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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 26/11/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1196/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Barbara Vicario Giudice dott. Roberta Della Fina Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1196 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2019 proposta da:
c.f. ) Parte_1 C.F._1
c.f. Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. CARI MARIELLA
ATTORI
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. PITONI DELIA
CONVENUTA
OGGETTO: successioni ereditarie – azione di riduzione per lesione di legittima.
CONCLUSIONI: come da conclusioni precisate all'udienza tenutasi in data 16.9.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia al Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa:
IN VIA PRINCIPALE pagina 1 di 14 A) dichiarare la nullità delle donazioni effettuate in vita da in favore di con i Persona_1 Controparte_1 versamenti dettagliati in narrativa e conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione alla massa della somma di € 314.758, con interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola dazione
B) procedere quindi alla divisione della massa, così ricostituita, secondo le disposizioni del de cuius di cui al testamento pubblico per Notaio ricevuto in data 15.10.2010, con l'attribuzione agli attori della quota di spettanza di Per_2 ciascuno, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di apertura della successione al soddisfo
IN ALTERNATIVA
C) in accoglimento della relativa domanda, ridurre, nella misura necessaria a reintegrare la quota di riserva di spettanza degli attori a previa determinazione della stessa a mezzo riunione fittizia, le donazioni indirette effettuate da Per_1 in favore di mediante i versamenti eseguiti con denaro in esclusiva titolarità dello stesso sul
[...] Controparte_1
c/c cointestato e di cui alla narrativa delle premesse del presente atto
D) conseguentemente condannare al pagamento in favore degli attori, a titolo di legittima loro spettante Controparte_1 sull'eredità paterna, la somma di € 59.715 in favore di ciascuno di essi attori, o di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al soddisfo
IN OGNI CASO
Condannare la convenuta al pagamento delle spese, incluse quelle della fase di mediazione, e dei compensi di giudizio, oltre spese forfettarie ex DM 55/14 ed oneri di legge.”
Hanno dedotto, a sostegno delle proprie domande:
- che in data 24.06.2011 decedeva , padre degli attori, il quale con testamento Persona_1 pubblico ricevuto in data 15.12.2010 dal Notaio di Rieti nominava erede universale Persona_3 la moglie riservava ai figli e la rispettiva Controparte_1 Parte_1 Parte_2 quota di legittima e disponeva un legato in favore di avente ad oggetto la fisarmonica, Per_4 gli strumenti musicali, il computer, la tastiera, l'impianto di amplificazione e i dischi;
- che alla data di apertura della successione il patrimonio del de cuius risultava costituito dal saldo dei conti e dei libretti di deposito cointestati con la moglie (c/c n. 55053961, libretti nn. 23295091,
22646899 e 35872770), quantificato nella somma di € 62,46 (pari al 50% dell'intero € 124,92), nonché dal complesso di beni mobili, di valore pari ad € 2.000,00 circa, costituito dalla fisarmonica marca Tengascini, da una chitarra marca Fender, da una tastiera, da un impianto di amplificazione
TA e da dischi;
- che, a seguito dell'esame degli estratti conto relativi ai suddetti rapporti, emergeva che il c/c postale n. 55053961, cointestato alla convenuta e al de cuius, era stato alimentato in maniera continuativa e pressoché esclusiva con somme in titolarità di quest'ultimo atteso che, dalla data di accensione a quella di estinzione del conto, risultavano contabilizzati accrediti operati a a titolo Persona_1
pagina 2 di 14 di stipendi, pensione, indennizzi e risarcimento danni, per complessivi € 477.596, a fronte di accrediti operati a per complessivi € 85.565,71; Controparte_1
- che gli accrediti, di non modico valore e quantificati nell'ammontare complessivo di € 314.758, effettuati sul predetto conto cointestato di somme di esclusiva spettanza del de cuius costituiscono donazioni in favore della coniuge-cointestataria del rapporto, nulle per difetto della forma scritta ad substantiam e, pertanto, da imputare alla massa ereditaria da dividere secondo le disposizioni testamentarie con attribuzione agli attori di quota pari ad ½ dell'intero;
- in alternativa, considerata la consistenza del patrimonio ereditario al momento dell'apertura della successione (€ 2.062,46 per saldi attivi del c/c e dei depositi nominativi aperti presso CP_2
e beni mobili oggetto di legato), la sussistenza dei presupposti per l'azione di riduzione delle donazioni indirette effettuate dal de cuius in favore di , in quanto lesive della quota di Controparte_1 legittima degli attori;
- che, considerati il valore del relictum (€ 2.062,46), l'inesistenza di debiti ereditari e il valore del donatum calcolato al valore nominale ex art. 751 C.C. (€ 238.798, pari al 50 % di € 477.596,00, corrispondente al totale dei versamenti effettuati dal de cuius sul conto cointestato), il valore della disponibile - pari ad ¼ del patrimonio - risulta determinabile in € 60.215 e quello della quota di legittima spettante ai figli in € 119.430 (da attribuire in ragione di ½ ciascuno);
- di aver avviato il procedimento di mediazione, previsto quale condizione di procedibilità della domanda ex art. 5 D.lgs. 28/2010, il quale ha avuto esito negativo;
Si è costituita in giudizio contestando le avverse deduzioni e deducendo: Controparte_1
- in via preliminare, la nullità ex artt. 163, n. 3 e 164, n. 4 c.p.c. dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza del petitum e per la carente esposizione dei fatti, con impossibilità della convenuta di esercitare il diritto di difesa;
- nel merito, l'infondatezza delle domande in quanto le somme confluite sul c/c cointestato 5553961 provenienti dal de cuius non erano state accreditate allo scopo di arricchire la controparte ma erano state in parte impiegate dallo stesso che aveva provveduto a prelevare il denaro Per_1 disponendone liberamente e in via personale, e in parte utilizzate per far fronte alle sue esigenze di salute o ancora destinate a far fronte ai bisogni della famiglia;
ulteriori accrediti di non modico valore segnalati dagli attori erano invece relativi a denaro appartenente alla sola convenuta;
- la violazione da parte degli attori del disposto dell'art. 564 comma 1 c.p.c. nel ricomprendere i beni oggetto del legato nella ricostruzione fittizia del patrimonio ereditario per la determinazione della quota disponibile.
Ha, quindi, concluso come segue:
“Voglia il Sig. Giudice adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: pagina 3 di 14 In rito,
1) dichiarare la nullità dell'atto di citazione, stante l'assoluta incertezza del requisito di cui all'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c. ;
2) nel merito: respingere tutte le domande di parte attrice, sia quella formulata in via principale che in via alternativa, in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
3) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti, onorari e rimb. forf. di lite”.
Alla prima udienza di comparizione la parte attrice contestava l'atto di quietanza liberatoria datato
20.05.2011 ex adverso prodotto sub allegato 3 alla comparsa di costituzione e disconosceva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c., la sottoscrizione della dichiarazione di avvenuta restituzione di € 70.000,00 e di quietanza liberatoria firmata a nome del de cuius, proponendo altresì le domande riconvenzionali finalizzate ad ottenere, in via principale, la nullità e/o annullamento dell'atto per incapacità di intendere e di volere di e, in via subordinata, l'accertamento della simulazione relativa del mutuo e della collegata Persona_1 quietanza giacché dissimulanti donazione.
Con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c. la difesa di parte attrice precisava le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa:
A) in accoglimento delle domande proposte ai sensi dell'art. 183/5c cpc,
- in via principale, dichiarare nullo ovvero annullare l'“Atto di quietanza liberatoria” datato 20.5.2011 con riferimento alle dichiarazioni e pattuizioni in esso contenute
- in via subordinata ed alternativa, dichiarare nullo ed inefficace l'atto medesimo in quanto simulato e dissimulante una donazione tra coniugi. conseguentemente,
B)
(i) dichiarare la nullità delle donazioni effettuate in vita da in favore di con i versamenti Persona_1 Controparte_1 dettagliati in citazione e conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione alla massa della somma di € 314.758, con interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola dazione
(ii) procedere quindi alla divisione della massa, così ricostituita, secondo le disposizioni del de cuius di cui al testamento pubblico per Notaio ricevuto in data 15.10.2010, con l'attribuzione agli attori della quota di spettanza di ciascuno, Per_2 con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di apertura della successione al soddisfo
C) In alternativa alle domande sub B)
(i) in accoglimento della relativa domanda, ridurre - nella misura necessaria a reintegrare la quota di riserva di spettanza degli attori previa determinazione della stessa a mezzo riunione fittizia - le donazioni indirette effettuate da in Persona_1 favore di mediante i versamenti eseguiti con denaro in esclusiva titolarità dello stesso sul c/c cointestato e di cui Controparte_1 alla narrativa delle premesse dell'atto introduttivo
pagina 4 di 14 (ii) conseguentemente condannare al pagamento in favore degli attori, a titolo di legittima loro spettante Controparte_1 sull'eredità paterna, la somma di € 59.715 in favore di ciascuno di essi attori, o di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al soddisfo
IN OGNI CASO
Condannare la convenuta al pagamento delle spese, incluse quelle della fase di mediazione, e dei compensi di giudizio, oltre spese forfettarie ex DM 55/14 ed oneri di legge”.
La difesa di parte convenuta, con il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., ha precisato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Sig. Giudice adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue:
Preliminarmente, accertare e dichiarare, attraverso il giudizio di verificazione ex art. 216 cpc come sopra richiesto, che la dichiarazione di quietanza liberatoria del 20.5.2011 (all. 3 alla comparsa di risposta) è stata voluta dal Sig. Per_1
e che il medesimo la sottoscriveva di pugno avanti l'Avv. IA SA in data 20.5.2011; per l'effetto, respingere
[...] le domande tutte di parte attrice, ivi comprese quelle avanzate con atto di proposizione del 30.1.2020 in quanto contraddittorie, infondate e non provate oltre che tardive.
