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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/11/2025, n. 4299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4299 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. AN IC Presidente dott.ssa AB IA Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13158/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] l'[...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Daniele Saladino, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Sabrina Di Pasquali, rappresentante e difensore;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 29/10/2025, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 26/10/2023, premesso di essere nata in Parte_1
costanza della relazione sentimentale intrattenuta dalla madre (deceduta Persona_1 in data 2/2/2022) con , ha chiesto che venisse accertata e dichiarata Controparte_1
giudizialmente la paternità del convenuto nei propri confronti. La ricorrente ha chiesto,
1 inoltre, di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in proprio favore un assegno mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento, nonché il risarcimento del danno endofamiliare.
Con decreto dell'11/11/2023, il Giudice delegato ha disposto il mutamento del rito da rito ordinario di cognizione a rito unico in materia di persone, minorenni e famiglie di cui agli artt. 473 bis e ss. c.p.c.
Con memoria depositata il 12/2/2024, si è costituito , non opponendosi Controparte_1
all'espletamento dell'accertamento volto a dimostrare il rapporto di paternità e chiedendo, in caso di esito positivo, di fissare il quantum del mantenimento a proprio carico nella misura di € 150,00, nonché il rigetto delle ulteriori domande.
Espletata la CTU genetica, il Consulente incaricato, Dott. , ha concluso che Persona_2
“il sig. e la sig.ra sono in rapporto padre-figlia con una Controparte_1 Parte_1
probabilità di paternità del 99,9999999% (considerando una probabilità a priori del 50%)”.
Con ordinanza del 18/6/2025, il Giudice delegato ha quindi sottoposto alle parti una proposta conciliativa, che, sulla base di quanto dichiarato dalle parti alla successiva udienza del 29/10/2025, è stata definitivamente adeguata nei seguenti termini:
“- riconoscimento della paternità di in relazione a Controparte_1 Parte_1
- riconoscimento in favore di della somma mensile di € 300,00 a titolo di Parte_1 mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT, con decorrenza dalla data di iscrizione al ruolo del giudizio;
- dilazione della somma dovuta a titolo di arretrati del mantenimento, dovuto a far data dall'iscrizione al ruolo del presente giudizio (ottobre 2023, pari ad € 7.200,00) e della somma dovuta a titolo di danno endofamiliare (quantificata, come già indicato nella proposta conciliativa del 18/6/2025, in complessivi € 12.500,00), in € 200,00 mensili fino all'esaurimento del debito;
- compensazione delle spese di lite”.
Alla medesima udienza, le parti hanno dichiarato di aderire alla suddetta proposta ed hanno chiesto la decisione della causa, con rinuncia ai termini di rito.
Ebbene, tenuto conto dell'adesione delle parti alla su indicata proposta conciliativa, il giudizio va definito alle predette condizioni, liberamente accettate da entrambe le parti.
Le spese di lite vanno compensate e, conseguentemente, vanno poste a carico delle parti, per metà ciascuna, quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio (liquidate dal G.I. con decreto dell'8/7/2024, in € 976,00 a titolo di esborsi e di € 665,16 per onorari, oltre accessori
2 come per legge).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
• dichiara che , nato a [...] il [...], è il padre naturale di Controparte_1
nata a [...] l'[...]; Parte_1
• regolamenta i rapporti economici tra le parti alle condizioni di cui alla proposta conciliativa del 29/10/2025, accettata dalle stesse e riportata in parte motiva;
• onera la Cancelleria di inviare una copia conforme all'originale della presente sentenza, al passaggio in giudicato, al competente ufficiale dello stato civile per le necessarie annotazioni a margine dell'atto di nascita della ricorrente;
• pone definitivamente a carico di entrambe le parti, per metà ciascuna, le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio (liquidate dal G.I. con decreto dell'8/7/2024, in €
976,00 a titolo di esborsi e di € 665,16 per onorari, oltre accessori come per legge);
• compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 31 ottobre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
AB IA AN IC
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. AN IC Presidente dott.ssa AB IA Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13158/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] l'[...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Daniele Saladino, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Sabrina Di Pasquali, rappresentante e difensore;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 29/10/2025, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 26/10/2023, premesso di essere nata in Parte_1
costanza della relazione sentimentale intrattenuta dalla madre (deceduta Persona_1 in data 2/2/2022) con , ha chiesto che venisse accertata e dichiarata Controparte_1
giudizialmente la paternità del convenuto nei propri confronti. La ricorrente ha chiesto,
1 inoltre, di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in proprio favore un assegno mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento, nonché il risarcimento del danno endofamiliare.
Con decreto dell'11/11/2023, il Giudice delegato ha disposto il mutamento del rito da rito ordinario di cognizione a rito unico in materia di persone, minorenni e famiglie di cui agli artt. 473 bis e ss. c.p.c.
Con memoria depositata il 12/2/2024, si è costituito , non opponendosi Controparte_1
all'espletamento dell'accertamento volto a dimostrare il rapporto di paternità e chiedendo, in caso di esito positivo, di fissare il quantum del mantenimento a proprio carico nella misura di € 150,00, nonché il rigetto delle ulteriori domande.
Espletata la CTU genetica, il Consulente incaricato, Dott. , ha concluso che Persona_2
“il sig. e la sig.ra sono in rapporto padre-figlia con una Controparte_1 Parte_1
probabilità di paternità del 99,9999999% (considerando una probabilità a priori del 50%)”.
Con ordinanza del 18/6/2025, il Giudice delegato ha quindi sottoposto alle parti una proposta conciliativa, che, sulla base di quanto dichiarato dalle parti alla successiva udienza del 29/10/2025, è stata definitivamente adeguata nei seguenti termini:
“- riconoscimento della paternità di in relazione a Controparte_1 Parte_1
- riconoscimento in favore di della somma mensile di € 300,00 a titolo di Parte_1 mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT, con decorrenza dalla data di iscrizione al ruolo del giudizio;
- dilazione della somma dovuta a titolo di arretrati del mantenimento, dovuto a far data dall'iscrizione al ruolo del presente giudizio (ottobre 2023, pari ad € 7.200,00) e della somma dovuta a titolo di danno endofamiliare (quantificata, come già indicato nella proposta conciliativa del 18/6/2025, in complessivi € 12.500,00), in € 200,00 mensili fino all'esaurimento del debito;
- compensazione delle spese di lite”.
Alla medesima udienza, le parti hanno dichiarato di aderire alla suddetta proposta ed hanno chiesto la decisione della causa, con rinuncia ai termini di rito.
Ebbene, tenuto conto dell'adesione delle parti alla su indicata proposta conciliativa, il giudizio va definito alle predette condizioni, liberamente accettate da entrambe le parti.
Le spese di lite vanno compensate e, conseguentemente, vanno poste a carico delle parti, per metà ciascuna, quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio (liquidate dal G.I. con decreto dell'8/7/2024, in € 976,00 a titolo di esborsi e di € 665,16 per onorari, oltre accessori
2 come per legge).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
• dichiara che , nato a [...] il [...], è il padre naturale di Controparte_1
nata a [...] l'[...]; Parte_1
• regolamenta i rapporti economici tra le parti alle condizioni di cui alla proposta conciliativa del 29/10/2025, accettata dalle stesse e riportata in parte motiva;
• onera la Cancelleria di inviare una copia conforme all'originale della presente sentenza, al passaggio in giudicato, al competente ufficiale dello stato civile per le necessarie annotazioni a margine dell'atto di nascita della ricorrente;
• pone definitivamente a carico di entrambe le parti, per metà ciascuna, le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio (liquidate dal G.I. con decreto dell'8/7/2024, in €
976,00 a titolo di esborsi e di € 665,16 per onorari, oltre accessori come per legge);
• compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 31 ottobre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
AB IA AN IC
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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