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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9481 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 29507/2022 R.G.
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel. nel procedimento per ex art. 316 e ss. c.c. iscritto al n. r.g. 29507/2022
promosso da (C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. COMITE PATRIZIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
-Parte attrice-
nei confronti di (C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'avv. CAVALLIN FLAVIA CARMEN, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
-Parte convenuta -
, nata il [...], in [...] curatore speciale, avv. , in CP_2 Controparte_3 proprio ex art. 86 c.p.c.
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 19.1.2023
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in data 26.11.2025; letti gli atti ed i documenti di causa e le relazioni dei Servizi Sociali;
pronuncia il seguente
DECRETO Premesso che: con ricorso ex 316 bic c.c., art. 337 bis e ss c.c. depositato in data 26.7.2022 premesso Parte_1 di aver avuto una convivenza more uxorio con dalla quale è nata la figlia CP_1 CP_2 il 31.1.2021, ha chiesto, in via provvisoria, nelle more della presa in carico del nucleo famigliare da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti, di disporre l'affido esclusivo della figlia minore CP_2 alla madre con collocamento prevalente della stessa presso e con la mamma e di disporre visite padre/figlia un giorno a settimana, per massimo 3 ore, previo accordo con la madre, alla presenza dei nonni paterni;
di assegnare la casa coniugale alla madre;
di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento della somma mensile di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 50% della retta del nido di CP_2
con decreto del 5.9.2022 il Presidente di Sezione, dott.ssa Anna Cattaneo, lette le allegazioni di parte ricorrente in ordine agli agiti violenti del resistente nei suoi confronti, anche alla presenza della figlia minore e al grave abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti da parte del signor ha CP_2 CP_1 incaricato i Servizi sociali del Comune di Milano (luogo di residenza anagrafica della minore) di effettuare un'approfondita indagine psicosociale e psicodiagnostica sull'intero nucleo famigliare, assegnando termine per il deposito di una relazione al 20.12.2022;
parte resistente in data 20.12.2022 si è costituita in giudizio con memoria difensiva, chiedendo il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto e contrarie al preminente interesse della minore e, conseguentemente, ha chiesto a questo Tribunale di: disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso la madre e frequentazioni padre/figlia due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 16.30 alle ore 20.30, oltre a fine settimana alternati dal sabato mattina ore 10.00 alla domenica ore 20.30; di porre a proprio carico per il mantenimento della figlia minore l'obbligo al versamento di euro 150,00 CP_2 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con decreto collegiale del 12.1.2023 il Tribunale, ritenuto opportuno sperimentare un tentativo preliminare di conciliazione e delegare per l'incombente il Giudice onorario, dott.ssa De Giacomi, ha fissato udienza in data 14.4.2023 per la comparizione personale delle parti innanzi al medesimo Giudice onorario;
a tale udienza, tenutasi innanzi al Giudice onorario, dott.ssa De Giacomi, esaminata la relazione depositata dai Servizi sociali del in data 3.4.2023 nel contraddittorio delle parti, queste ultime, Controparte_4 dopo ampia discussione, hanno raggiunto il seguente accordo provvisorio:
- fino alla prossima udienza il padre contribuirà al mantenimento di versando alla madre CP_2 mensilmente un contributo di euro 450,00 di cui euro 250 vanno a coprire la propria quota del 50% delle spese di nido di ed euro 200 per contributo ordinario, oltre al 50% delle ulteriori spese CP_2 straordinarie per , come da Protocollo adottato dal Tribunale di Milano. CP_2
- Il padre si farà carico delle spese condominiali relative all'abitazione famigliare mentre la signora si farà carico integralmente delle utenze. Pt_1
- Le rate di muto verranno pagate al 50% dai genitori.
- La signora a diritto di chiedere integralmente l'assegno unico e le eventuali agevolazioni statali Pt_1 di sostegno.
- Concordano sulla possibilità che venga affidata congiuntamente ai genitori con limitazione CP_2 delle capacità genitoriale per quanto attiene alle materie di salute e di istruzione di . Al riguardo CP_2
i genitori vorrebbero richiedere chiarimento ai Servizi sociali in ordine alla prospettata e provvisoria limitazione alla capacità genitoriale e sue implicazioni come da suggerimento dei Servizi Sociali.
- Concordano altresì sul fatto che i Servizi Sociali valutino la possibilità che gli incontri padre - figlia avvengano senza la presenza dei nonni paterni, ove non ravvisino contrindicazioni, considerando anche che tale accorgimento è stato seguito dai genitori in assenza di un provvedimento formale del Giudice in tal senso.
- Concordano sul monitoraggio del nucleo famigliare da parte degli stessi Servizi Sociali. - I genitori concordano sul proseguire i percorsi già intrapresi di supporto alla genitorialità. Il Giudice onorario ha, quindi, rinviato la causa per la prosecuzione dell'audizione delle parti all'udienza del 21.09.2023;
con decreto provvisorio dell'11.5.2023 il Tribunale, in composizione collegiale, ha così provveduto: letti gli atti del procedimento ed esaminata la documentazione di causa;
visti gli esiti dell'udienza celebrata in data 14.04.2023 avanti al GOT delegato dal Collegio Dott.ssa De Giacomi;
rilevato che con relazione pervenuta a codesta AG in data 3 aprile 2023 i Servizi Sociali incaricati dall'indagine sociale svolta, hanno concluso che “gli scriventi ritengono utile e tutelante per la minore che codesta AG valuti la possibilità di una limitazione temporanea della responsabilità genitoriale per accompagnare i genitori nelle scelte inerenti la salute e l'istruzione di e garantire un CP_2 monitoraggio del contesto familiare soprattutto a fronte dell'evoluzione del procedimento penale in corso. Si ritengono, in ogni caso, fondamentali gli esiti dei percorsi personali avviati dai signori presso i Servizi Specialistici SERD/NOA, nonché degli approfondimenti psicodiagnostici Parte_2 avviati presso al CFI di Piazzale Accursio, che potranno delineare ulteriori interventi a supporto dei signori;
Parte_2 rilevato che all'udienza del 14 aprile 2023 i genitori si sono detti d'accordo sulla limitazione della capacità genitoriale prospettata dai Servizi Sociali per quanto attiene alle materie di salute e istruzione di , sulla regolamentazione da parte degli stessi Servizi delle modalità di incontro padre-figlia, CP_2 sul monitoraggio da parte dei Servizi Sociali incaricati e sulla prosecuzione dei percorsi già intrapresi dagli stessi di supporto alla genitorialità; rilevato, inoltre, che le parti all'udienza celebrata avanti il GOT hanno raggiunto accordi provvisori di natura economica del seguente tenore: il padre contribuirà al mantenimento di versando alla CP_2 madre mensilmente un contributo di euro 450,00 di cui euro 250 vanno a coprire la propria quota del 50% delle spese di nido di ed euro 200 per contributo ordinario, oltre al 50% delle ulteriori CP_2 spese straordinarie per , come da Protocollo adottato dal Tribunale di Milano. CP_2
Il padre si farà carico delle spese condominiali relative all'abitazione famigliare mentre la signora Pt_1 si farà carico integralmente delle utenze. Le rate di muto verranno pagate al 50% dai genitori. La signora ha diritto di chiedere integralmente l'assegno unico e le eventuali agevolazioni statali Pt_1 di sostegno. ritenuto opportuno acquisire gli approfondimenti in ordine agli esiti dei percorsi personali avviati dai signori presso i Servizi Specialistici SERD/NOA nonché degli approfondimenti Parte_2 psicodiagnostici avviati presso al CFI di Piazzale Accursio, che potranno delineare ulteriori interventi a supporto dei signori Parte_2 valutato l'interesse primario della minore e ritenuto che la soluzione prospettata dai Servizi Sociali sia la più utile e tutelante per la minore stessa;
ritenuta l'opportunità di nominare un curatore speciale per che garantisca he gli intresi della CP_2 minore siano adeguatamente rappresentati nel giudizio e gli interventi delegati ai servizi Sociali dell'ente affidatario abbiano effettiva realizzazione
P.Q.M.
Adotta i seguenti provvedimenti provvisori nell'interesse del nucleo e della figlia minore: nomina in favore di nata il [...] un curatore speciale individuato nell'Avv. Parte_3 del Foro di Milano;
Controparte_3 assegna al curatore speciale termine fino al 10.06.2023 per depositare una memoria di costituzione nell'interesse della minore;
limita provvisoriamente la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori attribuendola ai Servizi sociali del Comune di Milano, per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse inerenti alla salute e l'istruzione di . L'ente affidatario assumerà ogni decisione avuto riguardo all'esclusivo CP_2 interesse della minore, sentiti i genitori e il curatore speciale;
incarica i Servizi Sociali del Comune di Milano, sentiti i genitori e il curatore speciale della minore, di regolamentare la frequentazione padre-figlia –anche per il periodo estivo- con modalità ritenute più opportune, valutando l'opportunità che gli incontri avvengano in presenza dei nonni paterni ovvero di un educatore, avuto riguardo al benessere psico fisico della minore e tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per i genitori;
incarica i Servizi Sociali del , in collaborazione con i Servizi , Controparte_4 Controparte_5 ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di proseguire gli interventi di supporto alla genitorialità per entrambi i genitori e di fare pervenire una relazione sugli esiti dei percorsi personali avviati dai signori presso SERD/NOA e CFI di Piazzale Accursio entro la data del 18 settembre 2023; Parte_2 recepisce allo stato gli accordi di natura economica intervenuti tra i genitori;
rinvia il procedimento avanti alla dott.ssa De Giacomi all'udienza già calendarizzata del 21 settembre 2023 alle ore 13 per l'esame della relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali, disponendo la comparizione personale delle parti
alla udienza del 21.9.2023, tenutasi dinnanzi al GOT delegato, dott.ssa De Giacomi, sentite le parti e il curatore speciale - il quale ha evidenziato che i contatti tra i genitori sono ripresi -, i genitori, a parziale modifica di quanto concordato alla precedente udienza, hanno concordato quanto segue:
- il padre contribuirà al mantenimento ordinario di mediante il pagamento alla madre CP_2 Pt_1 dell'importo di euro 200 mensili entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario. Importo
[...] soggetto a rivalutazione Istat annuale con decorrenza dal mese di settembre 2023. Il signor si CP_1 farà carico delle spese condominiali relative alla casa familiare;
-Le spese relative al nido di e della relativa mensa verranno pagate dal padre al 60% mentre le CP_2 restanti spese straordinarie di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Milano verranno sopportate dai genitori al 50%;
-La signora avrà diritto a percepire al 100% l'assegno unico o altri importi di sostegno. Parte_1
Il Giudice ha, dunque, rimesso gli atti al Collegio per quanto di sua competenza;
con decreto del 12.10.2023 il Tribunale, letti gli atti di causa e il verbale dell'udienza tenuta dal GOT, Dott.ssa De Giacomi, in data 21.9.2023, ritenuta la necessità di acquisire aggiornamenti in merito al procedimento penale pendente nei confronti del resistente ha fissato l'udienza del CP_1
14.11.2023 per la comparizione personale delle parti avanti al Giudice relatore delegato, dott.ssa Valentina Maderna;
a tale udienza, tenutasi dinnanzi al Giudice relatore, dott.ssa Valentina Maderna, il Giudice ha dato atto che la Procura della Repubblica non aveva trasmesso alcun atto relativo al procedimento penale pendente nei confronti del convenuto. I genitori hanno riferito un significativo miglioramento dei loro rapporti, evidenziando di trascorrere insieme un tempo considerevole e di collaborare efficacemente nell'esercizio delle rispettive responsabilità genitoriali. Il curatore speciale ha rappresentato di doversi confrontare con i SS in ordine al regime di affido maggiormente rispondete ai bisogni di in specie per capire se - CP_2 fermi i supporti – sia necessario proseguire con la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi oppure no. Le parti, all'esito, dopo ampia discussione, hanno raggiunto il seguente accordo in ordine alle frequentazioni padre/figlia:
- fino alla prossima udienza il papà starà con giovedì e venerdì dall'uscita da scuola alle 20.30 CP_2 dopo cena, il sabato o la domenica di ogni fine settimana dalle 10 alle 20.30. Nei medesimi giorni quando porterà a casa la bimba il si occuperà di portare fuori i cani. Durante le festività di Natale, CP_1 ferma la regolamentazione di cui sopra, starà con il papà il 24 dicembre e con la mamma il 25 CP_2
e il 26, il 31 dicembre con il papà e il 1.01.2024 con la mamma. Il Giudice relatore ha, quindi, rinviato all'udienza del 7.3.2024 e assegnato ai SS termine fino al 29.2.2024 per trasmettere una relazione aggiornata sul nucleo famigliare;
all'udienza del 7.3.2024, esaminate le relazioni dei SS del depositate in data 16.1.2024, CP_4 CP_4 in data 12.2.2024 ed in data 5.3.2024 nel contraddittorio le parti - le quali hanno dichiarato di essere in accordo sull'introduzione dei pernotti della figlia con il papà – e, sentito il curatore speciale - il CP_2 Par quale ha evidenziato come l' avesse riportato un alto grado di conflittualità tra i genitori - , il Giudice relatore ha confermato i provvedimenti provvisori attualmente vigenti con particolare riferimento alla regolamentazione dei tempi di frequentazione della minore con ciascun genitore, predisponendo un calendario sentite le parti e il curatore speciale, ha disposto che i SS attivino l'educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori e ha rinviato il procedimento all'udienza del 19.9.2024;
a tale udienza sono state esaminate le relazioni depositate dal Servizio sociale del di Milano CP_4 depositate in data 5.3.2024, in data 28.3.2024 ed in data 12.9.2024 nel contraddittorio delle parti. In particolare, il curatore speciale ha evidenziato che, sebbene la vendita della casa famigliare abbia determinato un generale miglioramento della situazione complessiva del nucleo, ci sono stati comunque episodi in cui i genitori non sono riusciti a prendere accordi relativi rendendo necessario CP_2
l'intervento dei SS. All'esito, i genitori hanno raggiunto il seguente accordo in punto economico:
1. con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2024 il padre contribuirà al mantenimento di CP_2 mediante versamento in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese in favore della madre della somma di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno;
2. il padre sosterrà il 50% della retta dell'asilo privato frequentata dalla minore (comprensiva di mensa e costo dopo scuola);
3. l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre;
4. le spese sanitarie del cane verranno suddivise tra le parti in ragione del 50%. si impegna Parte_1
a comunicare tempestivamente a prescrizioni veterinarie e giustificativi di spesa. CP_1
Il Giudice relatore ha: - confermato le statuizioni attualmente vigenti;
- precisato la necessità di attivare il servizio di educativa domiciliare, in specie presso l'abitazione paterna, potendo l'educatore svolgere l'importante duplice funzione di: osservare la relazione padre/figlia e garantire che sia evitato qualsiasi contatto tra i genitori al momento del passaggio della minore;
- precisato che il supporto alla genitorialità deve essere attivato senza ritardo in favore di entrambe le parti mediante la calendarizzazione di incontri disgiunti;
- confermato l'opportunità che venga attivato un percorso di supporto psicologico individuale in favore dei genitori;
- disposto che i SS acquisiscano informazioni aggiornate dalle insegnanti e dal pediatra di - ha CP_2 recepito l'accordo economico raggiunto dalle parti;
- rinviato la causa all'udienza del 6.2.2025 (successivamente differita – con decreto del 31.1.2025 – al 9.7.2025);
- assegnato ai SS del Comune di Milano termine fino al 20.1.2024 per trasmettere una relazione di aggiornamento;
all'udienza del 9.7.2025 sono state esaminate le relazioni depositate dal Servizio sociale del di CP_4
Milano depositate in data 8.11.2024, in data 26.5.2025, in data 17.6.2025 ed in data 24.6.2025 nel contraddittorio delle parti e i loro procuratori, all'esito, hanno domandato un rinvio al mese di novembre per verificare l'andamento dei supporti e lo stato del procedimento penale pendente (RGNR 23311/2022) nei confronti del signor per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali in danno della CP_1 signora Pt_1
all'udienza del 26.11.2025 il procuratore di parte convenuta ha rappresentato che, con riferimento al procedimento penale pendente a carico del signor la signora ha rimesso la querela e non CP_1 Pt_1 si è pertanto costituita parte civile e, esaminata la relazione conclusiva depositata dal Servizio sociale del Comune di Milano in data 14.11.2025 nel contraddittorio delle parti, i loro procuratori hanno chiesto di precisare conclusioni congiunte come segue:
1. affido condiviso di con collocamento prevalente anche ai fini della residenza anagrafica CP_2 presso e con la mamma
2. salvi diversi e migliori accordi tra i genitori il papà terrà con sé a fine settimana alternati dal CP_2 venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera dopo cena oltre il martedì di ogni settimana dall'uscita da scuola con pernottamento e nelle settimane che terminano con il week-end di competenza materna il giovedì dall'uscita da scuola riaccompagnandola a casa della mamma dopo cena. Nel periodo di sospensione scolastica legato alle festività natalizie la minore starà per uguale tempo con ciascun genitore secondo gli accordi che verranno presi annualmente dagli stessi;
il periodo di sospensione scolastica legato alla Pasqua e al Carnevale sarà trascorso d con ciascun genitore secondo il CP_2 calendario ordinario;
i cc.dd. ponti con il genitore a cui spetta il fine settimana contiguo;
durante l'estate la minore starà due settimane consecutive ad agosto con ciascun genitore alternando su base annuale il primo e il secondo periodo;
nei mesi di giugni e luglio i genitori concordano di secondo il calendario ordinario
3. conferma dell'incarico già conferito ai SS del Comune di Milano, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio, di proseguire-per il tempo ritenuto necessario nell'interesse di alla CP_2 fine di consolidare le competenze acquisite dai genitori, il supporto alla genitorialità e l'educativa domiciliare presso entrambi i contesti
4. conferma del contributo paterno al mantenimento di nella misura di € 400 mensili da versarsi CP_2 in via anticipata entro il giorno 1 di ogni mese (somma soggetta a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT – prima rivalutazione ottobre 2025) oltre al 50% straordinarie individuate come da Linee Guida del protocollo del Tribunale di Milano.
5. le parti concordano che il 50% delle spese veterinarie e medicine relative ai due cani saranno a carico di CP_1
6. l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla madre
7. spese di lite compensate. Il Giudice ha, quindi, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
*** Sulla responsabilità genitoriale. Il Collegio ritiene che, come richiesto nelle conclusioni congiunte dai genitori e dal curatore speciale del minore, in adesione alle conclusioni dei Servizi sociali del Comune di Milano da ultimo rassegnate nella relazione depositata in data 14.11.2025, debba essere disposto il reintegro di entrambi i genitori nella responsabilità genitoriale e, dunque, l'affido condiviso di ad entrambi i genitori. CP_2
Deve, innanzitutto, premettersi che il presente procedimento è stato instaurato in un contesto di elevata criticità della relazione intrafamiliare (nell'atto introduttivo la madre aveva allegato condotte violente del convenuto nei propri confronti — per i quali aveva sporto denuncia querela, successivamente rimessa — e un significativo abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti da parte del padre). L'evoluzione del rapporto tra i genitori è, poi, nel corso del giudizio, risultata altalenante: all'udienza del 14 novembre 2023 gli stessi avevano dichiarato di collaborare proficuamente nell'esercizio delle responsabilità genitoriali, ma, nelle relazioni dei Servizi Sociali del Comune di Milano di poco successive del 5 marzo 2024 e del 12 settembre 2024, nonché all'udienza del 7 marzo 2024, è nuovamente emerso un quadro di forte conflittualità, con persistenti criticità comunicative e una relazione ancora rigidamente polarizzata e caratterizzata da interlocuzioni – esclusivamente via WhatsApp ed e-mail — che denotavano una incapacità di addivenire a soluzioni condivise senza reciproche accuse e recriminazioni. Tuttavia, le relazioni dei Servizi sociali depositate in data 24.6.2025, 7.11.2025 ed in data 14.11.2025 hanno evidenziato ormai da tempo una situazione famigliare più stabile e più serena. In particolare, è stato evidenziato:
- che la rete di supporto messa a punto in favore dei genitori (supporto psicologico e alla genitorialità ed educativa domiciliare presso le abitazioni materna e paterna) ha favorito una evoluzione positiva delle dinamiche genitoriali, comportando una maggiore collaborazione reciproca (cfr. relazione dei SS del Comune di Milano depositata in data 24.6.2025);
- quanto alla madre, che “partecipa in modo motivato al percorso psicologico con la costruzione di un'alleanza di lavoro che appare evidente dalla sua capacità di confrontarsi e di utilizzare in modo proficuo quanto emerso nel lavoro psicologico … con particolare riferimento alla sua posizione emotiva nei confronti del signor si osserva l'acquisizione progressiva di una capacità di rimodulare la CP_1 narrazione degli eventi storici ed emotivi che hanno caratterizzato la loro relazione e la loro crisi. Al momento percepisce il padre della bimba come un interlocutore importante per la gestione di e CP_2 per la condivisione delle funzioni genitoriali, con la costruzione di una relazione che, al momento, la signora percepisce come più reciproca, serena e collaborativa. Con il tempo la signora ha attivato un canale comunicativo con il sig. che riguarda esclusivamente la loro bambina ed i suoi bisogni CP_1 mostrando di riuscire progressivamente a disinvestire le dinamiche conflittive … appare capace di mettere a fuoco i bisogni della bambina e l'importanza di garantirle una frequentazione regolare e continuativa con il padre. Ha accolto positivamente l'attivazione dell'intervento di educativa domiciliare del quale si dice contenta e riporta che la bambina ha a sua volta accolto con piacere la figura dell'educatore” (cfr. relazione dei SS del Comune di Milano depositata in data 7.11.2025);
- quanto al padre, che “si è sempre presentato agli incontri regolarmente dimostrando di usare in modo costruttivo spazi e tempi a lui dedicati, problematizzandone i contenuti e mettendosi in discussione quando necessario … Obiettivo del padre della minore è il benessere della bambina e la lettura dei suoi bisogni. Dagli ultimi colloqui è emerso un maggiore e più sereno confronto con la ex compagna ed un rapporto estremamente positivo di con l'educatore” (cfr. relazione dei SS del Comune di Milano CP_2 depositata in data 7.11.2025);
- che i genitori “si mostrano collaborativi sia tra loro sia nell'organizzazione della quotidianità della bambina” e che “riescono a gestire in autonomia eventuali imprevisti o variazioni nella programmazione” (cfr. relazione dei SS del di Milano depositata in data 14.11.2025); CP_4
- che è stato osservato “un cambiamento positivo nel comportamento della bambina, che sembrerebbe più serena e maggiormente propensa a condividere momenti di gioco con i compagni all'uscita da scuola, mentre in precedenza tendeva a voler rientrare subito a casa” (cfr. relazione dei SS del Comune di Milano depositata in data 14.11.2025). Quanto sopra e, in particolare, il depotenziamento della dinamica recriminatoria e conflittuale tra i genitori e la loro maggiore capacità di comunicazione e collaborazione nell'interesse di riscontrata a CP_2 partire da giugno 2025, porta il Collegio a ritenere che le conclusioni congiunte delle parti come sopra trascritte, recettive delle indicazioni dei SS del Comune di Milano e delle osservazioni del curatore speciale, possono essere fatte proprie dal Tribunale. Quanto ai tempi e alle modalità di frequentazione di con ciascuno dei genitori, i Servizi sociali CP_2 del Comune di Milano nella relazione depositata in data 14.11.2025 hanno evidenziato che i genitori, a partire da settembre, d'intesa con il Servizio sociale, hanno autonomamente ampliato i weekend di permanenza paterna (con inizio il venerdì, all'uscita da scuola, fino alla domenica, mentre in precedenza avevano inizio il sabato mattina) e hanno saputo gestire imprevisti o variazioni nella organizzazione, dimostrando una buona capacità di collaborazione e di gestione condivisa degli aspetti organizzativi riguardanti la minore. Alla luce di tali progressi, il Servizio ha ritenuto non più necessario un intervento diretto, proponendo di riconsiderare il mandato conferito in materia di regolamentazione dei tempi di permanenza. In considerazione di quanto sopra, il Collegio ritiene in linea con l'interesse della minore disporre in conformità all'accordo delle parti e, quindi, che, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, il papà terrà con sé a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera dopo cena, CP_2 oltre il martedì di ogni settimana dall'uscita da scuola con pernottamento e, nelle settimane che terminano con il weekend di competenza materna, il giovedì dall'uscita da scuola riaccompagnandola a casa della mamma dopo cena. Nel periodo di sospensione scolastica legato alle festività natalizie, la minore starà per uguale tempo con ciascun genitore secondo gli accordi che verranno presi annualmente dagli stessi;
il periodo di sospensione scolastica legato alla Pasqua e al Carnevale sarà trascorso da con ciascun CP_2 genitore secondo il calendario ordinario;
i cc.dd. ponti con il genitore a cui spetta il fine settimana contiguo;
durante l'estate, la minore starà due settimane consecutive ad agosto con ciascun genitore alternando su base annuale il primo e il secondo periodo;
nei mesi di giugni e luglio i genitori concordano di seguire il calendario ordinario. Considerate le vicissitudini del nucleo famigliare e che il cambiamento è recente e necessita di essere consolidato, i SS del Comune di Milano, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio, dovranno provvedere, per il tempo ritenuto necessario, nell'interesse di a: CP_2
- curare la prosecuzione del supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori;
- curare la prosecuzione dell'educativa domiciliare presso entrambi i contesti materno e paterno. Inoltre, i SS del Comune di Milano dovranno provvedere a curare la prosecuzione dell'attività di monitoraggio e vigilanza sullo stato di benessere psicofisico della minore e sul nucleo familiare al fine di osservare la tenuta dei miglioramenti che nell'ultimo periodo hanno interessato il nucleo famigliare.
Sul mantenimento della figlia minore . CP_2
Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento della figlia minore non CP_2 presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, pertanto, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa. Pertanto, le istanze avanzate in ordine al contributo al mantenimento della minore possono trovare CP_2 integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme. Come da accordo raggiunto dalle parti, l'assegno unico relativo alla figlia minore verrà percepito dalla ricorrente nella misura del 100%.
Sulle spese di lite. Le spese di lite devono dichiararsi interamente compensate tra le parti, alla luce dell'accordo raggiunto tra le stesse all'esito del presente giudizio. Le spese di lite del curatore speciale verranno liquidate, come da separato decreto, successivamente al deposito dell'istanza di liquidazione e della nota spese da parte del curatore speciale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide: 1. , nata il [...], in [...] condivisa ad entrambi i genitori;
Persona_1
2. Dispone, anche sull'accordo delle parti, che sia collocata in via prevalente, anche ai fini della CP_2 residenza anagrafica, presso e con la mamma;
3. Dispone, anche sull'accordo delle parti, che, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, il papà terrà con sé a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera dopo cena, CP_2 oltre il martedì di ogni settimana dall'uscita da scuola con pernottamento e, nelle settimane che terminano con il weekend di competenza materna, il giovedì dall'uscita da scuola riaccompagnandola a casa della mamma dopo cena. Nel periodo di sospensione scolastica legato alle festività natalizie, la minore starà per uguale tempo con ciascun genitore secondo gli accordi che verranno presi annualmente dagli stessi;
il periodo di sospensione scolastica legato alla Pasqua e al Carnevale sarà trascorso da con ciascun genitore secondo il CP_2 calendario ordinario;
i cc.dd. ponti con il genitore a cui spetta il fine settimana contiguo;
durante l'estate, la minore starà due settimane consecutive ad agosto con ciascun genitore alternando su base annuale il primo e il secondo periodo;
nei mesi di giugni e luglio i genitori concordano di seguire il calendario ordinario;
4. Dispone che il Servizio Sociale del Comune di Milano, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio, provveda, per il tempo ritenuto necessario, nell'interesse di al fine di consolidare le CP_2 competenze acquisite dai genitori, a:
- curare la prosecuzione del supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori;
- curare la prosecuzione dell'educativa domiciliare presso entrambi i contesti materno e paterno;
- continuare a svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione e la crescita della minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di minori, Autorità giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;
5. Conferma, sull'accordo delle parti, l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 1 di ogni mese, per 12 mensilità, della somma di euro 400,00, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione ottobre 2025), oltre al 50% delle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente;
6. Dà atto che le parti concordano che il 50% delle spese veterinarie e delle medicine relative ai due cani saranno a carico di CP_1
7. Dà atto che le parti hanno concordato che l'AUU venga percepito per intero dalla madre;
8. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Decreto immediatamente esecutivo. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26.11.2025
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti, al curatore speciale e al Servizio Sociale del Comune di Milano.
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Laura Maria Cosmai
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel. nel procedimento per ex art. 316 e ss. c.c. iscritto al n. r.g. 29507/2022
promosso da (C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. COMITE PATRIZIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
-Parte attrice-
nei confronti di (C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'avv. CAVALLIN FLAVIA CARMEN, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
-Parte convenuta -
, nata il [...], in [...] curatore speciale, avv. , in CP_2 Controparte_3 proprio ex art. 86 c.p.c.
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 19.1.2023
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in data 26.11.2025; letti gli atti ed i documenti di causa e le relazioni dei Servizi Sociali;
pronuncia il seguente
DECRETO Premesso che: con ricorso ex 316 bic c.c., art. 337 bis e ss c.c. depositato in data 26.7.2022 premesso Parte_1 di aver avuto una convivenza more uxorio con dalla quale è nata la figlia CP_1 CP_2 il 31.1.2021, ha chiesto, in via provvisoria, nelle more della presa in carico del nucleo famigliare da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti, di disporre l'affido esclusivo della figlia minore CP_2 alla madre con collocamento prevalente della stessa presso e con la mamma e di disporre visite padre/figlia un giorno a settimana, per massimo 3 ore, previo accordo con la madre, alla presenza dei nonni paterni;
di assegnare la casa coniugale alla madre;
di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento della somma mensile di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 50% della retta del nido di CP_2
con decreto del 5.9.2022 il Presidente di Sezione, dott.ssa Anna Cattaneo, lette le allegazioni di parte ricorrente in ordine agli agiti violenti del resistente nei suoi confronti, anche alla presenza della figlia minore e al grave abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti da parte del signor ha CP_2 CP_1 incaricato i Servizi sociali del Comune di Milano (luogo di residenza anagrafica della minore) di effettuare un'approfondita indagine psicosociale e psicodiagnostica sull'intero nucleo famigliare, assegnando termine per il deposito di una relazione al 20.12.2022;
parte resistente in data 20.12.2022 si è costituita in giudizio con memoria difensiva, chiedendo il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto e contrarie al preminente interesse della minore e, conseguentemente, ha chiesto a questo Tribunale di: disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso la madre e frequentazioni padre/figlia due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 16.30 alle ore 20.30, oltre a fine settimana alternati dal sabato mattina ore 10.00 alla domenica ore 20.30; di porre a proprio carico per il mantenimento della figlia minore l'obbligo al versamento di euro 150,00 CP_2 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con decreto collegiale del 12.1.2023 il Tribunale, ritenuto opportuno sperimentare un tentativo preliminare di conciliazione e delegare per l'incombente il Giudice onorario, dott.ssa De Giacomi, ha fissato udienza in data 14.4.2023 per la comparizione personale delle parti innanzi al medesimo Giudice onorario;
a tale udienza, tenutasi innanzi al Giudice onorario, dott.ssa De Giacomi, esaminata la relazione depositata dai Servizi sociali del in data 3.4.2023 nel contraddittorio delle parti, queste ultime, Controparte_4 dopo ampia discussione, hanno raggiunto il seguente accordo provvisorio:
- fino alla prossima udienza il padre contribuirà al mantenimento di versando alla madre CP_2 mensilmente un contributo di euro 450,00 di cui euro 250 vanno a coprire la propria quota del 50% delle spese di nido di ed euro 200 per contributo ordinario, oltre al 50% delle ulteriori spese CP_2 straordinarie per , come da Protocollo adottato dal Tribunale di Milano. CP_2
- Il padre si farà carico delle spese condominiali relative all'abitazione famigliare mentre la signora si farà carico integralmente delle utenze. Pt_1
- Le rate di muto verranno pagate al 50% dai genitori.
- La signora a diritto di chiedere integralmente l'assegno unico e le eventuali agevolazioni statali Pt_1 di sostegno.
- Concordano sulla possibilità che venga affidata congiuntamente ai genitori con limitazione CP_2 delle capacità genitoriale per quanto attiene alle materie di salute e di istruzione di . Al riguardo CP_2
i genitori vorrebbero richiedere chiarimento ai Servizi sociali in ordine alla prospettata e provvisoria limitazione alla capacità genitoriale e sue implicazioni come da suggerimento dei Servizi Sociali.
- Concordano altresì sul fatto che i Servizi Sociali valutino la possibilità che gli incontri padre - figlia avvengano senza la presenza dei nonni paterni, ove non ravvisino contrindicazioni, considerando anche che tale accorgimento è stato seguito dai genitori in assenza di un provvedimento formale del Giudice in tal senso.
- Concordano sul monitoraggio del nucleo famigliare da parte degli stessi Servizi Sociali. - I genitori concordano sul proseguire i percorsi già intrapresi di supporto alla genitorialità. Il Giudice onorario ha, quindi, rinviato la causa per la prosecuzione dell'audizione delle parti all'udienza del 21.09.2023;
con decreto provvisorio dell'11.5.2023 il Tribunale, in composizione collegiale, ha così provveduto: letti gli atti del procedimento ed esaminata la documentazione di causa;
visti gli esiti dell'udienza celebrata in data 14.04.2023 avanti al GOT delegato dal Collegio Dott.ssa De Giacomi;
rilevato che con relazione pervenuta a codesta AG in data 3 aprile 2023 i Servizi Sociali incaricati dall'indagine sociale svolta, hanno concluso che “gli scriventi ritengono utile e tutelante per la minore che codesta AG valuti la possibilità di una limitazione temporanea della responsabilità genitoriale per accompagnare i genitori nelle scelte inerenti la salute e l'istruzione di e garantire un CP_2 monitoraggio del contesto familiare soprattutto a fronte dell'evoluzione del procedimento penale in corso. Si ritengono, in ogni caso, fondamentali gli esiti dei percorsi personali avviati dai signori presso i Servizi Specialistici SERD/NOA, nonché degli approfondimenti psicodiagnostici Parte_2 avviati presso al CFI di Piazzale Accursio, che potranno delineare ulteriori interventi a supporto dei signori;
Parte_2 rilevato che all'udienza del 14 aprile 2023 i genitori si sono detti d'accordo sulla limitazione della capacità genitoriale prospettata dai Servizi Sociali per quanto attiene alle materie di salute e istruzione di , sulla regolamentazione da parte degli stessi Servizi delle modalità di incontro padre-figlia, CP_2 sul monitoraggio da parte dei Servizi Sociali incaricati e sulla prosecuzione dei percorsi già intrapresi dagli stessi di supporto alla genitorialità; rilevato, inoltre, che le parti all'udienza celebrata avanti il GOT hanno raggiunto accordi provvisori di natura economica del seguente tenore: il padre contribuirà al mantenimento di versando alla CP_2 madre mensilmente un contributo di euro 450,00 di cui euro 250 vanno a coprire la propria quota del 50% delle spese di nido di ed euro 200 per contributo ordinario, oltre al 50% delle ulteriori CP_2 spese straordinarie per , come da Protocollo adottato dal Tribunale di Milano. CP_2
Il padre si farà carico delle spese condominiali relative all'abitazione famigliare mentre la signora Pt_1 si farà carico integralmente delle utenze. Le rate di muto verranno pagate al 50% dai genitori. La signora ha diritto di chiedere integralmente l'assegno unico e le eventuali agevolazioni statali Pt_1 di sostegno. ritenuto opportuno acquisire gli approfondimenti in ordine agli esiti dei percorsi personali avviati dai signori presso i Servizi Specialistici SERD/NOA nonché degli approfondimenti Parte_2 psicodiagnostici avviati presso al CFI di Piazzale Accursio, che potranno delineare ulteriori interventi a supporto dei signori Parte_2 valutato l'interesse primario della minore e ritenuto che la soluzione prospettata dai Servizi Sociali sia la più utile e tutelante per la minore stessa;
ritenuta l'opportunità di nominare un curatore speciale per che garantisca he gli intresi della CP_2 minore siano adeguatamente rappresentati nel giudizio e gli interventi delegati ai servizi Sociali dell'ente affidatario abbiano effettiva realizzazione
P.Q.M.
Adotta i seguenti provvedimenti provvisori nell'interesse del nucleo e della figlia minore: nomina in favore di nata il [...] un curatore speciale individuato nell'Avv. Parte_3 del Foro di Milano;
Controparte_3 assegna al curatore speciale termine fino al 10.06.2023 per depositare una memoria di costituzione nell'interesse della minore;
limita provvisoriamente la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori attribuendola ai Servizi sociali del Comune di Milano, per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse inerenti alla salute e l'istruzione di . L'ente affidatario assumerà ogni decisione avuto riguardo all'esclusivo CP_2 interesse della minore, sentiti i genitori e il curatore speciale;
incarica i Servizi Sociali del Comune di Milano, sentiti i genitori e il curatore speciale della minore, di regolamentare la frequentazione padre-figlia –anche per il periodo estivo- con modalità ritenute più opportune, valutando l'opportunità che gli incontri avvengano in presenza dei nonni paterni ovvero di un educatore, avuto riguardo al benessere psico fisico della minore e tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per i genitori;
incarica i Servizi Sociali del , in collaborazione con i Servizi , Controparte_4 Controparte_5 ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di proseguire gli interventi di supporto alla genitorialità per entrambi i genitori e di fare pervenire una relazione sugli esiti dei percorsi personali avviati dai signori presso SERD/NOA e CFI di Piazzale Accursio entro la data del 18 settembre 2023; Parte_2 recepisce allo stato gli accordi di natura economica intervenuti tra i genitori;
rinvia il procedimento avanti alla dott.ssa De Giacomi all'udienza già calendarizzata del 21 settembre 2023 alle ore 13 per l'esame della relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali, disponendo la comparizione personale delle parti
alla udienza del 21.9.2023, tenutasi dinnanzi al GOT delegato, dott.ssa De Giacomi, sentite le parti e il curatore speciale - il quale ha evidenziato che i contatti tra i genitori sono ripresi -, i genitori, a parziale modifica di quanto concordato alla precedente udienza, hanno concordato quanto segue:
- il padre contribuirà al mantenimento ordinario di mediante il pagamento alla madre CP_2 Pt_1 dell'importo di euro 200 mensili entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario. Importo
[...] soggetto a rivalutazione Istat annuale con decorrenza dal mese di settembre 2023. Il signor si CP_1 farà carico delle spese condominiali relative alla casa familiare;
-Le spese relative al nido di e della relativa mensa verranno pagate dal padre al 60% mentre le CP_2 restanti spese straordinarie di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Milano verranno sopportate dai genitori al 50%;
-La signora avrà diritto a percepire al 100% l'assegno unico o altri importi di sostegno. Parte_1
Il Giudice ha, dunque, rimesso gli atti al Collegio per quanto di sua competenza;
con decreto del 12.10.2023 il Tribunale, letti gli atti di causa e il verbale dell'udienza tenuta dal GOT, Dott.ssa De Giacomi, in data 21.9.2023, ritenuta la necessità di acquisire aggiornamenti in merito al procedimento penale pendente nei confronti del resistente ha fissato l'udienza del CP_1
14.11.2023 per la comparizione personale delle parti avanti al Giudice relatore delegato, dott.ssa Valentina Maderna;
a tale udienza, tenutasi dinnanzi al Giudice relatore, dott.ssa Valentina Maderna, il Giudice ha dato atto che la Procura della Repubblica non aveva trasmesso alcun atto relativo al procedimento penale pendente nei confronti del convenuto. I genitori hanno riferito un significativo miglioramento dei loro rapporti, evidenziando di trascorrere insieme un tempo considerevole e di collaborare efficacemente nell'esercizio delle rispettive responsabilità genitoriali. Il curatore speciale ha rappresentato di doversi confrontare con i SS in ordine al regime di affido maggiormente rispondete ai bisogni di in specie per capire se - CP_2 fermi i supporti – sia necessario proseguire con la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi oppure no. Le parti, all'esito, dopo ampia discussione, hanno raggiunto il seguente accordo in ordine alle frequentazioni padre/figlia:
- fino alla prossima udienza il papà starà con giovedì e venerdì dall'uscita da scuola alle 20.30 CP_2 dopo cena, il sabato o la domenica di ogni fine settimana dalle 10 alle 20.30. Nei medesimi giorni quando porterà a casa la bimba il si occuperà di portare fuori i cani. Durante le festività di Natale, CP_1 ferma la regolamentazione di cui sopra, starà con il papà il 24 dicembre e con la mamma il 25 CP_2
e il 26, il 31 dicembre con il papà e il 1.01.2024 con la mamma. Il Giudice relatore ha, quindi, rinviato all'udienza del 7.3.2024 e assegnato ai SS termine fino al 29.2.2024 per trasmettere una relazione aggiornata sul nucleo famigliare;
all'udienza del 7.3.2024, esaminate le relazioni dei SS del depositate in data 16.1.2024, CP_4 CP_4 in data 12.2.2024 ed in data 5.3.2024 nel contraddittorio le parti - le quali hanno dichiarato di essere in accordo sull'introduzione dei pernotti della figlia con il papà – e, sentito il curatore speciale - il CP_2 Par quale ha evidenziato come l' avesse riportato un alto grado di conflittualità tra i genitori - , il Giudice relatore ha confermato i provvedimenti provvisori attualmente vigenti con particolare riferimento alla regolamentazione dei tempi di frequentazione della minore con ciascun genitore, predisponendo un calendario sentite le parti e il curatore speciale, ha disposto che i SS attivino l'educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori e ha rinviato il procedimento all'udienza del 19.9.2024;
a tale udienza sono state esaminate le relazioni depositate dal Servizio sociale del di Milano CP_4 depositate in data 5.3.2024, in data 28.3.2024 ed in data 12.9.2024 nel contraddittorio delle parti. In particolare, il curatore speciale ha evidenziato che, sebbene la vendita della casa famigliare abbia determinato un generale miglioramento della situazione complessiva del nucleo, ci sono stati comunque episodi in cui i genitori non sono riusciti a prendere accordi relativi rendendo necessario CP_2
l'intervento dei SS. All'esito, i genitori hanno raggiunto il seguente accordo in punto economico:
1. con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2024 il padre contribuirà al mantenimento di CP_2 mediante versamento in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese in favore della madre della somma di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno;
2. il padre sosterrà il 50% della retta dell'asilo privato frequentata dalla minore (comprensiva di mensa e costo dopo scuola);
