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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 28/11/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 2 luglio 2025, iscritta al n. 1646 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f., Parte_1
C.F._1
E Parte_2
, nata a [...] nel Cimino (VT) il 31 maggio 1984, c.f. Parte_3 [...]
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via Garibaldi n. 6, presso lo stu- dio dell'Avv. Chiara Grosselli che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 13 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi ed hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_3
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 22 settembre 2007 hanno contratto matrimonio concordata- rio (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Bomarzo (VT), parte II, serie A, n. 5); che dalla loro unione sono nati i figli a Viterbo Persona_1
l'8 febbraio 2009, e a Viterbo il 15 novembre 2012; che la pro- Persona_2
secuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti econo- mici:
“1. Separazione. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. L'abitazione coniugale. L'abitazione che fu coniugale, attualmente in comunione tra i coniugi, viene assegnata alla Sig.ra la quale ivi continuerà ad Parte_3
abitare unitamente ai figli nel periodo di collocazione dei medesimi presso di lei, con accollo in capo al Sig. dell'intero mutuo ed estromissione Parte_1
della Sig.r entro il termine di 3 mesi dalla udienza presidenziale. Parte_3
2. Responsabilità genitoriale. I figli minori della coppi Per_1 Persona_2
vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con una collocazione pari- taria in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministra- zione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. Tempi di permanenza. La collocazione paritaria dei figli minori prevede l'alter- nanza dei due genitori nella frequentazione degli stessi per cui i medesimi trascor- reranno un primo turno, dal lunedì all'uscita di scuola al Mercoledì al riaccompa- gnamento a scuola per il periodo scolastico e, dalle ore 10 del lunedì al mercoledì
pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
dopo pranzo per il periodo non scolastico con un genitore e un secondo turno, dal mercoledì dall'uscita di scuola al riaccompagnamento a scuola il venerdì per il pe- riodo scolastico e, dal mercoledì dopo pranzo fino al venerdì dopo pranzo per il periodo non scolastico. Per i fine settimana la turnazione partirà dal venerdì prece- dente fino al lunedì mattina al riaccompagnamento a scuola per il periodo scolastico e dal dopo pranzo del venerdì pomeriggio fino alle 10 del lunedì per il periodo non scolastico. I fine settimana si alternano prevedendo che il genitore che trascorrerà il fine settimana con i ragazzi sarà quello che ha trascorso con i ragazzi il primo turno di frequentazione. Per le ferie estive si prevede un periodo di due settimane non consecutive con ciascun genitore. Per le festività natalizie i ragazzi trascorre- ranno il 24 dicembre con la madre, il 25 con il padre, il 26 con un genitore e il 6 gennaio con l'altro genitore, mentre, ad anni alterni, i figli trascorreranno con l'uno e l'altro genitore dal 31 dicembre al 1° gennaio. Anche le festività pasquali verranno trascorse sia per la domenica di Pasqua che per il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni un anno con l'uno e un anno con l'altro genitore. Per le residue festività nazionali ovverosia: 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto ad anni alterni il genitore che terrà il figlio per la festività del 1° novembre lo riprenderà poi il 25 aprile e il 2 giugno e di conseguenza l'altro genitore l'8 dicembre, il 1° novembre e il 15 agosto. Per i compleanni dei ragazzi i genitori si accorderanno di anno in anno rispettando le inclinazioni e volontà dei medesimi anche a fronte della loro età. Inoltre, i genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie relative ai minori che verranno ripartite nella misura del 50% a carico del Sig
[...]
e del 50 % a carico della sig.ra rispetto a dette spese, ed anche Pt_4 Parte_3
rispetto a quelle ordinarie, i coniugi rimandano per intero a quanto dettato in ma- teria dal “Protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie relative al mantenimento dei figli minori o maggiorenni non ancora economicamente indi- pendenti, in materia di separazioni, divorzi, e nei procedimenti in materia di fami- glia dinnanzi al tribunale civile di Viterbo o regolamentati tramite le procedure di negoziazione assistita” prot. 1961 dell'11 settembre 2018. Si specifica che la pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
richiamata ripartizione al 50% nel rispetto di quanto statuito dal richiamato Proto- collo inizierà ad avere efficacia solo successivamente all'ottenimento da parte della
Sig.r di un lavoro stabile e comunque entro un anno dalla udienza pre- Parte_3
sidenziale. L'assegno unico continuerà ed essere erogato nella misura del 100% in favore della Sig.r prestando il Sig sin da ora autorizza- Parte_3 Parte_1
zione in tal senso.
