Versione
9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
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Art. 1937. Trasmissione delle liste di leva e accesso a esse (( 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 1936, la lista di leva e' firmata dal Sindaco e, nei primi dieci giorni del mese di aprile, e' trasmessa ovvero resa accessibile al Ministero della difesa esclusivamente in modalita' telematica, in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modificazioni. Si applica l' articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 . ))
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- 1. Semplificazione e agenda digitale: si (ri)parte?Accesso limitatoMaria Morena Ragone · https://www.altalex.com/ · 20 aprile 2012 · 0.7864024