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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1686/2024
promossa da
Parte_1
ricorrente contro
CP_1
convenuta
Oggi 30 gennaio 2025, innanzi al dott. Alberto Cecconi, ad ore 11.45 sono comparsi:
Per , l'avv. BARONE MUZJ DI FONTECCHIO TERESA Parte_1
Per , nessuno compare CP_1
Il Giudice, in via preliminare, considerato che la notifica del ricorso e del pedissequo decreto appare regolare, su istanza dell'avv. dichiara la contumacia Parte_1
della convenuta CP_1
Il G.I. invita parte ricorrente a concludere e discutere.
L'avv. concludono come da ricorso introduttivo. Discute oralmente la causa Pt_1
dopodiché
Il Giudice
1 decide come da separata sentenza di cui dà lettura, allontanatosi il procuratore.
IL GIUDICE
dott. Alberto Cecconi
2 segue verbale dell'udienza del 30 gennaio 2025
R.G. n. 1686/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato ex artt.
281sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1686/2024 promossa da:
(C.F. ) in proprio, con studio in Li- Parte_1 C.F._1
vorno, Via dei Lanzi n. 33 presso il quale è elettivamente domiciliata
Ricorrente
contro
(CF , nata a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2
in Livorno Via Cesare Battisti N. 23
Convenuta contumace
Oggetto: crediti per onorari avvocato
Conclusioni: come da verbale dell'udienza odierna e da aversi qui per integralmente ri- portate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ex art. 14 D.Lgs. 150/2011 per la liquidazione degli onorari ex art. 28 L. n.
794/1942, l'Avv. ha adito l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare che l'Avv. Parte_1
ha svolto a favore della sig.ra le prestazioni professionali come descritte CP_1
in premessa e di cui al progetto di notula inoltrato in data 27.03.2024, quindi e per
l'effetto, per l'effetto condannarla al pagamento dell'importo di € 5.200,00 oltre rim- borso forfettario, oneri accessori e fiscali, interessi legali dalla domanda al saldo, o la diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre accessori di legge.”
A sostegno della domanda ha dedotto: i) di aver assistito nel procedi- CP_1
mento di separazione giudiziale dal proprio coniuge instaurato presso il Tribunale di Li- vorno mediante deposito del ricorso ex art. 473 bis c.p.c. in data 21.04.2023; ii) di aver ottenuto la delibera del COA di Livorno che attestava l'ammissibilità della l CP_1
gratuito patrocinio a spese dello Stato;
ii) di aver svolto la propria attività difensiva fino all'emissione della sentenza in data 22.01.2024 (R.G. n. 1297/2023 presso il Tribunale di Livorno); iii) con provvedimento del 13.03.2024 il Tribunale, su segnalazione dell'ufficio PSS sulla base dei dati pervenuti dall'Agenzia delle Entrate – dai quali emergeva che la parte ammessa al gratuito patrocinio aveva superato il limite reddituale previsto – aveva invitato la parte a prendere posizione a riguardo;
iv) che la CP_1 non avrebbe dato alcun riscontro, non presentandosi all'appuntamento fissato e non ri- spondendo ai solleciti sia telefonici che via e-mail (doc. 9 fascicolo ricorrente); v) con provvedimento del 26.03.2024 il Tribunale di Livorno disponeva la revoca dell'ammissione al Gratuito patrocinio della vi) la predetta circostanza veni- CP_1
va immediatamente comunicata alla on mail del 27.03.2024 alla quale veni- CP_1
va allegato anche il progetto di notula per i compensi maturati (doc. 11 fascicolo ricor- rente)
All'odierna udienza (30 gennaio 2025), appurata la correttezza della notifica del ricorso e del pedissequo decreto alla convenuta ne veniva dichiarata la contu- CP_1
macia.
La ricorrente si è riportata al contenuto del proprio ricorso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. All'esito della discussione orale, il Giudice ha emesso la presente pronuncia con motivazione contestuale.
2 ***
La domanda avanzata dalla ricorrente – volta ad ottenere l'accertamento del proprio credito per prestazioni professionali rese nei confronti della cliente convenuta con con- seguente condanna di quest'ultima alla corresponsione del compenso – è fondata e va accolta nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Come noto, colui che agisce per il pagamento di un proprio credito assolve l'onere pro- batorio a suo carico con la dimostrazione del rapporto o del titolo su cui è fondata la pretesa fatta valere in giudizio, e non è tenuto a provare anche che il debitore non abbia pagato, costituendo il pagamento un fatto estintivo la cui prova incombe al debitore che lo eccepisce.
In particolare, spetta all'avvocato, il quale assuma di essere creditore per attività profes- sionale prestata a favore del cliente, l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazio- ne quantitativa del suo compenso.
L'avv. ha adeguatamente fornito prova di aver svolto l'attività di- Parte_1
fensiva in nome e per conto della odierna convenuta e ciò nell'ambito CP_1
del procedimento di separazione giudiziale instaurato da quest'ultima nei confronti dell'allora coniuge rimasto contumace, dinanzi al Tribunale di Livorno Per_1
nella causa avente R.G. n. 1297/2023.
A tal fine l'Avv. ha prodotto in questa sede la procura all'uopo fornita dalla Pt_1
il ricorso introduttivo della causa di separazione giudiziale ed i decreti di fis- CP_1 sazione udienza notificati a il verbale dell'udienza del 18 gennaio 2024 e Per_1
la sentenza emessa in data 22 gennaio 2024 (doc. 1, 4, 5 e 6).
Vi è prova documentale, dunque, che l'attività espletata dall'Avv. si sia dipanata Pt_1 nell'arco di tutto il giudizio, dalla sua introduzione sino alla sentenza.
L'avvocato ha provato l'espletamento dell'attività difensiva in parola ed ha Pt_1
allegato il mancato pagamento del proprio compenso per l'attività professionale svolta.
Va evidenziato che la convenuta, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita pa- lesando dunque mancanza di interesse e l'assenza di validi argomenti ad opporsi alla domanda attorea e, quindi, alla fondatezza della stessa.
L'avvocato ha svolto attività difensiva per una causa di valore indeterminabile e di bas- sa complessità; pertanto, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 e delle re- lative tabelle ad esso allegate, al fine di calcolare l'onorario dovuto, è da prendere in
3 considerazione il compenso previsto per le cause di valore da € 26.001,00 a € 52.000,00 il che porta a non ritenere congruo il compenso di € 5.810,00 richiesto dall'avv. Baro- ne alla propria cliente di cui al progetto di notula allegato alla raccomandata del
27.03.2024 (cfr. doc. 11 fascicolo ricorrente) e neppure il minor importo di € 5.200,00 domandato nel ricorso introduttivo del presente procedimento, ciò in ragione dell'attività svolta in causa, del valore, della natura e dell'esigua complessità della con- troversia, del numero e non particolare complessità delle questioni trattate.
La causa di separazione nell'ambito della quale l'avv. ha prestato la propria atti- Pt_1
vità difensiva venne istruita documentalmente mediante la sola produzione dell'atto di matrimonio e del certificato di residenza / stato di famiglia e lo svolgimento del giudizio si era articolato unicamente in una prima udienza nella quale, stante l'irreperibilità del convenuto, si provvedeva a disporre un rinvio per assicurarsi il perfezionamento della notifica, ed una seconda udienza nella quale, previa declaratoria della contumacia del convenuto, la causa veniva trattenuta in decisione.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, in parziale accoglimento della domanda il compenso spettante all'Avv. è da liquidarsi con riferimento ai valori minimi1 (tenuto conto Pt_1
dello scaglione tra € 26.001,00 e 52.000,00 stante il valore indeterminato della causa e la sua bassa complessità) in complessivi € 2.906,00, oltre accessori (di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva e € 1.453,00 per la fase decisionale) avuto riguardo all'effettivo svolgimento dell'attività difensiva e considerato che nel giudizio di separazione radicatosi dinanzi al Tribunale di Livorno non è stata espletata alcuna attività istruttoria e finanche l'odierna parte ricorrente nel progetto di notula nul- la ha richiesto per la fase di istruttoria/trattazione.
Le spese della presente lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del
13/08/2022 con riferimento ai valori minimi (tenuto conto dello scaglione che va da €
1.101,00 ad € 5.200,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore, della natura e dell'esigua complessità della con- troversia, del numero e non particolare complessità delle questioni trattate.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda, accerta che è creditrice di Parte_1
della somma di euro € 2.906,00 a titolo di competenze professionali, CP_1
oltre accessori come per legge e, per l'effetto, condanna a corrisponde- CP_1
re a la somma di € 2.906,00, oltre accessori ed oltre interessi Parte_1
legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che CP_1 si liquidano in € 103,95 per esborsi ed in € 852,00 (di cui € 213,00 per la fase di studio,
213,00 per la fase introduttiva e 426,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed allegata al verbale dell'odierna udienza
Così deciso in data 30 gennaio 2025 dal Tribunale di Livorno.
Il Giudice dott. Alberto Cecconi
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del po- tere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquan- do il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessa- rio che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 - 01)