Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00667/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00074/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 74 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Rabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Asti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Ferraris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. -OMISSIS- adottata in data -OMISSIS-dal Dirigente del Settore Urbanistica e Attività Produttive del Comune di Asti, successivamente comunicata, con la quale è stata ingiunta la demolizione di opere,
nonché degli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Asti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il dott. UC LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Asti, con ordinanza datata -OMISSIS-, ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di opere (battuto in cemento, due tettoie, due prefabbricati, un fabbricato in struttura metallica, recinzioni, cancello, pavimentazioni in autobloccanti e in calcestruzzo) realizzate in assenza di permesso di costruire e situate nella fascia di rispetto del fiume Tanaro.
Avverso tale provvedimento l’interessata è insorta deducendo:
1)violazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001, eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà e sviamento;
2) violazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001, eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti.
Si è costituito in giudizio il Comune di Asti.
All’udienza del 19 marzo 2026 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1.Con la prima parte del primo motivo di gravame la ricorrente deduce che la circostanza della remota epoca di realizzazione delle opere de quibus imponeva una puntuale motivazione circa l’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi.
Il rilievo è infondato.
Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di manufatti abusivi, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso (Cons. Stato, A.P., 17.10.2017, n. 9).
2. Con la seconda parte del primo motivo di ricorso l’esponente deduce che i manufatti in questione, di modesta entità, richiedono il rilascio di titoli edilizi minori ovvero non presuppongono la necessità del permesso di costruire.
Il rilievo è infondato.
Trattasi di opere di considerevoli dimensioni, il cui impatto sul territorio risulta significativo, come si evince dalla descrizione riportata nella premessa del gravato provvedimento. Inoltre esse, adibite ad un utilizzo permanente, sono state realizzate in fascia di rispetto fluviale.
Né può condividersi la tesi della loro natura precaria, giacché i manufatti in questione sono presenti e utilizzati da numerosi anni, come risulta dal verbale di sopralluogo del -OMISSIS-, dall’istanza di condono e dal tenore della prima censura, incentrata sul fatto che sono passati tanti anni dalla realizzazione delle opere.
Esse peraltro erano già oggetto di diniego di condono edilizio, talché la stessa ricorrente aveva originariamente ammesso, con la sua istanza, il loro assoggettamento al regime del permesso di costruire.
3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omessa indicazione, nel gravato provvedimento, dell’area da acquisire in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione.
La doglianza è infondata.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'individuazione dell'area oggetto di eventuale, futura acquisizione in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione può intervenire anche successivamente, con separato atto, cosicché la mancata indicazione nell'ordine demolitorio non può essere invocata quale vizio di legittimità dell’ordinanza di demolizione (Cons. Stato, VII, 19.12.2025, n. 10126).
4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente a corrispondere al Comune di Asti la somma di euro 3.000 (tremila) oltre accessori di legge, a titolo di spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC LU, Presidente, Estensore
Savio Picone, Consigliere
Alessandro Fardello, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UC LU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.