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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/12/2025, n. 4026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4026 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE. nella persona della giudice on. Liliana Anselmo de Vivo ha reso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta il 16.12.2024 al n. R.G.C.A. 14798/2024, promossa da
1) nato il [...] in [...] Ângelo RS/Brasile, Parte_1 residente in [...], interno 201, Porto Alegre/RS (Brasile), cittadino brasiliano;
2) nato il [...] in [...]/Brasile, Parte_2 residente in [...], interno 13D, Porto (Portogallo), cittadino brasiliano;
3) nata il [...] in [...] Ângelo RS/Brasile, Parte_3 residente in [...], Santiago/RS (Brasile), cittadina brasiliana;
4) nata il [...] in [...]/Brasile, residente Parte_4 in Via João Escobar Carpes n. 853, Santiago/RS (Brasile), cittadina brasiliana, minorenne rappresentata dai genitori. tutti rappresentati e difesi dall'avv. CONTESTABILE Silvia e dall'avv. Andrea DE MARCHI
e Dall'Avv. Stabilito Claudia ANTONINI, anche disgiuntamente tra loro, del Foro di Roma
-ricorrenti- contro
, in persona del , l.r.p.t., con il patrocinio ex lege Controparte_1 CP_2 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze
Resistente contumace
e nei confronti
MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il CP_3
1 Tribunale di Firenze
INTERVENUTO – parte necessaria
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
Conclusioni
Per i ricorrenti: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani in quanto discendenti diretti iure sanguinis di ordinare al e agli ufficiali Persona_1 Controparte_1 di Stato civile di procedere alle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza italiana, con vittoria di spese ed onorari come per legge.
Esposizione dei Fatti e Motivi della Decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 16/12/2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure Controparte_1 sanguinis, per essere discendente diretti di cittadino Persona_1 italiano, nato il [...] in [...], successivamente emigrato in Brasile ove contraeva matrimonio con e ove decedeva in data 16.4.1909 in Butià, Persona_2 senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana (v. certificato negativo di naturalizzazione).
Dall'unione nasceva in data 26 settembre 1888 in Brasile, , Persona_3 Parte_5
, la quale contraeva matrimonio con in data 07/01/1911 in Butiá, dalla
[...] Persona_4 cui unione nasceva in data 28/10/1923 in Arroio dos Ratos AR ZI ZZ da;
Per_4 questa contraeva matrimonio con in data 27/03/1943 sempre in Butiá; dalla loro Persona_5 unione nasceva in data 19/02/1946 in Butiá JOSE' il quale contraeva Parte_6 matrimonio con in data 24/12/1966 in Santiago. Dalla loro unione Persona_6 nascevano, entrambi in Santo Ângelo, 2 figli: in data Parte_1
17/06/1970 e in data 15/06/1974. Il primo contraeva Parte_3 matrimonio con in data 27/07/1996 in Santa Maria e dalla loro unione nasceva Persona_7 in data 06/06/2002 in Santa Maria LUCAS AVELLO DOS SANTOS, mentre da
[...] nasceva una figlia, in data Parte_3 Parte_4
23/07/2013 in Alegrete.
Si deve far presente che perdeva la propria cittadinanza Parte_5 essendosi sposata con un brasiliano il 7.1.1991, prima della vigenza della legge italiana nr. 555/1912, ai sensi dell'art. 10 comma 3° della citata legge, e, conseguentemente perdeva il diritto di trasmettere
2 la cittadinanza italiana alla sua prole, riacquistandola, tuttavia, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità del citato art. 10 per effetto della sentenza nr. 876 del 9.4.1975.
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato rimanendo così CP_1 contumace.
Fissata l'udienza cartolare dell' 11.12.2025 per la trattazione del ricorso, parte ricorrente depositava tutti i documenti anagrafici sia in lingua originale che tradotti con asseverazione idonei ad accertare la discendenza dei ricorrenti al fine del riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis; circa le traduzioni effettuate in Portogallo, si deve precisare che le stesse non devono essere apostillate e hanno validità in Italia come previsto dal Regolamento UE 2016/1191, in quanto asseverate dall'avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati Portoghese (avv. Claudia Antonini) che, per effetto delle norme ordinamentali del Portogallo, assomma anche funzioni notarili, partecipando al servizio pubblico dell'amministrazione della giustizia ex art. 5 del Decreto Lei n. 237/2001 del Portogallo.
Sin d'ora si rileva la correttezza di quanto sopra, poiché la traduzione di un atto di stato civile formato in uno stato straniero può essere effettuata da un traduttore giurato sito in altro Stato (v. art. 22 del DPR 396/2000) che dispone: ““Fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali, i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile la conformità al testo straniero.”
Nell'individuare tra le modalità accettabili la certificazione della traduzione ad opera di un traduttore ufficiale, il legislatore non specifica che quest'ultimo debba operare nel luogo in cui l'atto
è stato formato;
ciò lascia presupporre la possibilità che il traduttore ufficiale possa essere anche di uno stato terzo. Per quanto concerne il ruolo dell'avvocato, dal sito dell'Ambasciata d'Italia in
Lisbona emerge che in Portogallo la traduzione può anche essere certificata da un notaio o da un avvocato. Nel caso di specie l'avv. Stabilito Claudia ANTONINI è anche traduttrice e la sua firma non deve essere apostillata, poiché il Regolamento europeo 1191/2016 estende l'esenzione da apostille agli atti pubblici tra cui sono appunto annoverati le dichiarazioni ufficiali come le annotazioni di registrazioni, i visti per la data certa e le autenticazioni di firme apposte su una scrittura privata.
Sull'interesse ad agire.
3 In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . E' “ frutto di equivoco processuale ritenere Controparte_1 che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato”
(Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994 che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire attesa l'ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i consolati d'Italia in Sud America e quindi si trovano in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole.
Nel merito.
4 Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
In forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero- non assume alcun rilievo il vincolo di coniugio medio tempore intercorso.
Infine, va comunque specificato che “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio
1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Ciò premesso dalla documentazione allegata risulta la seguente discendenza – con continuità della linea di trasmissione - dal capostipite cittadino Persona_1 italiano.
5 6 Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l.
n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U.
Sentenza n. 25317 del 24/08/2022)
In ogni caso è da precisare che “ l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Sulle spese di lite.
Richiamato il principio di causalità che regge la soccombenza alle spese di lite (per cui viene condannato al pagamento delle spese processuali chi resiste alla domanda altrui con forme ed argomenti non rispondenti al diritto v. Cass. nr. 25141 del 2006), si osserva come nel caso di specie il convenuto, al quale i ricorrenti non si sono rivolti prima dell'instaurazione del giudizio, CP_1 non costituendosi in giudizio, non ha dato causa in alcun modo al giudizio;
ciò giustifica l'integrale compensazione delle spese.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti come in epigrafe indicati sono cittadini italiani;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite.
Firenze, 11/12/2025
La giudice on. Liliana Anselmo de Vivo
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