E, quindi, in rito,
1) dichiarare la nullità dell'atto di citazione, stante l'assoluta incertezza del requisito di cui all'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c. ;
2) nel merito: respingere tutte le domande di parte attrice, sia quella formulata in via principale che in via alternativa, in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
3) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti, onorari e rimb. forf. di lite”.
La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale della convenuta, prove testimoniali e
CTU grafologica, è stata trattenuta in decisione dalla giudice monocratica all'udienza dell'11.4.2025, successivamente rimessa sul ruolo in considerazione della competenza collegiale sulla controversia, e quindi rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 16.9.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Le domande di parte attrice devono essere rigettate, non avendo la stessa dimostrato la natura di atti di liberalità dei versamenti effettuati con denaro del solo de cuius sul conto corrente cointestato tra lo stesso e la convenuta.
La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente chiarito che “il deposito su conto cointestato di somme appartenenti ad uno dei coniugi può costituire una donazione indiretta […] sempre che si dimostri la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al donante, prova che compete a chi deduca il perfezionamento della liberalità (Cass. 24684/2021; Cass.
4682/2018; Cass. 26983/2008)” (cfr. da ultimo Cass., Sez. 2, Sentenza n. 22613 del 2025).
Deve innanzitutto premettersi che la stessa parte attrice ha dedotto che sul medesimo conto cointestato venivano versate somme spettanti al de cuius a titolo di stipendi e pensioni e di indennità ex l. 210/1992, ma altresì somme spettanti alla convenuta a titolo di stipendi, circostanza che, innanzitutto, vale ad escludere la fondatezza del ragionamento di parte attrice secondo il quale costituirebbero donazioni indirette tutti i pagina 5 di 14 versamenti effettuati con denaro proveniente dal de cuius (ivi inclusi quelli aventi titolo in stipendi, pensioni e indennizzi), atteso che la circostanza che la parte convenuta provvedesse a sua volta a far accreditare sul medesimo conto i propri stipendi appare idonea dimostrare che le somme ordinariamente accreditate da ciascun coniuge su tale conto corrente fossero destinate a predisporre la provvista per far fronte alle necessità della gestione familiare, finalità che esclude la natura di liberalità dei versamenti effettuati sul conto (cfr. la già richiamata Cass., Sez. 2, Sentenza n. 22613 del 2025), risultando invece irrilevante la circostanza che le entrate della convenuta fossero inferiori a quelle del marito, atteso che la contribuzione alle necessità della famiglia viene effettuata da ciascun coniuge secondo le proprie sostanze e capacità, ai sensi dell'art. 143 comma 3 c.c..
Parte attrice ha comunque individuato una serie di accrediti che, per titolo ed oggetto, nonché per il loro ammontare, sarebbero da qualificare come donazioni indirette. Trattasi degli accrediti di seguito elencati:
Quanto al versamento di € 27.490,00, nel corso del giudizio la stessa parte attrice ne ha riconosciuto la provenienza dalla convenuta, escludendo conseguente tale somma dal novero di quelle di cui ha dedotto la natura di donazione indiretta.
Quanto ai restanti versamenti deve valutarsi se avessero caratteristiche tali da dimostrare che, a differenza delle altre somme accreditate sul conto, l'intento del de cuius nel versare tali somme fosse quello di procedere a una donazione in favore della coniuge, ossia di arricchire quest'ultima con depauperamento del proprio patrimonio personale. pagina 6 di 14 Con riguardo alle somme di € 6.000,00 e di € 15.000,00 accreditate a titolo di finanziamento da Parte_3 deve escludersene la natura di liberalità, trattandosi di somme di denaro accreditate a titolo, appunto,
[...] di prestiti (e dunque non a fondo perduto) concessi, il primo, al de cuius e, il secondo, alla convenuta (cfr. allegato 9 alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice), la cui restituzione è avvenuta mediante prelievi dal conto cointestato (su cui, come sopra osservato, confluivano somme appartenenti all'uno e all'altro coniuge), come evincibile dal confronto tra l'importo delle rate indicate nel richiamato allegato 9 e le risultanze dell'estratto conto prodotto sub allegato 2 A alla seconda memoria di parte attrice,
e, per quanto riguarda il prestito di € 15.000,00, mediante versamento finale di € 2.970,08 da parte della convenuta in data 9.7.2012 (cfr. allegato 6 alla comparsa di costituzione). Il concorso di entrambi i coniugi nell'estinzione dei prestiti esclude che possano qualificarsi come dazioni di denaro aventi la finalità di arricchire la sola convenuta con depauperamento del patrimonio del solo de cuius.
Quanto all'accredito dell'importo di € 10.801,00 a titolo di indennizzo ex l. 210/1992, deve osservarsi come dall'estratto conto prodotto sub allegato 2 A sopra richiamato risulti che tre giorni dopo, in data
27.12.2004, il medesimo importo sia stato prelevato mediante carta postamat avente n. 9879381, di cui parte attrice non ha provato né dedotto in capo a quale dei coniugi fosse intestata;
non può dunque ritenersi dimostrato, sia pure in via presuntiva, che tale importo sia stato posto a disposizione della convenuta e non sia, piuttosto, stato riprelevato dal medesimo de cuius per far fronte ai propri interessi o alle proprie esigenze.
Non risulta, poi, dimostrato, che l'accredito di € 8.054,00 effettuato mediante versamento di assegno circolare in data 25.8.2008 sia stato effettuato con denaro del de cuius, atteso che a fronte della deduzione della convenuta di essere la titolare della richiamata somma, e della produzione da parte della stessa, sub allegato 8 alla comparsa di costituzione, del vaglia cambiario a lei intestato, parte attrice ha dedotto che da tale documento non emerge la prova dell'esclusiva titolarità in capo alla convenuta del relativo importo, senza tuttavia offrire alcuna prova volta a dimostrare che tale esclusiva titolarità sussistesse in capo al
(in tal modo non assolvendo l'onere probatorio gravante sugli attori). Per_1
Quanto ai versamenti in contanti di € 15.000,00 in data 5.9.2008 e di € 3.851,00 in data 9.10.2008, deve osservarsi, da un lato, che non risulta dimostrato che al versamento di tali somme abbia provveduto il de cuius con denaro di sua esclusiva proprietà e, dall'altro, che somme di poco inferiori sono state addebitate sul medesimo conto pochissimi giorni dopo (€ 14.500,00 in data 9.9.2008 ed € 2.000,00 in data 10.10.2008)
a fronte dell'emissione di assegni postali, che parte attrice non ha prodotto o chiesto di acquisire ex art. 210
c.p.c. nel presente giudizio, al fine di dimostrare che tali somme siano state poste nella disponibilità della sola convenuta o comunque utilizzate esclusivamente per le sue esigenze. Conseguentemente, non vi sono elementi che inducano a ritenere che tali somme siano state oggetto di donazione dal de cuius alla convenuta. pagina 7 di 14 Discorso analogo deve farsi con riferimento al versamento in contanti di € 17.000,00 in data 24.1.2011, atteso peraltro che nei giorni immediatamente successivi (25.1.2011 e 26.1.2011) con distinti prelievi (due da € 5.000,00, uno da € 2.500,00 e uno da € 3.200,00) il medesimo ha prelevato, mediante Persona_1 carta postamat a lui intestata (cfr. allegati 2 A e 12 D alla seconda memoria di parte attrice), l'importo di poco inferiore di € 15.700,00, di talché, anche ammettendosi che il versamento sia stato effettuato dal de cuius, tale somma di poco inferiore risulta rientrata nella sua disponibilità nei giorni immediatamente successivi, senza che sia stata offerta la prova del fatto che tale importo sia stato successivamente messo a disposizione della sola convenuta.
Quanto alla somma di € 211.562,00, deve osservarsi quanto segue.
A seguito dell'accredito di tale somma, avvenuto in data 17.1.2011, lo stesso de cuius risulta avere, nei giorni immediatamente successivi (tra il 18 e il 19 gennaio 2011), prelevato a mezzo della carta postamat a lui intestata € 129.500,00 (mediante quattro prelievi da € 25.000,00, uno da € 5.000,00 e uno da € 24.500,00; cfr. allegato 2 A sopra richiamato).
Sempre nelle date del 18 e del 19 gennaio 2011 risultano versati sul libretto postale cointestato tra i coniugi n. 23295091 rispettivamente € 105.000,00 ed € 17.000,00 (in totale € 122.000,00)
Successivamente, tra il 21 gennaio e il 3 febbraio 2011 risultano nuovamente effettuati quattro prelievi, rispettivamente da € 2.400,00, € 2.500,00, € 17.000,00, € 90.000,00 ed € 10.000,00, per un totale di €
121.900,00.
La stessa parte attrice, nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (e nella comparsa conclusionale) ha dedotto che tali prelievi dal libretto postale sono stati effettuati dal de cuius . Persona_1
Da tali elementi non è possibile desumere che la somma così prelevata sia stata successivamente trasferita alla moglie del non avendo la parte attrice tempestivamente dedotto e provato la sussistenza di Per_1 circostanze tali da dimostrare che la convenuta avesse, successivamente al febbraio 2011, la disponibilità di somme altrimenti non giustificata (sul punto risulta peraltro tardiva, e conseguentemente inammissibile, la deduzione di parte attrice svolta per la prima volta in sede di memoria di replica ex art. 190 c.p.c. relativa al fatto che la convenuta, dopo il decesso del marito, avesse avuto la disponibilità economica per pagare il saldo prezzo della compravendita immobiliare del 5.12.2012 e per estinguere anticipatamente il prestito di €
15.000,00 erogato da , di cui sopra si è detto, atteso che la formulazione di tale deduzione Parte_3 per la prima volta in tale sede introduce un tema di indagine nuovo, che non consente alla convenuta di controdedurre in ordine alla fonte della liquidità che le ha consentito il dedotto acquisto e l'estinzione del prestito, in tal modo violando il diritto di difesa della stessa).
Né risulta a tal fine sufficiente la deduzione di parte attrice in ordine al fatto che i rapporti del de cuius con i figli odierni attori non fossero buoni sino all'ultimo mese di vita del primo e che lo stesso non abbia voluto lasciare ai secondi beni ereditari, atteso che tali circostanze non consentirebbero in ogni caso di trarre in via pagina 8 di 14 automatica la conclusione che abbia destinato specificamente alla consorte la liquidità Persona_1 eventualmente “sottratta” al patrimonio ereditario dei figli, in mancanza di deduzioni ed elementi di prova
(tempestivamente formulati e offerti) che dimostrino, sia pure in via presuntiva, che la convenuta avesse effettivamente, dopo la morte del marito o quantomeno dopo il febbraio 2011, acquisito la disponibilità di denaro prima non posseduto.
Quanto all'importo di € 72.800,00 tratto dal conto corrente cointestato e impiegato in data 21.1.2011 dalla convenuta per pagare l'acconto di un immobile successivamente acquistato nel 2012, parte attrice ha dedotto che lo stesso è stato oggetto di donazione dal de cuius alla convenuta, mentre quest'ultima ne ha dedotto la natura di prestito infruttifero, il quale sarebbe stato restituito e di tale restituzione ne sarebbe stata rilasciata quietanza sottoscritta da in data 20.5.2011. Persona_1
Sul punto deve innanzitutto rilevarsi che nel presente giudizio è stata accertata – mediante CTU grafologica, le cui risultanze sono da ritenersi condivisibili, in quanto adeguatamente e congruamente motivate nell'esposizione dei criteri di valutazione impiegati e nelle risultanze della loro applicazione al caso di specie – la provenienza della sottoscrizione dell'atto di quietanza del 20.5.2011 (prodotto in copia sub allegato 3 alla comparsa di costituzione) dal de cuius . Tale circostanza risulta ulteriormente Persona_1 confermata dalle dichiarazioni rese dalla teste SA IA in risposta ai capitoli 3 e 4 della seconda memoria di parte convenuta all'udienza del 28.1.2022.
Dalla documentazione prodotta e dalle prove orali espletate nel presente giudizio non è, inoltre, emersa la prova della nullità della richiamata quietanza per incapacità naturale di al momento della Persona_1 sua sottoscrizione.
Infatti, da un lato, non risulta prodotta in atti documentazione medica da cui emerga che il 20.5.2011 il fosse in tale stato di mente da non essere in grado di assumere decisioni consapevoli e volontarie. Per_1
In particolare, dalla cartella clinica prodotta da parte attrice sub allegato 13 bis relativa al ricovero effettuato dal tra il 30 aprile e il 4 maggio 2011, e dunque anteriore di tre settimane alla sottoscrizione della Per_1 quietanza, emerge come lo stesso fosse in “condizioni generali buone”, “orientato” e “vigile” e con una comunicazione e un grado di comprensione “normali”, nonché autonomo nella deambulazione e nella mobilità, oltre che in grado di prendersi cura di sé stesso (come emerge dall'indicazione di “se stesso” quale
“caregiver”: cfr. pagg. 8, 9 e 10 dell'allegato).
D'altra parte, se è vero che la documentazione clinica relativa al successivo ricovero del 23-27 maggio del
2011 – iniziato tre giorni dopo la firma della quietanza – fa emergere che le condizioni generali del de cuius fossero notevolmente scadute, è pur vero che non sono emersi elementi che consentano di accertare che tale repentino peggioramento si fosse già verificato il 20 maggio e, anzi, tale conclusione appare da escludere alla luce del fatto che tanto il teste quanto la teste SA IA hanno riferito che in Per_4 tale giorno il si è recato presso lo studio di quest'ultima guidando autonomamente (circostanza che Per_1 pagina 9 di 14 induce a ritenere che in tale data le condizioni fisiche e psichiche del de cuius fossero maggiormente simili a quelle emerse nel corso del ricovero di inizio maggio piuttosto che a quelle del successivo ricovero del 23 maggio).
Peraltro, dalla cartella clinica di pronto soccorso di tale ultimo ricovero (cfr. pag. 7 della prima parte dell'allegato 14 alla seconda memoria di parte attrice) emerge che il de cuius vi ha fatto accesso all'1.20 di notte del 23.5.2011, a seguito del verificarsi di “dolori addominali diffusi” iniziati circa 4 giorni prima;
dunque in data 20 maggio la condizione di occlusione intestinale (che ha determinato, per quanto emerso nel presente giudizio, il repentino scadimento delle condizioni generali di salute del , aveva soltanto Per_1 iniziato a manifestare i propri sintomi, i quali hanno evidentemente raggiunto un'intensità tale da giustificare l'ingresso in P.S. soltanto qualche giorno dopo, di talché appare ragionevole ritenere che al momento della sottoscrizione della quietanza il suo stato di salute (fisica e psichica, atteso che il deterioramento di quest'ultima – rilevato dall'esame obiettivo effettuato in data 26.5.2011 dal CTU del giudizio r.g. 9480/2008 Corte d'Appello di Roma di cui all'allegato 15 alla seconda memoria di parte attrice
– appare correlato al grave peggioramento della prima, non essendo emerse cause autonome di deterioramento cognitivo del fosse ancora buono. Per_1
Parte attrice ha, in via subordinata, dedotto la natura simulata dell'atto di quietanza sottoscritto dal de cuius in data 20.5.2011, in considerazione del fatto che la restituzione della somma di € 70.000,00, a fronte del precedente prelievo dell'importo di € 72.800,00 oggetto dell'assegno sopra richiamato e pacificamente appartenente al solo de cuius, dalla convenuta al marito non sarebbe effettivamente avvenuto, dissimulando dunque una donazione fatta dal alla Per_1 CP_1
Nel presente giudizio, tuttavia, non è stata raggiunta la prova della dedotta simulazione, atteso che è stato provato documentalmente, mediante la produzione di contratti scritti contenenti le attestazioni dell'avvenuto versamento delle relative somme, che la provvista alla convenuta per provvedere alla restituzione dell'importo di € 70.000,00 al marito è stata fornita, mediante dazioni di denaro contante, dal fratello e da due amici della stessa (cfr. allegati 16, 17 e 18 alla seconda memoria di parte convenuta).
Tali dazioni (la cui prova emerge in primo luogo dalla documentazione appena richiamata, circostanza che rende non ricorrente la fattispecie di cui agli artt. 2721 e 2726 c.c., e che in ogni caso configura circostanza idonea ad ammettere la prova per testimoni ai sensi dell'art. 2721 comma 2 c.c. al fine di confermare quanto riportato nei contratti di mutuo e di chiarire le circostanze in cui i relativi pagamenti sono avvenuti), sono state ulteriormente confermate dai soggetti che tali prestiti hanno effettuato e Testimone_1 all'udienza del 13.12.2021 e all'udienza del 28.1.2022), i quali hanno altresì Per_4 Testimone_2 confermato che i prestiti effettuati avevano la finalità di consentire alla convenuta di rimborsare al marito la somma da lui ricevuta per l'acquisto della casa, e sono state altresì confermate dalla teste SA IA, avvocata nel cui studio sono stati sottoscritti i contratti di mutuo ed effettuate le dazioni di denaro per pagina 10 di 14 fornire alla convenuta la provvista per la restituzione del prestito al marito (cfr. testimonianza di SA
IA resa all'udienza del 13.6.2023).
Tale testimone ha ulteriormente riferito che la restituzione del prestito dalla convenuta al de cuius è avvenuta su iniziativa di quest'ultimo, il quale si è rivolto direttamente all'avvocata, motivando l'esigenza della restituzione con la necessità di prestare soldi a un figlio per l'acquisto di una casa (“5: è vero, il modulo del contratto l'ho peraltro redatto io. Ricordo bene la vicenda perché aveva bisogno di denaro per dare l'acconto per Controparte_1
l'acquisto di un immobile, dalla sera alla mattina, e glieli prestò il marito. Il signor poi venne da me dicendomi che Per_1 rivoleva i soldi, anche perché aveva bisogno di prestare i soldi a un figlio per acquistare una casa;
la signora quindi CP_1 chiese aiuto al fratello e ad altre due persone, di cui non ricordo esattamente i nomi perché li ho visti solo in quella circostanza.
Confermo comunque di essermi occupata delle dazioni da queste tre persone (il fratello di e le altre due di cui Controparte_1 non ricordo il nome) alla signora anche per quanto riguarda la redazione dei contratti di mutuo.”). Controparte_1
e sono stati peraltro nuovamente sentiti a chiarimenti ex Per_4 Testimone_1 Testimone_2 art. 257 comma 2 c.p.c. alle udienze del 13.6.2023 e del 4.7.2023, e hanno fornito spiegazioni in ordine alle ragioni della disponibilità di somme così elevate di denaro contante ( : “Sul capitolo 6 della seconda Tes_1 memoria di parte convenuta, a chiarimenti, risponde: Ho dato la somma contestualmente alla firma del contratto di mutuo.
Confermo che eravamo presenti io, e l'avv. SA. ADR: la disponibilità in contanti della somma che ho prestato CP_1
l'avevo perché ho prelevato la somma in banca. Preciso inoltre che ho avuto nel 1994 una vincita al totocalcio quindi avevo disponibilità aggiuntive di somme che quindi potevo prestare a una persona fidata, qual era .”; SI DY: “Sul CP_1 capitolo 5 della seconda memoria di parte convenuta, a chiarimenti, risponde: Ho dato la somma contestualmente alla firma del contratto di mutuo. Confermo che eravamo presenti io, e l'avvocato. ADR: avevo la disponibilità di questa CP_1 somma in quanto disponevo di somme in contanti anche in virtù di un lascito testamentario avuto nel 2009, lascito in virtù del quale ho avuto una casa, dove risiedo ora, e dei contanti.”; : “Sul capitolo 7 della seconda memoria di Testimone_2 parte convenuta, a chiarimenti, risponde: Ho dato la somma contestualmente alla firma del contratto di mutuo. Confermo che eravamo presenti io, e l'avvocato, di cui non ricordo il nome. ADR: avevo la disponibilità di questa somma in CP_1 quanto frutto del mio lavoro in officina.”).
Le dichiarazioni rese dai richiamati testimoni sulle modalità e sui tempi delle dazioni, nonché sulle motivazioni delle stesse appaiono tra loro concordanti e coerenti (la teste SA IA ha peraltro specificato di aver richiesto specificamente ai mutuanti, e di aver ricevuto, chiarimenti sui prestiti in contanti: “7: è vero, confermo quanto detto in relazione ai capitoli precedenti. Riconosco la scrittura. Davanti a me è avvenuta la sottoscrizione del contratto e la dazione della somma di denaro. Ricordo che all'epoca si poteva effettuare una dazione di denaro di tale entità e ricordo che mi dissero di essere amici di famiglia. Ricordo anche che mi dissero che anche in altre occasioni queste persone avevano fatto così, cioè si erano prestate vicendevolmente soldi, in quanto amici di famiglia. Me lo avevano detto perché io avevo fatto domande su questi prestiti in contanti, visto che non era una cosa che ho visto accadere spesso. […]”). pagina 11 di 14 Non vi sono dunque elementi che facciano dubitare della veridicità di quanto emergente dai contratti di mutuo prodotti dalla parte convenuta in allegato alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e di quanto riferito dai testimoni sopra richiamati, dovendosi dunque ritenere dimostrato che, per effetto di tali dazioni, la convenuta avesse acquisito a marzo 2011 la provvista per restituire al marito gli € 70.000,00. Tale circostanza, unitamente a quanto riferito dalla teste SA in ordine al fatto che il le avesse riferito Per_1 di voler ottenere la restituzione della somma dalla moglie, incaricandola di redigere il relativo atto di quietanza, inducono ad escludere il carattere simulato della quietanza sottoscritta in data 20.5.2011.
Sul punto, peraltro, non risultano idonee a smentire le risultanze delle prove documentali e orali espletate nel presente giudizio le considerazioni (ammissibili, laddove si limitino ad un esame delle risultanze istruttorie emerse nel giudizio ai fini della prova delle deduzioni tempestivamente svolte dalle parti, senza introdurre fatti nuovi non oggetto di contraddittorio tra le stesse) svolte dalla parte attrice nella comparsa conclusionale in ordine alla non credibilità delle circostanze emergenti dai documenti e riferite dai testimoni.
Con riferimento alla dedotta non credibilità della circostanza secondo la quale il de cuius in data 20.5.2011 si sarebbe recato presso lo studio dell'avv. SA guidando la propria auto, devono richiamarsi le considerazioni sopra svolte in ordine all'evoluzione delle condizioni di salute del per come Per_1 emergenti dalle prove documentali e orali acquisite e assunte nel presente giudizio.
Sul punto deve peraltro osservarsi che le prove testimoniali assunte nel presente giudizio presentano delle apparenti contraddizioni nella parte relativa alla descrizione delle abilità motorie del de cuius nel mese di maggio 2011, le quali trovano la propria giustificazione nella rapida evoluzione delle condizioni di salute dello stesso, il quale, come sopra osservato, era sicuramente autonomo all'inizio di maggio e completamente allettato all'esito del ricovero del 23-27 maggio (di talché, a seconda del periodo del mese avuto a riguardo dai testimoni – e in particolare da , Testimone_3 Testimone_4 Per_4
, e SA IA – tali condizioni sono riportate in modo diverso). Deve Testimone_5 Testimone_6 comunque rilevarsi che le parti hanno concordato nel riferire che il letto del è stato spostato al Per_1 piano terra all'esito di tale ultimo ricovero (cfr. capitolo 6 dell'interrogatorio formale articolato da parte attrice nella seconda memoria, in cui si fa riferimento a tale spostamento “nell'ultimo mese di vita” del e risposta della convenuta su tale capitolo); conseguentemente, la testimonianza di Per_1 Tes_5
(l'unica teste a negare quanto riportato nel capitolo 8 della seconda memoria di parte convenuta in
[...] ordine al fatto che il fosse in grado di guidare sino al 20.5.2011) deve ritenersi riferita in realtà alla Per_1 fase successiva al ricovero del 27.5.2011 (atteso che fa riferimento al periodo in cui il letto del era Per_1 collocato al piano terra).
Con riferimento alla non credibilità del fatto che il de cuius, in uno stato di salute già compromesso, si sia recato appositamente presso lo studio dell'avv. SA per firmare la quietanza, nonostante fosse possibile pagina 12 di 14 procedere al pagamento mediante accredito su conto corrente, deve osservarsi come le risultanze probatorie del presente giudizio (quali i prelievi di contante dal conto cointestato per somme anche elevate nel corso degli anni) abbiano fatto emergere il frequente uso di denaro contante, anche per importi elevati, da parte del dunque non appare incongrua la scelta dello stesso di ottenere la restituzione di tali Per_1 soldi in contanti (e, conseguentemente, di lasciare traccia scritta di tale restituzione mediante la sottoscrizione di apposita quietanza, in mancanza di documentazione bancaria che comprovasse tale trasferimento di denaro).
In ordine al fatto che la convenuta si sia fatta prestare i soldi dal marito per l'acconto per l'acquisto dell'immobile pur potendo disporre dell'aiuto di parenti e amici che le hanno successivamente prestato la somma da restituire al de cuius, deve osservarsi come nel presente giudizio sia emerso che il prestito per l'acconto si è reso necessario in un tempo particolarmente breve (cfr. testimonianza della teste SA:
“Ricordo bene la vicenda perché aveva bisogno di denaro per dare l'acconto per l'acquisto di un immobile, Controparte_1 dalla sera alla mattina, e glieli prestò il marito.”), di talché appare credibile la circostanza che il primo soggetto a cui si sia rivolta per ottenere il prestito nell'immediato fosse il marito, salvo poi reperire da amici e parenti
(dopo circa un mese e mezzo) la somma da restituirgli.
Neppure appare idonea a inficiare l'attendibilità delle risultanze istruttorie la circostanza che, pur avendo la disponibilità delle somme in contanti da inizio marzo 2011, la convenuta abbia atteso fino al 20.5.2011 per restituirle al coniuge, tenuto conto dei molteplici ricoveri e terapie cui si è sottoposto il de cuius nel periodo da gennaio a inizio maggio 2011, riferiti dalla stessa parte attrice (cfr. pag. 10 della comparsa conclusionale).
Quanto, infine, alla circostanza per cui le somme restituite non risultano essere state nuovamente versate su conti o libretti intestati al de cuius, né risulta denunciata la loro sottrazione o scomparsa, deve, da un lato, ribadirsi che nel presente giudizio è emersa la tendenza del de cuius all'uso (e presumibilmente alla conservazione) del contante anche per somme elevate, confermata – tra l'altro – dal prelievo di €
121.900,00 dal libretto postale effettuato nel gennaio/febbraio del 2011, di talché non appare anomalo che lo stesso non abbia provveduto a versare nuovamente tale importo.
D'altro canto, anche con riguardo a tale somma, pur non potendosi escludere che il de cuius avesse posto in essere tale condotta (così come quella di trasformare in contante l'importo di € 121.900,00 inizialmente depositato sul conto e poi sul libretto postale) al fine di sottrarre ai figli, una volta divenuti eredi, l'importo ottenuto in restituzione del prestito (circostanza comunque in contraddizione con quanto riferito dalla teste
SA in ordine al fatto che la restituzione del prestito effettuato alla moglie sarebbe stata necessitata dall'esigenza di prestare soldi a un figlio per l'acquisto di casa), non sarebbe in ogni caso possibile trarne l'automatica conclusione che abbia destinato specificamente alla consorte la liquidità Persona_1 eventualmente “sottratta” al patrimonio ereditario dei figli, in mancanza di deduzioni ed elementi di prova pagina 13 di 14 (tempestivamente formulati e offerti) che dimostrino che la convenuta abbia acquisito la disponibilità di denaro prima non posseduto.
Dalle superiori considerazioni discende il rigetto delle domande attoree (tenuto conto del fatto che la richiesta di procedere alla divisione era conseguente al riconoscimento della natura di donazioni dei versamenti effettuati dal de cuius sul conto cointestato, anche in considerazione del fatto che, in mancanza di tale riconoscimento, e avendo gli attori espressamente escluso di richiedere la riduzione del legato stante il disposto dell'art. 564 c.c., il patrimonio ereditario da dividere risulta sostanzialmente nullo).
Tenuto conto del fatto che gli attori sono venuti a conoscenza dell'atto di quietanza del 20.5.2011 comprovante la restituzione al de cuius dell'importo mutuato alla convenuta soltanto con il deposito della comparsa di costituzione e risposta della convenuta, e che alcuni movimenti sui conti correnti e sui libretti cointestati tra il de cuius e la convenuta appaiono tali da rendere difficilmente ricostruibile per gli eredi odierni attori il patrimonio ereditario del si ritiene che sussistano le gravi ed eccezionali ragioni Per_1 che, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., come modificato dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018, giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura del 70%. Conseguentemente, gli attori devono essere condannati a rifondere a parte convenuta il 30% delle spese del presente giudizio, liquidate in base ai parametri medi del D.M. 55/2014.
Le spese e i compensi della CTU espletata nel presente giudizio devono essere posti a carico di entrambe le parti nella misura del 50% atteso che, da un lato, tale consulenza ha accertato la riconducibilità al de cuius della sottoscrizione disconosciuta dagli attori, e, dall'altro, la quietanza del 20.5.2011 e la relativa sottoscrizione del de cuius non erano agli stessi conosciuti anteriormente al deposito della comparsa di costituzione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere alla convenuta il 30% delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.200,00 (30% di € 14.000,00) per compensi, oltre spese generali e oneri di legge;
- pone definitivamente per il 50% a carico degli attori, in solido tra loro, e per il 50% a carico della convenuta le spese e i compensi della CTU espletata nel presente giudizio.
Rieti, 26.11.2025
La Giudice relatrice Il Presidente dott. Roberta Della Fina dott. Costantino De Robbio
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Barbara Vicario Giudice dott. Roberta Della Fina Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1196 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2019 proposta da:
c.f. ) Parte_1 C.F._1
c.f. Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. CARI MARIELLA
ATTORI
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. PITONI DELIA
CONVENUTA
OGGETTO: successioni ereditarie – azione di riduzione per lesione di legittima.
CONCLUSIONI: come da conclusioni precisate all'udienza tenutasi in data 16.9.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia al Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa:
IN VIA PRINCIPALE pagina 1 di 14 A) dichiarare la nullità delle donazioni effettuate in vita da in favore di con i Persona_1 Controparte_1 versamenti dettagliati in narrativa e conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione alla massa della somma di € 314.758, con interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola dazione
B) procedere quindi alla divisione della massa, così ricostituita, secondo le disposizioni del de cuius di cui al testamento pubblico per Notaio ricevuto in data 15.10.2010, con l'attribuzione agli attori della quota di spettanza di Per_2 ciascuno, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di apertura della successione al soddisfo
IN ALTERNATIVA
C) in accoglimento della relativa domanda, ridurre, nella misura necessaria a reintegrare la quota di riserva di spettanza degli attori a previa determinazione della stessa a mezzo riunione fittizia, le donazioni indirette effettuate da Per_1 in favore di mediante i versamenti eseguiti con denaro in esclusiva titolarità dello stesso sul
[...] Controparte_1
c/c cointestato e di cui alla narrativa delle premesse del presente atto
D) conseguentemente condannare al pagamento in favore degli attori, a titolo di legittima loro spettante Controparte_1 sull'eredità paterna, la somma di € 59.715 in favore di ciascuno di essi attori, o di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al soddisfo
IN OGNI CASO
Condannare la convenuta al pagamento delle spese, incluse quelle della fase di mediazione, e dei compensi di giudizio, oltre spese forfettarie ex DM 55/14 ed oneri di legge.”
Hanno dedotto, a sostegno delle proprie domande:
- che in data 24.06.2011 decedeva , padre degli attori, il quale con testamento Persona_1 pubblico ricevuto in data 15.12.2010 dal Notaio di Rieti nominava erede universale Persona_3 la moglie riservava ai figli e la rispettiva Controparte_1 Parte_1 Parte_2 quota di legittima e disponeva un legato in favore di avente ad oggetto la fisarmonica, Per_4 gli strumenti musicali, il computer, la tastiera, l'impianto di amplificazione e i dischi;
- che alla data di apertura della successione il patrimonio del de cuius risultava costituito dal saldo dei conti e dei libretti di deposito cointestati con la moglie (c/c n. 55053961, libretti nn. 23295091,
22646899 e 35872770), quantificato nella somma di € 62,46 (pari al 50% dell'intero € 124,92), nonché dal complesso di beni mobili, di valore pari ad € 2.000,00 circa, costituito dalla fisarmonica marca Tengascini, da una chitarra marca Fender, da una tastiera, da un impianto di amplificazione
TA e da dischi;
- che, a seguito dell'esame degli estratti conto relativi ai suddetti rapporti, emergeva che il c/c postale n. 55053961, cointestato alla convenuta e al de cuius, era stato alimentato in maniera continuativa e pressoché esclusiva con somme in titolarità di quest'ultimo atteso che, dalla data di accensione a quella di estinzione del conto, risultavano contabilizzati accrediti operati a a titolo Persona_1
pagina 2 di 14 di stipendi, pensione, indennizzi e risarcimento danni, per complessivi € 477.596, a fronte di accrediti operati a per complessivi € 85.565,71; Controparte_1
- che gli accrediti, di non modico valore e quantificati nell'ammontare complessivo di € 314.758, effettuati sul predetto conto cointestato di somme di esclusiva spettanza del de cuius costituiscono donazioni in favore della coniuge-cointestataria del rapporto, nulle per difetto della forma scritta ad substantiam e, pertanto, da imputare alla massa ereditaria da dividere secondo le disposizioni testamentarie con attribuzione agli attori di quota pari ad ½ dell'intero;
- in alternativa, considerata la consistenza del patrimonio ereditario al momento dell'apertura della successione (€ 2.062,46 per saldi attivi del c/c e dei depositi nominativi aperti presso CP_2
e beni mobili oggetto di legato), la sussistenza dei presupposti per l'azione di riduzione delle donazioni indirette effettuate dal de cuius in favore di , in quanto lesive della quota di Controparte_1 legittima degli attori;
- che, considerati il valore del relictum (€ 2.062,46), l'inesistenza di debiti ereditari e il valore del donatum calcolato al valore nominale ex art. 751 C.C. (€ 238.798, pari al 50 % di € 477.596,00, corrispondente al totale dei versamenti effettuati dal de cuius sul conto cointestato), il valore della disponibile - pari ad ¼ del patrimonio - risulta determinabile in € 60.215 e quello della quota di legittima spettante ai figli in € 119.430 (da attribuire in ragione di ½ ciascuno);
- di aver avviato il procedimento di mediazione, previsto quale condizione di procedibilità della domanda ex art. 5 D.lgs. 28/2010, il quale ha avuto esito negativo;
Si è costituita in giudizio contestando le avverse deduzioni e deducendo: Controparte_1
- in via preliminare, la nullità ex artt. 163, n. 3 e 164, n. 4 c.p.c. dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza del petitum e per la carente esposizione dei fatti, con impossibilità della convenuta di esercitare il diritto di difesa;
- nel merito, l'infondatezza delle domande in quanto le somme confluite sul c/c cointestato 5553961 provenienti dal de cuius non erano state accreditate allo scopo di arricchire la controparte ma erano state in parte impiegate dallo stesso che aveva provveduto a prelevare il denaro Per_1 disponendone liberamente e in via personale, e in parte utilizzate per far fronte alle sue esigenze di salute o ancora destinate a far fronte ai bisogni della famiglia;
ulteriori accrediti di non modico valore segnalati dagli attori erano invece relativi a denaro appartenente alla sola convenuta;
- la violazione da parte degli attori del disposto dell'art. 564 comma 1 c.p.c. nel ricomprendere i beni oggetto del legato nella ricostruzione fittizia del patrimonio ereditario per la determinazione della quota disponibile.
Ha, quindi, concluso come segue:
“Voglia il Sig. Giudice adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: pagina 3 di 14 In rito,
1) dichiarare la nullità dell'atto di citazione, stante l'assoluta incertezza del requisito di cui all'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c. ;
2) nel merito: respingere tutte le domande di parte attrice, sia quella formulata in via principale che in via alternativa, in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
3) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti, onorari e rimb. forf. di lite”.
Alla prima udienza di comparizione la parte attrice contestava l'atto di quietanza liberatoria datato
20.05.2011 ex adverso prodotto sub allegato 3 alla comparsa di costituzione e disconosceva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c., la sottoscrizione della dichiarazione di avvenuta restituzione di € 70.000,00 e di quietanza liberatoria firmata a nome del de cuius, proponendo altresì le domande riconvenzionali finalizzate ad ottenere, in via principale, la nullità e/o annullamento dell'atto per incapacità di intendere e di volere di e, in via subordinata, l'accertamento della simulazione relativa del mutuo e della collegata Persona_1 quietanza giacché dissimulanti donazione.
Con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c. la difesa di parte attrice precisava le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa:
A) in accoglimento delle domande proposte ai sensi dell'art. 183/5c cpc,
- in via principale, dichiarare nullo ovvero annullare l'“Atto di quietanza liberatoria” datato 20.5.2011 con riferimento alle dichiarazioni e pattuizioni in esso contenute
- in via subordinata ed alternativa, dichiarare nullo ed inefficace l'atto medesimo in quanto simulato e dissimulante una donazione tra coniugi. conseguentemente,
B)
(i) dichiarare la nullità delle donazioni effettuate in vita da in favore di con i versamenti Persona_1 Controparte_1 dettagliati in citazione e conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione alla massa della somma di € 314.758, con interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola dazione
(ii) procedere quindi alla divisione della massa, così ricostituita, secondo le disposizioni del de cuius di cui al testamento pubblico per Notaio ricevuto in data 15.10.2010, con l'attribuzione agli attori della quota di spettanza di ciascuno, Per_2 con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di apertura della successione al soddisfo
C) In alternativa alle domande sub B)
(i) in accoglimento della relativa domanda, ridurre - nella misura necessaria a reintegrare la quota di riserva di spettanza degli attori previa determinazione della stessa a mezzo riunione fittizia - le donazioni indirette effettuate da in Persona_1 favore di mediante i versamenti eseguiti con denaro in esclusiva titolarità dello stesso sul c/c cointestato e di cui Controparte_1 alla narrativa delle premesse dell'atto introduttivo
pagina 4 di 14 (ii) conseguentemente condannare al pagamento in favore degli attori, a titolo di legittima loro spettante Controparte_1 sull'eredità paterna, la somma di € 59.715 in favore di ciascuno di essi attori, o di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al soddisfo
IN OGNI CASO
Condannare la convenuta al pagamento delle spese, incluse quelle della fase di mediazione, e dei compensi di giudizio, oltre spese forfettarie ex DM 55/14 ed oneri di legge”.
La difesa di parte convenuta, con il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., ha precisato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Sig. Giudice adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue:
Preliminarmente, accertare e dichiarare, attraverso il giudizio di verificazione ex art. 216 cpc come sopra richiesto, che la dichiarazione di quietanza liberatoria del 20.5.2011 (all. 3 alla comparsa di risposta) è stata voluta dal Sig. Per_1
e che il medesimo la sottoscriveva di pugno avanti l'Avv. IA SA in data 20.5.2011; per l'effetto, respingere
[...] le domande tutte di parte attrice, ivi comprese quelle avanzate con atto di proposizione del 30.1.2020 in quanto contraddittorie, infondate e non provate oltre che tardive.
E, quindi, in rito,
1) dichiarare la nullità dell'atto di citazione, stante l'assoluta incertezza del requisito di cui all'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c. ;
2) nel merito: respingere tutte le domande di parte attrice, sia quella formulata in via principale che in via alternativa, in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
3) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti, onorari e rimb. forf. di lite”.
La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale della convenuta, prove testimoniali e
CTU grafologica, è stata trattenuta in decisione dalla giudice monocratica all'udienza dell'11.4.2025, successivamente rimessa sul ruolo in considerazione della competenza collegiale sulla controversia, e quindi rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 16.9.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Le domande di parte attrice devono essere rigettate, non avendo la stessa dimostrato la natura di atti di liberalità dei versamenti effettuati con denaro del solo de cuius sul conto corrente cointestato tra lo stesso e la convenuta.
La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente chiarito che “il deposito su conto cointestato di somme appartenenti ad uno dei coniugi può costituire una donazione indiretta […] sempre che si dimostri la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al donante, prova che compete a chi deduca il perfezionamento della liberalità (Cass. 24684/2021; Cass.
4682/2018; Cass. 26983/2008)” (cfr. da ultimo Cass., Sez. 2, Sentenza n. 22613 del 2025).
Deve innanzitutto premettersi che la stessa parte attrice ha dedotto che sul medesimo conto cointestato venivano versate somme spettanti al de cuius a titolo di stipendi e pensioni e di indennità ex l. 210/1992, ma altresì somme spettanti alla convenuta a titolo di stipendi, circostanza che, innanzitutto, vale ad escludere la fondatezza del ragionamento di parte attrice secondo il quale costituirebbero donazioni indirette tutti i pagina 5 di 14 versamenti effettuati con denaro proveniente dal de cuius (ivi inclusi quelli aventi titolo in stipendi, pensioni e indennizzi), atteso che la circostanza che la parte convenuta provvedesse a sua volta a far accreditare sul medesimo conto i propri stipendi appare idonea dimostrare che le somme ordinariamente accreditate da ciascun coniuge su tale conto corrente fossero destinate a predisporre la provvista per far fronte alle necessità della gestione familiare, finalità che esclude la natura di liberalità dei versamenti effettuati sul conto (cfr. la già richiamata Cass., Sez. 2, Sentenza n. 22613 del 2025), risultando invece irrilevante la circostanza che le entrate della convenuta fossero inferiori a quelle del marito, atteso che la contribuzione alle necessità della famiglia viene effettuata da ciascun coniuge secondo le proprie sostanze e capacità, ai sensi dell'art. 143 comma 3 c.c..
Parte attrice ha comunque individuato una serie di accrediti che, per titolo ed oggetto, nonché per il loro ammontare, sarebbero da qualificare come donazioni indirette. Trattasi degli accrediti di seguito elencati:
Quanto al versamento di € 27.490,00, nel corso del giudizio la stessa parte attrice ne ha riconosciuto la provenienza dalla convenuta, escludendo conseguente tale somma dal novero di quelle di cui ha dedotto la natura di donazione indiretta.
Quanto ai restanti versamenti deve valutarsi se avessero caratteristiche tali da dimostrare che, a differenza delle altre somme accreditate sul conto, l'intento del de cuius nel versare tali somme fosse quello di procedere a una donazione in favore della coniuge, ossia di arricchire quest'ultima con depauperamento del proprio patrimonio personale. pagina 6 di 14 Con riguardo alle somme di € 6.000,00 e di € 15.000,00 accreditate a titolo di finanziamento da Parte_3 deve escludersene la natura di liberalità, trattandosi di somme di denaro accreditate a titolo, appunto,
[...] di prestiti (e dunque non a fondo perduto) concessi, il primo, al de cuius e, il secondo, alla convenuta (cfr. allegato 9 alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice), la cui restituzione è avvenuta mediante prelievi dal conto cointestato (su cui, come sopra osservato, confluivano somme appartenenti all'uno e all'altro coniuge), come evincibile dal confronto tra l'importo delle rate indicate nel richiamato allegato 9 e le risultanze dell'estratto conto prodotto sub allegato 2 A alla seconda memoria di parte attrice,
e, per quanto riguarda il prestito di € 15.000,00, mediante versamento finale di € 2.970,08 da parte della convenuta in data 9.7.2012 (cfr. allegato 6 alla comparsa di costituzione). Il concorso di entrambi i coniugi nell'estinzione dei prestiti esclude che possano qualificarsi come dazioni di denaro aventi la finalità di arricchire la sola convenuta con depauperamento del patrimonio del solo de cuius.
Quanto all'accredito dell'importo di € 10.801,00 a titolo di indennizzo ex l. 210/1992, deve osservarsi come dall'estratto conto prodotto sub allegato 2 A sopra richiamato risulti che tre giorni dopo, in data
27.12.2004, il medesimo importo sia stato prelevato mediante carta postamat avente n. 9879381, di cui parte attrice non ha provato né dedotto in capo a quale dei coniugi fosse intestata;
non può dunque ritenersi dimostrato, sia pure in via presuntiva, che tale importo sia stato posto a disposizione della convenuta e non sia, piuttosto, stato riprelevato dal medesimo de cuius per far fronte ai propri interessi o alle proprie esigenze.
Non risulta, poi, dimostrato, che l'accredito di € 8.054,00 effettuato mediante versamento di assegno circolare in data 25.8.2008 sia stato effettuato con denaro del de cuius, atteso che a fronte della deduzione della convenuta di essere la titolare della richiamata somma, e della produzione da parte della stessa, sub allegato 8 alla comparsa di costituzione, del vaglia cambiario a lei intestato, parte attrice ha dedotto che da tale documento non emerge la prova dell'esclusiva titolarità in capo alla convenuta del relativo importo, senza tuttavia offrire alcuna prova volta a dimostrare che tale esclusiva titolarità sussistesse in capo al
(in tal modo non assolvendo l'onere probatorio gravante sugli attori). Per_1
Quanto ai versamenti in contanti di € 15.000,00 in data 5.9.2008 e di € 3.851,00 in data 9.10.2008, deve osservarsi, da un lato, che non risulta dimostrato che al versamento di tali somme abbia provveduto il de cuius con denaro di sua esclusiva proprietà e, dall'altro, che somme di poco inferiori sono state addebitate sul medesimo conto pochissimi giorni dopo (€ 14.500,00 in data 9.9.2008 ed € 2.000,00 in data 10.10.2008)
a fronte dell'emissione di assegni postali, che parte attrice non ha prodotto o chiesto di acquisire ex art. 210
c.p.c. nel presente giudizio, al fine di dimostrare che tali somme siano state poste nella disponibilità della sola convenuta o comunque utilizzate esclusivamente per le sue esigenze. Conseguentemente, non vi sono elementi che inducano a ritenere che tali somme siano state oggetto di donazione dal de cuius alla convenuta. pagina 7 di 14 Discorso analogo deve farsi con riferimento al versamento in contanti di € 17.000,00 in data 24.1.2011, atteso peraltro che nei giorni immediatamente successivi (25.1.2011 e 26.1.2011) con distinti prelievi (due da € 5.000,00, uno da € 2.500,00 e uno da € 3.200,00) il medesimo ha prelevato, mediante Persona_1 carta postamat a lui intestata (cfr. allegati 2 A e 12 D alla seconda memoria di parte attrice), l'importo di poco inferiore di € 15.700,00, di talché, anche ammettendosi che il versamento sia stato effettuato dal de cuius, tale somma di poco inferiore risulta rientrata nella sua disponibilità nei giorni immediatamente successivi, senza che sia stata offerta la prova del fatto che tale importo sia stato successivamente messo a disposizione della sola convenuta.
Quanto alla somma di € 211.562,00, deve osservarsi quanto segue.
A seguito dell'accredito di tale somma, avvenuto in data 17.1.2011, lo stesso de cuius risulta avere, nei giorni immediatamente successivi (tra il 18 e il 19 gennaio 2011), prelevato a mezzo della carta postamat a lui intestata € 129.500,00 (mediante quattro prelievi da € 25.000,00, uno da € 5.000,00 e uno da € 24.500,00; cfr. allegato 2 A sopra richiamato).
Sempre nelle date del 18 e del 19 gennaio 2011 risultano versati sul libretto postale cointestato tra i coniugi n. 23295091 rispettivamente € 105.000,00 ed € 17.000,00 (in totale € 122.000,00)
Successivamente, tra il 21 gennaio e il 3 febbraio 2011 risultano nuovamente effettuati quattro prelievi, rispettivamente da € 2.400,00, € 2.500,00, € 17.000,00, € 90.000,00 ed € 10.000,00, per un totale di €
121.900,00.
La stessa parte attrice, nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (e nella comparsa conclusionale) ha dedotto che tali prelievi dal libretto postale sono stati effettuati dal de cuius . Persona_1
Da tali elementi non è possibile desumere che la somma così prelevata sia stata successivamente trasferita alla moglie del non avendo la parte attrice tempestivamente dedotto e provato la sussistenza di Per_1 circostanze tali da dimostrare che la convenuta avesse, successivamente al febbraio 2011, la disponibilità di somme altrimenti non giustificata (sul punto risulta peraltro tardiva, e conseguentemente inammissibile, la deduzione di parte attrice svolta per la prima volta in sede di memoria di replica ex art. 190 c.p.c. relativa al fatto che la convenuta, dopo il decesso del marito, avesse avuto la disponibilità economica per pagare il saldo prezzo della compravendita immobiliare del 5.12.2012 e per estinguere anticipatamente il prestito di €
15.000,00 erogato da , di cui sopra si è detto, atteso che la formulazione di tale deduzione Parte_3 per la prima volta in tale sede introduce un tema di indagine nuovo, che non consente alla convenuta di controdedurre in ordine alla fonte della liquidità che le ha consentito il dedotto acquisto e l'estinzione del prestito, in tal modo violando il diritto di difesa della stessa).
Né risulta a tal fine sufficiente la deduzione di parte attrice in ordine al fatto che i rapporti del de cuius con i figli odierni attori non fossero buoni sino all'ultimo mese di vita del primo e che lo stesso non abbia voluto lasciare ai secondi beni ereditari, atteso che tali circostanze non consentirebbero in ogni caso di trarre in via pagina 8 di 14 automatica la conclusione che abbia destinato specificamente alla consorte la liquidità Persona_1 eventualmente “sottratta” al patrimonio ereditario dei figli, in mancanza di deduzioni ed elementi di prova
(tempestivamente formulati e offerti) che dimostrino, sia pure in via presuntiva, che la convenuta avesse effettivamente, dopo la morte del marito o quantomeno dopo il febbraio 2011, acquisito la disponibilità di denaro prima non posseduto.
Quanto all'importo di € 72.800,00 tratto dal conto corrente cointestato e impiegato in data 21.1.2011 dalla convenuta per pagare l'acconto di un immobile successivamente acquistato nel 2012, parte attrice ha dedotto che lo stesso è stato oggetto di donazione dal de cuius alla convenuta, mentre quest'ultima ne ha dedotto la natura di prestito infruttifero, il quale sarebbe stato restituito e di tale restituzione ne sarebbe stata rilasciata quietanza sottoscritta da in data 20.5.2011. Persona_1
Sul punto deve innanzitutto rilevarsi che nel presente giudizio è stata accertata – mediante CTU grafologica, le cui risultanze sono da ritenersi condivisibili, in quanto adeguatamente e congruamente motivate nell'esposizione dei criteri di valutazione impiegati e nelle risultanze della loro applicazione al caso di specie – la provenienza della sottoscrizione dell'atto di quietanza del 20.5.2011 (prodotto in copia sub allegato 3 alla comparsa di costituzione) dal de cuius . Tale circostanza risulta ulteriormente Persona_1 confermata dalle dichiarazioni rese dalla teste SA IA in risposta ai capitoli 3 e 4 della seconda memoria di parte convenuta all'udienza del 28.1.2022.
Dalla documentazione prodotta e dalle prove orali espletate nel presente giudizio non è, inoltre, emersa la prova della nullità della richiamata quietanza per incapacità naturale di al momento della Persona_1 sua sottoscrizione.
Infatti, da un lato, non risulta prodotta in atti documentazione medica da cui emerga che il 20.5.2011 il fosse in tale stato di mente da non essere in grado di assumere decisioni consapevoli e volontarie. Per_1
In particolare, dalla cartella clinica prodotta da parte attrice sub allegato 13 bis relativa al ricovero effettuato dal tra il 30 aprile e il 4 maggio 2011, e dunque anteriore di tre settimane alla sottoscrizione della Per_1 quietanza, emerge come lo stesso fosse in “condizioni generali buone”, “orientato” e “vigile” e con una comunicazione e un grado di comprensione “normali”, nonché autonomo nella deambulazione e nella mobilità, oltre che in grado di prendersi cura di sé stesso (come emerge dall'indicazione di “se stesso” quale
“caregiver”: cfr. pagg. 8, 9 e 10 dell'allegato).
D'altra parte, se è vero che la documentazione clinica relativa al successivo ricovero del 23-27 maggio del
2011 – iniziato tre giorni dopo la firma della quietanza – fa emergere che le condizioni generali del de cuius fossero notevolmente scadute, è pur vero che non sono emersi elementi che consentano di accertare che tale repentino peggioramento si fosse già verificato il 20 maggio e, anzi, tale conclusione appare da escludere alla luce del fatto che tanto il teste quanto la teste SA IA hanno riferito che in Per_4 tale giorno il si è recato presso lo studio di quest'ultima guidando autonomamente (circostanza che Per_1 pagina 9 di 14 induce a ritenere che in tale data le condizioni fisiche e psichiche del de cuius fossero maggiormente simili a quelle emerse nel corso del ricovero di inizio maggio piuttosto che a quelle del successivo ricovero del 23 maggio).
Peraltro, dalla cartella clinica di pronto soccorso di tale ultimo ricovero (cfr. pag. 7 della prima parte dell'allegato 14 alla seconda memoria di parte attrice) emerge che il de cuius vi ha fatto accesso all'1.20 di notte del 23.5.2011, a seguito del verificarsi di “dolori addominali diffusi” iniziati circa 4 giorni prima;
dunque in data 20 maggio la condizione di occlusione intestinale (che ha determinato, per quanto emerso nel presente giudizio, il repentino scadimento delle condizioni generali di salute del , aveva soltanto Per_1 iniziato a manifestare i propri sintomi, i quali hanno evidentemente raggiunto un'intensità tale da giustificare l'ingresso in P.S. soltanto qualche giorno dopo, di talché appare ragionevole ritenere che al momento della sottoscrizione della quietanza il suo stato di salute (fisica e psichica, atteso che il deterioramento di quest'ultima – rilevato dall'esame obiettivo effettuato in data 26.5.2011 dal CTU del giudizio r.g. 9480/2008 Corte d'Appello di Roma di cui all'allegato 15 alla seconda memoria di parte attrice
– appare correlato al grave peggioramento della prima, non essendo emerse cause autonome di deterioramento cognitivo del fosse ancora buono. Per_1
Parte attrice ha, in via subordinata, dedotto la natura simulata dell'atto di quietanza sottoscritto dal de cuius in data 20.5.2011, in considerazione del fatto che la restituzione della somma di € 70.000,00, a fronte del precedente prelievo dell'importo di € 72.800,00 oggetto dell'assegno sopra richiamato e pacificamente appartenente al solo de cuius, dalla convenuta al marito non sarebbe effettivamente avvenuto, dissimulando dunque una donazione fatta dal alla Per_1 CP_1
Nel presente giudizio, tuttavia, non è stata raggiunta la prova della dedotta simulazione, atteso che è stato provato documentalmente, mediante la produzione di contratti scritti contenenti le attestazioni dell'avvenuto versamento delle relative somme, che la provvista alla convenuta per provvedere alla restituzione dell'importo di € 70.000,00 al marito è stata fornita, mediante dazioni di denaro contante, dal fratello e da due amici della stessa (cfr. allegati 16, 17 e 18 alla seconda memoria di parte convenuta).
Tali dazioni (la cui prova emerge in primo luogo dalla documentazione appena richiamata, circostanza che rende non ricorrente la fattispecie di cui agli artt. 2721 e 2726 c.c., e che in ogni caso configura circostanza idonea ad ammettere la prova per testimoni ai sensi dell'art. 2721 comma 2 c.c. al fine di confermare quanto riportato nei contratti di mutuo e di chiarire le circostanze in cui i relativi pagamenti sono avvenuti), sono state ulteriormente confermate dai soggetti che tali prestiti hanno effettuato e Testimone_1 all'udienza del 13.12.2021 e all'udienza del 28.1.2022), i quali hanno altresì Per_4 Testimone_2 confermato che i prestiti effettuati avevano la finalità di consentire alla convenuta di rimborsare al marito la somma da lui ricevuta per l'acquisto della casa, e sono state altresì confermate dalla teste SA IA, avvocata nel cui studio sono stati sottoscritti i contratti di mutuo ed effettuate le dazioni di denaro per pagina 10 di 14 fornire alla convenuta la provvista per la restituzione del prestito al marito (cfr. testimonianza di SA
IA resa all'udienza del 13.6.2023).
Tale testimone ha ulteriormente riferito che la restituzione del prestito dalla convenuta al de cuius è avvenuta su iniziativa di quest'ultimo, il quale si è rivolto direttamente all'avvocata, motivando l'esigenza della restituzione con la necessità di prestare soldi a un figlio per l'acquisto di una casa (“5: è vero, il modulo del contratto l'ho peraltro redatto io. Ricordo bene la vicenda perché aveva bisogno di denaro per dare l'acconto per Controparte_1
l'acquisto di un immobile, dalla sera alla mattina, e glieli prestò il marito. Il signor poi venne da me dicendomi che Per_1 rivoleva i soldi, anche perché aveva bisogno di prestare i soldi a un figlio per acquistare una casa;
la signora quindi CP_1 chiese aiuto al fratello e ad altre due persone, di cui non ricordo esattamente i nomi perché li ho visti solo in quella circostanza.
Confermo comunque di essermi occupata delle dazioni da queste tre persone (il fratello di e le altre due di cui Controparte_1 non ricordo il nome) alla signora anche per quanto riguarda la redazione dei contratti di mutuo.”). Controparte_1
e sono stati peraltro nuovamente sentiti a chiarimenti ex Per_4 Testimone_1 Testimone_2 art. 257 comma 2 c.p.c. alle udienze del 13.6.2023 e del 4.7.2023, e hanno fornito spiegazioni in ordine alle ragioni della disponibilità di somme così elevate di denaro contante ( : “Sul capitolo 6 della seconda Tes_1 memoria di parte convenuta, a chiarimenti, risponde: Ho dato la somma contestualmente alla firma del contratto di mutuo.
Confermo che eravamo presenti io, e l'avv. SA. ADR: la disponibilità in contanti della somma che ho prestato CP_1
l'avevo perché ho prelevato la somma in banca. Preciso inoltre che ho avuto nel 1994 una vincita al totocalcio quindi avevo disponibilità aggiuntive di somme che quindi potevo prestare a una persona fidata, qual era .”; SI DY: “Sul CP_1 capitolo 5 della seconda memoria di parte convenuta, a chiarimenti, risponde: Ho dato la somma contestualmente alla firma del contratto di mutuo. Confermo che eravamo presenti io, e l'avvocato. ADR: avevo la disponibilità di questa CP_1 somma in quanto disponevo di somme in contanti anche in virtù di un lascito testamentario avuto nel 2009, lascito in virtù del quale ho avuto una casa, dove risiedo ora, e dei contanti.”; : “Sul capitolo 7 della seconda memoria di Testimone_2 parte convenuta, a chiarimenti, risponde: Ho dato la somma contestualmente alla firma del contratto di mutuo. Confermo che eravamo presenti io, e l'avvocato, di cui non ricordo il nome. ADR: avevo la disponibilità di questa somma in CP_1 quanto frutto del mio lavoro in officina.”).
Le dichiarazioni rese dai richiamati testimoni sulle modalità e sui tempi delle dazioni, nonché sulle motivazioni delle stesse appaiono tra loro concordanti e coerenti (la teste SA IA ha peraltro specificato di aver richiesto specificamente ai mutuanti, e di aver ricevuto, chiarimenti sui prestiti in contanti: “7: è vero, confermo quanto detto in relazione ai capitoli precedenti. Riconosco la scrittura. Davanti a me è avvenuta la sottoscrizione del contratto e la dazione della somma di denaro. Ricordo che all'epoca si poteva effettuare una dazione di denaro di tale entità e ricordo che mi dissero di essere amici di famiglia. Ricordo anche che mi dissero che anche in altre occasioni queste persone avevano fatto così, cioè si erano prestate vicendevolmente soldi, in quanto amici di famiglia. Me lo avevano detto perché io avevo fatto domande su questi prestiti in contanti, visto che non era una cosa che ho visto accadere spesso. […]”). pagina 11 di 14 Non vi sono dunque elementi che facciano dubitare della veridicità di quanto emergente dai contratti di mutuo prodotti dalla parte convenuta in allegato alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e di quanto riferito dai testimoni sopra richiamati, dovendosi dunque ritenere dimostrato che, per effetto di tali dazioni, la convenuta avesse acquisito a marzo 2011 la provvista per restituire al marito gli € 70.000,00. Tale circostanza, unitamente a quanto riferito dalla teste SA in ordine al fatto che il le avesse riferito Per_1 di voler ottenere la restituzione della somma dalla moglie, incaricandola di redigere il relativo atto di quietanza, inducono ad escludere il carattere simulato della quietanza sottoscritta in data 20.5.2011.
Sul punto, peraltro, non risultano idonee a smentire le risultanze delle prove documentali e orali espletate nel presente giudizio le considerazioni (ammissibili, laddove si limitino ad un esame delle risultanze istruttorie emerse nel giudizio ai fini della prova delle deduzioni tempestivamente svolte dalle parti, senza introdurre fatti nuovi non oggetto di contraddittorio tra le stesse) svolte dalla parte attrice nella comparsa conclusionale in ordine alla non credibilità delle circostanze emergenti dai documenti e riferite dai testimoni.
Con riferimento alla dedotta non credibilità della circostanza secondo la quale il de cuius in data 20.5.2011 si sarebbe recato presso lo studio dell'avv. SA guidando la propria auto, devono richiamarsi le considerazioni sopra svolte in ordine all'evoluzione delle condizioni di salute del per come Per_1 emergenti dalle prove documentali e orali acquisite e assunte nel presente giudizio.
Sul punto deve peraltro osservarsi che le prove testimoniali assunte nel presente giudizio presentano delle apparenti contraddizioni nella parte relativa alla descrizione delle abilità motorie del de cuius nel mese di maggio 2011, le quali trovano la propria giustificazione nella rapida evoluzione delle condizioni di salute dello stesso, il quale, come sopra osservato, era sicuramente autonomo all'inizio di maggio e completamente allettato all'esito del ricovero del 23-27 maggio (di talché, a seconda del periodo del mese avuto a riguardo dai testimoni – e in particolare da , Testimone_3 Testimone_4 Per_4
, e SA IA – tali condizioni sono riportate in modo diverso). Deve Testimone_5 Testimone_6 comunque rilevarsi che le parti hanno concordato nel riferire che il letto del è stato spostato al Per_1 piano terra all'esito di tale ultimo ricovero (cfr. capitolo 6 dell'interrogatorio formale articolato da parte attrice nella seconda memoria, in cui si fa riferimento a tale spostamento “nell'ultimo mese di vita” del e risposta della convenuta su tale capitolo); conseguentemente, la testimonianza di Per_1 Tes_5
(l'unica teste a negare quanto riportato nel capitolo 8 della seconda memoria di parte convenuta in
[...] ordine al fatto che il fosse in grado di guidare sino al 20.5.2011) deve ritenersi riferita in realtà alla Per_1 fase successiva al ricovero del 27.5.2011 (atteso che fa riferimento al periodo in cui il letto del era Per_1 collocato al piano terra).
Con riferimento alla non credibilità del fatto che il de cuius, in uno stato di salute già compromesso, si sia recato appositamente presso lo studio dell'avv. SA per firmare la quietanza, nonostante fosse possibile pagina 12 di 14 procedere al pagamento mediante accredito su conto corrente, deve osservarsi come le risultanze probatorie del presente giudizio (quali i prelievi di contante dal conto cointestato per somme anche elevate nel corso degli anni) abbiano fatto emergere il frequente uso di denaro contante, anche per importi elevati, da parte del dunque non appare incongrua la scelta dello stesso di ottenere la restituzione di tali Per_1 soldi in contanti (e, conseguentemente, di lasciare traccia scritta di tale restituzione mediante la sottoscrizione di apposita quietanza, in mancanza di documentazione bancaria che comprovasse tale trasferimento di denaro).
In ordine al fatto che la convenuta si sia fatta prestare i soldi dal marito per l'acconto per l'acquisto dell'immobile pur potendo disporre dell'aiuto di parenti e amici che le hanno successivamente prestato la somma da restituire al de cuius, deve osservarsi come nel presente giudizio sia emerso che il prestito per l'acconto si è reso necessario in un tempo particolarmente breve (cfr. testimonianza della teste SA:
“Ricordo bene la vicenda perché aveva bisogno di denaro per dare l'acconto per l'acquisto di un immobile, Controparte_1 dalla sera alla mattina, e glieli prestò il marito.”), di talché appare credibile la circostanza che il primo soggetto a cui si sia rivolta per ottenere il prestito nell'immediato fosse il marito, salvo poi reperire da amici e parenti
(dopo circa un mese e mezzo) la somma da restituirgli.
Neppure appare idonea a inficiare l'attendibilità delle risultanze istruttorie la circostanza che, pur avendo la disponibilità delle somme in contanti da inizio marzo 2011, la convenuta abbia atteso fino al 20.5.2011 per restituirle al coniuge, tenuto conto dei molteplici ricoveri e terapie cui si è sottoposto il de cuius nel periodo da gennaio a inizio maggio 2011, riferiti dalla stessa parte attrice (cfr. pag. 10 della comparsa conclusionale).
Quanto, infine, alla circostanza per cui le somme restituite non risultano essere state nuovamente versate su conti o libretti intestati al de cuius, né risulta denunciata la loro sottrazione o scomparsa, deve, da un lato, ribadirsi che nel presente giudizio è emersa la tendenza del de cuius all'uso (e presumibilmente alla conservazione) del contante anche per somme elevate, confermata – tra l'altro – dal prelievo di €
121.900,00 dal libretto postale effettuato nel gennaio/febbraio del 2011, di talché non appare anomalo che lo stesso non abbia provveduto a versare nuovamente tale importo.
D'altro canto, anche con riguardo a tale somma, pur non potendosi escludere che il de cuius avesse posto in essere tale condotta (così come quella di trasformare in contante l'importo di € 121.900,00 inizialmente depositato sul conto e poi sul libretto postale) al fine di sottrarre ai figli, una volta divenuti eredi, l'importo ottenuto in restituzione del prestito (circostanza comunque in contraddizione con quanto riferito dalla teste
SA in ordine al fatto che la restituzione del prestito effettuato alla moglie sarebbe stata necessitata dall'esigenza di prestare soldi a un figlio per l'acquisto di casa), non sarebbe in ogni caso possibile trarne l'automatica conclusione che abbia destinato specificamente alla consorte la liquidità Persona_1 eventualmente “sottratta” al patrimonio ereditario dei figli, in mancanza di deduzioni ed elementi di prova pagina 13 di 14 (tempestivamente formulati e offerti) che dimostrino che la convenuta abbia acquisito la disponibilità di denaro prima non posseduto.
Dalle superiori considerazioni discende il rigetto delle domande attoree (tenuto conto del fatto che la richiesta di procedere alla divisione era conseguente al riconoscimento della natura di donazioni dei versamenti effettuati dal de cuius sul conto cointestato, anche in considerazione del fatto che, in mancanza di tale riconoscimento, e avendo gli attori espressamente escluso di richiedere la riduzione del legato stante il disposto dell'art. 564 c.c., il patrimonio ereditario da dividere risulta sostanzialmente nullo).
Tenuto conto del fatto che gli attori sono venuti a conoscenza dell'atto di quietanza del 20.5.2011 comprovante la restituzione al de cuius dell'importo mutuato alla convenuta soltanto con il deposito della comparsa di costituzione e risposta della convenuta, e che alcuni movimenti sui conti correnti e sui libretti cointestati tra il de cuius e la convenuta appaiono tali da rendere difficilmente ricostruibile per gli eredi odierni attori il patrimonio ereditario del si ritiene che sussistano le gravi ed eccezionali ragioni Per_1 che, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., come modificato dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018, giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura del 70%. Conseguentemente, gli attori devono essere condannati a rifondere a parte convenuta il 30% delle spese del presente giudizio, liquidate in base ai parametri medi del D.M. 55/2014.
Le spese e i compensi della CTU espletata nel presente giudizio devono essere posti a carico di entrambe le parti nella misura del 50% atteso che, da un lato, tale consulenza ha accertato la riconducibilità al de cuius della sottoscrizione disconosciuta dagli attori, e, dall'altro, la quietanza del 20.5.2011 e la relativa sottoscrizione del de cuius non erano agli stessi conosciuti anteriormente al deposito della comparsa di costituzione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere alla convenuta il 30% delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.200,00 (30% di € 14.000,00) per compensi, oltre spese generali e oneri di legge;
- pone definitivamente per il 50% a carico degli attori, in solido tra loro, e per il 50% a carico della convenuta le spese e i compensi della CTU espletata nel presente giudizio.
Rieti, 26.11.2025
La Giudice relatrice Il Presidente dott. Roberta Della Fina dott. Costantino De Robbio
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