TAR Torino, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 667
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Sentenza 25 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 31 del d.p.r. n. 380/2001, eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà e sviamento

    Il provvedimento di demolizione, anche se tardivo, non richiede motivazione sull'interesse pubblico, essendo vincolato al ripristino della legalità violata. Le opere sono di considerevole entità, utilizzate permanentemente, realizzate in fascia di rispetto fluviale e non sono precarie. La ricorrente stessa aveva ammesso la necessità del permesso di costruire con un'istanza di condono.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 31 del d.p.r. n. 380/2001, eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti

    La giurisprudenza consolidata ammette che l'individuazione dell'area da acquisire possa avvenire successivamente con separato atto, pertanto la mancata indicazione nell'ordinanza di demolizione non ne costituisce un vizio di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 667
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 667
    Data del deposito : 25 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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