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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 03/12/2024, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
J
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 404/2024 V.G., vertente
TRA
n. a Napoli il 21.12.1967, CF Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Paolo Schiavone
E
n. a Cercola il 11.8.1965, CF Controparte_1
difeso dall'Avv. Paolo Schiavone C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso depositato il 29.7.2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- visto il ricorso per separazione consensuale dei coniugi;
- rilevato che le parti all'udienza del 2.12.2024, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni congiunte di cui al ricorso depositato il
29.7.2024, del seguente preciso tenore:
dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati, portandosi reciproco rispetto;
pagina 1 di 3 La casa coniugale sita in Santa Maria Imbaro (CH) alla C.da Canavizza n. 36, censito al NCU al Fg. 2 p.lla 347 sub 5, acquistata dai coniugi in regime di comunione dei beni, rimarrà in favore del sig. avendo la Controparte_1 sig.ra mutato il proprio domicilio in Portici alla Via E. Gianturco n. 38 Parte_1
;
L'immobile sito in Portici alla Via E. Gianturco n. 38, acquistata dai coniugi in regime di comunione dei beni, rimarrà in favore della sig.ra che Parte_1 continuerà ad abitarla in uno al proprio figlio sino a quando la sig.ra Per_1 [...]
non troverà altro immobile più confacente alle proprie esigenze di vita;
Pt_1
Per quanto concerne la disposizione patrimoniale sui due immobili, la sig.ra
[...]
si impegna a rinunciare alla sua quota spettante sull'immobile sito Parte_1 in Santa Maria Imbaro alla C.da Canavizza n. 36, censita al NCU Fg. 2 p.lla
347 sub 5 a condizione che il sig. proceda, a sue spese, Controparte_1 alla ristrutturazione di un immobile che la sig.ra si impegna a Parte_1 cercare al fine di collocare la propria stabile dimora, e all'acquisto del mobilio occorrente, quest'ultimo nei limiti già concordati in € 8.000,00; la sig.ra
[...]
dichiara che gli effetti personali verranno ritirati dall'abitazione Parte_1 sita in Santa Maria Imbaro al momento dell'ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile in Portici che in via approssimativa dovrebbero ultimarsi entro il 30/12/2024;
Contestualmente alla rinuncia della propria quota pari al 50% dell'immobile sito
Santa Maria Imbaro alla C.da Canavizza n. 36, censita al NCU Fg. 2 p.lla 347 sub 5, il sig. si obbliga a rinunciare alla propria quota pari Controparte_1 al 50% dell'immobile Portici alla Via E. Gianturco n. 38 e censito al NCU Fg. 7
p.lla 85 sub 2;
La sig.ra rinuncia al mantenimento in proprio favore, essendo Parte_1 economicamente autosufficiente;
Nulla in ordine all'affidamento dei figli in quanto gli stessi risultano maggiorenni ed economicamente indipendenti: nel contempo si precisa che gli stessi regoleranno in via autonoma il rapporti con i propri genitori riguardo il diritto di visita e frequentazione.
pagina 2 di 3 All'uopo si precisa, altresì, che alcun importo a titolo di mantenimento verrà versato in favore dei figli , e in quanto tutti Per_1 Per_2 Per_3 economicamente indipendenti, né tantomeno si prevedono esborsi a titolo di spese straordinarie ovvero si dispone alcunché in ordine all'assegno unico in quanto non sussistono beneficiari;
Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio nonché il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura per eventuali comunicazioni riguardanti la prole.
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno null' altro a pretendere l'uno dall'altro.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli (Anno 1990 n. 141 - Parte I). Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 3.12.2024
Il Presidente Massimo Canosa
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 404/2024 V.G., vertente
TRA
n. a Napoli il 21.12.1967, CF Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Paolo Schiavone
E
n. a Cercola il 11.8.1965, CF Controparte_1
difeso dall'Avv. Paolo Schiavone C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso depositato il 29.7.2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- visto il ricorso per separazione consensuale dei coniugi;
- rilevato che le parti all'udienza del 2.12.2024, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni congiunte di cui al ricorso depositato il
29.7.2024, del seguente preciso tenore:
dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati, portandosi reciproco rispetto;
pagina 1 di 3 La casa coniugale sita in Santa Maria Imbaro (CH) alla C.da Canavizza n. 36, censito al NCU al Fg. 2 p.lla 347 sub 5, acquistata dai coniugi in regime di comunione dei beni, rimarrà in favore del sig. avendo la Controparte_1 sig.ra mutato il proprio domicilio in Portici alla Via E. Gianturco n. 38 Parte_1
;
L'immobile sito in Portici alla Via E. Gianturco n. 38, acquistata dai coniugi in regime di comunione dei beni, rimarrà in favore della sig.ra che Parte_1 continuerà ad abitarla in uno al proprio figlio sino a quando la sig.ra Per_1 [...]
non troverà altro immobile più confacente alle proprie esigenze di vita;
Pt_1
Per quanto concerne la disposizione patrimoniale sui due immobili, la sig.ra
[...]
si impegna a rinunciare alla sua quota spettante sull'immobile sito Parte_1 in Santa Maria Imbaro alla C.da Canavizza n. 36, censita al NCU Fg. 2 p.lla
347 sub 5 a condizione che il sig. proceda, a sue spese, Controparte_1 alla ristrutturazione di un immobile che la sig.ra si impegna a Parte_1 cercare al fine di collocare la propria stabile dimora, e all'acquisto del mobilio occorrente, quest'ultimo nei limiti già concordati in € 8.000,00; la sig.ra
[...]
dichiara che gli effetti personali verranno ritirati dall'abitazione Parte_1 sita in Santa Maria Imbaro al momento dell'ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile in Portici che in via approssimativa dovrebbero ultimarsi entro il 30/12/2024;
Contestualmente alla rinuncia della propria quota pari al 50% dell'immobile sito
Santa Maria Imbaro alla C.da Canavizza n. 36, censita al NCU Fg. 2 p.lla 347 sub 5, il sig. si obbliga a rinunciare alla propria quota pari Controparte_1 al 50% dell'immobile Portici alla Via E. Gianturco n. 38 e censito al NCU Fg. 7
p.lla 85 sub 2;
La sig.ra rinuncia al mantenimento in proprio favore, essendo Parte_1 economicamente autosufficiente;
Nulla in ordine all'affidamento dei figli in quanto gli stessi risultano maggiorenni ed economicamente indipendenti: nel contempo si precisa che gli stessi regoleranno in via autonoma il rapporti con i propri genitori riguardo il diritto di visita e frequentazione.
pagina 2 di 3 All'uopo si precisa, altresì, che alcun importo a titolo di mantenimento verrà versato in favore dei figli , e in quanto tutti Per_1 Per_2 Per_3 economicamente indipendenti, né tantomeno si prevedono esborsi a titolo di spese straordinarie ovvero si dispone alcunché in ordine all'assegno unico in quanto non sussistono beneficiari;
Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio nonché il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura per eventuali comunicazioni riguardanti la prole.
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno null' altro a pretendere l'uno dall'altro.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli (Anno 1990 n. 141 - Parte I). Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 3.12.2024
Il Presidente Massimo Canosa
pagina 3 di 3