Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/01/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3619/2024 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Mattei Saverio per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv. ti Stucchi Olimpio Cesare, Petracca Nicola Domenico, Gobbi Paola per procura in calce alla comparsa di risposta in primo grado appellata oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.18962/2023, pubblicata in data 27.12.2023
FATTO E DIRITTO La vicenda oggetto di causa è riportata nella sentenza impugnata come segue.
“1.Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la Parte_1 premesso che, in data 4 agosto 2009, e aveva ceduto il trattamento Parte_1 di fine rapporto, maturato e maturando, dovutogli dalla Controparte_2 chiedeva la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di €
51.006,46 a titolo di TFR maturato sino a luglio 2009, di accertare la somma dovuta
[...]
già che eccepiva l'incompetenza del Controparte_1 Controparte_3
Tribunale di Roma adito, per essere competente il Tribunale di Civitavecchia ex art. 19 c.p.c., e il Tribunale di Civitavecchia, sezione lavoro, ai sensi dell'art. 413 c.p.c. attesa la natura del credito azionato, inerente un rapporto lavorativo. La convenuta contestava, quindi, anche nel merito, la domanda, chiedendone il rigetto. Nel dettaglio la convenuta eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2948 c.c., evidenziando che il rapporto di lavoro con il era cessato a Pt_1 far tempo dal 19 aprile 2011. Evidenziava, quindi, l'inefficacia/nullità della cessione attesa la natura del credito ceduto di carattere personale e considerata l'incedibilità del credito in base alle previsioni del DPR n. 150/1980, che ne sancivano l'impignorabilità e l'insequestrabilità, salve le ipotesi espressamente previste, non ricorrenti nel caso di specie. Dato, quindi, atto di aver correttamente provveduto al pagamento delle somme dovute a titolo di TFR in favore del evidenziava che Pt_1 la controparte non aveva fornito precise indicazioni in ordine al credito azionato e non ne aveva dato prova tanto più che, prima della cessazione del rapporto di lavoro, il aveva chiesto anticipazioni sul TFR maturato. Osservava altresì che essa Pt_1 convenuta operava quale sostituto di imposta, con la conseguenza che dalle somme dovute dovevano essere detratti gli importi riferiti a tale imposta che il datore di lavoro era tenuto a versare in nome e per conto del lavoratore. In via subordinata, eccepiva l'estinzione del credito per confusione, evidenziando che il ra socio fondatore Pt_1
e legale rappresentante della Contestava infine la domanda di Parte_1 accertamento delle somme dovute a titolo di TFR per il periodo successivo ad agosto 2009 e formulava le sue conclusioni come riportate in epigrafe”. Il Tribunale, respinta l'eccezione di incompetenza e accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, ha respinto la domanda e condannato la società attrice al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3809,00 per compensi, oltre accessori di legge. La sentenza è motivata come segue. “2.Richiamata l'ordinanza del 22 luglio 2022, con cui è stata disattesa l'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta, nel merito si osserva che, con la domanda introduttiva di giudizio la ha Parte_1 fatto valere il credito cedutogli da il quale, premesso di prestare la Parte_1 propria attività lavorativa presso la Arcgol Aior Cargo s.r.l., aveva ceduto all'odierna attrice il credito per trattamento di fine rapporto maturato sino a luglio 2009 pari a € 51.006,46 e il credito per il trattamento di fine rapporto che sarebbe maturato da agosto 2009. Invero, come evidenziato da parte convenuta, il credito ceduto si trasferisce con tutte le sue caratteristiche (cfr. per tutte Cass. n. 1118 del 26.01.2012), così che il debitore può opporre al cessionario le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente (cfr. Cass. n. 1257 del 5.02.1988). Inoltre, rimanendo immutata la natura del credito, deve aversi riguardo al regime di prescrizione per esso previsto, restando, sul punto ininfluente l'intervenuta cessione. Ne consegue che, nel caso di specie, trova applicazione la norma di cui all'art. 2948 n. 5) c.c., a mente della quale “si prescrivono in cinque anni (…) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro”. Il diritto al trattamento di fine rapporto si prescrive, dunque, nel termine di cinque anni con decorrenza dal momento della cessazione del rapporto di lavoro, che determina il venire ad esistenza del credito di cui si discute. Considerato, quindi, che, come dedotto da entrambe le parti, anche nelle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., il rapporto di lavoro di è Parte_1 cessato in data 19.04.2011 deve ritenersi l'intervenuta prescrizione del credito a far tempo dal 19.04.2016, con la conseguenza che nessun valore può essere riconosciuto, ai fini dell'interruzione della prescrizione, alle due diffide versate in atti che, come evidenziato da parte convenuta, sono intervenute quando il credito era già prescritto (cfr. diffide del 17.02.2020 e del 19.03.2020 all all'atto di citazione). La domanda deve, pertanto, essere respinta.
3. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in ragione dei valori minimi tariffari, per tutte le fasi del giudizio, attesa la semplicità delle questioni trattate e il carattere reiterato delle difese svolte, seguono la soccombenza”.
§ 2. – La sentenza è stata impugnata da (da Parte_1 ora in poi: con un atto di appello articolato in tre motivi, contenente la reiterazione delle istanze istruttorie non accolte dal tribunale e un'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. Resiste all'appello (da ora in poi: ), che ne ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità ex artt.342 e 348 bis c.p.c. e lo ha contestato nel merito. All'udienza di prima comparizione delle parti del 22.11.2024 la Corte, ritenuta infondata l'istanza di sospensione e ritenuta la causa di pronta soluzione, ha respinto l'istanza e rinviato per la discussione orale ex art.281 sexies all'udienza odierna, assegnando alle parti termine per note fino a trenta giorni prima dell'udienza. La causa è stata quindi discussa all'udienza odierna sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale.
§ 3. – L'appello è inammissibile per difetto di specificità ex art.342 c.p.c..
§ 3.1.- Il primo motivo non contiene alcuna critica al contenuto della sentenza, ma alle modalità operative del giudice di primo grado, per avere deciso la causa sulla scorta di un'eccezione preliminare di merito, trascurando tuttavia di esaminare l'eccezione all'inizio del processo, la cui durata (quasi tre anni) non sarebbe giustificata dal tenore della decisione adottata. Si tratta di considerazioni che non attengono al contenuto della decisione, che quindi sono di per sé irrilevanti ai fini della riforma richiesta.
§ 3.2. - Il secondo motivo contiene una critica all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, basata sull'assunto che l'opponibilità di tale eccezione presupponga la cessione del contratto, che non vi è stata, ovvero la surrogazione a tutti gli effetti della cessionaria nella posizione del cedente, che non sarebbe prevista dalla legge. L'appellante espone le sue affermazioni senza argomentarle e non si confronta con la motivazione della decisione sul punto, che il primo giudice ha reso osservando che “il credito ceduto si trasferisce con tutte le sue caratteristiche (cfr. per tutte Cass. n. 1118 del 26.01.2012), così che il debitore può opporre al cessionario le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente (cfr. Cass. n. 1257 del 5.02.1988). Inoltre, rimanendo immutata la natura del credito, deve aversi riguardo al regime di prescrizione per esso previsto, restando, sul punto ininfluente l'intervenuta cessione”. In particolare, l'appellante ha trascurato di esaminare criticamente i riferimenti giurisprudenziali, né ha saputo spiegare perché il debitore ceduto dovrebbe vedersi preclusa la proponibilità al nuovo creditore, divenuto tale in forza di un accordo di cessione cui è rimasto estraneo, delle eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti del creditore originario.
§ 3.3. - Il terzo motivo critica il mancato espletamento dell'istruttoria, in particolare sul punto del pagamento del credito al cedente, critica l'attribuzione al credito ceduto della natura di credito di lavoro e critica, infine, il presunto disconoscimento dell'efficacia di un atto pubblico notarile non meglio specificato, presumibilmente il contratto di cessione del credito. Tuttavia: il mancato espletamento dell'istruttoria sul pagamento del credito consegue necessariamente all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione;
non vi è stato alcun
“disconoscimento” dell'efficacia della cessione;
che il credito ceduto fosse quello al trattamento di fine rapporto vantato ei confronti dell'appellata è Parte_1 fatto pacifico perché dedotto dalla stessa appellante.
§ 4. - Le spese eseguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 52.000,00 e € 260.000,01, quindi in € 14.103,00 come da nota spese avv. Gobbi per compensi per tutte le fasi, oltre oneri di legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.18962/2023 , pubblicata in data 27/12/2023 , così decide: - rigetta l'appello e condanna Parte_3 rifondere a le spese processuali liquidate in Controparte_1
€ 14.103,00, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 17/01/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo