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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 16/09/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
n° 591/2023 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito telematico di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di lavoro indicata in epigrafe, pendente tra
, elettivamente domiciliata in Lanciano, C.so Trento e Trieste, 118, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Alberto Paone, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti;
- ricorrente-
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, domiciliata presso il Complesso Monumentale di S. Domenico, Via Buccio Di Ranallo s.n.c.,
L'Aquila;
-resistente- avente ad oggetto: pubblico impiego-sanzione disciplinare conservativa.
Svolgimento del processo
Con ricorso la prof.ssa , premesso di rivestire dal 2012 la qualifica di insegnante Parte_1 di ruolo a tempo indeterminato per la classe di concorso A029 (educazione fisica), attualmente classe di concorso A048 - scienze motorie negli istituti superiori di secondo grado presso l'Istituto di Istruzione Superiore-, e di svolgere la sua attività presso l'Istituto di Istruzione Superiore “De Cont Titta – Fermi”, ha convenuto in giudizio il al fine di sentir:
“-dichiarare nulla e/o annullare e/o revocare la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di gg. 30 irrogata con provvedimento del Controparte_1
–
[...] Controparte_3 – Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari– con nota registro ufficiale
[...]
U.0008086.14 del 14.04.2023 notificata in pari data e tutti gli atti connessi e conseguenti perché inammissibile e comunque perché infondata in fatto ed in diritto.
In via del tutto gradata, voglia sostituire la sanzione della sospensione con una sanzione più blanda
o, in linea ancor più subordinata, disporre la riduzione del periodo di sospensione irrogato:
-Voglia disporre la restituzione alla Prof.ssa della retribuzione trattenuta ed ordinare Pt_1 che il periodo di indebita sospensione dal servizio sia computato ai fini della anzianità di servizio.
Con vittoria di spese e competenze di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Con memoria si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_1 del ricorso in quanto infondato.
Radicatosi il contraddittorio tra le parti, ammesso ed espletato l'interrogatorio formale richiesto dalla ricorrente, è stata fissata l'udienza di discussione della causa, con assegnazione del termine per il deposito di note conclusionali e di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Indi, dopo il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Ai fini della corretta ricostruzione della vicenda che occupa occorre premettere che, a seguito della segnalazione del Dirigente Scolastico, prot. n. 19780 del 01.12.2022, con nota prot. 0024675 del
21.12.2022 il Controparte_4
Ufficio competente per il procedimento ha comunicato alla ricorrente
[...]
l'avviso di un procedimento disciplinare con la seguente contestazione di addebiti a suo carico:
“Contesta alla S.V.:
-1 – In data 24 novembre 2022, durante l'orario di lezione, nei locali della palestra “Fermi” sita in
Viale Marconi n14 di Lanciano, la S.V. avrebbe aggredito con parole offensive l'alunna L.G. della classe IV B del liceo Scienze Umane, ingenerando nella stessa uno stato di grave agitazione, tanto che si è reso necessario l'intervento del 118 ed il ricovero presso il locale Pronto Soccorso;
-2- nella medesima occasione la S.V. Ill.ma avrebbe altresì' minacciato detta alunna di averla denunciata unitamente ai suoi genitori;
-3- di non averla rassicurata né soccorsa, avendo detta alunna avuto problemi respiratori e di deambulazione subito dopo l'episodio segnalato, tale per cui il personale addetto della scuola ha ritenuto necessario far intervenire il 118”.
A seguito delle giustificazioni rese dalla docente le è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per giorni 30. Ciò premesso, è principio consolidato quello secondo cui è il datore di lavoro a dovere provare il corretto esercizio del potere disciplinare, gravando su quest'ultimo: "l'onere di provare i presupposti giustificativi delle sanzioni disciplinari, con riferimento, in linea di principio, anche al profilo della proporzionalità della sanzione, pur quando questa non sia di particolare entità […]”
(cfr. Cass. n. 8583/2019).
Nel caso di specie l'Amministrazione, a fronte della contestazione della parte ricorrente che ha negato l'effettivo verificarsi dei fatti per come contestati, fornendo sia nel corso del procedimento disciplinare, che nella sede giudiziaria, una diversa ricostruzione degli stessi, non ha articolato la benché minima prova in ordine all'effettiva esistenza e alle modalità di svolgimento dei fatti che avevano portato all'irrogazione della sanzione e non ha avanzato istanze istruttorie di un qualche tipo nel giudizio.
Al riguardo occorre osservare che le dichiarazioni rese nella fase istruttoria del procedimento disciplinare allagate agli atti del presente procedimento dall'amministrazione resistente per poter rilevare ai fini probatori devono essere confermate in giudizio, nel contraddittorio delle parti, dalle persone che le hanno rese.
Invero, le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti aventi relazione con questa non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma possono unicamente assumere il valore di semplice indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in Cassazione, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia (cfr. Cass. 24976/2017).
Ne consegue che tali dichiarazioni, non confermate in giudizio, non potranno assumere alcun rilievo ai fini probatori nel presente procedimento (cfr. Cass. n. 26113/2014 relativa ad un caso d'impugnativa di un licenziamento intimato dal , in cui è stato accertato il mancato rispetto CP_4 dell'onere della prova, essendosi l'amministrazione limitata a depositare dichiarazioni scritte di alcuni dipendenti non sottoponendole al vaglio giudiziale ai fini della loro conferma).
Per tutte le esposte ragioni, la sanzione irrogata alla ricorrente deve considerarsi illegittima e dev'essere essere annullata, con ogni conseguenza sul suo trattamento economico.
Sulla scorta di tale assorbente motivo, che rende superfluo lo scrutinio di ogni altra questione sollevata dalla difesa di parte ricorrente, il ricorso dev'essere accolto con conseguente annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di gg. 30 irrogata con provvedimento del Controparte_5 – Ufficio competente per i
[...] provvedimenti disciplinari– con nota registro ufficiale U.0008086.14 del 14.04.2023.
Per l'effetto, il dev'essere condannato alla restituzione alla ricorrente della retribuzione CP_1 trattenuta e al computo del periodo di indebita sospensione dal servizio ai fini dell'anzianità di servizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'amministrazione resistente e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, e delle tabelle ad esso allegate, avuto riguardo al valore della controversia e alla concreta attività processuale espletata dalle parti nel giudizio
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara l'illegittimità della sanzione della sospensione di 30 giorni irrogata e la annulla;
-condanna il convenuto alla restituzione in favore della ricorrente delle somme trattenute CP_1 sulla retribuzione e a computare il periodo di indebita sospensione dal servizio ai fini dell'anzianità di servizio;
-condanna il convenuto a rifondere in favore della ricorrente le spese del presente CP_1 giudizio, liquidate in €. 4.628,5 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso il 16.09.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito telematico di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di lavoro indicata in epigrafe, pendente tra
, elettivamente domiciliata in Lanciano, C.so Trento e Trieste, 118, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Alberto Paone, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti;
- ricorrente-
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, domiciliata presso il Complesso Monumentale di S. Domenico, Via Buccio Di Ranallo s.n.c.,
L'Aquila;
-resistente- avente ad oggetto: pubblico impiego-sanzione disciplinare conservativa.
Svolgimento del processo
Con ricorso la prof.ssa , premesso di rivestire dal 2012 la qualifica di insegnante Parte_1 di ruolo a tempo indeterminato per la classe di concorso A029 (educazione fisica), attualmente classe di concorso A048 - scienze motorie negli istituti superiori di secondo grado presso l'Istituto di Istruzione Superiore-, e di svolgere la sua attività presso l'Istituto di Istruzione Superiore “De Cont Titta – Fermi”, ha convenuto in giudizio il al fine di sentir:
“-dichiarare nulla e/o annullare e/o revocare la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di gg. 30 irrogata con provvedimento del Controparte_1
–
[...] Controparte_3 – Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari– con nota registro ufficiale
[...]
U.0008086.14 del 14.04.2023 notificata in pari data e tutti gli atti connessi e conseguenti perché inammissibile e comunque perché infondata in fatto ed in diritto.
In via del tutto gradata, voglia sostituire la sanzione della sospensione con una sanzione più blanda
o, in linea ancor più subordinata, disporre la riduzione del periodo di sospensione irrogato:
-Voglia disporre la restituzione alla Prof.ssa della retribuzione trattenuta ed ordinare Pt_1 che il periodo di indebita sospensione dal servizio sia computato ai fini della anzianità di servizio.
Con vittoria di spese e competenze di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Con memoria si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_1 del ricorso in quanto infondato.
Radicatosi il contraddittorio tra le parti, ammesso ed espletato l'interrogatorio formale richiesto dalla ricorrente, è stata fissata l'udienza di discussione della causa, con assegnazione del termine per il deposito di note conclusionali e di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Indi, dopo il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Ai fini della corretta ricostruzione della vicenda che occupa occorre premettere che, a seguito della segnalazione del Dirigente Scolastico, prot. n. 19780 del 01.12.2022, con nota prot. 0024675 del
21.12.2022 il Controparte_4
Ufficio competente per il procedimento ha comunicato alla ricorrente
[...]
l'avviso di un procedimento disciplinare con la seguente contestazione di addebiti a suo carico:
“Contesta alla S.V.:
-1 – In data 24 novembre 2022, durante l'orario di lezione, nei locali della palestra “Fermi” sita in
Viale Marconi n14 di Lanciano, la S.V. avrebbe aggredito con parole offensive l'alunna L.G. della classe IV B del liceo Scienze Umane, ingenerando nella stessa uno stato di grave agitazione, tanto che si è reso necessario l'intervento del 118 ed il ricovero presso il locale Pronto Soccorso;
-2- nella medesima occasione la S.V. Ill.ma avrebbe altresì' minacciato detta alunna di averla denunciata unitamente ai suoi genitori;
-3- di non averla rassicurata né soccorsa, avendo detta alunna avuto problemi respiratori e di deambulazione subito dopo l'episodio segnalato, tale per cui il personale addetto della scuola ha ritenuto necessario far intervenire il 118”.
A seguito delle giustificazioni rese dalla docente le è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per giorni 30. Ciò premesso, è principio consolidato quello secondo cui è il datore di lavoro a dovere provare il corretto esercizio del potere disciplinare, gravando su quest'ultimo: "l'onere di provare i presupposti giustificativi delle sanzioni disciplinari, con riferimento, in linea di principio, anche al profilo della proporzionalità della sanzione, pur quando questa non sia di particolare entità […]”
(cfr. Cass. n. 8583/2019).
Nel caso di specie l'Amministrazione, a fronte della contestazione della parte ricorrente che ha negato l'effettivo verificarsi dei fatti per come contestati, fornendo sia nel corso del procedimento disciplinare, che nella sede giudiziaria, una diversa ricostruzione degli stessi, non ha articolato la benché minima prova in ordine all'effettiva esistenza e alle modalità di svolgimento dei fatti che avevano portato all'irrogazione della sanzione e non ha avanzato istanze istruttorie di un qualche tipo nel giudizio.
Al riguardo occorre osservare che le dichiarazioni rese nella fase istruttoria del procedimento disciplinare allagate agli atti del presente procedimento dall'amministrazione resistente per poter rilevare ai fini probatori devono essere confermate in giudizio, nel contraddittorio delle parti, dalle persone che le hanno rese.
Invero, le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti aventi relazione con questa non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma possono unicamente assumere il valore di semplice indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in Cassazione, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia (cfr. Cass. 24976/2017).
Ne consegue che tali dichiarazioni, non confermate in giudizio, non potranno assumere alcun rilievo ai fini probatori nel presente procedimento (cfr. Cass. n. 26113/2014 relativa ad un caso d'impugnativa di un licenziamento intimato dal , in cui è stato accertato il mancato rispetto CP_4 dell'onere della prova, essendosi l'amministrazione limitata a depositare dichiarazioni scritte di alcuni dipendenti non sottoponendole al vaglio giudiziale ai fini della loro conferma).
Per tutte le esposte ragioni, la sanzione irrogata alla ricorrente deve considerarsi illegittima e dev'essere essere annullata, con ogni conseguenza sul suo trattamento economico.
Sulla scorta di tale assorbente motivo, che rende superfluo lo scrutinio di ogni altra questione sollevata dalla difesa di parte ricorrente, il ricorso dev'essere accolto con conseguente annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di gg. 30 irrogata con provvedimento del Controparte_5 – Ufficio competente per i
[...] provvedimenti disciplinari– con nota registro ufficiale U.0008086.14 del 14.04.2023.
Per l'effetto, il dev'essere condannato alla restituzione alla ricorrente della retribuzione CP_1 trattenuta e al computo del periodo di indebita sospensione dal servizio ai fini dell'anzianità di servizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'amministrazione resistente e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, e delle tabelle ad esso allegate, avuto riguardo al valore della controversia e alla concreta attività processuale espletata dalle parti nel giudizio
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara l'illegittimità della sanzione della sospensione di 30 giorni irrogata e la annulla;
-condanna il convenuto alla restituzione in favore della ricorrente delle somme trattenute CP_1 sulla retribuzione e a computare il periodo di indebita sospensione dal servizio ai fini dell'anzianità di servizio;
-condanna il convenuto a rifondere in favore della ricorrente le spese del presente CP_1 giudizio, liquidate in €. 4.628,5 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso il 16.09.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -