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Sentenza 4 ottobre 2024
Sentenza 4 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/10/2024, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti in persona del Giudice del Lavoro Lucia Maria Catena Amato all'udienza del 04.10.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria iscritta al n. 3652/2019 Rg. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...] codice fiscale Parte_1
ed elettivamente domiciliato in Sinagra (ME) via Angelo Musco, presso lo studio C.F._1 dell'avv. Loredana Maccora, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
E
, in persona del suo Presidente “pro-tempore”. Controparte_1
Resistente
OGGETTO: indebito e cancellazione dagli elenchi anagrafici
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali
FATTO E DIRITTO
Con ricorso r.g. n. 3652/2019 iscritto a ruolo il 04.12.2019 parte ricorrente proponeva opposizione alle note CP_ ricevute in data 15.2.2019 con le quali l' di Messina gli ha richiesto la restituzione di somme a titolo di
Disoccupazione agricola per gli anni dal 2010 al 2014 per un importo di complessivi € 28.089,74.
Il ricorrente esponeva di, avere lavorato alle dipendenze della Società Cooperativa “L'OCEANIA” nei terreni siti in c/da Santa Carrà nel Comune di Naso con la qualifica di operaio con contratto a tempo determinato in agricoltura negli anni dal 2010 al 2014 con regolare retribuzione, come da buste paga in atti, in giornate ed orari prestabiliti, attenendosi alle direttive impartite dal datore di lavoro e in una specifica organizzazione aziendale operante nel campo della coltivazione di prodotti agrumicoli.
Inoltre, parte ricorrente esponeva di avere presentato ricorso avverso la cancellazione dagli elenchi OTD per gli anni di riferimento, ricorso n. 1531/2018 R.G. e di avere diritto per le giornate lavorative svolte al riconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura ai fini della tutela previdenziale per gli anni dal
2010 al 2014.
Di conseguenza, chiedeva l'annullamento delle suddette note con restituzione di quanto eventualmente recuperato dall' e la reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per gli anni 2013 e 2014. CP_1
Si costituiva l' che contestava il ricorso. CP_2 Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà.
Dagli atti di causa emerge che il ricorrente ha effettivamente lavorato alle dipendenze della Società
Cooperativa “L'OCEANIA” con la qualifica di operaio con contratto a tempo determinato in agricoltura negli anni dal 2010 al 2014.
Per gli anni 2010-2011 e 2012 con ricorso n. 1531/2018 è stata chiesta la reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per i suddetti anni. Ricorso che è stato deciso con sentenza passata in giudicato n.
1396/2021 con reiscrizione del ricorrente nei suddetti elenchi per gli anni 2010-2011 e 2012.
Per gli anni 2013 e 2014 contestualmente all'indebito è stata impugnata la cancellazione.
Per questi anni è stato prodotto elenco di variazione pubblicato nel 2018 dal 10.3.2018 al 25.3.2018 da dove non risulta il nome del ricorrente che ha provato in corso di causa a mezzo testi di avere lavorato presso la ditta L'Oceania nell'anno 2013 per 151 giornate e nell'anno 2014 per 72 giornate.
Infatti, il ricorrente ha prestato la propria opera manuale, a fronte di regolare retribuzione, in giornate ed orari prestabiliti, attenendosi alle direttive impartite dal datore di lavoro e in una specifica organizzazione aziendale operante nel campo della coltivazione di prodotti agrumicoli.
Le mansioni effettivamente svolte dallo stesso riguardavano la coltivazione, la raccolta e la cernita, di piante e frutti, nonché di tutte quelle attività necessarie in relazione alla stagionalità e al ciclo biologico e produttivo durante l'arco dell'anno, con regolare retribuzione come da buste paga e documenti in atti.
Per gli anni 2010-2011-2012 abbiamo la Sentenza n.1396/2021 passata in giudicato, come sopra già specificato.
Per gli anni 2013 e 2014 non vi è prova di cancellazione dagli elenchi anagrafici agricoltura in quanto è stato prodotto da parte resistente un elenco anagrafico dove non risulta il nome del ricorrente.
Inoltre, neanche l' contesta la circostanza che il lavoratore abbia svolto attività agricola e tuttavia, a CP_1 dire dell'ente di previdenza, poiché il datore di lavoro non è imprenditore agricolo, l'attività dei dipendenti, sebbene consistente in attività che normalmente si definisce agricola, non è sussumibile nella qualifica legale di “lavoro in agricoltura”.
Invero, la diversa qualificazione della azienda, come impresa non agricola, non determina di per sé il venir meno della qualifica agricola dei lavoratori assunti come “braccianti agricoli”, giacché, in tal caso, soccorre il dettato dell'art. 6 comma 1 lett. d) della Legge n. 92 del 1979 che, com'è noto, prevede espressamente che, agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da imprese non agricole, singole o associate, a condizione che gli stessi siano addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quelle di raccolta.
La ratio della norma consiste nel privilegiare, nelle succitate ipotesi, ai fini dell'inquadramento previdenziale, il criterio della natura oggettiva dell'attività svolta dai lavoratori, capovolgendo, dunque, quello generale secondo il quale l'inquadramento del lavoratore segue la natura dell'attività economica esercitata dall'impresa dalla quale dipende (cfr. Cass. 8353/2010, Cass. 2933/2019).
Pertanto, laddove si accerti la carenza dei requisiti per configurare l'azienda quale impresa agricola, sarà necessario verificare se la prestazione di lavoro effettuata da ciascun lavoratore, rientri tra le attività elencate nell'art. 6 comma 1 lett. d) della Legge n. 92 del 1979, in modo da mantenere, in capo ai lavoratori, l'iscrizione previdenziale nel settore agricolo, nonostante la riqualificazione dell'azienda nel settore non agricolo.
Il ricorrente aveva l'onere di dimostrare con prova rigorosa, l'esistenza del rapporto di lavoro in agricoltura, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, ed in particolare che la tipologia delle attività svolte rientrino tra quelle identificabili come agricole.
Prova che è stata offerta nel caso di specie.
Tutti i testi hanno reso dichiarazioni molto dettagliate circa la circostanza per cui il ricorrente lavorasse negli anni e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta L'Oceania Soc. Coop. Arl., peraltro, specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dallo stesso, come fosse organizzato l'orario di lavoro,
a quanto ammontasse la retribuzione e come venisse erogata. Hanno, altresì, riferito che il datore di lavoro,
o persona da lui delegata, era spesso presente sui luoghi e forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di uno dei tipici poteri datoriali.
A quanto sopra si aggiunga che, a norma dell'art. 3 comma 8 della Legge n. 335 del 1995: “I provvedimenti CP_ adottati d'ufficio dall di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta, producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, …. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori CP_ di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, dalla data fissata dall Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato.”
Sulla irretroattività dei provvedimenti di variazione della qualifica giuridica dell'azienda vi è copiosa giurisprudenza del Supremo Collegio che si richiama (cfr. Cass. Civ. Sez. lav. n. 3460/2018; n. 19979/2017;
n. 22378/2015; n. 8068/2011; Cass. Civ. sez. un. N. 16875/2005; Cass. Civ. sez. lav. n. 18500/2003; n.
2319/1998).
Di conseguenza deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per gli anni 2013 e 2014 per le giornate sopra indicate con annullamento di tutte le note impugnate così come identificate in atti e con condanna del resistente alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto in virtù dei suddetti provvedimenti.
Le spese seguono la soccombenza avuto riguardo alla natura della causa ed all'entità delle questioni trattate e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2013 per 151 giornate annue e per l'anno 2014 per 72 giornate annue ed ordina all' in persona CP_2 del legale rappresentante pro-tempore, di effettuare la reiscrizione dello stesso nei suddetti elenchi;
2) annulla gli indebiti 1) n. 011517902389 riguardante disoccupazione agricola anno 2010; 2) n.
012551000892 riguardante disoccupazione agricola anno 2011; 3) n. 013588801759 riguardante disoccupazione agricola anno 2012; 4) n. 014622401315 disoccupazione agricola anno 2013; 5) n.
015658601612 disoccupazione agricola anno 2014; con immediata restituzione di tutte le somme indebitamente recuperate sui crediti maturati da parte ricorrente, così come in parte motiva;
3) condanna, infine l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in CP_2 favore di parte ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessive € 4.886,00, oltre spese generali 15% i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Loredana Maccora, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti. 04.10.2024
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti in persona del Giudice del Lavoro Lucia Maria Catena Amato all'udienza del 04.10.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria iscritta al n. 3652/2019 Rg. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...] codice fiscale Parte_1
ed elettivamente domiciliato in Sinagra (ME) via Angelo Musco, presso lo studio C.F._1 dell'avv. Loredana Maccora, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
E
, in persona del suo Presidente “pro-tempore”. Controparte_1
Resistente
OGGETTO: indebito e cancellazione dagli elenchi anagrafici
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali
FATTO E DIRITTO
Con ricorso r.g. n. 3652/2019 iscritto a ruolo il 04.12.2019 parte ricorrente proponeva opposizione alle note CP_ ricevute in data 15.2.2019 con le quali l' di Messina gli ha richiesto la restituzione di somme a titolo di
Disoccupazione agricola per gli anni dal 2010 al 2014 per un importo di complessivi € 28.089,74.
Il ricorrente esponeva di, avere lavorato alle dipendenze della Società Cooperativa “L'OCEANIA” nei terreni siti in c/da Santa Carrà nel Comune di Naso con la qualifica di operaio con contratto a tempo determinato in agricoltura negli anni dal 2010 al 2014 con regolare retribuzione, come da buste paga in atti, in giornate ed orari prestabiliti, attenendosi alle direttive impartite dal datore di lavoro e in una specifica organizzazione aziendale operante nel campo della coltivazione di prodotti agrumicoli.
Inoltre, parte ricorrente esponeva di avere presentato ricorso avverso la cancellazione dagli elenchi OTD per gli anni di riferimento, ricorso n. 1531/2018 R.G. e di avere diritto per le giornate lavorative svolte al riconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura ai fini della tutela previdenziale per gli anni dal
2010 al 2014.
Di conseguenza, chiedeva l'annullamento delle suddette note con restituzione di quanto eventualmente recuperato dall' e la reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per gli anni 2013 e 2014. CP_1
Si costituiva l' che contestava il ricorso. CP_2 Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà.
Dagli atti di causa emerge che il ricorrente ha effettivamente lavorato alle dipendenze della Società
Cooperativa “L'OCEANIA” con la qualifica di operaio con contratto a tempo determinato in agricoltura negli anni dal 2010 al 2014.
Per gli anni 2010-2011 e 2012 con ricorso n. 1531/2018 è stata chiesta la reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per i suddetti anni. Ricorso che è stato deciso con sentenza passata in giudicato n.
1396/2021 con reiscrizione del ricorrente nei suddetti elenchi per gli anni 2010-2011 e 2012.
Per gli anni 2013 e 2014 contestualmente all'indebito è stata impugnata la cancellazione.
Per questi anni è stato prodotto elenco di variazione pubblicato nel 2018 dal 10.3.2018 al 25.3.2018 da dove non risulta il nome del ricorrente che ha provato in corso di causa a mezzo testi di avere lavorato presso la ditta L'Oceania nell'anno 2013 per 151 giornate e nell'anno 2014 per 72 giornate.
Infatti, il ricorrente ha prestato la propria opera manuale, a fronte di regolare retribuzione, in giornate ed orari prestabiliti, attenendosi alle direttive impartite dal datore di lavoro e in una specifica organizzazione aziendale operante nel campo della coltivazione di prodotti agrumicoli.
Le mansioni effettivamente svolte dallo stesso riguardavano la coltivazione, la raccolta e la cernita, di piante e frutti, nonché di tutte quelle attività necessarie in relazione alla stagionalità e al ciclo biologico e produttivo durante l'arco dell'anno, con regolare retribuzione come da buste paga e documenti in atti.
Per gli anni 2010-2011-2012 abbiamo la Sentenza n.1396/2021 passata in giudicato, come sopra già specificato.
Per gli anni 2013 e 2014 non vi è prova di cancellazione dagli elenchi anagrafici agricoltura in quanto è stato prodotto da parte resistente un elenco anagrafico dove non risulta il nome del ricorrente.
Inoltre, neanche l' contesta la circostanza che il lavoratore abbia svolto attività agricola e tuttavia, a CP_1 dire dell'ente di previdenza, poiché il datore di lavoro non è imprenditore agricolo, l'attività dei dipendenti, sebbene consistente in attività che normalmente si definisce agricola, non è sussumibile nella qualifica legale di “lavoro in agricoltura”.
Invero, la diversa qualificazione della azienda, come impresa non agricola, non determina di per sé il venir meno della qualifica agricola dei lavoratori assunti come “braccianti agricoli”, giacché, in tal caso, soccorre il dettato dell'art. 6 comma 1 lett. d) della Legge n. 92 del 1979 che, com'è noto, prevede espressamente che, agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da imprese non agricole, singole o associate, a condizione che gli stessi siano addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quelle di raccolta.
La ratio della norma consiste nel privilegiare, nelle succitate ipotesi, ai fini dell'inquadramento previdenziale, il criterio della natura oggettiva dell'attività svolta dai lavoratori, capovolgendo, dunque, quello generale secondo il quale l'inquadramento del lavoratore segue la natura dell'attività economica esercitata dall'impresa dalla quale dipende (cfr. Cass. 8353/2010, Cass. 2933/2019).
Pertanto, laddove si accerti la carenza dei requisiti per configurare l'azienda quale impresa agricola, sarà necessario verificare se la prestazione di lavoro effettuata da ciascun lavoratore, rientri tra le attività elencate nell'art. 6 comma 1 lett. d) della Legge n. 92 del 1979, in modo da mantenere, in capo ai lavoratori, l'iscrizione previdenziale nel settore agricolo, nonostante la riqualificazione dell'azienda nel settore non agricolo.
Il ricorrente aveva l'onere di dimostrare con prova rigorosa, l'esistenza del rapporto di lavoro in agricoltura, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, ed in particolare che la tipologia delle attività svolte rientrino tra quelle identificabili come agricole.
Prova che è stata offerta nel caso di specie.
Tutti i testi hanno reso dichiarazioni molto dettagliate circa la circostanza per cui il ricorrente lavorasse negli anni e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta L'Oceania Soc. Coop. Arl., peraltro, specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dallo stesso, come fosse organizzato l'orario di lavoro,
a quanto ammontasse la retribuzione e come venisse erogata. Hanno, altresì, riferito che il datore di lavoro,
o persona da lui delegata, era spesso presente sui luoghi e forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di uno dei tipici poteri datoriali.
A quanto sopra si aggiunga che, a norma dell'art. 3 comma 8 della Legge n. 335 del 1995: “I provvedimenti CP_ adottati d'ufficio dall di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta, producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, …. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori CP_ di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, dalla data fissata dall Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato.”
Sulla irretroattività dei provvedimenti di variazione della qualifica giuridica dell'azienda vi è copiosa giurisprudenza del Supremo Collegio che si richiama (cfr. Cass. Civ. Sez. lav. n. 3460/2018; n. 19979/2017;
n. 22378/2015; n. 8068/2011; Cass. Civ. sez. un. N. 16875/2005; Cass. Civ. sez. lav. n. 18500/2003; n.
2319/1998).
Di conseguenza deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per gli anni 2013 e 2014 per le giornate sopra indicate con annullamento di tutte le note impugnate così come identificate in atti e con condanna del resistente alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto in virtù dei suddetti provvedimenti.
Le spese seguono la soccombenza avuto riguardo alla natura della causa ed all'entità delle questioni trattate e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2013 per 151 giornate annue e per l'anno 2014 per 72 giornate annue ed ordina all' in persona CP_2 del legale rappresentante pro-tempore, di effettuare la reiscrizione dello stesso nei suddetti elenchi;
2) annulla gli indebiti 1) n. 011517902389 riguardante disoccupazione agricola anno 2010; 2) n.
012551000892 riguardante disoccupazione agricola anno 2011; 3) n. 013588801759 riguardante disoccupazione agricola anno 2012; 4) n. 014622401315 disoccupazione agricola anno 2013; 5) n.
015658601612 disoccupazione agricola anno 2014; con immediata restituzione di tutte le somme indebitamente recuperate sui crediti maturati da parte ricorrente, così come in parte motiva;
3) condanna, infine l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in CP_2 favore di parte ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessive € 4.886,00, oltre spese generali 15% i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Loredana Maccora, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti. 04.10.2024
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena