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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/07/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1763/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adelia
Tomasetti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1763/2013 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza dell'8.3.2024, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GIUSTINO C.F._2
DONOFRIO (C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente C.F._3 domiciliati in Rionero in Vulture (PZ) alla via Bari n. 7 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-ATTORI IN RIASSUNZIONE-
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Potenza CP_1 al L.go Azzarà n.
1 - Email_2
-CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE-
NONCHÉ
(C.F.: , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza (C.F.: ), con elezione di domicilio in Potenza al Corso XVIII P.IVA_2
Agosto n. 46, pec: Email_3
-CONVENUTO IN RIASSUNZIONE-
OGGETTO: rivendicazione - ripristino stato - risarcimento da occupazione sine titulo;
1 R.G. N. 1763/2013
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Gli attori e hanno Parte_1 Parte_2 originariamente citato in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il
[...]
e il Controparte_3 Controparte_2
al fine di sentir accogliere la seguente domanda:
[...]
«- Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, reiectis adversis, accertare l'occupazione dell'area di cui all'originario atto di citazione da parte dei convenuti, identificata dalla particella 1059 di proprietà dei sigg.ri e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, ordinare la riduzione in pristino di detto terreno, con conseguente condanna dei convenuti al pagamento delle indennità dei periodi di occupazione, in solido tra loro e secondo i criteri dettati dalla legge n. 385/1980 e successive modifiche ed integrazioni, dall'insorgenza al soddisfo, nonché degli interessi e rivalutazione monetaria al maturare di ogni singola indennità sino al soddisfo».
A sostegno della domanda gli attori hanno dedotto:
a) che con atto di citazione notificato il 29.12.2006 avevano convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Melfi l' Controparte_4
e la chiedendo «di accertare
[...] Parte_3
l'occupazione dell'area di proprietà degli attori da parte dei convenuti e, per l'effetto, ordinare la riduzione in pristino dello stato di detto terreno con conseguente condanna dei convenuti in solido tra loro al pagamento delle indennità dei periodi di occupazione, dall'insorgenza al soddisfo, nonché al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria dal maturare di ogni singola indennità sino al soddisfo […]»;
b) che la causa era stata iscritta al N. 5/2007 R.G. del Tribunale di Melfi e si erano costituiti in giudizio il Controparte_3
e la i quali avevano eccepito nei rispettivi scritti difensivi la di Parte_3 loro carenza di legittimazione passiva;
c) che il aveva chiamato in causa il Controparte_3 [...]
, al fine di «essere tenuto indenne e manlevato da Controparte_2 qualsivoglia pretesa, domanda e condanna, nonché da ogni altra conseguenza che ne potesse derivare dal giudizio intrapreso dai sigg.ri », il quale si era costituito Pt_1
2 R.G. N. 1763/2013
e aveva «sollevato una serie di eccezioni, tra cui l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Melfi»;
d) che, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le relative memorie,
«con ordinanza del 14/06/2011 era stata dichiarata l'estinzione parziale del presente giudizio relativamente ai rapporti tra le parti attrici e la convenuta Parte_3
[…] e rinviata la causa, per il prosieguo, all'udienza del 13.12.2011»;
[...]
e) che il Giudice «all'udienza del 13.12.2011, sulle richieste delle parti, si era riservato e, successivamente, sciolta la riserva con ordinanza del 30.01.2012, attesa l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal , Controparte_2 aveva revocato la precedente ordinanza resa in data 20.10.2010 e fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 02.05.2012, […] e all'udienza del
17.10.2012 la causa era stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 […]»;
f) che con sentenza n. 111/13 emessa il 25.3.2013 era stata dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Melfi in favore del Tribunale di Potenza, «assegnando tre mesi per la riassunzione della causa innanzi al Giudice competente», e che «stante l'estinzione parziale del giudizio iscritto al N. 5/07 nei confronti della Parte_3
occorreva riassumere lo stesso nei soli confronti del
[...] [...]
e del , suo Controparte_3 Controparte_2 chiamato in garanzia».
II Tempestivamente riassunto il processo innanzi all'intestato Tribunale, il
4.7.2013 si è costituito in giudizio il , il quale ha Controparte_2 richiamato tutte le eccezioni e difese svolte innanzi al Tribunale di Melfi.
Segnatamente, a) la nullità dell'atto di citazione di chiamata in causa ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. in relazione all'art. 163, comma 2, n. 4, c.p.c., per omessa precisazione dei fatti posti a fondamento della domanda;
b) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 53 del
D.P.R. 327/01; c) l'infondatezza di ogni domanda proposta nei confronti del
[...]
– difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_2 CP_2 concludendo per il rigetto di ogni domanda.
3 R.G. N. 1763/2013
In merito alla carenza di legittimazione passiva, il ha sostenuto di non CP_2 essere «passivamente legittimato a contraddire nell'ambito del presente giudizio sia perché ex art. 10, comma 5, L n. 266/97 era il che era subentrato allo Stato CP_3 in tutti i rapporti attivi e passivi ivi menzionati, sia perché il comportamento asseritamente illegittimo era stato posto in essere direttamente ed esclusivamente dal concessionario al quale erano state trasferite tutte le competenze necessarie per la realizzazione degli interventi de quibus».
Sul punto, il ha rappresentato che «ai sensi della Convenzione stipulata CP_2 in data 15.09.1982 tra il Ministro designato all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 32 della legge 219/81 (Concedente) ed il affidatario della CP_3 progettazione e dell'esecuzione di tali interventi (Concessionario) […] il
Concessionario si impegna a provvedere a tutto quanto occorra per la progettazione e l'esecuzione delle opere, nonché per l'assistenza al collaudo e per ogni altra, anche eventuale incombenza, fino alla consegna delle opere compiute. Più specificatamente ai sensi della predetta Convenzione si stabiliva che: “il Concessionario terrà sollevato e indenne il Concedente da ogni controversia ed eventuali conseguenti oneri, che possano derivare da contestazioni, riserve o pretese azioni risarcitorie di imprese appaltatrici, fornitori e terzi in ordine a quanto ha diretto o indiretto riferimento all'attuazione della presente concessione e specificatamente all'esecuzione dei lavori”».
III Il 5.11.2023 si è costituito in giudizio il
[...]
, il quale si è riportato alle Controparte_3 conclusioni rese nella comparsa di costituzione e risposta e chiamata in causa del precedente giudizio N. 5/2007, per l'effetto domandando di:
«-dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione passiva in capo al convenuto
, difettando ogni Controparte_3 presupposto oggettivo e giuridico che supporti e giustifichi il coinvolgimento dello stesso nel presente giudizio;
-vittoria di spese e competenze di giudizio, rimborso forfettario spese (12,5%), Iva e
CPA; in via subordinata:
4 R.G. N. 1763/2013
-accertare e dichiarare l'assoluta mancanza di responsabilità in capo al;
CP_3
-in ipotesi di accoglimento della domanda proposta contro il , dichiarare e CP_3 condannare il Controparte_5
obbligato a tenere indenne il da
[...] CP_3 qualsivoglia pretesa, domanda ed eventuale condanna, nonché per ogni altra conseguenza derivi dal presente giudizio, con consequenziale pronuncia sulle spese».
In particolare, il , riportandosi alle difese svolte nella precedente CP_3 comparsa di costituzione e risposta e chiamata in causa, ha sostenuto che tra le superfici trasferite non vi era la particella n. 1059 del foglio 45 e che «le opere infrastrutturali che avrebbero occupato abusivamente la proprietà dei non erano state Pt_1 realizzate dal bensì […] dal Raggruppamento di Imprese, che faceva CP_4 capo al Ministero Segretario designato per l'attuazione dell'art. 32 Legge 219/81. Per effetto dei numerosi provvedimenti succeduti in materia, si riteneva che, riguardo alla domanda spiegata nei confronti del , dovesse risponderne, quant'anche CP_3
l'illegittima occupazione fosse stata accertata in corso di causa, il
[...]
Controparte_5
, così come sancito dai citati artt. 10, comma 5, della L. n. 266/1997, come
[...] integrato dall'art. 15, comma 4, della L. n.144/1999».
IV Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata rinviata per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 16.5.2014.
La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale, tanto vero che sono stati escussi i testimoni , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e , nonché espletamento della C.T.U. e Testimone_4 Testimone_5 acquisizione documentale.
All'udienza del 16.2.2018, ritenuta la causa matura per la decisione successivamente al deposito della relazione consulenziale, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Rimessa la causa alla fase decisoria, con successiva ordinanza, le cui motivazioni si riportano in parentesi [«rilevato che con la comparsa conclusionale è stata chiesta l'interruzione del processo per la messa in liquidazione coatta amministrativa del convenuto ritenuto che il processo vada interrotto atteso che il Controparte_4
5 R.G. N. 1763/2013
convenuto è stato posto in liquidazione coatta amministrativa, la cui CP_3 disciplina generale trova la propria fonte negli artt. 194 e ss. del Regio decreto n.
267/1942, con delibera della Giunta regionale n. 417 del 2021, poi confermata dalla successiva delibera n. 685 del 2021. Segnatamente, sebbene appaia un fuor d'opera dare atto in questa sede del travagliato percorso che ha portato alla predette delibere, occorre rammentare che la delibera della Giunta regionale n. 417 del 27 maggio 2021
è stata adottata sulla scorta dell'interpretazione analogica dell'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, recante disposizioni sugli enti dissestati, in base al quale
«fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del
Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa;
i relativi organi decadono ed è nominato un commissario». La , ravvisata una lacuna normativa in relazione Controparte_6 alla previsione degli strumenti di risoluzione della crisi di solvibilità degli enti pubblici economici regionali -già evidenziata dalla Corte costituzionale nella nota sentenza 22 del 2021- ha applicato al della provincia di CP_3 Controparte_3
Potenza la norma di cui all'articolo 15 innanzi citata, ponendo il ridetto in CP_3 liquidazione coatta amministrativa. La successiva delibera n. 685 del 3 settembre 2021
è stata adottata a conferma della prima, una volta introdotto il comma 6 bis dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108. Il predetto comma ha previsto quanto segue: «All'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “5 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma
1”». Il novum legislativo, riformando l'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n.
98, ha esteso -dunque- la liquidazione coatta amministrativa anche agli enti sottoposti
6 R.G. N. 1763/2013
alla vigilanza delle regioni, tra i quali è annoverabile il Controparte_3
della provincia di Potenza»], è stata dichiarata l'interruzione del processo.
