Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/04/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 892/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 9/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 24/2/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FILIPPO VITI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via Aurelia Sud n.23, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale, ubicata nel Comune di Pietrasanta (LU) via BUGNETA N. 121, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane nella disponibilità del Sig. . Parte_2
3. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Persona_1 la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
1
4. La figlia, come già argomentato in premessa, resta collocata prevalentemente presso la dimora materna a Ponte Buggianese (PT), Via Vincio 6, presso cui trasferirà la residenza a partire giugno
2025 e, da settembre 2025, frequenterà la scuola d'infanzia Arcobaleno Via Capannone, 115 –
Anchione – Ponte Buggianese.
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
➢ a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dopo la scuola fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21:00. Previo preavviso di almeno 24H la figlia potrà pernottare presso la dimora del padre anche la domenica a condizione che quest'ultimo si faccia carico di accompagnarla, il lunedì mattina, direttamente presso il plesso scolastico, entro e non oltre l'orario previsto per l'ingresso; nel caso in cui un fine settimana sia direttamente connesso ad un periodo di ponte festivo, la minore sarà collocata presso il genitore designato per la frequentazione del fine settimana di riferimento, per l'intera durata del periodo prolungato derivante dal ponte.
➢ è facoltà dei genitori, d'intesa tra loro, prevedere - ogni 60gg - un ulteriore week-end di frequentazione padre - figlia alle medesime condizioni sopra riportate;
➢ un giorno infrasettimanale – indicativamente il martedì salvo diverso accordo – dall'uscita della scuola e fino alla sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21:00; si prevede, inoltre, che il padre possa trascorrere un ulteriore giorno infrasettimanale con la figlia (alle medesime condizioni appena descritte), purché ne dia comunicazione con almeno 48 ore di anticipo;
➢ per quanto riguarda le festività comandate si seguirà il criterio dell'alternanza fra i genitori. In particolare per quanto riguarda le festività natalizie a partire da dicembre 2025 il giorno di Natale la figlia lo trascorrerà con la madre, mentre il 26 dicembre con il padre;
il 31 dicembre ed il primo giorno dell'anno con la madre e l'epifania con il padre. L'anno seguente, quindi, il giorno di Natale la figlia lo trascorrerà con il padre e le successive festività come detto seguiranno il criterio dell'alternanza;
➢ Durante le vacanze natalizie il padre avrà, inoltre, diritto a trascorrere almeno 5gg, anche non consecutivi, con la figlia da comunicarsi entro il giorno 15 del mese di novembre;
➢ Durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
➢ Durante le vacanze estive per 3 (tre) settimane di cui almeno 2 (due) consecutive da concordarsi entro il 30 marzo di ogni anno;
➢ Quanto agli spostamenti si seguirà il criterio dell'alternanza. Si stabilisce che, laddove non intervenga un diverso accordo tra i genitori, la madre sarà tenuta a condurre la figlia presso la dimora paterna, e il padre sarà responsabile di provvedere al rientro della minore presso la residenza materna al termine del periodo di frequentazione.
6. Il Sig. a titolo di mantenimento della figlia, verserà alla Sig.ra tramite Pt_2 Pt_1 accredito in c/c, entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 550,00 (Cinquecentocinquanta/00); assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
7. L'obbligo di mantenimento della figlia sussisterà fino a che la stessa non sarà economicamente 2 autosufficiente, ove ciò non dipenda da una loro scelta di vita;
8. Il Sig. altresì, si farà carico interamente della spesa per la mensa scolastica. Pt_2
9. L'importo dell'assegno unico universale dell'INPS sarà percepito – interamente - dalla Sig.ra ed il Sig. con la sottoscrizione del presente ricorso, vi rinuncia espressamente;
Pt_3 Pt_2
10. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN
(psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici e/o privati;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per campi estivi
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- cellulare;
3 - spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per ES (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). CP_1
11. Ogni genitore dovrà comunicare, entro il giorno 10 del mese successivo all'effettuazione della/e spesa/e straordinaria/e, l'importo della stessa/e ed allegare la relativa documentazione;
l'altro genitore entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dovrà effettuare il rimborso in favore dell'altro genitore, salvo conguagli concordati con l'altro genitore per altre spese dallo stesso sostenute e documentate. Le restanti spese, sopra non indicate, saranno qualificate, concordate e rimborsate secondo le linee guida/protocollo d'intesa del 07.10.2020 in vigore presso il Tribunale di
Lucca. Il genitore che porterà con sé la figlia in vacanza ne assumerà per intero il costo. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
12. Il Sig. si impegna ed obbliga ad acquistare, a proprie spese, un'autovettura dal valore Pt_2 minimo di 18.000,00 € (Diciottomila/00) e massimo di € 22.000,00 (ventiduemila/00) la cui proprietà sarà intestata interamente – entro e non oltre il 15 luglio 2025 - alla Sig.ra Pt_1
13. Il Sig. altresì, si farà carico interamente delle spese legali e di giustizia previste per il Pt_2 presente procedimento.
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio o comunque di ogni altro documento valido per i medesimi fini».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pietrasanta (LU) il 12/9/2021, dal quale è nata la figlia
(nata il [...]) ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia Per_1 di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
4 Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Pietrasanta (LU) in data 12/9/2021, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pietrasanta (LU) all'Atto Numero 30, Parte 1, dell'Anno
2021, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Pietrasanta (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 9/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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