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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/06/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Carmelo Proiti, all'udienza dell'11 giugno 2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1750/2019 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Bonina, giusto mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Brolo, via C. Colombo n. 5;
- ricorrente -
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michela Foti e
Maria Cammaroto, giusto mandato in atti, elettivamente domiciliati presso il proprio Ufficio Legale in Messina Via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.06.2019, conveniva in Parte_1 giudizio l' premettendo di essere bracciante agricola e di aver svolto la CP_1 relativa attività lavorativa alle dipendenze della ditta SAVANA S.R.L. nell'anno
2016 per 102 giornate lavorative e nel 2017 per 101 giornate lavorative.
Lamentava che l' aveva immotivatamente disconosciuto dette giornate alla CP_1 luce del verbale redatto dagli Ispettori nei confronti dell' CP_1 Parte_2
del 28 giugno 2018, del quale la parte aveva avuto conoscenza.
[...] Ritenuto illegittimo il provvedimento dell'ente previdenziale e depositato, senza risultato favorevole, ricorso amministrativo, chiedeva la condanna dell' alla reiscrizione presso gli elenchi anagrafici per gli anni e le giornate CP_1
cancellate, come già indicate, oltre al risarcimento del danno anche morale subito a causa dell'ingiusta cancellazione, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore anticipatario. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Si costituiva l' con memoria di costituzione del 07.09.2020 CP_1 eccependo la carenza di interesse ad agire della ricorrente avendo l'ente reinquadrato ai fini previdenziali i soggetti interessati dalle denunce trimestrali della Savana S.r.l. alle dipendenze delle aziende agricole effettivamente utilizzatrici e non essendo mai stata chiesta la refusione delle prestazioni previdenziali erogate.
Contestando, poi, nel merito la fondatezza della domanda, chiedeva quindi il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e per prova testi ed assegnata allo scrivente alla luce del provvedimento con cui questo Giudice ha preso servizio presso il Tribunale in data 30 novembre 2022 ed il Decreto Presidenziale
n. 50 del 2022.
All'udienza odierna, sentiti i procuratori delle parti ed esaurita la discussione orale, la causa veniva decisa.
chiede l'accertamento del proprio diritto alla reiscrizione Parte_1
presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità e le giornate dedotte in ricorso, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato nei modi e tempi sopra indicati, alle dipendenze della ditta Savana
S.r.l.
In via preliminare, va dato atto della tempestività del ricorso.
Ancora, va esaminata l'eccezione relativa alla carenza di interesse ad agire quale formulata dall' . CP_1
Invero, la contestazione che è stata formulata dall' tramite i verbali CP_1
ispettivi redatti in esito ai sopralluoghi eseguiti in data 19 giugno 2018, 11 aprile
2 2018 e 13 aprile 2018, come confermato nella memoria di costituzione, non riguarda l'effettivo svolgimento di attività bracciantile ad opera di parte ricorrente, avendo l'ente dato atto che l'attività viene svolta, i terreni infatti si trovano in buono stato colturale con erbe infestanti tagliate a livello del terreno e molte ceppaie risultavano pulite dai polloni (vedi memoria difensiva dell' ). CP_1
La contestazione, piuttosto, si incardina sull'identità del datore di lavoro che parte ricorrente identifica nella ditta Savana S.r.l. e l' intende, invece, CP_1
disconoscere. Se, infatti, da un lato parte ricorrente insiste nel ripristino della propria iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli quale dipendente a tempo determinato dalla già menzionata azienda agricola, l' contesta le CP_1
domande avversarie rappresentando che, da una serie di verbali ispettivi a firma degli ispettori e versati in atti, e riguardanti accertamenti sulla Per_1 Per_2
concreta esistenza, nonché sulla regolarità fiscale e contributiva delle ditte Savana
s.r.l. (v. verbale del 28.6.2018), BIAL srl (v. verbale del 6.3.2019), CP_2
(v. verbale del 3.5.2019), (v. verbale del
[...] Controparte_3
27.12.2018), (v. verbale del 28.1.2019) e Controparte_4 [...]
