Articolo 19 della Legge 30 ottobre 1948, n. 1271
Articolo 18Articolo 20
Versione
15 novembre 1948
Art. 19.
Il Ministro per il tesoro ha facolta' di emettere Buoni ordinari del tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato.
Tale modificazione puo' riguardare anche la scadenza dei Buoni.
E' data facolta', altresi', al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni.
Entrata in vigore il 15 novembre 1948