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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 16/01/2026, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 362/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBERI SALVATORE, Presidente
AL GI, Relatore
URSO MARIA PIA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1166/2024 depositato il 15/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017016056 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017016056 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017016056 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017016056 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017016056 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017016056 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017016056 IVA-ALIQUOTE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017016056 IVA-ALIQUOTE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017016056 IVA-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017016056 RADIODIFFUSIONI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017016056 IRAP 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017016056 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320080055528735000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320080055528735000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320080108447654000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320080108447654000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160048303804000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160048303804000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160048303804000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160062297165000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti .è presente per pratica forense la dott.ssa Nominativo_1
/Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa del contribuente, impugnando l'intimazione di pagamento notificata in data 04.09.2023 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione sulla base delle iscrizioni a ruolo eseguite dall'Agenzia delle Entrate di Catania, ha lamentato l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, la decadenza dall'azione dell'A.F. e del Concessionario della riscossione, la violazione dell'art. 36/bis del D.P.
R. 600/73 per l'omessa notifica della comunicazione di liquidazione, l'omessa notifica delle cartelle di pagamento, la prescrizione dei tributi, la prescrizione relativamente alla tassa auto, la nullità dell'intimazione per la violazione della L. 212/2000, la decadenza dell'ente impositore per decorrenza dei termini, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'A.D.E. e l'A.D.E.R. si sono costituite in giudizio insistendo sul rispettivo operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, osserva che l'Agente della Riscossione, costituendosi in giudizio, ha prodotto le relate di notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione impugnata dalle quali emerge che:
la cartella di pagamento n. 293 2008 005528735 (I.R.A.P. 2004) è stata notificata in data 28.10.2008 a mani della moglie convivente e successivamente è stato notificato il preavviso di fermo consegnato a mani dello stesso ricorrente in data 16.04.2009 ed ancora è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 293 2017
9034048186 in data 21.02.2018 e successivamente è stata notificata in data 04.09.2023 l'intimazione di pagamento oggi impugnata non essendo maturata la prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 del c.c. ed applicabile ai tributi erariali. In conseguenza sono infondati per detta cartella i motivi del ricorso relativi all'omessa notifica della cartella di pagamento e della prescrizione mentre le restanti doglianze andavano proposte nell'eventuale ricorso non proposto contro la cartella di pagamento resasi definitiva per mancata opposizione;
la cartella di pagamento n. 293 2008 0108447654 (I.R.A.P. 2005) è stata notificata in data 16.03.2009 a mani di familiare convivente e successivamente in data 21.08.2018 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 293 2017 9034048186 e successivamente è stata notificata l'intimazione di pagamento in data 04.09.2023 non essendo maturata la prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 del c.c. trattandosi di tributi erariali. In conseguenza sono infondati i motivi del ricorso relativi all'omessa notifica della cartella di pagamento ed alla prescrizione del tributo. Mentre i restanti motivi esposti nell'atto introduttivo andavano sollevati nell'eventuale ricorso contro la cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata opposizione;
la cartella di pagamento n. 293 2016 0062297165 (Ritenute I.R.PE.F. 2013) è stata notificata in data
21.02.2017 a mani di persona di famiglia ed è stata spedita al ricorrente la raccomandata informativa in data
07.03.2017 e successivamente è stata notificata in data 04.09.2023 l'intimazione di pagamento oggi impugnata non essendo maturata la prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 del c.c. trattandosi di tributo erariale. In conseguenza sono infondati i motivi del ricorso relativi all'omessa notifica della cartella di pagamento e della prescrizione. Mentre i restanti motivi esposti nell'atto introduttivo andavano sollevati nell'eventuale ricorso non proposto contro la cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata opposizione.
Sulle cartelle di pagamento n. 293 2016 0048303804 (tassa auto 2010/I.R.PE.F. 2012) e n. 293 2018
0007512548 (canone rai 2013/ I.R.PE.F. 2013) va rilevato che non è stata provata l'avvenuta notifica delle cartelle nè dei successivi atti interruttivi della prescizione e quindi dette cartelle vanno annullate.
In conclusione il ricorso va parzialmente accolto nei sensi sopra indicati. Le spese del giudizio seguono la parziale soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Catania sezione 11, in parziale accoglimento del ricorso, annulla le cartelle di pagamento n. 804 finale e n. 548 finale non notificate ed indicate in motivazione. Rigetta nel resto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, limitatamente alle restanti cartelle di pagamento regolarmente notificate, che liquida in € 2.000,00 per ciascun ufficio costituito.
Catania, 4.dicembre.2025
Il Relatore Il Presidente
Dr. Giuseppe Palermo Dr. Salvatore Barberi
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBERI SALVATORE, Presidente
AL GI, Relatore
URSO MARIA PIA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1166/2024 depositato il 15/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017016056 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017016056 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017016056 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017016056 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017016056 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017016056 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017016056 IVA-ALIQUOTE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017016056 IVA-ALIQUOTE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017016056 IVA-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017016056 RADIODIFFUSIONI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017016056 IRAP 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017016056 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320080055528735000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320080055528735000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320080108447654000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320080108447654000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160048303804000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160048303804000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160048303804000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160062297165000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti .è presente per pratica forense la dott.ssa Nominativo_1
/Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa del contribuente, impugnando l'intimazione di pagamento notificata in data 04.09.2023 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione sulla base delle iscrizioni a ruolo eseguite dall'Agenzia delle Entrate di Catania, ha lamentato l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, la decadenza dall'azione dell'A.F. e del Concessionario della riscossione, la violazione dell'art. 36/bis del D.P.
R. 600/73 per l'omessa notifica della comunicazione di liquidazione, l'omessa notifica delle cartelle di pagamento, la prescrizione dei tributi, la prescrizione relativamente alla tassa auto, la nullità dell'intimazione per la violazione della L. 212/2000, la decadenza dell'ente impositore per decorrenza dei termini, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'A.D.E. e l'A.D.E.R. si sono costituite in giudizio insistendo sul rispettivo operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, osserva che l'Agente della Riscossione, costituendosi in giudizio, ha prodotto le relate di notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione impugnata dalle quali emerge che:
la cartella di pagamento n. 293 2008 005528735 (I.R.A.P. 2004) è stata notificata in data 28.10.2008 a mani della moglie convivente e successivamente è stato notificato il preavviso di fermo consegnato a mani dello stesso ricorrente in data 16.04.2009 ed ancora è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 293 2017
9034048186 in data 21.02.2018 e successivamente è stata notificata in data 04.09.2023 l'intimazione di pagamento oggi impugnata non essendo maturata la prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 del c.c. ed applicabile ai tributi erariali. In conseguenza sono infondati per detta cartella i motivi del ricorso relativi all'omessa notifica della cartella di pagamento e della prescrizione mentre le restanti doglianze andavano proposte nell'eventuale ricorso non proposto contro la cartella di pagamento resasi definitiva per mancata opposizione;
la cartella di pagamento n. 293 2008 0108447654 (I.R.A.P. 2005) è stata notificata in data 16.03.2009 a mani di familiare convivente e successivamente in data 21.08.2018 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 293 2017 9034048186 e successivamente è stata notificata l'intimazione di pagamento in data 04.09.2023 non essendo maturata la prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 del c.c. trattandosi di tributi erariali. In conseguenza sono infondati i motivi del ricorso relativi all'omessa notifica della cartella di pagamento ed alla prescrizione del tributo. Mentre i restanti motivi esposti nell'atto introduttivo andavano sollevati nell'eventuale ricorso contro la cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata opposizione;
la cartella di pagamento n. 293 2016 0062297165 (Ritenute I.R.PE.F. 2013) è stata notificata in data
21.02.2017 a mani di persona di famiglia ed è stata spedita al ricorrente la raccomandata informativa in data
07.03.2017 e successivamente è stata notificata in data 04.09.2023 l'intimazione di pagamento oggi impugnata non essendo maturata la prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 del c.c. trattandosi di tributo erariale. In conseguenza sono infondati i motivi del ricorso relativi all'omessa notifica della cartella di pagamento e della prescrizione. Mentre i restanti motivi esposti nell'atto introduttivo andavano sollevati nell'eventuale ricorso non proposto contro la cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata opposizione.
Sulle cartelle di pagamento n. 293 2016 0048303804 (tassa auto 2010/I.R.PE.F. 2012) e n. 293 2018
0007512548 (canone rai 2013/ I.R.PE.F. 2013) va rilevato che non è stata provata l'avvenuta notifica delle cartelle nè dei successivi atti interruttivi della prescizione e quindi dette cartelle vanno annullate.
In conclusione il ricorso va parzialmente accolto nei sensi sopra indicati. Le spese del giudizio seguono la parziale soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Catania sezione 11, in parziale accoglimento del ricorso, annulla le cartelle di pagamento n. 804 finale e n. 548 finale non notificate ed indicate in motivazione. Rigetta nel resto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, limitatamente alle restanti cartelle di pagamento regolarmente notificate, che liquida in € 2.000,00 per ciascun ufficio costituito.
Catania, 4.dicembre.2025
Il Relatore Il Presidente
Dr. Giuseppe Palermo Dr. Salvatore Barberi