA CHIAMATA
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 16.06.2023, conveniva in Parte_1
giudizio il , al fine di ottenere il risarcimento dei danni fisici a Controparte_1
suo dire subiti nel sinistro occorsole in data 27.09.2021, alle ore 10:45 circa. Esponeva in particolare la attrice che, nell'occasione, mentre camminava a passo d'uomo e con scarpe piane lungo il piano stradale di Via Ciro Menotti, giunta all'altezza del civico n. 37, inciampava in dei dislivelli/dossi “situati sulla pubblica strada, ricoperti da asfalto e del suo medesimo colore”, cadendo rovinosamente a terra e subendo gravi lesioni fisiche, riscontrate dal Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “M. Giannuzzi” di Manduria, ove veniva trasportata. Aggiungeva che
1 sopraggiungevano agenti della Polizia Locale del che eseguivano gli opportuni rilievi. CP_1
Ritenendo quindi la esclusiva responsabilità del convenuto, ex artt. 2051 c.c., nella CP_1
verificazione dell'evento, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni conseguiti, che quantificava in complessivi € 23.247,62 oltre rivalutazione, interessi e spese del giudizio.
Si costituiva il , che negava ogni addebito, contestando l'an e il Controparte_1
quantum della attorea domanda e chiedendone il rigetto con rifusione delle spese di lite. Al contempo, sostenendo che i dossi erano stati realizzati abusivamente da Controparte_3
al fine di consentirle un più agevole ingresso della automobile nel suo garage sito al civico 37, ne chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa.
Si costituiva quindi che eccepiva: preliminarmente di non essere stata Controparte_3
evocata né nel procedimento di ATP, né in quello di negoziazione assistita;
che non aveva mai realizzato i dossi o alcunchè sulla sede stradale;
la estraneità ai fatti di causa, addebitabili alla sola attrice ovvero al convenuto. Pertanto, chiedeva il rigetto di ogni domanda nei CP_1
suoi confronti, con vittoria delle spese processuali.
Per tutti, come da rispettive conclusioni, cui si fa più ampio e puntuale riferimento e che si abbiano qui per riportate e trascritte.
Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., acquisito il fascicolo di ATP, espletati l'interrogatorio formale della e prova testimoniale, precisate le conclusioni, la Parte_1
causa è stata infine riservata in decisione previa discussione orlale ex art. 281 sexies c.p.c..
La domanda attorea non appare fondata e va conseguentemente rigettata.
Notoriamente, in tema di danni derivanti da insidia stradale, trova applicazione l'art. 2051 c.c., il quale stabilisce che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo caso fortuito”. Disposizione, questa, che va peraltro ricollegata e coordinata con l'art. 14 Cod. Str., che prevede che l'Ente proprietario ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale e delle sue pertinenze, per assicurare la sicurezza degli utenti. L'art. 2051 sanziona quindi la omessa vigilanza e manutenzione dei manufatti di proprietà e su cui grava l'obbligo della “custodia”, facendo sorgere una responsabilità di tipo oggettivo, con una inversione dell'onere probatorio: il danneggiato ha perciò il solo onere di fornire la prova - tuttavia assolutamente certa e rigorosa - dell'evento (la dinamica) e della derivazione del danno dalla cosa in custodia (nesso eziologico), secondo la specifica narrazione dei fatti così come da esso in citazione dedotti (art. 2697 co. 1 c.c.); mentre incombe sul presunto responsabile, l'onere di fornire la prova liberatoria e, quindi, di dimostrare l'assenza di colpa e che il danno si è verificato per caso fortuito, per un fatto estrinseco, in modo
2 non prevedibile, né superabile con l'adeguata diligenza, ovvero è avvenuto con il concorso dello stesso danneggiato o per fatto attribuibile ad un terzo. L'evento lesivo può essere, quindi,
“scriminato” solo se conseguenza di caso fortuito, ovvero di una dimostrata alterazione repentina della “res”, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, ovvero ancora per concorso dello stesso danneggiato (cfr. ex multiis: Cass. n.
22121/2022; Cass. Ord. n. 4129/2020; Cass. Ord. n. 10010/2020; Cass. 9315/2019; Cass. n.
2452/2018; Cass. Civ. Sez. III, sent. n. n. 295 del 13.01.2015; analogamente anche Cass.,
15.10.2019, n. 25925; Cass., 29.9.2017, n. 22801; Cfr. Cass., 23.1.2014, n. 1355).
Pur tuttavia, per uniforme orientamento, costantemente condiviso ed affermato costantemente da questo Giudice, deve precisarsi che per responsabilità oggettiva non può e non deve affatto intendersi (come invece spesso erroneamente accade) che il presunto danneggiato possa limitarsi a sostenere la responsabilità del custode - e (erroneamente) ritenere così assolto il suo onere probatorio - limitandosi cioè solo ad affermare di aver subito danno nell'utilizzo dalla
“res” o a causa di una anomalia di essa (e ritenere così solo di aver comunque diritto ad un risarcimento). L'attore ha invece l'onere - imprescindibile - di fornire prova certa e rigorosa dell'evento così come dedotto nel suo atto (cioè che si sia effettivamente verificato con la dinamica descritta), della concreta presenza della insidia e (ancora e soprattutto) della derivazione del danno come conseguenza immediata e diretta di essa (nesso causale) e, al contempo, della assenza di una sua personale responsabilità. In tale ottica è quindi compito del giudice di esaminare e valutare per ciascun singolo caso le specifiche circostanze, i fatti prospettati e le prove offerte, fornite ed acquisite, al fine di accertare il verificarsi dell'evento per come esattamente descritto dall'attore, la esistenza e concreta pericolosità della dedotta
“anomalia della res”, del nesso causale e la inesistenza di elementi estrinseci e condotte tali da escluderlo o da determinare una condotta concorsuale o addirittura esclusiva dello stesso danneggiato nella verificazione dell'evento e del danno che ne sia derivato (ex art. 1227 c.c.).
Ciò chiarito, la domanda di parte attrice non può ritenersi adeguatamente provata, per non avere gli attori adempiuto all'onere probatorio su di essi incombente ai sensi dell'art. 2697 co. 1 c.c., non avendo fornito idonea e certa prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della loro domanda (precisa dinamica e nesso causale).
Va subito rilevato che nessuno dei testi escussi ha dichiarato di aver effettivamente visto la attrice inciampare sui dedotti dossi e cadere proprio a causa di essi. Entrambi i testi attorei, nella circostanza presenti, hanno infatti dichiarato solamente di aver visto la attrice perdere l'equilibrio e cadere, ma non precisandone affatto la ragione della caduta (nesso causale) ed
3 affermando anzi di essersi avveduti della presenza dei dossi solo dopo essersi avvicinati per prestarle aiuto. In particolare, il teste ha dichiarato: “…percorrevo la stessa Tes_1
strada in senso opposto a quella percorsa dalla sig.ra che in pratica mi veniva Parte_1
incontro. Mi trovavo intorno ai 6 – 7 metri di distanza dalla sig.ra e ho visto che Parte_1 la stessa quando è arrivata all'altezza del cancello è caduta sul lato destro sul marciapiede.
Mi sono avvicinato per soccorrerla e ho visto che li vicino vi erano due dossi la cui parte superiore dell'asfalto era sgretolata e si erano distaccati dei pezzettini di asfalto”. Il teste ha invece dichiarato: “…mi trovavo dietro alla sig.ra a Testimone_2 Parte_1
bordo della mia vespa ad una distanza di settanta/ottanta metri circa e a quella distanza ho visto la signora cadere e mi sono avvicinato per soccorrerla… quando sono andato vicino ho visto che erano presenti dei dossi…”. Per cui, è evidente che i testi non hanno visto “de visu” ove la attrice abbia messo il piede e, in concreto, se sia caduta proprio peer essere inciampata nei dossi presenti sul manto stradale, ma solo di aver presunto che essa fosse caduta a causa di essi, per averli successivamente visti. Sicchè la loro deposizione in ordine alla causa della caduta appare chiaramente non una effettiva percezione diretta, ma una mera presunzione e valutazione soggettiva e personale operata a posteriori e che, pertanto, non può escludersi che la caduta possa anche essere avvenuta per altre differenti ed ignote ragioni: ad es., a titolo puramente esemplificativo, per aver erroneamente e, negligentemente e con inadeguata accortezza, posizionato male il piede camminando, ecc.. Tanto più, a tal riguardo, che entrambi i figli escussi hanno dichiarato che da alcuni anni la madre non era in condizioni di deambulare e che quando usciva era sempre accompagnata da uno di loro : “…mia madre Persona_1
malata oncologica era impossibilitata a camminare per cui non usciva mai da casa se non accompagnata da me o da mia sorella o da parenti e ciò solo per sottoporsi alle visite mediche, mentre per fare la spesa provvedevo io stesso”; - : “mia madre, malata Testimone_3
oncologica, è stata affetta da un tumore ai polmoni che le impediva di camminare a piedi in quanto si affaticava e, pertanto, fino al periodo indicatomi non è mai uscita a piedi né tanto meno da sola perché veniva da noi accompagnata (da me, da mio fratello o dagli amici di famiglia) per essere portata a visite mediche e quando ha fatto dei ricoveri ospedalieri”: con la conseguenza che non può affatto escludersi che la stranamente in quella Parte_1
occasione lasciata uscire di casa da sola e in quelle menomate condizioni fisiche, potrebbe essere caduta anche a causa della sua difficoltà a deambulare senza aiuto di un accompagnatore.
Per cui, come detto, la stessa tesi attorea parrebbe comunque frutto di una mera presunzione soggettiva e a posteriori, ma priva tuttavia di alcuna concreta prova e dimostrazione (art. 2697
4 co. 1 c.c.). Circostanza invece essenziale e necessaria, per poter determinare la effettiva incidenza causale della lamentata presunta anomalia della “res publica” nella verificazione del sinistro, per poter affermare cioè che questa sia stata causa dell'evento (nesso eziologico) ed escludere al contempo altre differenti cause o persino la condotta dello stesso danneggiato. La caduta, come detto, potrebbe anche essersi verificata per cause estranee alla “res publica”, per avere la attrice anche potuto perdere da sé sola l'equilibrio ed essere caduta indipendentemente ed a prescindere dalla presenza dei dossi. I testi infatti non hanno visto la causa della caduta e non hanno perciò potuto affermarlo o negarlo.
In altre parole, perché possa invocarsi la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., non è sufficiente la mera affermazione che in un sinistro sia coinvolto un bene su cui vi è obbligo di custodia, ma è anzi necessario dimostrare che esso bene sia stato causa del sinistro stesso (nesso eziologico).
In sostanza, ciò che qui appare dirimente ai fini della decisione è quindi che, come detto, ai sensi degli artt. 2051 (o anche ex art. 2043) c.c. e 2697 co. 1 c.p.c., era onere attoreo di fornire prova certa e rigorosa dell'evento (dinamica, dedotta “anomalia” e danni) e del nesso causale
(derivazione immediata e diretta della caduta e dei danni lamentati dall'evento) e che tale onere probatorio non appare adeguatamente adempiuto. Infatti un evento, pur vero, deve comunque essere provato e nessuna domanda può invece essere accolta “a fiducia”, confidando cioè sulla sola parola di chi la propone e si assume danneggiato.
E non deve comunque dimenticarsi il generale principio di “autoresponsabilità”, che impone ad ogni utente di prestare la necessaria ed ordinaria diligenza, accortezza e prudenza richieste nella specifica situazione nell'utilizzo di un bene e di adoperarsi per evitare ogni e qualsiasi situazione di potenziale pericolo che abbia visto o che abbia comunque potuto e dovuto vedere con la medesima diligenza: sicchè, ove non adotti tale doveroso comportamento, in violazione del citato principio, si assume il rischio dei danni che possano derivargli dall'erroneo e non corretto utilizzo della “res”. In particolare nel caso in esame, laddove (come riferito dai figli escussi come testimoni) la aveva serie e gravi difficoltà a deambulare da sola, Parte_1
senza l'ausilio di un accompagnatore. In tali casi, infatti, la caduta può ritenersi verificata anche per cause estranee alla “res”, che appare così solo occasione e non effettiva causa dell'evento, imputabile in concreto a fatto e colpa dello stesso danneggiato.
Principi questi peraltro già espressamente ribaditi e confermati in sede di gravame, in un caso esattamente identico, anche dalla Corte di Appello di Lecce – Sez. Distaccata di Taranto (cfr. sent. n. 327/2024).
5 Pertanto, sulla base di simili considerazioni ed in mancanza di prova (art.2697 c.c.), nella specie non pare esservi possibilità di attribuire alcuna responsabilità all'Ente convenuto o alla terza chiamata (in ordine alla cui asserita condotta e responsabilità nulla è stato dimostrato), potendosi per contro attribuire l'evento a fatto e colpa della stessa attrice o al caso fortuito, essendo rimasta sostanzialmente indimostrata ed imprecisata la effettiva dinamica e, in particolare, il nesso causale.
La domanda attorea appare quindi indimostrata ed infondata e, conseguentemente, non può trovare accoglimento e va rigettata. La incertezza sui fatti di causa e tenuto conto della particolarità della materia trattata e della difficoltà interpretativa dell'evento, si ritiene sussistano giusti ed equi motivi per porre a carico della attrice il costo della registrazione della presente sentenza e compensare per il resto il compenso di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
e della terza chiamata ogni diversa eccezione, istanza e
[...] Controparte_3
conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea.
2) Pone definitivamente a carico della parte attrice il costo della registrazione della presente sentenza e compensa per il resto i compensi di lite.
Così deciso in Taranto in data 07.04.2025
Il Giudice
Dott.. Antonio Angelo Guagnano
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