4. Assegno di mantenimento per i minorenni e per il coniuge. Ciascun coniuge provvederà in via autonoma al proprio mantenimento e a quello dei minori. L'as- segno unico continuerà ed essere erogato nella misura del 100% in favore della
Sig.r Parte_3
5. I coniugi di comune accordo stabiliscono che l'importo di € 30.000 (euro tren- tamila/00) liquidato a titolo di TFR in favore del Sig venga impie- Parte_1
gato per l'acquisto di una nuova abitazione ove andrà a vivere il Sig CP_1
e che verrà intestata ai figli nella misura del 50% ciascuno con riserva di usu-
[...]
frutto in favore del Sig entro un anno dalla udienza presidenziale. Parte_1
In accordo tra i coniugi il riferito importo di € 30.000 (euro trentamila/00) verrà trasferito sul conto corrente intestato al Sig contestualmente alla Parte_1
formalizzazione della estromissione della Sig.r dal mutuo. Parte_3
6. Alla Sig.ra rimarrà in uso l'autoveicolo Volvo V50 targato Parte_3
DH954WR, nonostante la formale intestazione del veicolo, mentre al Sig.
[...]
rimarrà in uso il motoveicolo BMW AG E650G targato CY30799. Pt_4
7. I coniugi, sin d'ora e senza riserve, si scambiano il reciproco consenso per il rilascio del passaporto ed ogni altro documento valido per l'espatrio”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Bo- marzo (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 CP_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 1° novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 5 di 5
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 2 luglio 2025, iscritta al n. 1646 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f., Parte_1
C.F._1
E Parte_2
, nata a [...] nel Cimino (VT) il 31 maggio 1984, c.f. Parte_3 [...]
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via Garibaldi n. 6, presso lo stu- dio dell'Avv. Chiara Grosselli che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 13 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi ed hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_3
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 22 settembre 2007 hanno contratto matrimonio concordata- rio (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Bomarzo (VT), parte II, serie A, n. 5); che dalla loro unione sono nati i figli a Viterbo Persona_1
l'8 febbraio 2009, e a Viterbo il 15 novembre 2012; che la pro- Persona_2
secuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti econo- mici:
“1. Separazione. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. L'abitazione coniugale. L'abitazione che fu coniugale, attualmente in comunione tra i coniugi, viene assegnata alla Sig.ra la quale ivi continuerà ad Parte_3
abitare unitamente ai figli nel periodo di collocazione dei medesimi presso di lei, con accollo in capo al Sig. dell'intero mutuo ed estromissione Parte_1
della Sig.r entro il termine di 3 mesi dalla udienza presidenziale. Parte_3
2. Responsabilità genitoriale. I figli minori della coppi Per_1 Persona_2
vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con una collocazione pari- taria in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministra- zione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. Tempi di permanenza. La collocazione paritaria dei figli minori prevede l'alter- nanza dei due genitori nella frequentazione degli stessi per cui i medesimi trascor- reranno un primo turno, dal lunedì all'uscita di scuola al Mercoledì al riaccompa- gnamento a scuola per il periodo scolastico e, dalle ore 10 del lunedì al mercoledì
pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
dopo pranzo per il periodo non scolastico con un genitore e un secondo turno, dal mercoledì dall'uscita di scuola al riaccompagnamento a scuola il venerdì per il pe- riodo scolastico e, dal mercoledì dopo pranzo fino al venerdì dopo pranzo per il periodo non scolastico. Per i fine settimana la turnazione partirà dal venerdì prece- dente fino al lunedì mattina al riaccompagnamento a scuola per il periodo scolastico e dal dopo pranzo del venerdì pomeriggio fino alle 10 del lunedì per il periodo non scolastico. I fine settimana si alternano prevedendo che il genitore che trascorrerà il fine settimana con i ragazzi sarà quello che ha trascorso con i ragazzi il primo turno di frequentazione. Per le ferie estive si prevede un periodo di due settimane non consecutive con ciascun genitore. Per le festività natalizie i ragazzi trascorre- ranno il 24 dicembre con la madre, il 25 con il padre, il 26 con un genitore e il 6 gennaio con l'altro genitore, mentre, ad anni alterni, i figli trascorreranno con l'uno e l'altro genitore dal 31 dicembre al 1° gennaio. Anche le festività pasquali verranno trascorse sia per la domenica di Pasqua che per il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni un anno con l'uno e un anno con l'altro genitore. Per le residue festività nazionali ovverosia: 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto ad anni alterni il genitore che terrà il figlio per la festività del 1° novembre lo riprenderà poi il 25 aprile e il 2 giugno e di conseguenza l'altro genitore l'8 dicembre, il 1° novembre e il 15 agosto. Per i compleanni dei ragazzi i genitori si accorderanno di anno in anno rispettando le inclinazioni e volontà dei medesimi anche a fronte della loro età. Inoltre, i genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie relative ai minori che verranno ripartite nella misura del 50% a carico del Sig
[...]
e del 50 % a carico della sig.ra rispetto a dette spese, ed anche Pt_4 Parte_3
rispetto a quelle ordinarie, i coniugi rimandano per intero a quanto dettato in ma- teria dal “Protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie relative al mantenimento dei figli minori o maggiorenni non ancora economicamente indi- pendenti, in materia di separazioni, divorzi, e nei procedimenti in materia di fami- glia dinnanzi al tribunale civile di Viterbo o regolamentati tramite le procedure di negoziazione assistita” prot. 1961 dell'11 settembre 2018. Si specifica che la pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
richiamata ripartizione al 50% nel rispetto di quanto statuito dal richiamato Proto- collo inizierà ad avere efficacia solo successivamente all'ottenimento da parte della
Sig.r di un lavoro stabile e comunque entro un anno dalla udienza pre- Parte_3
sidenziale. L'assegno unico continuerà ed essere erogato nella misura del 100% in favore della Sig.r prestando il Sig sin da ora autorizza- Parte_3 Parte_1
zione in tal senso.
4. Assegno di mantenimento per i minorenni e per il coniuge. Ciascun coniuge provvederà in via autonoma al proprio mantenimento e a quello dei minori. L'as- segno unico continuerà ed essere erogato nella misura del 100% in favore della
Sig.r Parte_3
5. I coniugi di comune accordo stabiliscono che l'importo di € 30.000 (euro tren- tamila/00) liquidato a titolo di TFR in favore del Sig venga impie- Parte_1
gato per l'acquisto di una nuova abitazione ove andrà a vivere il Sig CP_1
e che verrà intestata ai figli nella misura del 50% ciascuno con riserva di usu-
[...]
frutto in favore del Sig entro un anno dalla udienza presidenziale. Parte_1
In accordo tra i coniugi il riferito importo di € 30.000 (euro trentamila/00) verrà trasferito sul conto corrente intestato al Sig contestualmente alla Parte_1
formalizzazione della estromissione della Sig.r dal mutuo. Parte_3
6. Alla Sig.ra rimarrà in uso l'autoveicolo Volvo V50 targato Parte_3
DH954WR, nonostante la formale intestazione del veicolo, mentre al Sig.
[...]
rimarrà in uso il motoveicolo BMW AG E650G targato CY30799. Pt_4
7. I coniugi, sin d'ora e senza riserve, si scambiano il reciproco consenso per il rilascio del passaporto ed ogni altro documento valido per l'espatrio”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Bo- marzo (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 CP_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 1° novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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