Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 16/01/2026, n. 362
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Omessa notifica avviso di accertamento

    La Corte rileva che per le cartelle di pagamento notificate, le doglianze relative all'omessa notifica della cartella stessa e alla prescrizione sono infondate, in quanto la notifica è avvenuta in date che non hanno permesso la maturazione della prescrizione decennale. Le altre doglianze andavano sollevate in un ricorso avverso la cartella di pagamento divenuta definitiva.

  • Rigettato
    Decadenza dell'azione dell'A.F. e del Concessionario

    La Corte ritiene infondate le doglianze relative alla prescrizione e all'omessa notifica delle cartelle di pagamento regolarmente notificate, in quanto i termini di prescrizione non sono maturati. Le ulteriori contestazioni dovevano essere sollevate avverso le cartelle di pagamento divenute definitive.

  • Rigettato
    Violazione art. 36-bis D.P.R. 600/73 per omessa notifica comunicazione di liquidazione

    La Corte ritiene che le doglianze relative all'omessa notifica della cartella di pagamento e alla prescrizione siano infondate per le cartelle regolarmente notificate, in quanto i termini di prescrizione non sono maturati. Le altre contestazioni andavano proposte avverso le cartelle di pagamento divenute definitive.

  • Rigettato
    Omessa notifica cartelle di pagamento

    La Corte rileva che per alcune cartelle di pagamento (n. 293 2016 0048303804 e n. 293 2018 0007512548) non è stata provata l'avvenuta notifica, pertanto vengono annullate. Per le altre cartelle regolarmente notificate, le doglianze relative all'omessa notifica sono infondate.

  • Rigettato
    Prescrizione dei tributi

    La Corte ritiene che per le cartelle di pagamento regolarmente notificate, la prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 c.c. non sia maturata.

  • Rigettato
    Prescrizione tassa auto

    La Corte rileva che per la cartella di pagamento relativa alla tassa auto (n. 293 2016 0048303804) non è stata provata l'avvenuta notifica, pertanto viene annullata. Per le altre cartelle regolarmente notificate, le doglianze relative alla prescrizione sono infondate.

  • Rigettato
    Nullità intimazione per violazione L. 212/2000

    La Corte ritiene che le doglianze relative all'omessa notifica della cartella di pagamento e alla prescrizione siano infondate per le cartelle regolarmente notificate, in quanto i termini di prescrizione non sono maturati. Le altre contestazioni andavano proposte avverso le cartelle di pagamento divenute definitive.

  • Rigettato
    Decadenza dell'ente impositore per decorrenza termini

    La Corte ritiene che le doglianze relative all'omessa notifica della cartella di pagamento e alla prescrizione siano infondate per le cartelle regolarmente notificate, in quanto i termini di prescrizione non sono maturati. Le altre contestazioni andavano proposte avverso le cartelle di pagamento divenute definitive.

  • Rigettato
    Mancata indicazione modalità calcolo interessi e sanzioni

    La Corte ritiene che le doglianze relative all'omessa notifica della cartella di pagamento e alla prescrizione siano infondate per le cartelle regolarmente notificate, in quanto i termini di prescrizione non sono maturati. Le altre contestazioni andavano proposte avverso le cartelle di pagamento divenute definitive.

  • Accolto
    Annullamento cartelle di pagamento non notificate

    La Corte accoglie il ricorso limitatamente alle cartelle di pagamento per le quali non è stata provata l'avvenuta notifica, annullandole.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 16/01/2026, n. 362
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 362
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo