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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/10/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria
Iandiorio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile, iscritta al n. 3807/2024 R.G., avente ad oggetto “divisione di beni caduti in successione” e vertente
TRA
, C.F. , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe LENTI, in virtù di mandato in atti,
ATTORE
, C.F. , nata in [...] l'[...], Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele DORIA, in virtù di mandato in atti,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa e note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. così come modificati con l. 69/2009.
1. Parte attrice ha agito in giudizio chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria costituitasi sul patrimonio del padre, sig. , nato in [...] il [...] ed ivi Persona_1 deceduto il 02/10/2020.
In particolare, ha dedotto che il de cuius ha lasciato quali eredi i figli e Pt_1 Parte_2
e che era intestatario in via esclusiva dei seguenti immobili:
1. terreno sito nel comune di Montella (AV) vicinale Piedi Serra – foglio 20 – particella 219 – partita 6884 – superficie 36 are e 5 ca – redditi: dominicale € 28,86; agrario 5,59;
2. terreno sito nel comune di Montella (AV) vicinale Piedi Serra – foglio 20 – particella 550 – partita 6884 – superficie 2 are e 35 ca – redditi: dominicale € 1,88; agrario 0,36; 3. appartamento sito nel comune di Montella (AV) via Giuseppe Maria PA n. 18 piano 2-
3 – foglio 30 – particella 430 – sub 5 – Categoria A4; Classe 3; consistenza vani 7; superficie
182 mq;
rendita € 325,37;
4. appartamento sito nel comune di Montella (AV) via Giuseppe Maria PA n. 18 piano I – foglio 30 – particella 430 – sub 6 – Categoria A4; Classe 3; consistenza vani 6,5; superficie
141 mq;
rendita € 302,13;
5. autorimessa sita nel comune di Montella (AV) via Giuseppe Maria PA n. 14-16 piano
T – foglio 30 – particella 430 – sub 7; categoria C/6; classe 4; superficie 131 mq;
Rendita
338,28;
- che, ai fini della determinazione del calcolo delle quote spettanti a ciascun erede nella misura del
50%, deve restituire:1) la somma di circa € 50.000, tenuto conto della differenza Parte_2 tra quanto accreditato sul libretto postale cointestato, in via simulata, con il de cuius al solo fine di agevolare la gestione ordinaria delle spese dello stesso, e le somme effettivamente occorse e necessarie per far fronte alle esigenze del padre (dal 2011 al 2020, considerando la differenza tra gli importi prelevati € 117.442,00 e quanto orientativamente necessario per le spese circa € 67.000,00);
2) la somma orientativamente in complessivi € 90.000,00 per aver utilizzato gratuitamente ed ininterrottamente per circa 22 anni (dal 1998 al 2020, considerando un canone medio di locazione di
€ 350,00/400,00) l'appartamento posto al primo piano dell'immobile sito in Montella (AV) alla via
Giuseppe Maria PA n. 18, di proprietà del de cuius; 3)l'ulteriore somma da quantificarsi in €
200,00 al mese a far data dal decesso del de cuius all'effettivo rilascio dell'immobile, quale indennità di occupazione stante il mancato rilascio dell'immobile nonostante le diffide inoltrate alla sorella
, nonché quella da quantificarsi per i danni riscontrati all'appartamento. Pt_2
Per tali motivi l'attore ha chiesto: << Preliminarmente: 1) per le ragioni indicate in premessa, punti dal n. 6 al n. 18, ordinare alla convenuta signora di restituire alla massa Parte_2 ereditaria la somma di € 50,000,00, o quella soma maggiore o minore cha sarà accertata in corso di causa mezzo dell'espletanda CTU, con gli interessi e rivalutazione monetaria perlomeno dal decesso del signor alla effettiva restituzione, o, in subordine, accertata e dichiarata Persona_1
l'avvenuta donazione indiretta da parte del de cuius in favore della convenuta della somma di
€50.000,00, o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa anche a seguito dell'espletanda CTU, e dichiarata la stessa non dispensata dalla collazione, imputare la medesima somma rivalutata alla porzione di eredità ad ella spettante;
2) per le ragioni indicate in premessa, nei punti dal n. 19 al n. 25 accertata e dichiarata l'avvenuta donazione indiretta da parte del de cuius in favore della convenuta della somma complessiva di € 90.000,00 o di quella maggiore minore che risulterà in corso di causa anche a seguito dell'epletanda CTU;
e dichiarata la stessa non dispensata dalla collazione, imputare la medesima somma rivalutata alla porzione di eredità ad ella spettante;
3) per le ragioni indicate in premessa, punti dal n. 26 al n. 29, accertato l'utilizzo esclusivo da parte della convenuta dell'appartamento in comproprietà con l'attore posto al primo piano di Via
Giuseppe Maria PA n. 18 a Montella (AV), dichiarare la stessa tenuta alla corresponsione di una indennità di occupazione pari ad € 200,00 mensili dalla data del decesso del signor Persona_1
(ottobre 2020) sino alla effettiva liberazione dello stesso da persone e cos;
e somma anche
[...] questa da imputare alla porzione di eredità ad ella spettante;
4) per le ragioni indicate in premessa, punti dal n. 30 al n. 31, accertata la sussistenza e l'entità dei danni all'appartamento in comproprietà posto al primo piano di Via Giuseppe Maria PA n. 18 in Montella (AV) ed il costo della necessaria manutenzione ordinaria non eseguita, imputarne i relativi importi alla porzione di eredità spettante alla convenuta;
5) nel caso in cui le somme imputate alla porzione di Parte_2 eredità della convenuta , per le ragioni di cui alle precedenti domande, dovessero Parte_2 risultare superiori alla sua quota ereditaria condannare la stessa a versare alla massa attiva ereditaria la somma in danaro equivalente all'eccedenza; Nel merito: 1) accertare, in esito alla delibazione delle domande sopra svolte: - la natura legittima della apertasi successione e la qualità di unici eredi legittimi, nella quota della metà ciascuno, del signor e Parte_1 Parte_2
; - la consistenza dell'asse ereditario tramite CTU;
2) dichiarare lo scioglimento della
[...] comunione ereditaria ad ora esistente tra l'attore e la convenuta Parte_1 Parte_2
e per l'effetto, all'esito delle operazioni preliminari di collazione, imputazione e
[...] prelevamento, procedere alla stima dei cespiti rimasti ed alla formazione delle parti e quindi alla loro divisione con attribuzione ai due coeredi della quota ad ognuno spettante, determinando eventuali conguagli in danaro e nel caso si non ravvisata materiale divisibilità degli immobili, ordinare la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide di dividere. Con vittoria di spese ed onorari>>.
Costituitasi in giudizio, , ha preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di Parte_2 citazione, ai sensi degli artt. 164, comma 4, e 163, comma 3, nn. 3) e 4), c.p.c., e, nel merito ha di fatto aderito aderito alla richiesta di divisione dei beni immobili così come individuati dall'attore e nella quota del 50% per ciascuno dei due figli, e ha contestato integralmente quanto dedotto e richiesto dall'attore in relazione alle somme da imputare alla massa a titolo di collazione e/o restituzione di quanto ricevuto direttamente o indirettamente dal de cuius.
Inoltre, in via riconvenzionale, ha chiesto la restituzione e, di conseguenza, l'imputazione alla quota di eredità alla stessa spettantele, quali donazioni dirette e indirette non dichiarate dispensate dalla collazione, delle seguenti somme: - € 128.941,20 (quale differenza tra la somma di € 196.441,20, ritenuta necessaria per tenere il de cuius in una struttura sanitaria e la somma di € 67.500,00, soma percepita a tutolo di pensione e identità di accompagnamento, nel periodo 2016/2020) rimessa di tasca propria per accudire suo padre, somma della quale in ogni caso dovrà tenersene conto nella determinazione della quota dell'eredità spettante alla convenuta e nella determinazione della massa ereditaria da dividere;
- € 40.000,00 corrisposta dal de cuius mediante assegni in favore dell'attore a titolo di donazione, come da dichiarazione in calce ai predetti titoli;
- € 1.200,00 annui dalla data di decesso del de cuius (02.10.2020) quale indennità per un terreno agricolo sito in Montella e € 650,00 mensili dalla data di decesso del de cuius (02.10.2020) di cui €
250,00, quale indennità per l'appartamento e € 400,00 quale indennità per il garage/autorimessa di
140 mq, in quanto beni ed immobili utilizzati esclusivamente dall'attore, impedendone l'utilizzo alla stessa;
- € 21.382,67, somma complessivamente calcolata, per l'acquisto nel 2001, da parte del de cuius in favore dell'attore, di un'autovettura BMW diche De deve restituire alla massa attiva Parte_1 ereditaria o detta somma dovrà essere conferita per imputazione alla quota dell'eredità spettante ad esso attore;
- € 156.000,00 versata dal de cuius in favore dell'attore i costi sostenuti per il conseguimento della laurea che avrebbe frequentato per circa 13 anni.
Per questi motivi
ha chiesto: ed inammissibile l'atto di citazione, introduttivo del presente giudizio e, comunque, rigettare ogni e qualsiasi domanda, formulata da nei confronti di , sicché Parte_1 Parte_2 assolutamente irricevibile, improponibile, improcedibile, inammissibile, infondata, non provata e, comunque, infondata, in fatto e in diritto;
.
2. rigettare in ogni caso e sempre la domanda con la quale si chiede alla convenuta la restituzione della somma di Euro 50.000,00 o nella diversa somma accertata in corso di causa, per tutti i motivi indicati nella premessa della presente comparsa di costituzione e risposta e, comunque perché infondata sia in fatto che in diritto;
3. rigettare la domanda con cui si chiede la restituzione della somma di euro 90.000,00 avvenuta, a dire dell'attore,
a titolo di donazione per tutti i motivi indicati nella premessa della presente comparsa di costituzione
e risposta e, comunque perché infondata sia in fatto che in diritto ribadendo sempre che la convenuta non ha mai ricevuto donazioni dirette o indirette dal;
4. rigettare la domanda Persona_1 con qui si chiede un indennizzo di euro 200,00 mensili per una presunta occupazione da parte della convenuta dall'ottobre 2020 sino al rilascio dell'appartamento ubicato al primo piano di Via G. M
PA 18 per tutti i motivi indicati nella premessa della presente comparsa di costituzione e risposta e, comunque perché infondata sia in fatto che in diritto;
5. rigettare la domanda di risarcimento danni per una presunta manutenzione ordinaria non eseguita da essa convenuta, per tutti i motivi indicati nella premessa della presente comparsa di costituzione e risposta e, comunque perché infondata sia in fatto che in diritto 6. In via subordinata rigettare le domande dell'attore perché infondate, in fatto e diritto, non provate, poiché non sorrette da idonea documentazione e, comunque per carenza di tutti gli altri presupposti pure indispensabili previsti dalle vigenti normative;
7. in accoglimento di tutte le difese svolte dalla convenuta, accertare e dichiarare che
[...]
ha ricevuto da padre a titolo di donazione la somma di Euro quarantamila Parte_1
40.000,00 mediante i due assegni circolari, uno dell'importo di euro 30.000,00 e l'altro di euro
10.000,00 emessi da in data 18-04.2009 a favore di esso attore e dichiarata la stessa CP_1 non dispensata dalla collazione, imputare la medesima somma rivalutata alla porzione di eredità spettante ad esso attore;
8. accertare e dichiarare che ha ricevuto dal padre a Parte_1 titolo di donazione indiretta la somma di Euro 156.000,00,, a cui bisogna aggiungere la rivalutazione
e gli interessi al tasso legale, somma questa sborsata da per far frequentare al Persona_1
l'Università al fine di conseguire la Laurea quinquennale in Economia E commercio, Parte_1 arco temporale dal 1998 all'anno 2001, e dichiarata la stessa somma di euro 156.000,00 o quanto meno l'importo di 98.000,00 corrispondenti agli otto anni fuori corso, non dispensata dalla collazione, imputare la medesima somma, per intero euro 156.000,00 o nella diversa misura indicata di 98.000,00, alla porzione di eredità spettante all'attore;
9. accertare e dichiarare che Parte_1
ha ricevuto dal padre a titolo di donazione indiretta la somma di Euro 16.660,81 a cui
[...] vanno aggiunti gli interessi al tasso legale per un totale di Euro 21.382,67, per l'acquisto dell'autovettura BMW AP 742 AZ, importo che l'attore deve restituire alla massa attiva ereditaria o alternativamente somma che dovrà essere conferita per imputazione alla quota dell'eredità allo stesso spettante;
10. per tutti i motivi indicati nella presente memoria di costituzione e risposta, ordinare al di restituire alla massa ereditaria ed, in ogni caso di restituire alla Parte_1 convenuta la somma di Euro 128.941,20, somma che l'attrice ha dovuto sborsare di tasca propria per accudire invalido al 100% con accompagnamento, somma già al netto della Persona_1 pensione e dell'indennità che percepiva esso de cuius, determinata secondo le disposizioni della
Regione Campania di cui all'allegato. La innanzi indicata cifra di 128.941,20 euro è da ritenersi quale debito di un coerede nei confronti dell'altro e va imputata, certamente, alla quota di eredità spettante al;
11. accertare e dichiarare che ha utilizzato Parte_1 Parte_1 esclusivamente l'appartamento ubicato al secondo piano di Via G-M- PA 18 e il locale autorimessa di cui è comproprietaria la convenuta e dichiarare l'attore tenuto alla corresponsione di un'indennità di occupazione pari ad euro 650,00 mensili, dalla data di decesso di Persona_1
sino ad oggi per un totale di Euro 19.500,00, indennità che dovrà essere versata sino alla
[...] liberazione degli stessi da persone e cose, somme così calcolate da imputare alla porzione di eredità spettante all'attore. Accertare altresì che l'attore usa in modo esclusivo il terreno ubicato in Montella nei pressi del cimitero, attualmente condotto dal , facendone proprio il fitto Persona_2 corrisposto sia in danaro che in natura, per un ulteriore debito nei confronti della convenuta di euro
3.660,00 o nella metà di detta somma. Nell'ipotesi in cui le somme imputate alla porzione di eredità del per i motivi innanzi indicati, dovessero risultare superiori alla sua quota Parte_1 ereditaria, condannare l'attore a versare alla massa attiva ereditaria le somme in danaro equivalenti all'eccedenza; 12. previo accertamento di quanto dedotto dalla convenuta, nella determinazione delle quote ereditarie tenere conto delle donazioni dirette ed indirette di cui ha beneficiato l'attore, così come dei debiti che lo stesso deve all'altro coerede, nonché dell'uso esclusivo di alcuni beni immobili, (appartamento, autorimessa, cantina, sottotetto, nonché del terreno agricolo nei pressi del cimitero di Montella condotto in fitto dal ) e mobili, come illustrati e determinati Persona_2 nella presente memoria;
13. nella denegata ipotesi che le domande proposte fossero ammissibili, proponibili e procedibili, dichiarare aperta la successione di e la qualità di Persona_1 eredi legittimi nella misura della metà ciascuno dell'attore e della convenuta e previa determinazione dell'asse ereditario, dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria e per l'effetto all'esito delle operazioni preliminari di collazione, imputazione e prelevamento, procedere alla stima dei cespiti rimasti ed alla formazione delle parti, quindi alla loro divisione con attribuzione ai due coeredi della quota ad ognuno spettante, determinando ove possibili eventuali conguagli in danaro,
e laddove gli immobili non fossero divisibili la vendita all'incanto degli stessi con successiva formazione di separate masse liquide di dividere. 14. condannare l' attore al pagamento dei danni per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c. essendo evidente che lo stesso hanno agito in giudizio in completa mala fede, essendo la domanda completamente destituita di fondamento e le cifre richieste a vario titolo indicate in modo sproporzionato ed illogico, formulate al solo fine di intimorire la convenuta, essendo evidente
per questi motivi
che la domanda è stata proposta per meri fini speculativi, danni che sin dora si chiede vengano quantificati nella somma di Euro 10.000,00 o nella maggiore somma
e/o minore che comunque sarà determinata dal Giudice in Sua Giustizia e/o equità anche ai sensi dell'art. 96 3 comma cpc . Con ogni consequenziale statuizione e con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori del giudizio e con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.>>.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., le parti hanno precisato le domande, proposto eccezioni a seguito delle rispettive domande e difese, e articolato le istanze istruttorie.
Il Giudice ritenute inammissibili le prove orali articolate da tutte le parti, vertendo su circostanze in parte generiche, in parte documentali, in parte superflue e ritenuto di dover decidere in via preliminare le reciproche domande di collazione, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e l'ha trattenuta per la decisione all'udienza del 10/10/2024.
La causa è stata riservata in decisione all'udienza del 15.10.2025.
Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione
In tema di citazione, laddove risulti assolutamente incerta l'indicazione prevista dall'art. 163 n. 3) e 4)
c.p.c., oltre che carente e contraddittoria l'esposizione dei fatti e l'indicazione degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, va dichiarata la nullità dell'atto di citazione, atteso che l'incertezza del petitum e della causa petendi non consente a parte convenuta di spiegare adeguate e puntuali difese (cfr. Corte appello Napoli sez. I, 10/03/2023, n.1081)
Inoltre, la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art.164, comma 4, c.p.c. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva.
Nella fattispecie in esame alcuna carenza o incertezza si ravvisa dalla lettura dell'atto di citazione tant'è che la stessa convenuta ha puntualmente e specificamente preso posizione ed espletato le proprie difese tutto quanto dedotto e richiesto dall'attore.
Sul disconoscimento della documentazione prodotta dalla convenuta
Il disconoscimento di scrittura privata ex art. 214 c.p.c. deve essere effettuato in modo circostanziato e specifico, non essendo sufficiente un generico riferimento all'intera documentazione prodotta e, pur non richiedendo una forma vincolata, non può risolversi in mere contestazioni generiche o onnicomprensive e, qualora siano più i documenti prodotti in sede di disconoscimento, occorre specificare se la negazione dell'autenticità della sottoscrizione si riferisca solo ad alcuni o a tutti i documenti.
Il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali o speciali, deve avvenire in modo non equivoco e cioè mediante la contestazione dell'autenticità della scrittura nella sua interezza oppure limitatamente alla sua sottoscrizione, pertanto non può essere considerata sufficiente come dichiarazione di disconoscimento, ove effettuata dallo stesso soggetto cui la scrittura
è attribuita, quella genericamente formulata, quale ad esempio si contesta la documentazione prodotta o simili, poiché soltanto colui che è erede o avente causa della persona cui la scrittura è attribuita può limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione secondo la previsione del comma ultimo dell'art. 214 c.p.c. (Cassazione civile, sez. II , 15/12/1988 ,
n. 6823).
Quello operato dalle parti non rientra in un puntuale disconoscimento della documentazione prodotta, che nella maggior parte è costituita da documentazione proveniente dai pubblici uffici e registri.
Sulle spese per accudimento e per mantenimento
Secondo l'art. 2034 del c.c., il figlio che si è preso cura del genitore non può esigere un risarcimento dal fratello. Le spese affrontate per doveri morali e sociali sono considerate un'obbligazione naturale e, quindi, non rimborsabili. Anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35738/2023 del
21 dicembre 2023, conferma che quanto fatto per dovere di solidarietà familiare non può essere reclamato.
Anche se uno dei figli ha prestato assistenza più degli altri, non ha diritto a una quota maggiore dell'eredità come compenso. La legge stabilisce che il lavoro di cura non incide sulle quote ereditarie.
Quindi, anche se un figlio ha assistito il genitore malato o anziano in maniera esclusiva, le quote del patrimonio ereditario rimangono invariate.
Ai sensi dell'art. 742 c.c., infatti, le spese di mantenimento non devono essere ricondotte nella massa ereditaria per poi essere divise tra gli eredi, in quanto non soggette alla collazione, stante la natura obbligatoria del mantenimento che esula della configurazione giuridica della donazione, quale atto di liberalità.
La Suprema Corte con l'ordinanza n. 18814/2023 ha confermato il principio per cui non sono soggette a collazione le attribuzioni patrimoniali operate in favore del figlio convivente se non si dimostra lo spirito di liberalità e che quindi non siano state fatte per adempiere alle obbligazioni derivanti dalla convivenza.
Sulle somme del libretto postale
La giurisprudenza prevalente esclude la collazione delle somme accreditate su un libretto postale cointestato, salvo prova dell'intento liberale del de cuius. Il semplice versamento della pensione su un libretto cointestato non costituisce donazione (cfr. Tribunale di Vicenza, Sentenza n. 121/2025: “Il versamento di una somma su conto cointestato non costituisce di per sé atto di liberalità, configurandosi come donazione indiretta solo qualora sia accertato l'animus donandi”).
Il fatto che il padre abbia cointestato il libretto con la figlia non implica automaticamente una donazione. La Cassazione ha chiarito che la cointestazione è uno strumento di gestione e non necessariamente un atto di liberalità (cfr. Cassazione 11360/2021 secondo cui l'erede che chiede la collazione deve dimostrare che il de cuius ha voluto attribuire le somme all'altro cointestatario a titolo gratuito).
Nel caso di specie la modesta pensione che percepiva il de cuius risulta pienamente compatibile con la gestione ordinaria della vita e anche i prelievi della convenuta -per quanto regolari- dimostrano la concreta gestione e il concreto accudimento del padre che non risulta avere chiesto alcunché per il suo mantenimento all'altro figlio, né l'attore ha dimostrato che detti importi non siano stati spesi in favore del padre o nello specifico interesse della sorella.
Con riguardo alle spese universitarie, nemmeno queste possono essere poste in collazione poiché
l'articolo 742 c.c. riconduce le spese di mantenimento -quali le spese di studio e universitarie- a quelle che non possono essere soggette a collazione a meno che non eccedano notevolmente la misura ordinaria rispetto alle condizioni economiche del defunto, circostanza, questa, che non è stata nemmeno dedotta dalla convenuta . Parte_2
Sul comodato
L'attore chiede che venga considerata donazione indiretta il comodato del bene immobile sito in via
Giuseppe Maria PA n. 18, Montella in virtù di scrittura privata intercorsa tra il padre e la figlia in data 1.1.2003. Afferma che detto appartamento è stato utilizzato gratuitamente ed ininterrottamente per circa 22 anni dalla sorella e che
per questi motivi
non è stata richiesta la somma locatizia di £
300.000,00.
La domanda deve essere rigettata.
Il comodato non produce gli effetti donativi indiretti ai fini della collazione per la ricostruzione della massa attiva ereditaria.
La Corte di Cassazione con sent. n. 24866 del 23.11.2006 ha chiarito che il semplice godimento gratuito di un immobile non equivale a una donazione, perché non comporta un trasferimento patrimoniale definitivo. L'utilità derivante dall'uso gratuito non è sufficiente, da sola, a giustificare la collazione.
L'arricchimento procurato dalla donazione non può essere identificato con il vantaggio che il comodatario trae dall'uso personale e gratuito della cosa, non costituendo l'utilità il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti, come invece nella donazione, bensì il contenuto tipico dello stesso. Inoltre, l'obbligo di restituzione del bene rappresenta elemento indefettibile del comodato, così caratterizzandolo con la necessaria temporaneità del godimento in relazione alla gratuità dell'uso. Ne consegue che il vantaggio tratto dal comodatario dall'uso personale e gratuito della cosa che gli è comodata non può essere considerato al pari di un arricchimento che deriva da una donazione, in quanto l'utilità che il comodatario consegue non costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti (come invece nella donazione), bensì il contenuto tipico del comodato stesso.
In tema di divisione ereditaria, il godimento a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal "de cuius" a uno degli eredi, da inquadrarsi necessariamente nel contratto di comodato, non è qualificabile come donazione soggetta a collazione, atteso che l'utilità per il comodatario consiste nell'uso personale, gratuito e temporaneo della cosa, essendo insito nello schema causale del contratto l'obbligo di restituzione. Tali peculiarità sono incompatibili con
l'illimitata rinuncia alla disponibilità del bene che caratterizza la struttura e la finalità della donazione nella quale la predetta utilità costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti (cfr. Cassazione civile sez. II, 16/11/2017, n.27259).
In tema di divisione ereditaria, il godimento a titolo gratuito di un immobile concesso in vita dal de cuius ad uno degli eredi non è qualificabile come donazione soggetta a collazione, atteso che l'utilità per il comodatario consiste nell'uso personale, gratuito e temporaneo della cosa, essendo insito nello schema causale del contratto l'obbligo di restituzione.
Diverso sarebbe se fosse da qualificarsi come donazione indiretta, ma l'attore non ha provato la concretezza della possibilità di una locazione mancata -per il tramite di richieste inevase, ad esempio-
, né ha fornito una prova precisa e circostanziata sull'animus donandi del padre né del vantaggio in termini concreti e circostanziati che ne avrebbe tratto la sorella.
Con riferimento a detto immobile va anche rigettata la richiesta di pagamento di canone locatizio quale indennità da corrispondere per il godimento che la sorella continua ad avere sul bene in questione.
Sulle richieste di frutti civili
In tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale.
In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo (cfrSez. 2, Ordinanza n. 31105 del 08/11/2023). Il semplice godimento esclusivo di un bene comune da parte di un coerede non è di per sé sufficiente a generare un obbligo di indennizzo. È necessario che gli altri coeredi abbiano manifestato la volontà di utilizzare il bene e che tale uso sia stato impedito.
Si ritiene, invero, che l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari non è di per sé idonea a produrre pregiudizio in danno degli altri. Per arrecare pregiudizio sarebbe necessario un ulteriore requisito, ossia che i comproprietari esclusi abbiano manifestato il loro dissenso. L'indennità di occupazione dovrebbe essere pertanto corrisposta soltanto nell'ipotesi in cui i contitolari esclusi dal possesso richiedano appositamente l'uso della cosa e questa richiesta fosse negata dal coerede che abita nell'appartamento (Cass. n. 2423/2015).
L'orientamento giurisprudenziale più recente ricalca quest'ultima decisione, operando peraltro una importante distinzione fra:
• l'immobile utilizzato come bene economicamente produttivo di frutti civili (ad esempio perché concesso in locazione a terzi). I frutti civili sono rappresentati dalla somma di denaro incassato dal terzo conduttore dell'immobile comune e devono essere spartiti tra tutti i comproprietari;
• l'immobile utilizzato secondo la sua destinazione d'uso in via esclusiva da uno solo dei comproprietari. In questa ipotesi il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, laddove esso non comporti acquisizione di frutti civili, non produce pregiudizio in danno degli altri comproprietari, salvo che essi non dimostrino a loro volta di aver provato a godere del bene e di non averlo potuto fare in quanto impediti dagli altri coeredi.
Dunque, se gli altri coeredi hanno chiesto la disponibilità di utilizzare l'immobile, in virtù del diritto di proprietà anch'essi spettante, il coerede che lo abbia goduto in via esclusiva è obbligato ad indennizzare gli altri per la mancata disponibilità del bene.
Viceversa, se non vi è stata richiesta di condivisione, gli altri coeredi non hanno diritto ad ottenere un indennizzo.
Passando alla disamina del caso di specie, se è vero che ha avanzato richiesta Parte_1 di corresponsione dei frutti civili, è altrettanto vero che non risulta avere mai fatto richiesta di godimento esclusivo che sia stato negato. Da un lato è emerso che ha abitato l'immobile di causa, non lo ha locato né ha Parte_2 percepito i frutti civili sullo stesso;
dall'altro manca qualsivoglia elemento che possa far considerare al Tribunale che l'attore abbia avanzato la sua richiesta di godimento dell'immobile al fine di far fruttare il bene in questione.
La richiesta di indennità per l'uso esclusivo di un bene ereditario da parte di un coerede non può basarsi solo sulla mera pretesa: il richiedente -nel caso di specie, avrebbe Parte_1 dovuto dimostrare concretamente di essere stato privato del godimento del bene e che tale privazione gli ha causato un danno patrimoniale.
Nel caso di specie al di là della reiterata richiesta, non è stato nemmeno dedotto un utilizzo specifico che se ne sarebbe fatto, e tantomeno il danno arrecato in termini concreti e circostanziati.
Analoghe motivazioni valgono per il rigetto della domanda avanzata da in ordine Parte_2 alla indennità di occupazione dell'appartamento ubicato al secondo piano di Via G-M- PA 18
e il locale autorimessa di cui è comproprietaria la convenuta, utilizzazione che, peraltro, non è stata circostanziatamente documentata e provata. Parimenti per il terreno ubicato in Montella nei pressi del cimitero.
Con riguardo a dette domande, unitamente al rimborso per l'autovettura, non è stata prodotta alcuna documentazione.
Dichiarazione a firma del de cuius apposta sugli assegni € 10.00 e € 30.000
Va ritenuta, nel caso di specie, documentalmente provata la donazione indiretta, vista la espressa dichiarazione che la somma di € 40.000 vada considerata ai fini della collazione ed imputazione alla quota di . Parte_2
In sintesi, vanno rigettate tute le pretese delle arti ad eccezione di quest'unica somma -pari a €
40.000,00, da imputare a collazione da parte dell'attore in favore della sorella.
Le spese saranno definite al definitivo.
pqm
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando
Rigetta le domande avanzate dalla parte attrice;
Parte_1 rigetta le domande avanzate da;
Parte_2 dispone che venga messa a collazione la somma di € 40.000,00 giusta scrittura del 27.4.2009; spese al definitivo dispone il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza
Avellino, 28.10.2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Iandiorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria
Iandiorio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile, iscritta al n. 3807/2024 R.G., avente ad oggetto “divisione di beni caduti in successione” e vertente
TRA
, C.F. , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe LENTI, in virtù di mandato in atti,
ATTORE
, C.F. , nata in [...] l'[...], Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele DORIA, in virtù di mandato in atti,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa e note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. così come modificati con l. 69/2009.
1. Parte attrice ha agito in giudizio chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria costituitasi sul patrimonio del padre, sig. , nato in [...] il [...] ed ivi Persona_1 deceduto il 02/10/2020.
In particolare, ha dedotto che il de cuius ha lasciato quali eredi i figli e Pt_1 Parte_2
e che era intestatario in via esclusiva dei seguenti immobili:
1. terreno sito nel comune di Montella (AV) vicinale Piedi Serra – foglio 20 – particella 219 – partita 6884 – superficie 36 are e 5 ca – redditi: dominicale € 28,86; agrario 5,59;
2. terreno sito nel comune di Montella (AV) vicinale Piedi Serra – foglio 20 – particella 550 – partita 6884 – superficie 2 are e 35 ca – redditi: dominicale € 1,88; agrario 0,36; 3. appartamento sito nel comune di Montella (AV) via Giuseppe Maria PA n. 18 piano 2-
3 – foglio 30 – particella 430 – sub 5 – Categoria A4; Classe 3; consistenza vani 7; superficie
182 mq;
rendita € 325,37;
4. appartamento sito nel comune di Montella (AV) via Giuseppe Maria PA n. 18 piano I – foglio 30 – particella 430 – sub 6 – Categoria A4; Classe 3; consistenza vani 6,5; superficie
141 mq;
rendita € 302,13;
5. autorimessa sita nel comune di Montella (AV) via Giuseppe Maria PA n. 14-16 piano
T – foglio 30 – particella 430 – sub 7; categoria C/6; classe 4; superficie 131 mq;
Rendita
338,28;
- che, ai fini della determinazione del calcolo delle quote spettanti a ciascun erede nella misura del
50%, deve restituire:1) la somma di circa € 50.000, tenuto conto della differenza Parte_2 tra quanto accreditato sul libretto postale cointestato, in via simulata, con il de cuius al solo fine di agevolare la gestione ordinaria delle spese dello stesso, e le somme effettivamente occorse e necessarie per far fronte alle esigenze del padre (dal 2011 al 2020, considerando la differenza tra gli importi prelevati € 117.442,00 e quanto orientativamente necessario per le spese circa € 67.000,00);
2) la somma orientativamente in complessivi € 90.000,00 per aver utilizzato gratuitamente ed ininterrottamente per circa 22 anni (dal 1998 al 2020, considerando un canone medio di locazione di
€ 350,00/400,00) l'appartamento posto al primo piano dell'immobile sito in Montella (AV) alla via
Giuseppe Maria PA n. 18, di proprietà del de cuius; 3)l'ulteriore somma da quantificarsi in €
200,00 al mese a far data dal decesso del de cuius all'effettivo rilascio dell'immobile, quale indennità di occupazione stante il mancato rilascio dell'immobile nonostante le diffide inoltrate alla sorella
, nonché quella da quantificarsi per i danni riscontrati all'appartamento. Pt_2
Per tali motivi l'attore ha chiesto: << Preliminarmente: 1) per le ragioni indicate in premessa, punti dal n. 6 al n. 18, ordinare alla convenuta signora di restituire alla massa Parte_2 ereditaria la somma di € 50,000,00, o quella soma maggiore o minore cha sarà accertata in corso di causa mezzo dell'espletanda CTU, con gli interessi e rivalutazione monetaria perlomeno dal decesso del signor alla effettiva restituzione, o, in subordine, accertata e dichiarata Persona_1
l'avvenuta donazione indiretta da parte del de cuius in favore della convenuta della somma di
€50.000,00, o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa anche a seguito dell'espletanda CTU, e dichiarata la stessa non dispensata dalla collazione, imputare la medesima somma rivalutata alla porzione di eredità ad ella spettante;
2) per le ragioni indicate in premessa, nei punti dal n. 19 al n. 25 accertata e dichiarata l'avvenuta donazione indiretta da parte del de cuius in favore della convenuta della somma complessiva di € 90.000,00 o di quella maggiore minore che risulterà in corso di causa anche a seguito dell'epletanda CTU;
e dichiarata la stessa non dispensata dalla collazione, imputare la medesima somma rivalutata alla porzione di eredità ad ella spettante;
3) per le ragioni indicate in premessa, punti dal n. 26 al n. 29, accertato l'utilizzo esclusivo da parte della convenuta dell'appartamento in comproprietà con l'attore posto al primo piano di Via
Giuseppe Maria PA n. 18 a Montella (AV), dichiarare la stessa tenuta alla corresponsione di una indennità di occupazione pari ad € 200,00 mensili dalla data del decesso del signor Persona_1
(ottobre 2020) sino alla effettiva liberazione dello stesso da persone e cos;
e somma anche
[...] questa da imputare alla porzione di eredità ad ella spettante;
4) per le ragioni indicate in premessa, punti dal n. 30 al n. 31, accertata la sussistenza e l'entità dei danni all'appartamento in comproprietà posto al primo piano di Via Giuseppe Maria PA n. 18 in Montella (AV) ed il costo della necessaria manutenzione ordinaria non eseguita, imputarne i relativi importi alla porzione di eredità spettante alla convenuta;
5) nel caso in cui le somme imputate alla porzione di Parte_2 eredità della convenuta , per le ragioni di cui alle precedenti domande, dovessero Parte_2 risultare superiori alla sua quota ereditaria condannare la stessa a versare alla massa attiva ereditaria la somma in danaro equivalente all'eccedenza; Nel merito: 1) accertare, in esito alla delibazione delle domande sopra svolte: - la natura legittima della apertasi successione e la qualità di unici eredi legittimi, nella quota della metà ciascuno, del signor e Parte_1 Parte_2
; - la consistenza dell'asse ereditario tramite CTU;
2) dichiarare lo scioglimento della
[...] comunione ereditaria ad ora esistente tra l'attore e la convenuta Parte_1 Parte_2
e per l'effetto, all'esito delle operazioni preliminari di collazione, imputazione e
[...] prelevamento, procedere alla stima dei cespiti rimasti ed alla formazione delle parti e quindi alla loro divisione con attribuzione ai due coeredi della quota ad ognuno spettante, determinando eventuali conguagli in danaro e nel caso si non ravvisata materiale divisibilità degli immobili, ordinare la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide di dividere. Con vittoria di spese ed onorari>>.
Costituitasi in giudizio, , ha preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di Parte_2 citazione, ai sensi degli artt. 164, comma 4, e 163, comma 3, nn. 3) e 4), c.p.c., e, nel merito ha di fatto aderito aderito alla richiesta di divisione dei beni immobili così come individuati dall'attore e nella quota del 50% per ciascuno dei due figli, e ha contestato integralmente quanto dedotto e richiesto dall'attore in relazione alle somme da imputare alla massa a titolo di collazione e/o restituzione di quanto ricevuto direttamente o indirettamente dal de cuius.
Inoltre, in via riconvenzionale, ha chiesto la restituzione e, di conseguenza, l'imputazione alla quota di eredità alla stessa spettantele, quali donazioni dirette e indirette non dichiarate dispensate dalla collazione, delle seguenti somme: - € 128.941,20 (quale differenza tra la somma di € 196.441,20, ritenuta necessaria per tenere il de cuius in una struttura sanitaria e la somma di € 67.500,00, soma percepita a tutolo di pensione e identità di accompagnamento, nel periodo 2016/2020) rimessa di tasca propria per accudire suo padre, somma della quale in ogni caso dovrà tenersene conto nella determinazione della quota dell'eredità spettante alla convenuta e nella determinazione della massa ereditaria da dividere;
- € 40.000,00 corrisposta dal de cuius mediante assegni in favore dell'attore a titolo di donazione, come da dichiarazione in calce ai predetti titoli;
- € 1.200,00 annui dalla data di decesso del de cuius (02.10.2020) quale indennità per un terreno agricolo sito in Montella e € 650,00 mensili dalla data di decesso del de cuius (02.10.2020) di cui €
250,00, quale indennità per l'appartamento e € 400,00 quale indennità per il garage/autorimessa di
140 mq, in quanto beni ed immobili utilizzati esclusivamente dall'attore, impedendone l'utilizzo alla stessa;
- € 21.382,67, somma complessivamente calcolata, per l'acquisto nel 2001, da parte del de cuius in favore dell'attore, di un'autovettura BMW diche De deve restituire alla massa attiva Parte_1 ereditaria o detta somma dovrà essere conferita per imputazione alla quota dell'eredità spettante ad esso attore;
- € 156.000,00 versata dal de cuius in favore dell'attore i costi sostenuti per il conseguimento della laurea che avrebbe frequentato per circa 13 anni.
Per questi motivi
ha chiesto: ed inammissibile l'atto di citazione, introduttivo del presente giudizio e, comunque, rigettare ogni e qualsiasi domanda, formulata da nei confronti di , sicché Parte_1 Parte_2 assolutamente irricevibile, improponibile, improcedibile, inammissibile, infondata, non provata e, comunque, infondata, in fatto e in diritto;
.
2. rigettare in ogni caso e sempre la domanda con la quale si chiede alla convenuta la restituzione della somma di Euro 50.000,00 o nella diversa somma accertata in corso di causa, per tutti i motivi indicati nella premessa della presente comparsa di costituzione e risposta e, comunque perché infondata sia in fatto che in diritto;
3. rigettare la domanda con cui si chiede la restituzione della somma di euro 90.000,00 avvenuta, a dire dell'attore,
a titolo di donazione per tutti i motivi indicati nella premessa della presente comparsa di costituzione
e risposta e, comunque perché infondata sia in fatto che in diritto ribadendo sempre che la convenuta non ha mai ricevuto donazioni dirette o indirette dal;
4. rigettare la domanda Persona_1 con qui si chiede un indennizzo di euro 200,00 mensili per una presunta occupazione da parte della convenuta dall'ottobre 2020 sino al rilascio dell'appartamento ubicato al primo piano di Via G. M
PA 18 per tutti i motivi indicati nella premessa della presente comparsa di costituzione e risposta e, comunque perché infondata sia in fatto che in diritto;
5. rigettare la domanda di risarcimento danni per una presunta manutenzione ordinaria non eseguita da essa convenuta, per tutti i motivi indicati nella premessa della presente comparsa di costituzione e risposta e, comunque perché infondata sia in fatto che in diritto 6. In via subordinata rigettare le domande dell'attore perché infondate, in fatto e diritto, non provate, poiché non sorrette da idonea documentazione e, comunque per carenza di tutti gli altri presupposti pure indispensabili previsti dalle vigenti normative;
7. in accoglimento di tutte le difese svolte dalla convenuta, accertare e dichiarare che
[...]
ha ricevuto da padre a titolo di donazione la somma di Euro quarantamila Parte_1
40.000,00 mediante i due assegni circolari, uno dell'importo di euro 30.000,00 e l'altro di euro
10.000,00 emessi da in data 18-04.2009 a favore di esso attore e dichiarata la stessa CP_1 non dispensata dalla collazione, imputare la medesima somma rivalutata alla porzione di eredità spettante ad esso attore;
8. accertare e dichiarare che ha ricevuto dal padre a Parte_1 titolo di donazione indiretta la somma di Euro 156.000,00,, a cui bisogna aggiungere la rivalutazione
e gli interessi al tasso legale, somma questa sborsata da per far frequentare al Persona_1
l'Università al fine di conseguire la Laurea quinquennale in Economia E commercio, Parte_1 arco temporale dal 1998 all'anno 2001, e dichiarata la stessa somma di euro 156.000,00 o quanto meno l'importo di 98.000,00 corrispondenti agli otto anni fuori corso, non dispensata dalla collazione, imputare la medesima somma, per intero euro 156.000,00 o nella diversa misura indicata di 98.000,00, alla porzione di eredità spettante all'attore;
9. accertare e dichiarare che Parte_1
ha ricevuto dal padre a titolo di donazione indiretta la somma di Euro 16.660,81 a cui
[...] vanno aggiunti gli interessi al tasso legale per un totale di Euro 21.382,67, per l'acquisto dell'autovettura BMW AP 742 AZ, importo che l'attore deve restituire alla massa attiva ereditaria o alternativamente somma che dovrà essere conferita per imputazione alla quota dell'eredità allo stesso spettante;
10. per tutti i motivi indicati nella presente memoria di costituzione e risposta, ordinare al di restituire alla massa ereditaria ed, in ogni caso di restituire alla Parte_1 convenuta la somma di Euro 128.941,20, somma che l'attrice ha dovuto sborsare di tasca propria per accudire invalido al 100% con accompagnamento, somma già al netto della Persona_1 pensione e dell'indennità che percepiva esso de cuius, determinata secondo le disposizioni della
Regione Campania di cui all'allegato. La innanzi indicata cifra di 128.941,20 euro è da ritenersi quale debito di un coerede nei confronti dell'altro e va imputata, certamente, alla quota di eredità spettante al;
11. accertare e dichiarare che ha utilizzato Parte_1 Parte_1 esclusivamente l'appartamento ubicato al secondo piano di Via G-M- PA 18 e il locale autorimessa di cui è comproprietaria la convenuta e dichiarare l'attore tenuto alla corresponsione di un'indennità di occupazione pari ad euro 650,00 mensili, dalla data di decesso di Persona_1
sino ad oggi per un totale di Euro 19.500,00, indennità che dovrà essere versata sino alla
[...] liberazione degli stessi da persone e cose, somme così calcolate da imputare alla porzione di eredità spettante all'attore. Accertare altresì che l'attore usa in modo esclusivo il terreno ubicato in Montella nei pressi del cimitero, attualmente condotto dal , facendone proprio il fitto Persona_2 corrisposto sia in danaro che in natura, per un ulteriore debito nei confronti della convenuta di euro
3.660,00 o nella metà di detta somma. Nell'ipotesi in cui le somme imputate alla porzione di eredità del per i motivi innanzi indicati, dovessero risultare superiori alla sua quota Parte_1 ereditaria, condannare l'attore a versare alla massa attiva ereditaria le somme in danaro equivalenti all'eccedenza; 12. previo accertamento di quanto dedotto dalla convenuta, nella determinazione delle quote ereditarie tenere conto delle donazioni dirette ed indirette di cui ha beneficiato l'attore, così come dei debiti che lo stesso deve all'altro coerede, nonché dell'uso esclusivo di alcuni beni immobili, (appartamento, autorimessa, cantina, sottotetto, nonché del terreno agricolo nei pressi del cimitero di Montella condotto in fitto dal ) e mobili, come illustrati e determinati Persona_2 nella presente memoria;
13. nella denegata ipotesi che le domande proposte fossero ammissibili, proponibili e procedibili, dichiarare aperta la successione di e la qualità di Persona_1 eredi legittimi nella misura della metà ciascuno dell'attore e della convenuta e previa determinazione dell'asse ereditario, dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria e per l'effetto all'esito delle operazioni preliminari di collazione, imputazione e prelevamento, procedere alla stima dei cespiti rimasti ed alla formazione delle parti, quindi alla loro divisione con attribuzione ai due coeredi della quota ad ognuno spettante, determinando ove possibili eventuali conguagli in danaro,
e laddove gli immobili non fossero divisibili la vendita all'incanto degli stessi con successiva formazione di separate masse liquide di dividere. 14. condannare l' attore al pagamento dei danni per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c. essendo evidente che lo stesso hanno agito in giudizio in completa mala fede, essendo la domanda completamente destituita di fondamento e le cifre richieste a vario titolo indicate in modo sproporzionato ed illogico, formulate al solo fine di intimorire la convenuta, essendo evidente
per questi motivi
che la domanda è stata proposta per meri fini speculativi, danni che sin dora si chiede vengano quantificati nella somma di Euro 10.000,00 o nella maggiore somma
e/o minore che comunque sarà determinata dal Giudice in Sua Giustizia e/o equità anche ai sensi dell'art. 96 3 comma cpc . Con ogni consequenziale statuizione e con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori del giudizio e con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.>>.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., le parti hanno precisato le domande, proposto eccezioni a seguito delle rispettive domande e difese, e articolato le istanze istruttorie.
Il Giudice ritenute inammissibili le prove orali articolate da tutte le parti, vertendo su circostanze in parte generiche, in parte documentali, in parte superflue e ritenuto di dover decidere in via preliminare le reciproche domande di collazione, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e l'ha trattenuta per la decisione all'udienza del 10/10/2024.
La causa è stata riservata in decisione all'udienza del 15.10.2025.
Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione
In tema di citazione, laddove risulti assolutamente incerta l'indicazione prevista dall'art. 163 n. 3) e 4)
c.p.c., oltre che carente e contraddittoria l'esposizione dei fatti e l'indicazione degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, va dichiarata la nullità dell'atto di citazione, atteso che l'incertezza del petitum e della causa petendi non consente a parte convenuta di spiegare adeguate e puntuali difese (cfr. Corte appello Napoli sez. I, 10/03/2023, n.1081)
Inoltre, la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art.164, comma 4, c.p.c. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva.
Nella fattispecie in esame alcuna carenza o incertezza si ravvisa dalla lettura dell'atto di citazione tant'è che la stessa convenuta ha puntualmente e specificamente preso posizione ed espletato le proprie difese tutto quanto dedotto e richiesto dall'attore.
Sul disconoscimento della documentazione prodotta dalla convenuta
Il disconoscimento di scrittura privata ex art. 214 c.p.c. deve essere effettuato in modo circostanziato e specifico, non essendo sufficiente un generico riferimento all'intera documentazione prodotta e, pur non richiedendo una forma vincolata, non può risolversi in mere contestazioni generiche o onnicomprensive e, qualora siano più i documenti prodotti in sede di disconoscimento, occorre specificare se la negazione dell'autenticità della sottoscrizione si riferisca solo ad alcuni o a tutti i documenti.
Il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali o speciali, deve avvenire in modo non equivoco e cioè mediante la contestazione dell'autenticità della scrittura nella sua interezza oppure limitatamente alla sua sottoscrizione, pertanto non può essere considerata sufficiente come dichiarazione di disconoscimento, ove effettuata dallo stesso soggetto cui la scrittura
è attribuita, quella genericamente formulata, quale ad esempio si contesta la documentazione prodotta o simili, poiché soltanto colui che è erede o avente causa della persona cui la scrittura è attribuita può limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione secondo la previsione del comma ultimo dell'art. 214 c.p.c. (Cassazione civile, sez. II , 15/12/1988 ,
n. 6823).
Quello operato dalle parti non rientra in un puntuale disconoscimento della documentazione prodotta, che nella maggior parte è costituita da documentazione proveniente dai pubblici uffici e registri.
Sulle spese per accudimento e per mantenimento
Secondo l'art. 2034 del c.c., il figlio che si è preso cura del genitore non può esigere un risarcimento dal fratello. Le spese affrontate per doveri morali e sociali sono considerate un'obbligazione naturale e, quindi, non rimborsabili. Anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35738/2023 del
21 dicembre 2023, conferma che quanto fatto per dovere di solidarietà familiare non può essere reclamato.
Anche se uno dei figli ha prestato assistenza più degli altri, non ha diritto a una quota maggiore dell'eredità come compenso. La legge stabilisce che il lavoro di cura non incide sulle quote ereditarie.
Quindi, anche se un figlio ha assistito il genitore malato o anziano in maniera esclusiva, le quote del patrimonio ereditario rimangono invariate.
Ai sensi dell'art. 742 c.c., infatti, le spese di mantenimento non devono essere ricondotte nella massa ereditaria per poi essere divise tra gli eredi, in quanto non soggette alla collazione, stante la natura obbligatoria del mantenimento che esula della configurazione giuridica della donazione, quale atto di liberalità.
La Suprema Corte con l'ordinanza n. 18814/2023 ha confermato il principio per cui non sono soggette a collazione le attribuzioni patrimoniali operate in favore del figlio convivente se non si dimostra lo spirito di liberalità e che quindi non siano state fatte per adempiere alle obbligazioni derivanti dalla convivenza.
Sulle somme del libretto postale
La giurisprudenza prevalente esclude la collazione delle somme accreditate su un libretto postale cointestato, salvo prova dell'intento liberale del de cuius. Il semplice versamento della pensione su un libretto cointestato non costituisce donazione (cfr. Tribunale di Vicenza, Sentenza n. 121/2025: “Il versamento di una somma su conto cointestato non costituisce di per sé atto di liberalità, configurandosi come donazione indiretta solo qualora sia accertato l'animus donandi”).
Il fatto che il padre abbia cointestato il libretto con la figlia non implica automaticamente una donazione. La Cassazione ha chiarito che la cointestazione è uno strumento di gestione e non necessariamente un atto di liberalità (cfr. Cassazione 11360/2021 secondo cui l'erede che chiede la collazione deve dimostrare che il de cuius ha voluto attribuire le somme all'altro cointestatario a titolo gratuito).
Nel caso di specie la modesta pensione che percepiva il de cuius risulta pienamente compatibile con la gestione ordinaria della vita e anche i prelievi della convenuta -per quanto regolari- dimostrano la concreta gestione e il concreto accudimento del padre che non risulta avere chiesto alcunché per il suo mantenimento all'altro figlio, né l'attore ha dimostrato che detti importi non siano stati spesi in favore del padre o nello specifico interesse della sorella.
Con riguardo alle spese universitarie, nemmeno queste possono essere poste in collazione poiché
l'articolo 742 c.c. riconduce le spese di mantenimento -quali le spese di studio e universitarie- a quelle che non possono essere soggette a collazione a meno che non eccedano notevolmente la misura ordinaria rispetto alle condizioni economiche del defunto, circostanza, questa, che non è stata nemmeno dedotta dalla convenuta . Parte_2
Sul comodato
L'attore chiede che venga considerata donazione indiretta il comodato del bene immobile sito in via
Giuseppe Maria PA n. 18, Montella in virtù di scrittura privata intercorsa tra il padre e la figlia in data 1.1.2003. Afferma che detto appartamento è stato utilizzato gratuitamente ed ininterrottamente per circa 22 anni dalla sorella e che
per questi motivi
non è stata richiesta la somma locatizia di £
300.000,00.
La domanda deve essere rigettata.
Il comodato non produce gli effetti donativi indiretti ai fini della collazione per la ricostruzione della massa attiva ereditaria.
La Corte di Cassazione con sent. n. 24866 del 23.11.2006 ha chiarito che il semplice godimento gratuito di un immobile non equivale a una donazione, perché non comporta un trasferimento patrimoniale definitivo. L'utilità derivante dall'uso gratuito non è sufficiente, da sola, a giustificare la collazione.
L'arricchimento procurato dalla donazione non può essere identificato con il vantaggio che il comodatario trae dall'uso personale e gratuito della cosa, non costituendo l'utilità il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti, come invece nella donazione, bensì il contenuto tipico dello stesso. Inoltre, l'obbligo di restituzione del bene rappresenta elemento indefettibile del comodato, così caratterizzandolo con la necessaria temporaneità del godimento in relazione alla gratuità dell'uso. Ne consegue che il vantaggio tratto dal comodatario dall'uso personale e gratuito della cosa che gli è comodata non può essere considerato al pari di un arricchimento che deriva da una donazione, in quanto l'utilità che il comodatario consegue non costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti (come invece nella donazione), bensì il contenuto tipico del comodato stesso.
In tema di divisione ereditaria, il godimento a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal "de cuius" a uno degli eredi, da inquadrarsi necessariamente nel contratto di comodato, non è qualificabile come donazione soggetta a collazione, atteso che l'utilità per il comodatario consiste nell'uso personale, gratuito e temporaneo della cosa, essendo insito nello schema causale del contratto l'obbligo di restituzione. Tali peculiarità sono incompatibili con
l'illimitata rinuncia alla disponibilità del bene che caratterizza la struttura e la finalità della donazione nella quale la predetta utilità costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti (cfr. Cassazione civile sez. II, 16/11/2017, n.27259).
In tema di divisione ereditaria, il godimento a titolo gratuito di un immobile concesso in vita dal de cuius ad uno degli eredi non è qualificabile come donazione soggetta a collazione, atteso che l'utilità per il comodatario consiste nell'uso personale, gratuito e temporaneo della cosa, essendo insito nello schema causale del contratto l'obbligo di restituzione.
Diverso sarebbe se fosse da qualificarsi come donazione indiretta, ma l'attore non ha provato la concretezza della possibilità di una locazione mancata -per il tramite di richieste inevase, ad esempio-
, né ha fornito una prova precisa e circostanziata sull'animus donandi del padre né del vantaggio in termini concreti e circostanziati che ne avrebbe tratto la sorella.
Con riferimento a detto immobile va anche rigettata la richiesta di pagamento di canone locatizio quale indennità da corrispondere per il godimento che la sorella continua ad avere sul bene in questione.
Sulle richieste di frutti civili
In tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale.
In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo (cfrSez. 2, Ordinanza n. 31105 del 08/11/2023). Il semplice godimento esclusivo di un bene comune da parte di un coerede non è di per sé sufficiente a generare un obbligo di indennizzo. È necessario che gli altri coeredi abbiano manifestato la volontà di utilizzare il bene e che tale uso sia stato impedito.
Si ritiene, invero, che l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari non è di per sé idonea a produrre pregiudizio in danno degli altri. Per arrecare pregiudizio sarebbe necessario un ulteriore requisito, ossia che i comproprietari esclusi abbiano manifestato il loro dissenso. L'indennità di occupazione dovrebbe essere pertanto corrisposta soltanto nell'ipotesi in cui i contitolari esclusi dal possesso richiedano appositamente l'uso della cosa e questa richiesta fosse negata dal coerede che abita nell'appartamento (Cass. n. 2423/2015).
L'orientamento giurisprudenziale più recente ricalca quest'ultima decisione, operando peraltro una importante distinzione fra:
• l'immobile utilizzato come bene economicamente produttivo di frutti civili (ad esempio perché concesso in locazione a terzi). I frutti civili sono rappresentati dalla somma di denaro incassato dal terzo conduttore dell'immobile comune e devono essere spartiti tra tutti i comproprietari;
• l'immobile utilizzato secondo la sua destinazione d'uso in via esclusiva da uno solo dei comproprietari. In questa ipotesi il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, laddove esso non comporti acquisizione di frutti civili, non produce pregiudizio in danno degli altri comproprietari, salvo che essi non dimostrino a loro volta di aver provato a godere del bene e di non averlo potuto fare in quanto impediti dagli altri coeredi.
Dunque, se gli altri coeredi hanno chiesto la disponibilità di utilizzare l'immobile, in virtù del diritto di proprietà anch'essi spettante, il coerede che lo abbia goduto in via esclusiva è obbligato ad indennizzare gli altri per la mancata disponibilità del bene.
Viceversa, se non vi è stata richiesta di condivisione, gli altri coeredi non hanno diritto ad ottenere un indennizzo.
Passando alla disamina del caso di specie, se è vero che ha avanzato richiesta Parte_1 di corresponsione dei frutti civili, è altrettanto vero che non risulta avere mai fatto richiesta di godimento esclusivo che sia stato negato. Da un lato è emerso che ha abitato l'immobile di causa, non lo ha locato né ha Parte_2 percepito i frutti civili sullo stesso;
dall'altro manca qualsivoglia elemento che possa far considerare al Tribunale che l'attore abbia avanzato la sua richiesta di godimento dell'immobile al fine di far fruttare il bene in questione.
La richiesta di indennità per l'uso esclusivo di un bene ereditario da parte di un coerede non può basarsi solo sulla mera pretesa: il richiedente -nel caso di specie, avrebbe Parte_1 dovuto dimostrare concretamente di essere stato privato del godimento del bene e che tale privazione gli ha causato un danno patrimoniale.
Nel caso di specie al di là della reiterata richiesta, non è stato nemmeno dedotto un utilizzo specifico che se ne sarebbe fatto, e tantomeno il danno arrecato in termini concreti e circostanziati.
Analoghe motivazioni valgono per il rigetto della domanda avanzata da in ordine Parte_2 alla indennità di occupazione dell'appartamento ubicato al secondo piano di Via G-M- PA 18
e il locale autorimessa di cui è comproprietaria la convenuta, utilizzazione che, peraltro, non è stata circostanziatamente documentata e provata. Parimenti per il terreno ubicato in Montella nei pressi del cimitero.
Con riguardo a dette domande, unitamente al rimborso per l'autovettura, non è stata prodotta alcuna documentazione.
Dichiarazione a firma del de cuius apposta sugli assegni € 10.00 e € 30.000
Va ritenuta, nel caso di specie, documentalmente provata la donazione indiretta, vista la espressa dichiarazione che la somma di € 40.000 vada considerata ai fini della collazione ed imputazione alla quota di . Parte_2
In sintesi, vanno rigettate tute le pretese delle arti ad eccezione di quest'unica somma -pari a €
40.000,00, da imputare a collazione da parte dell'attore in favore della sorella.
Le spese saranno definite al definitivo.
pqm
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando
Rigetta le domande avanzate dalla parte attrice;
Parte_1 rigetta le domande avanzate da;
Parte_2 dispone che venga messa a collazione la somma di € 40.000,00 giusta scrittura del 27.4.2009; spese al definitivo dispone il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza
Avellino, 28.10.2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Iandiorio