(v. verbale del 19.2.2019), era emerso che i soci della Savana CP_5
s.r.l. erano , e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
titolari a vario titolo e con quote di diverso ammontare, anche delle
[...]
società Bial s.r.l. ed Controparte_2
Difatti, dai verbali ispettivi che l' ha prodotto, è emerso che la CP_1
Savana s.r.l., che parte ricorrente assume essere la propria datrice di lavoro, è iscritta presso la CCIAA di Messina al n. REA 145182 dal 16.09.1992 (n. Partita
IVA ) e che lo statuto della società prevede quale oggetto l'esercizio P.IVA_1 esclusivo dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c. Ancora, è documentato come nonostante la Savana s.r.l., in data 3.02.2009, avesse inoltrato all' CP_1 un'unica denuncia aziendale, dichiarando lo svolgimento di attività di coltivazione con utilizzo di manodopera (OTD) su terreni siti in agro di Capri Leone, la stessa abbia inviato all' diverse denunce trimestrali di assunzione di operai agricoli CP_1
a tempo determinato anche per i Comuni di Galati Mamertino, San Salvatore di
Fitalia, Sinagra, Tortorici e terreni, questi, che non risultano di proprietà Pt_3
3 della Savana né da essa condotti in affitto, ma sono tutti riferibili ai singoli soci della stessa, ovvero alle aziende agricole di cui sono intestatari. Inoltre, oltre a non essere proprietaria di attrezzature e macchinari atti alla lavorazione agricola,
l'attività posta in essere dalla Savana consisteva nell'operare su terreni che facevano capo ad altre aziende agricole la cui titolarità era da ricondursi agli stessi soci/amministratori della Savana stessa, e con i quali erano stati stipulati dei contratti di compravendita di prodotti agricoli tali per cui la Savana avrebbe effettuato, oltre alla raccolta del frutto, la gestione totale del ciclo biologico della coltura con operazioni quali “roncatura, potatura degli alberi, regimazione dello scolo delle acque, manutenzione ordinarie delle strade poderali e quant'altro necessario per la buona conservazione delle colture e dei terreni stessi”, e si sarebbe occupata altresì di compiere opere straordinarie quali l'esecuzione di tre sfalci straordinari per 5 anni consecutivi. Il corrispettivo pattuito consisteva nel trasferimento, da parte delle ditte “venditrici” alla Savana del contributo erogato dall'AGEA in favore delle sole aziende agricole proprietarie dei terreni, trasferimento di denaro di cui, in ogni caso, non sarebbe stata rinvenuta traccia. Di contro, la Savana si sarebbe resa inadempiente relativamente al proprio obbligo di versare i contributi relativi alle maestranze impiegate e denunciate all' , con CP_1
ciò ottenendo di incamerare il denaro liquido consistente nel contributo AGEA erogato formalmente alle aziende agricole “venditrici”, impedendo la compensazione con eventuali debiti previdenziali, formalmente ricadenti in capo alla azienda “acquirente”, ovvero la Savana s.r.l.
Da questi elementi l' ha dedotto l'esistenza, di fatto, di una CP_1
somministrazione irregolare di manodopera dalla Savana, formale intestataria dei contratti di lavoro con i braccianti agricoli impiegati nell'effettivo lavoro sui campi, alle singole unità produttive facenti capo, ora a BIAL srl, ora ad
[...]
ora alla , ora alla CP_2 Controparte_3 Controparte_4
ed ora alla , effettive utilizzatrici della
[...] Controparte_5
manodopera: tesi che risulta, peraltro, confermata e corroborata dalle circostanze, pur risultanti dai verbali ispettivi agli atti, secondo cui la Savana non possedeva neppure una vera e propria organizzazione aziendale tale da incamerare in se
4 stessa i poteri e le prerogative datoriali, essendo poi i singoli lavoratori agricoli alle strette dipendenze degli effettivi utilizzatori sul luogo di lavoro.
Dalle contestazioni mosse, tuttavia, l' ha affermato di non aver CP_1 contestato la circostanza relativa allo svolgimento dell'attività lavorativa in agricoltura dedotta da parte ricorrente, confermando quindi che la stessa abbia effettivamente lavorato quale bracciante agricola nelle giornate di riferimento della dedotta annualità, seppur con un datore di lavoro diverso rispetto a quello indicato da parte ricorrente.
Infatti, nel caso di specie, come emerge dalla documentazione prodotta in atti, l' ha da un lato disposto la cancellazione delle giornate lavorative della CP_1
parte ricorrente quale dipendente della ditta Savana S.r.l. ma ha, poi, provveduto a ripristinare la medesima posizione assicurativo – contributiva della medesima, inquadrandola quale dipendente dell'azienda agricola ritenuta effettiva utilizzatrice della sua prestazione, come emerso dai verbali ispettivi sopra esaminati.
Superfluo, sul punto, sarebbe stata la prova in merito al riconoscimento del lavoro effettivamente prestato e non contestato. Dall'estratto ARLA prodotto dall' risulta il nominativo di iscritta per 102 giornate CP_1 Parte_1 nell'anno 2016 e per 101 giornate nell'anno 2017, come da terzo elenco di variazione 2019 derivante da accertamento d'ufficio (circostanza peraltro confermata dall'estratto contributivo aggiornato depositato da parte ricorrente).
Invero, l'interesse ad agire si identifica quale l'interesse al conseguimento di una utilità o un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del Giudice: deve essere personale (ossia relativo direttamente al soggetto che agisce), attuale (che deve sussistere al momento della decisione) e concreto (valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione).
L'interesse ad agire assume anche la qualifica di condizione dell'azione, quale ad esempio quella di accertamento nei cui confronti opera come vero e proprio limite di ammissibilità, oltre a quelle costitutive e di condanna (vedi Corte
d'Appello Napoli n. 2029 del 2021).
5 Nell'azione di mero accertamento, secondo la giurisprudenza, l'interesse ad agire, in termini generali, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. In particolare, nell'azione di mero accertamento, esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza, sicché, prima che questa cessi, non è individuabile un unico momento destinato a costituire il "dies a quo" della prescrizione della stessa azione di accertamento, mentre è la sua cessazione che fa venir meno il presupposto di tale azione, determinando, per definizione, l'insussistenza del fattore di incertezza. Pertanto, l'azione meramente dichiarativa è da considerarsi dotata del requisito dell'imprescrittibilità, mentre prescrittibile è il diritto, quando la sua esistenza venga invocata non in sé per sé, ma strumentalmente al concreto conseguimento del particolare bene della vita che costituisce il contenuto del diritto medesimo, con la conseguenza che è la prescrizione dell'azione diretta alla sua concreta attuazione che può precludere l'azione di mero accertamento, per difetto di interesse, in quanto, una volta estinto il diritto, con derivante impossibilità di realizzazione pratica del suo contenuto, viene meno, di norma, ogni utilità all'accertamento della sua mera esistenza, così difettando il presupposto dell'invocazione dell'intervento del giudice (Cass. n. 11536 del
2006).
Più di recente, la Suprema Corte ha precisato che “ L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del
6 risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (Cass. civ.
Sez. II Sent., 24/01/2019, n. 2057).
Orbene, nel caso di specie non può che essere dichiarata la cessata materia del contendere avendo l' dimostrato l'iscrizione di parte ricorrente negli CP_1 elenchi anagrafici per le giornate e gli anni dedotti in ricorso. L'interesse ad agire, infatti, va valutato esclusivamente con riferimento al rivendicato diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici per un numero di giornate pari a quelle precedentemente riconosciute.
Sul punto, può poi richiamarsi il recentissimo orientamento della Corte
d'Appello di Messina, secondo cui la richiesta di iscrizione presso una specifica società (in questo caso Savana s.r.l.) rappresenta una specificazione secondaria che non può essere ricompreso nell'interesse ad agire: tale circostanza, infatti, non esercita alcuna influenza in relazione ai vantaggi giuridici ed economici garantiti al lavoratore agricolo per effetto della reiscrizione presso altra ditta ritenuta effettiva datrice di lavoro, così che ai fini del riconoscimento delle prestazioni connesse all'accredito contributivo risulta del tutto indifferente per il lavoratore agricolo che l'iscrizione sia avvenuta nei confronti di una ditta ovvero di un'altra
(si veda, sul punto, Corte d'Appello di Messina, Sezione Lavoro, sentenza n. 912 del 2022).
A differenza di quanto affermato da parte resistente, tuttavia, non può desumersi che il ricorso sia inammissibile per assenza originaria dell'interesse ad agire.
La domanda della parte ricorrente volta a sentir dichiarare il proprio diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e, quindi, ottenere il riconoscimento della relativa contribuzione utile ai fini della pensione e di ogni altra prestazione previdenziale ad essa riconnessa non poteva, infatti, dirsi sfornita dell'interesse ad agire nel momento in cui fu depositato il ricorso introduttivo del giudizio.
Invero, da un'attenta disamina dell'estratto ARLA prodotto, si può dedurre che effettivamente parte ricorrente risulti iscritta per gli anni e le giornate
7 richieste, tuttavia con la variazione risalente alla terza pubblicazione dell'elenco per l'anno 2019.
Va, a questo punto, evidenziato che il ricorso introduttivo è stato depositato in Cancelleria in data 14.06.2019 e, in tale specifico momento, parte ricorrente riscontrava la mancanza delle giornate lavorative in agricoltura di cui in domanda, giornate poi ripristinate dall' solo successivamente alla data del CP_1
deposito del ricorso.
Non può, allora, discorrersi di carenza originaria di interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, stante la effettiva cancellazione delle giornate lavorative per l'anno in questione, dapprima disposta dall' , con ripristino delle stesse in CP_1
epoca successiva al deposito del ricorso.
L'interesse a ricorrere, sussistente dunque nel caso che occupa, era ulteriormente colorato dalla necessità di introdurre tempestivamente il giudizio sull'accertamento del rapporto lavorativo e sulla reiscrizione negli elenchi anagrafici, onde poter accedere alle prestazioni previdenziali riconnesse (DS agricola, indennità di malattia ecc.) e, soprattutto, onde evitare di incorrere nella nota decadenza dall'azione giudiziaria che, come noto, è avvinta da termini stringenti secondo quanto disposto dall'art. 22 D.L. n. 7/1970.
Né, del resto, una parziale o totale reiscrizione avrebbe potuto elidere l'interesse a ricorrere, dal momento che tali giornate non risultano sufficienti ad accedere ad alcun beneficio previdenziale, al di là della loro valenza contributiva ai fini dell'eventuale pensionamento della lavoratrice.
Il conseguimento del bene della vita richiesto in corso di causa, comunque, comporta la pronuncia nel merito, anche d'ufficio, della cessazione della materia del contendere, avendo l' ripristinato totalmente le giornate lavorative CP_1
richieste da parte ricorrente.
Sul punto basti considerare quanto già ricostruito in precedenza, vale a dire che non è mai stato in contestazione l'effettivo svolgimento dell'attività bracciantile da parte della ricorrente, ma la riferibilità di tale lavoro all'uno od all'altro datore. Ora, alla suddetta vicenda è estraneo il lavoratore, dal momento che l'unico requisito necessario ad ottenere prestazioni previdenziali nel settore
8 dell'agricoltura è il possesso di un determinato numero di giornate lavorative quale OTD in agricoltura, requisito che appariva già in possesso della parte ricorrente esattamente nella misura domandata in giudizio e che era stato cancellato dall' e solo successivamente ripristinato integralmente, a nulla CP_1
rilevando, nella concezione del triplice rapporto bilaterale previdenziale, alle dipendenze di chi il lavoratore possegga l'iscrizione negli elenchi, ma rilevando solo ed esclusivamente che egli possegga la chiesta iscrizione, requisito unico e sufficiente per l'ottenimento delle connesse prestazioni previdenziali e pensionistiche.
Deve, sul punto, richiamarsi quanto affermato dalla Giurisprudenza di legittimità in tema di rapporto previdenziale: “L'antica concezione sulla natura trilaterale del rapporto assicurativo intercorrente tra assicurante, assicurato ed ente assicuratore (Cass. 18 luglio 1979 n. 4227) è attualmente superata dalle convergenti dottrina e giurisprudenza (Cass. 3 luglio 2004 n. 12213), che individua tre rapporti bilaterali: quello tra datore di lavoro ed ente previdenziale per la provvista finanziaria attraverso i contributi;
quello tra il lavoratore ed ente previdenziale per le prestazioni;
quello del lavoratore con il datore di lavoro, stante l'interesse del primo all'adempimento dell'obbligazione contributiva. Ciò a causa della necessaria distinzione del rapporto assicurativo, che ha esclusiva fonte nella legge, dal rapporto di lavoro, che ha fonte in un atto negoziale o in un provvedimento amministrativo, e la conseguente natura soltanto incidentale degli accertamenti relativi al secondo (Cass. Sez. Un. 5 febbraio 1991 n. 1076; 13 luglio 1993 n. 7704)”; (…) “tale principio, dettato a vari fini (ad. es. della legittimazione processuale, della giurisdizione, dell'interesse del lavoratore all'integrità della propria posizione contributiva, ecc.) esclude che le vicende di un rapporto bilaterale si ripercuotano sempre automaticamente sull'altro; e, per quanto qui attiene, che l'adempimento tecnico amministrativo di imputazione dei contributi nei confronti dei lavoratori (non individuati, ma individuabili) possa incidere sull'esistenza dell'obbligazione datoriale che sta a monte”; (…) “tale conclusione è confortata anche da evidenti ragioni logico - sistematiche, a carattere costituzionale (artt. 3 e 38 Cost.); non potendo dubitarsi, infatti, della
9 totale irrazionalità di un sistema che riconoscesse al datore di lavoro di potersi sottrarre all'assolvimento dei contributi dovuti solo sostenendo di non conoscere il nominativo dei lavoratori che ha utilizzato, per contro lasciando privo di tutela previdenziale i lavoratori effettivamente impiegati all'interno dell'impresa (o, come nel caso di specie, di varie imprese), favorendo così nei fatti le forme più retrive di evasione contributiva e di sfruttamento lavorativo” (Cass. Civ., sez. lav., n.18186/2017; Cass. Civ., Sez. Un., n. 26641/2009, Cass. Civ., Sez. Un., n.
14953/2007).
Dichiarata la cessata materia del contendere in merito alle domande relative alla richiesta di iscrizione negli elenchi anagrafici come sopra indicati, è possibile esaminare la domanda relativa alla richiesta di risarcimento del danno formulata nel ricorso.
Invero, la stessa è infondata.
Parte ricorrente, infatti, non ha dato alcuna prova dell'effettiva richiesta di restituzione delle somme eventualmente già erogate dall'ente previdenziale né ha indicato o si è offerta di provare alcunché in merito all'effettiva consistenza dei danni lamentati.
Le spese di lite seguono la soccombenza (anche virtuale, con riferimento alla domanda per la quale va dichiarata la cessata materia del contendere).
Da un lato, infatti, viene rigettata la domanda relativa al risarcimento del danno.
Dall'altro, pur dichiarandosi la cessata materia del contendere, appare che la domanda di reiscrizione fosse originariamente fondata.
Invero, dalla documentazione in atti emerge che l' avrebbe potuto e CP_1
dovuto tenere indenne il singolo lavoratore dalle vicende intercorrenti con le ditte ispezionate. Seppur, infatti, un atteggiamento maggiormente collaborativo tra le parti sul piano amministrativo avrebbe potuto evitare il sorgere della controversia giudiziaria, non si può affermare che parte ricorrente non si sia attivata, con il deposito del ricorso amministrativo presente in atti. Ancora, nessun rilievo può assumere l'inciso contenuto nei verbali ispettivi riguardanti la Savana S.r.l. ed i verbali di accertamento riguardanti le diverse ditte cui sono stati imputati i
10 rapporti lavorativi disconosciuti in capo alla Savana: difatti, seppur l' aveva CP_1 specificato in detti documenti la volontà di procedere all'inquadramento degli operari in capo alle aziende effettive utilizzatrici, tali verbali non sono stati notificati ai lavoratori e l' , comunque interpellata da parte ricorrente, non ha CP_1 provveduto per tempo alla regolarizzazione dell'iscrizione come aveva promesso
(o comunicare alcunché al ricorrente).
Per tali ragioni, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, non senza osservare che l' avrebbe dovuto tenere indenne il Controparte_6
singolo lavoratore dalle vicende intercorrenti con le ditte ispezionate, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena richiamati e di cui si ritiene di dover fare applicazione per vagliare la soccombenza virtuale, ai fini della regolamentazione delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, a favore del ricorrente, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00), in applicazione del principio secondo cui la controversia relativa all'accertamento del diritto all'iscrizione previdenziale quale bracciante agricolo, per un anno e in relazione a un numero limitato di giornate, non può considerarsi di valore indeterminabile, essendo possibile apprezzarne il valore economico obiettivamente contenuto, con riferimento alla possibile proiezione di tale iscrizione sulle future prestazioni previdenziali (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8792 del 29/03/2019; Cass. n.
27395 del 29/10/2018, Cass. n. 27394 del 29/10/2018; Cass. 26673/2018) e, valutata l'attività difensiva concretamente espletata, con applicazione dei valori minimi ivi indicati, esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta. Esse vanno distratte in favore del procuratore anticipatario ai sensi della dichiarazione ex art. 93 c.p.c., Avv. Carmela Bonina.
Appare necessario effettuare un'ultima puntualizzazione. Le ragioni che giustificano la soccombenza dell' nel caso di specie sono da individuare non CP_1
nella mancata reiscrizione immediata di parte ricorrente presso la ditta ritenuta effettiva datrice di lavoro (sicuramente difficoltoso anche alla luce del gravoso carico di posizioni da gestire con riferimento alla posizione c.d. Savana), ma nella circostanza che nonostante fosse stata interpellata dal singolo lavoratore (da
11 ultimo, col ricorso amministrativo presentato), nulla l' si è offerto di dedurre CP_1 in tal senso anche chiarendo l'eventuale volontà di reiscrizione presso le corrette ditte. Appare, infatti, che i singoli lavoratori fossero all'oscuro e che non residuava altra strada, da ultimo, che quella del ricorso giudiziario.
P.Q.M.
il Tribunale, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorso Parte_1 CP_1
depositato il 14.06.2019, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di reiscrizione negli elenchi anagrafici;
- Rigetta le ulteriori domande;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle CP_1
spese del giudizio che liquida in euro 886,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario,
Avv. Carmela Bonina.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Così deciso in Patti, 11 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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