Articolo 1937 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1913Articolo 1945
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
9 febbraio 2013
Art. 1937. Trasmissione delle liste di leva e accesso a esse (( 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 1936, la lista di leva e' firmata dal Sindaco e, nei primi dieci giorni del mese di aprile, e' trasmessa ovvero resa accessibile al Ministero della difesa esclusivamente in modalita' telematica, in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modificazioni. Si applica l' articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 . ))
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente