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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 53/2024 R.G. promossa da
, rappresentato difeso dagli avvocati Ernesto Mazzei ed Parte_1
Angela Grazia Ruggiero
-RICORRENTE-
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele De Luca Tamajo
-RESISTENTE-
oggetto: licenziamento disciplinare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 13.01.2024, il ricorrente in epigrafe deduceva: di essere stato assunto alle dipendenze di con decorrenza 08/02/2005 e con inquadramento Controparte_1 all'interno del livello “C” (addetto alla sportelleria); che a distanza di due anni gli venivano riconosciuti il superiore inquadramento (livello B) e le funzioni di “Supervisor”; che, in data 26/03/2012, allorché si trovava ad operare, quale Direttore, presso l' di Pt_2
Buonvicino (CS), veniva raggiunto da una riservata personale
( del seguente tenore: “...Solo di recente abbiamo acquisito Parte_3
le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati presso l'UP di Buonvicino, a seguito di
1 una nota di diffida, inviata alla filiale di Castrovillari, dall'Avvocato Battista Greco, in nome e per conto del suo cliente, OR , nella quale veniva Persona_1
evidenziata, con conseguente richiesta di restituzione, la mancata corresponsione della
Cont maggior somma rinveniente dal rimborso dei due . Dagli accertamenti svolti dal
Funzionario incaricato è emerso che Ella, livello “B”, assegnata presso l'UP di
Buonvicino in qualità di Responsabile, a fronte di una richiesta di pagamento dei seguenti
BPF: - Nr. 000710 di £ 1.000.000,00 emesso dall'UP di Buonvicino il 15.07.1981 cointestata a nato il [...] e Persona_1 Controparte_3
nato il [...] - Nr. 00711 di £ 1.000.000,00 emesso dall' i Buonvicino
[...] Pt_2
il 15.07.1981 cointestata a nato il [...] e Persona_1 [...]
nato il [...] ha comunicato al cliente prima l'impossibilità a Controparte_3
procedere al pagamento per mancanza di contanti, quindi, su richiesta dello stesso di restituzione dei titoli, provvedeva ad effettuare un primo rimborso di un buono, con contestuale emissione di altro BPS in data 22.5.2010, ed il rimborso del restante buono in data 25.05.2010.”; che, prontamente, prendeva posizione in merito agli addebiti
(giustificazioni del 30/03/2012) proponendo una puntuale ricostruzione delle circostanze sottese alla contestazione e negando una qualsivoglia responsabilità in merito al loro determinarsi;
che, con nota del 02/05/2012, poneva fine al procedimento CP_1 disciplinare con note scritte del seguente tenore “... valutate attentamente le giustificazioni addotte a sostegno con nota del 30/03/2012, Le viene comminata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 (dieci) giorni, ai sensi degli artt. 52,53,54 e 55 del vigente CCNL del 14 Aprile 2011”; che dalla stessa vicenda che aveva dato luogo al suddetto contenzioso disciplinare era scaturito un procedimento penale nei suoi confronti, conclusosi con la sua condanna in primo grado;
che, pertanto, in forza di sentenza penale di condanna, emessa all'esito del giudizio di primo grado, la società datrice gli addebitava la violazione degli obblighi di correttezza posti dalle norme convenzionali vigenti, determinandosi, a distanza di oltre 6 anni dal controverso episodio, a far valere il proprio potere disciplinare (contestazione del
07/11/2016), e, ciò, nonostante fosse consapevole del fatto che la sentenza del Tribunale di Paola era stata ritualmente appellata da esso ricorrente;
che le giustificazioni da esso prontamente offerte, del 09/11/2016, non producevano l'effetto sperato, infatti, con nota del 07/12/2016, gli comunicava il licenziamento senza preavviso “…ai CP_1
sensi dell'art. 54 comma VI, lettera a) e lettera k) e dell'art. 80 lettera e) del CCNL
14/04/2011…”; che il provvedimento espulsivo veniva prontamente impugnato in sede
2 giurisdizionale;
che, in particolare, dopo aver annullato il licenziamento ed ordinato la sua reintegra (ordinanza del 28/05/2018), il Tribunale di Castrovillari accoglieva l'opposizione proposta dalla datrice di lavoro (sentenza n. 1463/19 del 24/09/2019) ridando vigore al provvedimento disciplinare del 07/12/2016; che la sentenza resa dal giudice di prime cure veniva riformata in sede di reclamo, laddove, la Corte d'Appello di
Catanzaro, con sentenza n. 350/20 del 02/04/2020, annullava il provvedimento espulsivo e condannava la datrice alla reintegra, oltre che al pagamento della indennità risarcitoria, così come previsto dall'art. 18 dello SdL;
che, in particolare, la Corte territoriale accoglieva "... con assorbimento di ogni altra questione controversa, la censura con la quale il aveva dedotto la violazione del principio del “nè bis in idem” per Parte_1
avere la società intimato il recesso quando aveva già consumato il potere disciplinare…”; che, avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catanzaro,
[...]
ricorreva in Cassazione;
che, con ordinanza n. 30208 del 31/10/2023, la Suprema CP_1
Corte rimetteva la causa alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione per l'esame del merito disciplinare, tenendo conto anche di eventuali sopravvenienze
(sentenza penale di appello); che, a fronte della pronuncia della Corte di Cassazione, parte resistente provvedeva a riassegnare vigore ed efficacia al provvedimento espulsivo del
07/12/2016 e, di conseguenza, disponeva l'immediata cessazione del rapporto di lavoro con esso ricorrente;
che tale determinazione datoriale, veniva prontamente impugnata in via stragiudiziale con racc. AR del 12/12/2023; che, in particolare, la stessa doveva essere annullata, considerato che l'ordinanza n. 30208 del 31/10/2023, lungi dall'avere definito la sua complessa posizione, aveva soltanto rimesso la causa alla Corte territoriale sollecitandola ad un nuovo esame del merito disciplinare alla luce, peraltro, di eventuali
“sopravvenienze”. Tanto premesso, ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Paola rassegnando, nel merito, le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare illegittimo ed invalido il provvedimento, comunicato al lavoratore con nota del 27/11/2023, con il quale
[...]
ha inteso fare rivivere il licenziamento disposto a carico dello stesso in data CP_1
07/12/ 2016; 2) Condannare la società datrice, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro nonché alle sanzioni di cui all'art. 18, comma 4, dello S.d.L.; 3) Adottare ogni altro opportuno e conseguenziale provvedimento”. Vinte le spese di lite da distrarsi.
Si è regolarmente costituita in giudizio la quale ha variamente Controparte_1
argomentato per la piena legittimità della propria nota del 27/11/2023, chiedendo il rigetto del ricorso. Vinte le spese di lite.
3 Acquisita la documentazione offerta dalle parti, concesso termine per il deposito di note illustrative, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
3. Si premette che è pacifico:
- che il ricorrente, dipendente di veniva licenziato senza preavviso Controparte_1
dalla società datrice di lavoro, con nota del 07/12/2016, a seguito di sentenza penale di condanna emessa dal tribunale di Paola: “…ai sensi dell'art. 54 comma VI, lettera
a) e lettera k) e dell'art. 80 lettera e) del CCNL 14/04/2011…;
- che il provvedimento espulsivo veniva ritualmente impugnato dal lavoratore. In particolare, in sede giudiziale ne derivava che: a) all'esito del giudizio di primo grado risultava vittoriosa la datrice di lavoro;
b) successivamente, la Corte d'Appello di
Catanzaro accoglieva il reclamo del ricorrente, disponendo la reintegra del Parte_1
e la condanna di al pagamento delle relative indennità risarcitorie;
Controparte_1
c) la sentenza resa in grado d'appello veniva annullata con rinvio dalla Corte di
Cassazione, con ordinanza n. 30208 del 31/10/2023, che rimetteva la causa alla Corte
d'Appello di Catanzaro in diversa composizione;
- che, a fronte dell'ordinanza della Cassazione n. 30208 del 31/10/2023 di annullamento con rinvio, con nota del 27/11/2023, comunicava all'odierno Controparte_1 ricorrente che “[…] riprende vigore il provvedimento espulsivo datato 07/12/2016.
Tenuto conto di quanto precede, il Suo rapporto di lavoro, riattivato solo in esecuzione della predetta sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, cessa definitivamente dal giorno successivo alla ricezione della presente comunicazione”
(cfr. all. 1 ricorso).
4. Tanto premesso, pare opportuno precisare che il presente giudizio ha ad oggetto il provvedimento - nota del 27/11/2023 - con il quale l'ente resistente, dopo che aveva riattivato il rapporto di lavoro con il ricorrente in esecuzione della sentenza n. 350/2020 resa dalla Corte d'Appello di Catanzaro, ha comunicato al l'immediata Parte_1 cessazione del rapporto lavorativo quale conseguenza dell'ordinanza della Corte di
4 Cassazione, n. 30208 del 31/10/2023, di annullamento della citata sentenza n. 350/2020, con rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro in diversa composizione.
Evidentemente, l'atto impugnato in questa sede non è qualificabile quale atto di licenziamento trattandosi di una mera comunicazione di effetto prodottosi ipso iure in conseguenza dell'ordinanza della Corte di Cassazione sopra richiamata che – annullandola con rinvio – ha caducato gli effetti reintegratori e risarcitori della sentenza di secondo grado.
4.1. Se queste sono le premesse, il giudicante ritiene di dover aderire al consolidato orientamento manifestato dalla giurisprudenza di legittimità (sent. n. 14103/2018) secondo cui “L'atto di ricostituzione del rapporto lavorativo, avvenuto in esecuzione di sentenza (indifferentemente di reintegra ex art. 18 st.lav. ovvero di riammissione in servizio per effetto della ritenuta illegittimità del termine) successivamente riformata o cassata, viene travolto insieme con quest'ultima, in applicazione dell'effetto espansivo esterno di cui all'art. 336, comma 2, c.p.c., che priva di titolo il prosieguo del rapporto dopo che ne sia venuta meno, a monte, l'originaria statuizione di ripristino, senza che sia necessario un atto di recesso da parte del datore di lavoro”.
In termini analoghi, confermando il suddetto principio, con sentenza n. 28918/2018, la
Corte di Cassazione ha statuito che “L'atto di ricostituzione del rapporto lavorativo, avvenuto in esecuzione di sentenza (indifferentemente di reintegra ex art. 18 st.lav. ovvero di riammissione in servizio per effetto della ritenuta illegittimità del termine) successivamente riformata o cassata, viene travolto insieme con quest'ultima, in applicazione dell'effetto espansivo esterno di cui all'art. 336, comma 2, c.p.c., che priva di titolo il prosieguo del rapporto dopo che ne sia venuta meno, a monte, l'originaria statuizione di ripristino, senza che sia necessario un atto di recesso da parte del datore di lavoro;
di conseguenza, va respinta l'impugnazione del licenziamento intimato in relazione al rapporto di lavoro ripristinato, che risulta oramai privo del suo titolo costitutivo”.
4.2. Né a conclusioni diverse è dato pervenire sul presupposto dedotto dal ricorrente che l'ordinanza della Cassazione, n. 30208 del 31/10/2023, non ha definito la complessa vicenda ma ha soltanto annullato con rinvio la sentenza di secondo grado rimettendo la causa alla Corte territoriale per una nuova valutazione che tenga conto anche delle eventuali “sopravvenienze”.
5 Sullo specifico punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, alla quale aderisce lo scrivente, enuncia in modo costante il principio di diritto per cui “la realizzazione coattiva dell'obbligo risultante dal titolo esecutivo può aversi in quanto l'obbligo sussista non solo quando l'azione è minacciata o iniziata, ma anche nel momento in cui si tratta di adottare nel processo esecutivo i provvedimenti idonei ad attuarla”; ciò significa non soltanto che
“se il provvedimento giudiziale che costituisce il titolo esecutivo è annullato, l'esecuzione deve arrestarsi e non può più proseguire”, ma, altresì, che nell'ipotesi di annullamento di “una sentenza d'appello, cassata con rinvio perché fosse rinnovata la decisione sul merito della controversia”, “le sentenze pronunciate nella fase di merito perdono efficacia (art. 336, secondo comma, e 393 cod. proc. civ.)” (così Cass., n. 210/2002 e giurisprudenza ivi richiamata;
cfr. altresì Cass., n. 6042/2009, che ha pure precisato come
“coerentemente con l'effetto integralmente sostitutivo della pronuncia di grado successivo, il successivo nuovo accoglimento della domanda creditoria originaria, pronunciato dal giudice del rinvio a seguito della cassazione della sentenza di secondo grado, non è idoneo a rendere nuovamente efficace il titolo esecutivo definitivamente caducato, potendo soltanto fondare il diritto ad una nuova esecuzione forzata”).
5. Alla luce dei principi che precedono, considerata la piena legittimità della nota adottata da parte resistente il 27.11.2023 – trattandosi di mera comunicazione di effetto prodottosi ipso iure in conseguenza dell'ordinanza di annullamento con rinvio della Corte di
Cassazione sopra richiamata – il ricorso deve essere rigettato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di lavoro), del valore della controversia
(indeterminabile-complessità bassa) e dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 3.689,00 per
[...]
onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
6 Si comunichi.
Paola, 10.02.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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