[...]
Con ricorso in riassunzione tempestivamente depositato il 12.11.2024, gli attori hanno riassunto il processo nei confronti di:
«1) in persona del suo l.R.P.T., già CP_1 [...]
, con sede in Potenza al L.go Azzarà n.1; Controparte_7
Email_2 Email_4
2) IL , in persona del Ministro p.t., Controparte_2 nel suo domicilio eletto presso l'Avvocatura distrettuale di Potenza al C.so XVIII
Agosto n.46, al fine di sentire accogliere nei loro confronti le conclusioni già formulate in atti, che di seguito si riportano:
Voglia l'On. Tribunale adito, reiectis adversis,
- dichiarare l'illegittimità dell'esproprio e previa determinazione delle somme di
€.954,04= per ogni singolo anno di occupazione a partire dell'anno 1986, condannare l' al Controparte_4 pagamento delle somme innanzi indicate, maggiorate di interessi e rivalutazione, calcolati e capitalizzati di anno in anno, sino alla data di esecuzione del ripristino dello stato dei luoghi e così per un ammontare complessivo di €. 80.679,69=, ovvero della miglior somma che il Giudice vorrà determinare e ritenere di giustizia.
- Voglia, inoltre, attesa l'illegittimità dell'esproprio, in quanto non è mai stato eseguito ne notificato agli odierni attori, condannare l'
[...] al ripristino dello stato dei luoghi a sue cure e Controparte_4 spese con restituzione egli aventi diritto del terreno nello stato in cui era antecedentemente all'occupazione illegittima, ovvero in stato da poterlo coltivare quale seminativo.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio».
Fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 303 c.p.c.,
l non si è costituita in giudizio. Di contro, il Ministero ha depositato CP_1 note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.1.2025, in tal modo proseguendo in riassunzione l'attività difensiva.
V Sulla contumacia di e sulla carenza di legittimazione passiva. CP_1
7 R.G. N. 1763/2013
Successivamente all'interruzione del processo, con decreto del 15.11.2024 è stata fissata l'udienza del 17.1.2025 per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 303
c.p.c., assegnando agli attori in riassunzione termine sino al 17.12.2024 per notificare il ricorso in riassunzione e il pedissequo decreto di fissazione udienza alle controparti.
Come risulta dalla documentazione notificatoria (buste telematiche) depositata dalla difesa attorea nel fascicolo telematico il 18.11.2024, la notificazione del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione udienza è stata curata dalla difesa attorea a mezzo pec nei confronti della convenuta in riassunzione in CP_8 data 18.11.2025. Nonostante la regolarità della notificazione, la detta società convenuta non ha inteso costituirsi in giudizio, conseguentemente deve essere dichiarata contumace.
Avuto riguardo alla domanda (tutta) proposta dagli attori, che va qualificata quale azione di rivendicazione in applicazione di quanto statuito dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con sentenza del 28.3.2014 n. 7305 poiché gli attori -deducendo di esser rispettivamente nudo proprietario e usufruttuaria del terreno identificato in catasto del Comune di Atella al foglio 45 - particella 1059- hanno chiesto accertarsi l'occupazione illegittima e ordinarsi la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, con condanna al risarcimento per il periodo dell'occupazione, si osserva quanto segue.
Gli attori in riassunzione hanno chiesto fissarsi udienza per la prosecuzione del giudizio, concedendosi termine per notificare il ricorso in riassunzione e il relativo decreto di fissazione udienza, oltre che al per le Controparte_2 ragioni che si esporranno, all ritenendo che la detta società per azioni CP_1 sia succeduta al in virtù della Legge Regionale della Controparte_4
n. 7/2021. Infatti, a pagina 77 del ricorso in riassunzione si legge: «che le CP_6 competenze facenti capo all' Controparte_4 posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi della legge Regionale
[...]
n.7 del 03.03.2021, pubblicata sul BURB n.18 del 06.03.2021, a far data dal
25.05.2023 sono state trasferite ad . CP_1
Tuttavia, pur individuando il soggetto giuridico a cui notificare il ricorso in riassunzione e il pedissequo decreto di fissazione udienza nell' gli CP_8 attori in riassunzione hanno concluso formulando la domanda di condanna al risarcimento del danno per occupazione sine titulo e la domanda rivendicatoria e di
8 R.G. N. 1763/2013
ripristino stato nei confronti dell' Controparte_4
come chiaramente si legge a pagina 78 del ricorso in
[...] riassunzione.
Orbene, viene in rilievo la legittimazione ad agire e a contraddire, che si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo e il convenuto assumano la veste -rispettivamente- di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla. Attiene, invece, al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (cfr. Cass. civ., sez. III, sent.,
14.2.2012, n. 2091; Cass. civ., sez. III, sent., 14.6.2006, n. 13756).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 16.2.2016 n. 2951, hanno chiarito che l'istituto della «"legittimazione ad agire" si iscrive nella cornice del
"diritto all'azione", il diritto di agire in giudizio»; che «l'azione a tutela del diritto costituisce momento essenziale di un ordinamento perché solo per essa si può parlare di giuridicità dell'ordinamento. Se un diritto non è tutelabile, non è un diritto»; che
«oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile.
Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla.
Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire
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mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi».
Nel caso di specie, mutando i concetti esposti dalle citate Sezioni Unite con riguardo alla legittimazione a contraddire, gli attori in riassunzione hanno continuato a formulare la domanda nei confronti del per la provincia di Potenza, pur CP_4 affermando l'intervenuto subentro al dell' Ciò ha CP_4 CP_1 determinato una divergenza -per stessa prospettazione attorea- tra il soggetto passivo della domanda, che continua a essere il e il soggetto che è stato CP_4 convenuto in riassunzione ( . Sicché, la domanda in disamina deve CP_1 essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione a contraddire del soggetto evocato in giudizio in riassunzione.
VI Sulla domanda nei confronti del . Controparte_2
La domanda attorea deve intendersi automaticamente estesa al
[...]
, in quanto l'originario convenuto per la provincia Controparte_2 CP_4 di Potenza chiese e fu autorizzato a chiamare in causa il quale “terzo CP_2 responsabile” della vicenda e al quale andava rivolta la domanda attorea, e non quale chiamato in garanzia (cfr. Cass. civ., sez. VI - 3, ord. 1.6.2021, n. 15232; Cass. civ., sez. III, sent., 15.1.2020, n. 516: «Diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, nel quale la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'eventualità della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo»).
Ciò posto, la domanda principale attorea, che è quella rivendicatoria, vede quale legittimato passivo, qualunque sia il titolo di acquisto invocato da parte attrice, chiunque di fatto possegga o detenga il bene rivendicato e sia in grado -quindi- di restituirlo (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 10.10.1997, n. 9851).
10 R.G. N. 1763/2013
Ebbene, nel caso di specie risulta in atti che il convenuto, al momento CP_2 di proposizione della domanda non possedeva né deteneva il terreno sito nel Comune di Atella, identificato in catasto al foglio 45 – particella 1059. Invero, alla luce delle difese svolte dall'originario convenuto per la provincia di Potenza, CP_4 emerge che lo stesso non ha mai sostanzialmente contestato di aver occupato l'area rivendicata.
Il si è dichiarato mero gestore delle aree industriali e, pertanto, ha CP_4 sostenuto che -semmai occupazione illegittima vi era stata- di questa (con specifico riferimento alla domanda ripristinatoria e risarcitoria) ne doveva rispondere il
. CP_2
Su altro versante, che l'occupazione dell'area in contesa, sempre al momento di formulazione della domanda, fosse stata realizzata dal risulta dalla CP_4 condotta escussione testimoniale, atteso che -con riguardo al capitolo h) di cui alla memoria attorea ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.- il teste ha Testimone_2 dichiarato: «[…] posso solo riferire che la recinzione è gestita dal;
il CP_4 teste l'ha confermata;
e il teste ha dichiarato: «[…] Testimone_3 Testimone_6 preciso che le opere in questione erano state realizzate dai concessionari del
, nel caso di specie, se non ricordo male, l'impresa Pizzarotti di Parma». CP_2
Ne consegue che la domanda attorea deve essere rigettata con riguardo al convenuto in riassunzione, per carenza di titolarità in capo allo stesso della CP_2 posizione giuridica soggettiva passiva.
Il rigetto della domanda principale attorea determina l'assorbimento delle altre domande (ripristino stato e risarcimento del danno da occupazione sine titulo).
VII Sulle spese di lite e di C.T.U.
Le spese di lite si regolamentano come segue:
a) nulla sulle spese di lite nel rapporto tra gli attori in riassunzione e CP_1 in quanto quest'ultima, non essendosi costituita in giudizio, non ha sostenuto spese al cui rimborso ha diritto;
b) nel rapporto tra gli attori in riassunzione e il convenuto, secondo i CP_2 principi di soccombenza e causalità, le spese di lite devono essere poste in capo al primo e in favore del secondo. Esse si liquidano, in applicazione del D.M. 55/2024
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e successive modificazioni, per tutte e quattro le fasi di giudizio, secondo i valori tabellari minimi in considerazione dell'attività difensiva effettivamente svolta (che si è concretizzata nella redazione della comparsa di costituzione e risposta), in complessivi euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre accessori di Legge.
Le spese della C.T.U., sempre secondo i principi di causalità e soccombenza, come liquidate con separato decreto, devono parimenti esser poste definitivamente a carico degli attori in solido tra loro nel rapporto esterno e nella misura del 50% cadauno nel rapporto interno.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adelia
Tomasetti, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1763/2013 del ruolo generale degli affari contenziosi, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara la contumacia della convenuta in riassunzione CP_1
2) dichiara inammissibile la domanda attorea nei confronti di CP_1
3) rigetta la domanda principale attorea nei confronti del
[...]
, con assorbimento di ogni ulteriore domanda;
Controparte_2
4) nulla sulle spese di lite nel rapporto tra gli attori e Parte_1
e la convenuta in riassunzione Parte_2 CP_1
5) condanna gli attori e , in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, alla refusione delle spese di lite nei confronti del convenuto in riassunzione
, le quali si liquidano in Controparte_2 complessivi euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre al 15% forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per Legge;
6) pone definitivamente a carico degli attori e Parte_1
le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto, in Parte_2 solido tra loro nel rapporto esterno e nella misura del 50% cadauno nel rapporto interno.
Così deciso in Potenza, il 21.7.2025.
Il Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adelia
Tomasetti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1763/2013 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza dell'8.3.2024, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GIUSTINO C.F._2
DONOFRIO (C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente C.F._3 domiciliati in Rionero in Vulture (PZ) alla via Bari n. 7 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-ATTORI IN RIASSUNZIONE-
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Potenza CP_1 al L.go Azzarà n.
1 - Email_2
-CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE-
NONCHÉ
(C.F.: , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza (C.F.: ), con elezione di domicilio in Potenza al Corso XVIII P.IVA_2
Agosto n. 46, pec: Email_3
-CONVENUTO IN RIASSUNZIONE-
OGGETTO: rivendicazione - ripristino stato - risarcimento da occupazione sine titulo;
1 R.G. N. 1763/2013
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Gli attori e hanno Parte_1 Parte_2 originariamente citato in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il
[...]
e il Controparte_3 Controparte_2
al fine di sentir accogliere la seguente domanda:
[...]
«- Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, reiectis adversis, accertare l'occupazione dell'area di cui all'originario atto di citazione da parte dei convenuti, identificata dalla particella 1059 di proprietà dei sigg.ri e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, ordinare la riduzione in pristino di detto terreno, con conseguente condanna dei convenuti al pagamento delle indennità dei periodi di occupazione, in solido tra loro e secondo i criteri dettati dalla legge n. 385/1980 e successive modifiche ed integrazioni, dall'insorgenza al soddisfo, nonché degli interessi e rivalutazione monetaria al maturare di ogni singola indennità sino al soddisfo».
A sostegno della domanda gli attori hanno dedotto:
a) che con atto di citazione notificato il 29.12.2006 avevano convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Melfi l' Controparte_4
e la chiedendo «di accertare
[...] Parte_3
l'occupazione dell'area di proprietà degli attori da parte dei convenuti e, per l'effetto, ordinare la riduzione in pristino dello stato di detto terreno con conseguente condanna dei convenuti in solido tra loro al pagamento delle indennità dei periodi di occupazione, dall'insorgenza al soddisfo, nonché al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria dal maturare di ogni singola indennità sino al soddisfo […]»;
b) che la causa era stata iscritta al N. 5/2007 R.G. del Tribunale di Melfi e si erano costituiti in giudizio il Controparte_3
e la i quali avevano eccepito nei rispettivi scritti difensivi la di Parte_3 loro carenza di legittimazione passiva;
c) che il aveva chiamato in causa il Controparte_3 [...]
, al fine di «essere tenuto indenne e manlevato da Controparte_2 qualsivoglia pretesa, domanda e condanna, nonché da ogni altra conseguenza che ne potesse derivare dal giudizio intrapreso dai sigg.ri », il quale si era costituito Pt_1
2 R.G. N. 1763/2013
e aveva «sollevato una serie di eccezioni, tra cui l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Melfi»;
d) che, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le relative memorie,
«con ordinanza del 14/06/2011 era stata dichiarata l'estinzione parziale del presente giudizio relativamente ai rapporti tra le parti attrici e la convenuta Parte_3
[…] e rinviata la causa, per il prosieguo, all'udienza del 13.12.2011»;
[...]
e) che il Giudice «all'udienza del 13.12.2011, sulle richieste delle parti, si era riservato e, successivamente, sciolta la riserva con ordinanza del 30.01.2012, attesa l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal , Controparte_2 aveva revocato la precedente ordinanza resa in data 20.10.2010 e fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 02.05.2012, […] e all'udienza del
17.10.2012 la causa era stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 […]»;
f) che con sentenza n. 111/13 emessa il 25.3.2013 era stata dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Melfi in favore del Tribunale di Potenza, «assegnando tre mesi per la riassunzione della causa innanzi al Giudice competente», e che «stante l'estinzione parziale del giudizio iscritto al N. 5/07 nei confronti della Parte_3
occorreva riassumere lo stesso nei soli confronti del
[...] [...]
e del , suo Controparte_3 Controparte_2 chiamato in garanzia».
II Tempestivamente riassunto il processo innanzi all'intestato Tribunale, il
4.7.2013 si è costituito in giudizio il , il quale ha Controparte_2 richiamato tutte le eccezioni e difese svolte innanzi al Tribunale di Melfi.
Segnatamente, a) la nullità dell'atto di citazione di chiamata in causa ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. in relazione all'art. 163, comma 2, n. 4, c.p.c., per omessa precisazione dei fatti posti a fondamento della domanda;
b) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 53 del
D.P.R. 327/01; c) l'infondatezza di ogni domanda proposta nei confronti del
[...]
– difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_2 CP_2 concludendo per il rigetto di ogni domanda.
3 R.G. N. 1763/2013
In merito alla carenza di legittimazione passiva, il ha sostenuto di non CP_2 essere «passivamente legittimato a contraddire nell'ambito del presente giudizio sia perché ex art. 10, comma 5, L n. 266/97 era il che era subentrato allo Stato CP_3 in tutti i rapporti attivi e passivi ivi menzionati, sia perché il comportamento asseritamente illegittimo era stato posto in essere direttamente ed esclusivamente dal concessionario al quale erano state trasferite tutte le competenze necessarie per la realizzazione degli interventi de quibus».
Sul punto, il ha rappresentato che «ai sensi della Convenzione stipulata CP_2 in data 15.09.1982 tra il Ministro designato all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 32 della legge 219/81 (Concedente) ed il affidatario della CP_3 progettazione e dell'esecuzione di tali interventi (Concessionario) […] il
Concessionario si impegna a provvedere a tutto quanto occorra per la progettazione e l'esecuzione delle opere, nonché per l'assistenza al collaudo e per ogni altra, anche eventuale incombenza, fino alla consegna delle opere compiute. Più specificatamente ai sensi della predetta Convenzione si stabiliva che: “il Concessionario terrà sollevato e indenne il Concedente da ogni controversia ed eventuali conseguenti oneri, che possano derivare da contestazioni, riserve o pretese azioni risarcitorie di imprese appaltatrici, fornitori e terzi in ordine a quanto ha diretto o indiretto riferimento all'attuazione della presente concessione e specificatamente all'esecuzione dei lavori”».
III Il 5.11.2023 si è costituito in giudizio il
[...]
, il quale si è riportato alle Controparte_3 conclusioni rese nella comparsa di costituzione e risposta e chiamata in causa del precedente giudizio N. 5/2007, per l'effetto domandando di:
«-dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione passiva in capo al convenuto
, difettando ogni Controparte_3 presupposto oggettivo e giuridico che supporti e giustifichi il coinvolgimento dello stesso nel presente giudizio;
-vittoria di spese e competenze di giudizio, rimborso forfettario spese (12,5%), Iva e
CPA; in via subordinata:
4 R.G. N. 1763/2013
-accertare e dichiarare l'assoluta mancanza di responsabilità in capo al;
CP_3
-in ipotesi di accoglimento della domanda proposta contro il , dichiarare e CP_3 condannare il Controparte_5
obbligato a tenere indenne il da
[...] CP_3 qualsivoglia pretesa, domanda ed eventuale condanna, nonché per ogni altra conseguenza derivi dal presente giudizio, con consequenziale pronuncia sulle spese».
In particolare, il , riportandosi alle difese svolte nella precedente CP_3 comparsa di costituzione e risposta e chiamata in causa, ha sostenuto che tra le superfici trasferite non vi era la particella n. 1059 del foglio 45 e che «le opere infrastrutturali che avrebbero occupato abusivamente la proprietà dei non erano state Pt_1 realizzate dal bensì […] dal Raggruppamento di Imprese, che faceva CP_4 capo al Ministero Segretario designato per l'attuazione dell'art. 32 Legge 219/81. Per effetto dei numerosi provvedimenti succeduti in materia, si riteneva che, riguardo alla domanda spiegata nei confronti del , dovesse risponderne, quant'anche CP_3
l'illegittima occupazione fosse stata accertata in corso di causa, il
[...]
Controparte_5
, così come sancito dai citati artt. 10, comma 5, della L. n. 266/1997, come
[...] integrato dall'art. 15, comma 4, della L. n.144/1999».
IV Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata rinviata per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 16.5.2014.
La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale, tanto vero che sono stati escussi i testimoni , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e , nonché espletamento della C.T.U. e Testimone_4 Testimone_5 acquisizione documentale.
All'udienza del 16.2.2018, ritenuta la causa matura per la decisione successivamente al deposito della relazione consulenziale, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Rimessa la causa alla fase decisoria, con successiva ordinanza, le cui motivazioni si riportano in parentesi [«rilevato che con la comparsa conclusionale è stata chiesta l'interruzione del processo per la messa in liquidazione coatta amministrativa del convenuto ritenuto che il processo vada interrotto atteso che il Controparte_4
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convenuto è stato posto in liquidazione coatta amministrativa, la cui CP_3 disciplina generale trova la propria fonte negli artt. 194 e ss. del Regio decreto n.
267/1942, con delibera della Giunta regionale n. 417 del 2021, poi confermata dalla successiva delibera n. 685 del 2021. Segnatamente, sebbene appaia un fuor d'opera dare atto in questa sede del travagliato percorso che ha portato alla predette delibere, occorre rammentare che la delibera della Giunta regionale n. 417 del 27 maggio 2021
è stata adottata sulla scorta dell'interpretazione analogica dell'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, recante disposizioni sugli enti dissestati, in base al quale
«fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del
Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa;
i relativi organi decadono ed è nominato un commissario». La , ravvisata una lacuna normativa in relazione Controparte_6 alla previsione degli strumenti di risoluzione della crisi di solvibilità degli enti pubblici economici regionali -già evidenziata dalla Corte costituzionale nella nota sentenza 22 del 2021- ha applicato al della provincia di CP_3 Controparte_3
Potenza la norma di cui all'articolo 15 innanzi citata, ponendo il ridetto in CP_3 liquidazione coatta amministrativa. La successiva delibera n. 685 del 3 settembre 2021
è stata adottata a conferma della prima, una volta introdotto il comma 6 bis dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108. Il predetto comma ha previsto quanto segue: «All'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “5 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma
1”». Il novum legislativo, riformando l'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n.
98, ha esteso -dunque- la liquidazione coatta amministrativa anche agli enti sottoposti
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alla vigilanza delle regioni, tra i quali è annoverabile il Controparte_3
della provincia di Potenza»], è stata dichiarata l'interruzione del processo.
[...]
Con ricorso in riassunzione tempestivamente depositato il 12.11.2024, gli attori hanno riassunto il processo nei confronti di:
«1) in persona del suo l.R.P.T., già CP_1 [...]
, con sede in Potenza al L.go Azzarà n.1; Controparte_7
Email_2 Email_4
2) IL , in persona del Ministro p.t., Controparte_2 nel suo domicilio eletto presso l'Avvocatura distrettuale di Potenza al C.so XVIII
Agosto n.46, al fine di sentire accogliere nei loro confronti le conclusioni già formulate in atti, che di seguito si riportano:
Voglia l'On. Tribunale adito, reiectis adversis,
- dichiarare l'illegittimità dell'esproprio e previa determinazione delle somme di
€.954,04= per ogni singolo anno di occupazione a partire dell'anno 1986, condannare l' al Controparte_4 pagamento delle somme innanzi indicate, maggiorate di interessi e rivalutazione, calcolati e capitalizzati di anno in anno, sino alla data di esecuzione del ripristino dello stato dei luoghi e così per un ammontare complessivo di €. 80.679,69=, ovvero della miglior somma che il Giudice vorrà determinare e ritenere di giustizia.
- Voglia, inoltre, attesa l'illegittimità dell'esproprio, in quanto non è mai stato eseguito ne notificato agli odierni attori, condannare l'
[...] al ripristino dello stato dei luoghi a sue cure e Controparte_4 spese con restituzione egli aventi diritto del terreno nello stato in cui era antecedentemente all'occupazione illegittima, ovvero in stato da poterlo coltivare quale seminativo.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio».
Fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 303 c.p.c.,
l non si è costituita in giudizio. Di contro, il Ministero ha depositato CP_1 note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.1.2025, in tal modo proseguendo in riassunzione l'attività difensiva.
V Sulla contumacia di e sulla carenza di legittimazione passiva. CP_1
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Successivamente all'interruzione del processo, con decreto del 15.11.2024 è stata fissata l'udienza del 17.1.2025 per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 303
c.p.c., assegnando agli attori in riassunzione termine sino al 17.12.2024 per notificare il ricorso in riassunzione e il pedissequo decreto di fissazione udienza alle controparti.
Come risulta dalla documentazione notificatoria (buste telematiche) depositata dalla difesa attorea nel fascicolo telematico il 18.11.2024, la notificazione del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione udienza è stata curata dalla difesa attorea a mezzo pec nei confronti della convenuta in riassunzione in CP_8 data 18.11.2025. Nonostante la regolarità della notificazione, la detta società convenuta non ha inteso costituirsi in giudizio, conseguentemente deve essere dichiarata contumace.
Avuto riguardo alla domanda (tutta) proposta dagli attori, che va qualificata quale azione di rivendicazione in applicazione di quanto statuito dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con sentenza del 28.3.2014 n. 7305 poiché gli attori -deducendo di esser rispettivamente nudo proprietario e usufruttuaria del terreno identificato in catasto del Comune di Atella al foglio 45 - particella 1059- hanno chiesto accertarsi l'occupazione illegittima e ordinarsi la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, con condanna al risarcimento per il periodo dell'occupazione, si osserva quanto segue.
Gli attori in riassunzione hanno chiesto fissarsi udienza per la prosecuzione del giudizio, concedendosi termine per notificare il ricorso in riassunzione e il relativo decreto di fissazione udienza, oltre che al per le Controparte_2 ragioni che si esporranno, all ritenendo che la detta società per azioni CP_1 sia succeduta al in virtù della Legge Regionale della Controparte_4
n. 7/2021. Infatti, a pagina 77 del ricorso in riassunzione si legge: «che le CP_6 competenze facenti capo all' Controparte_4 posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi della legge Regionale
[...]
n.7 del 03.03.2021, pubblicata sul BURB n.18 del 06.03.2021, a far data dal
25.05.2023 sono state trasferite ad . CP_1
Tuttavia, pur individuando il soggetto giuridico a cui notificare il ricorso in riassunzione e il pedissequo decreto di fissazione udienza nell' gli CP_8 attori in riassunzione hanno concluso formulando la domanda di condanna al risarcimento del danno per occupazione sine titulo e la domanda rivendicatoria e di
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ripristino stato nei confronti dell' Controparte_4
come chiaramente si legge a pagina 78 del ricorso in
[...] riassunzione.
Orbene, viene in rilievo la legittimazione ad agire e a contraddire, che si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo e il convenuto assumano la veste -rispettivamente- di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla. Attiene, invece, al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (cfr. Cass. civ., sez. III, sent.,
14.2.2012, n. 2091; Cass. civ., sez. III, sent., 14.6.2006, n. 13756).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 16.2.2016 n. 2951, hanno chiarito che l'istituto della «"legittimazione ad agire" si iscrive nella cornice del
"diritto all'azione", il diritto di agire in giudizio»; che «l'azione a tutela del diritto costituisce momento essenziale di un ordinamento perché solo per essa si può parlare di giuridicità dell'ordinamento. Se un diritto non è tutelabile, non è un diritto»; che
«oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile.
Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla.
Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire
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mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi».
Nel caso di specie, mutando i concetti esposti dalle citate Sezioni Unite con riguardo alla legittimazione a contraddire, gli attori in riassunzione hanno continuato a formulare la domanda nei confronti del per la provincia di Potenza, pur CP_4 affermando l'intervenuto subentro al dell' Ciò ha CP_4 CP_1 determinato una divergenza -per stessa prospettazione attorea- tra il soggetto passivo della domanda, che continua a essere il e il soggetto che è stato CP_4 convenuto in riassunzione ( . Sicché, la domanda in disamina deve CP_1 essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione a contraddire del soggetto evocato in giudizio in riassunzione.
VI Sulla domanda nei confronti del . Controparte_2
La domanda attorea deve intendersi automaticamente estesa al
[...]
, in quanto l'originario convenuto per la provincia Controparte_2 CP_4 di Potenza chiese e fu autorizzato a chiamare in causa il quale “terzo CP_2 responsabile” della vicenda e al quale andava rivolta la domanda attorea, e non quale chiamato in garanzia (cfr. Cass. civ., sez. VI - 3, ord. 1.6.2021, n. 15232; Cass. civ., sez. III, sent., 15.1.2020, n. 516: «Diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, nel quale la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'eventualità della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo»).
Ciò posto, la domanda principale attorea, che è quella rivendicatoria, vede quale legittimato passivo, qualunque sia il titolo di acquisto invocato da parte attrice, chiunque di fatto possegga o detenga il bene rivendicato e sia in grado -quindi- di restituirlo (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 10.10.1997, n. 9851).
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Ebbene, nel caso di specie risulta in atti che il convenuto, al momento CP_2 di proposizione della domanda non possedeva né deteneva il terreno sito nel Comune di Atella, identificato in catasto al foglio 45 – particella 1059. Invero, alla luce delle difese svolte dall'originario convenuto per la provincia di Potenza, CP_4 emerge che lo stesso non ha mai sostanzialmente contestato di aver occupato l'area rivendicata.
Il si è dichiarato mero gestore delle aree industriali e, pertanto, ha CP_4 sostenuto che -semmai occupazione illegittima vi era stata- di questa (con specifico riferimento alla domanda ripristinatoria e risarcitoria) ne doveva rispondere il
. CP_2
Su altro versante, che l'occupazione dell'area in contesa, sempre al momento di formulazione della domanda, fosse stata realizzata dal risulta dalla CP_4 condotta escussione testimoniale, atteso che -con riguardo al capitolo h) di cui alla memoria attorea ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.- il teste ha Testimone_2 dichiarato: «[…] posso solo riferire che la recinzione è gestita dal;
il CP_4 teste l'ha confermata;
e il teste ha dichiarato: «[…] Testimone_3 Testimone_6 preciso che le opere in questione erano state realizzate dai concessionari del
, nel caso di specie, se non ricordo male, l'impresa Pizzarotti di Parma». CP_2
Ne consegue che la domanda attorea deve essere rigettata con riguardo al convenuto in riassunzione, per carenza di titolarità in capo allo stesso della CP_2 posizione giuridica soggettiva passiva.
Il rigetto della domanda principale attorea determina l'assorbimento delle altre domande (ripristino stato e risarcimento del danno da occupazione sine titulo).
VII Sulle spese di lite e di C.T.U.
Le spese di lite si regolamentano come segue:
a) nulla sulle spese di lite nel rapporto tra gli attori in riassunzione e CP_1 in quanto quest'ultima, non essendosi costituita in giudizio, non ha sostenuto spese al cui rimborso ha diritto;
b) nel rapporto tra gli attori in riassunzione e il convenuto, secondo i CP_2 principi di soccombenza e causalità, le spese di lite devono essere poste in capo al primo e in favore del secondo. Esse si liquidano, in applicazione del D.M. 55/2024
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e successive modificazioni, per tutte e quattro le fasi di giudizio, secondo i valori tabellari minimi in considerazione dell'attività difensiva effettivamente svolta (che si è concretizzata nella redazione della comparsa di costituzione e risposta), in complessivi euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre accessori di Legge.
Le spese della C.T.U., sempre secondo i principi di causalità e soccombenza, come liquidate con separato decreto, devono parimenti esser poste definitivamente a carico degli attori in solido tra loro nel rapporto esterno e nella misura del 50% cadauno nel rapporto interno.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adelia
Tomasetti, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1763/2013 del ruolo generale degli affari contenziosi, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara la contumacia della convenuta in riassunzione CP_1
2) dichiara inammissibile la domanda attorea nei confronti di CP_1
3) rigetta la domanda principale attorea nei confronti del
[...]
, con assorbimento di ogni ulteriore domanda;
Controparte_2
4) nulla sulle spese di lite nel rapporto tra gli attori e Parte_1
e la convenuta in riassunzione Parte_2 CP_1
5) condanna gli attori e , in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, alla refusione delle spese di lite nei confronti del convenuto in riassunzione
, le quali si liquidano in Controparte_2 complessivi euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre al 15% forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per Legge;
6) pone definitivamente a carico degli attori e Parte_1
le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto, in Parte_2 solido tra loro nel rapporto esterno e nella misura del 50% cadauno nel rapporto interno.
Così deciso in Potenza, il 21.7.2025.
Il Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti
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