Articolo 121 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 95Articolo 97
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16 settembre 2003
Art. 121. Bande collettive di frequenze 1. Con provvedimenti del Ministero sono definite:
a) le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 ;
b) le caratteristiche tecniche e le modalita' di funzionamento delle apparecchiature indicate negli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 ;
c) le integrazioni necessarie per adeguare l'elenco delle apparecchiature di cui agli articoli 104 e 105.
Nota all' art. 121:
- Per il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 , si vedano le note alle premesse.
Entrata in vigore il 16 settembre 2003
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