TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/03/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2952/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2952/2024 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Annamaria Parte_1 C.F._1
Motta
e
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Annamaria CP_1 CodiceFiscale_2
Motta
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 03/02/2025) posta in decisione con provvedimento del 17.2.25 reso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/07/2024, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio a Siracusa il 18/07/2002 (Atto n. 251, parte II, serie
A, anno 2002);
1 - che dall'unione nascevano le figlie (il 03/03/2005), e Persona_1 CP_2
(entrambe il 04/03/2010); Controparte_3
- con decreto n. 420/2021 del 13/07/2021, reso nel giudizio n. 1189/2021 R.G., questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
2 Con provvedimento del 17/2/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1
Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del soprarichiamato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
3 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alle figlie minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale delle minori, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età delle medesime.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2952/2024 V.G.: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in Siracusa il giorno 18/07/2002 (Atto n. Parte_1 CP_1
251, parte II, serie A, anno 2002); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio. nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 28.2.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2952/2024 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Annamaria Parte_1 C.F._1
Motta
e
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Annamaria CP_1 CodiceFiscale_2
Motta
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 03/02/2025) posta in decisione con provvedimento del 17.2.25 reso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/07/2024, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio a Siracusa il 18/07/2002 (Atto n. 251, parte II, serie
A, anno 2002);
1 - che dall'unione nascevano le figlie (il 03/03/2005), e Persona_1 CP_2
(entrambe il 04/03/2010); Controparte_3
- con decreto n. 420/2021 del 13/07/2021, reso nel giudizio n. 1189/2021 R.G., questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
2 Con provvedimento del 17/2/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1
Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del soprarichiamato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
3 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alle figlie minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale delle minori, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età delle medesime.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2952/2024 V.G.: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in Siracusa il giorno 18/07/2002 (Atto n. Parte_1 CP_1
251, parte II, serie A, anno 2002); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio. nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 28.2.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
4