3. l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre;
4. le spese sanitarie del cane verranno suddivise tra le parti in ragione del 50%. si impegna Parte_1
a comunicare tempestivamente a prescrizioni veterinarie e giustificativi di spesa. CP_1
Il Giudice relatore ha: - confermato le statuizioni attualmente vigenti;
- precisato la necessità di attivare il servizio di educativa domiciliare, in specie presso l'abitazione paterna, potendo l'educatore svolgere l'importante duplice funzione di: osservare la relazione padre/figlia e garantire che sia evitato qualsiasi contatto tra i genitori al momento del passaggio della minore;
- precisato che il supporto alla genitorialità deve essere attivato senza ritardo in favore di entrambe le parti mediante la calendarizzazione di incontri disgiunti;
- confermato l'opportunità che venga attivato un percorso di supporto psicologico individuale in favore dei genitori;
- disposto che i SS acquisiscano informazioni aggiornate dalle insegnanti e dal pediatra di - ha CP_2 recepito l'accordo economico raggiunto dalle parti;
- rinviato la causa all'udienza del 6.2.2025 (successivamente differita – con decreto del 31.1.2025 – al 9.7.2025);
- assegnato ai SS del Comune di Milano termine fino al 20.1.2024 per trasmettere una relazione di aggiornamento;
all'udienza del 9.7.2025 sono state esaminate le relazioni depositate dal Servizio sociale del di CP_4
Milano depositate in data 8.11.2024, in data 26.5.2025, in data 17.6.2025 ed in data 24.6.2025 nel contraddittorio delle parti e i loro procuratori, all'esito, hanno domandato un rinvio al mese di novembre per verificare l'andamento dei supporti e lo stato del procedimento penale pendente (RGNR 23311/2022) nei confronti del signor per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali in danno della CP_1 signora Pt_1
all'udienza del 26.11.2025 il procuratore di parte convenuta ha rappresentato che, con riferimento al procedimento penale pendente a carico del signor la signora ha rimesso la querela e non CP_1 Pt_1 si è pertanto costituita parte civile e, esaminata la relazione conclusiva depositata dal Servizio sociale del Comune di Milano in data 14.11.2025 nel contraddittorio delle parti, i loro procuratori hanno chiesto di precisare conclusioni congiunte come segue:
1. affido condiviso di con collocamento prevalente anche ai fini della residenza anagrafica CP_2 presso e con la mamma
2. salvi diversi e migliori accordi tra i genitori il papà terrà con sé a fine settimana alternati dal CP_2 venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera dopo cena oltre il martedì di ogni settimana dall'uscita da scuola con pernottamento e nelle settimane che terminano con il week-end di competenza materna il giovedì dall'uscita da scuola riaccompagnandola a casa della mamma dopo cena. Nel periodo di sospensione scolastica legato alle festività natalizie la minore starà per uguale tempo con ciascun genitore secondo gli accordi che verranno presi annualmente dagli stessi;
il periodo di sospensione scolastica legato alla Pasqua e al Carnevale sarà trascorso d con ciascun genitore secondo il CP_2 calendario ordinario;
i cc.dd. ponti con il genitore a cui spetta il fine settimana contiguo;
durante l'estate la minore starà due settimane consecutive ad agosto con ciascun genitore alternando su base annuale il primo e il secondo periodo;
nei mesi di giugni e luglio i genitori concordano di secondo il calendario ordinario
3. conferma dell'incarico già conferito ai SS del Comune di Milano, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio, di proseguire-per il tempo ritenuto necessario nell'interesse di alla CP_2 fine di consolidare le competenze acquisite dai genitori, il supporto alla genitorialità e l'educativa domiciliare presso entrambi i contesti
4. conferma del contributo paterno al mantenimento di nella misura di € 400 mensili da versarsi CP_2 in via anticipata entro il giorno 1 di ogni mese (somma soggetta a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT – prima rivalutazione ottobre 2025) oltre al 50% straordinarie individuate come da Linee Guida del protocollo del Tribunale di Milano.
5. le parti concordano che il 50% delle spese veterinarie e medicine relative ai due cani saranno a carico di CP_1
6. l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla madre
7. spese di lite compensate. Il Giudice ha, quindi, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
*** Sulla responsabilità genitoriale. Il Collegio ritiene che, come richiesto nelle conclusioni congiunte dai genitori e dal curatore speciale del minore, in adesione alle conclusioni dei Servizi sociali del Comune di Milano da ultimo rassegnate nella relazione depositata in data 14.11.2025, debba essere disposto il reintegro di entrambi i genitori nella responsabilità genitoriale e, dunque, l'affido condiviso di ad entrambi i genitori. CP_2
Deve, innanzitutto, premettersi che il presente procedimento è stato instaurato in un contesto di elevata criticità della relazione intrafamiliare (nell'atto introduttivo la madre aveva allegato condotte violente del convenuto nei propri confronti — per i quali aveva sporto denuncia querela, successivamente rimessa — e un significativo abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti da parte del padre). L'evoluzione del rapporto tra i genitori è, poi, nel corso del giudizio, risultata altalenante: all'udienza del 14 novembre 2023 gli stessi avevano dichiarato di collaborare proficuamente nell'esercizio delle responsabilità genitoriali, ma, nelle relazioni dei Servizi Sociali del Comune di Milano di poco successive del 5 marzo 2024 e del 12 settembre 2024, nonché all'udienza del 7 marzo 2024, è nuovamente emerso un quadro di forte conflittualità, con persistenti criticità comunicative e una relazione ancora rigidamente polarizzata e caratterizzata da interlocuzioni – esclusivamente via WhatsApp ed e-mail — che denotavano una incapacità di addivenire a soluzioni condivise senza reciproche accuse e recriminazioni. Tuttavia, le relazioni dei Servizi sociali depositate in data 24.6.2025, 7.11.2025 ed in data 14.11.2025 hanno evidenziato ormai da tempo una situazione famigliare più stabile e più serena. In particolare, è stato evidenziato:
- che la rete di supporto messa a punto in favore dei genitori (supporto psicologico e alla genitorialità ed educativa domiciliare presso le abitazioni materna e paterna) ha favorito una evoluzione positiva delle dinamiche genitoriali, comportando una maggiore collaborazione reciproca (cfr. relazione dei SS del Comune di Milano depositata in data 24.6.2025);
- quanto alla madre, che “partecipa in modo motivato al percorso psicologico con la costruzione di un'alleanza di lavoro che appare evidente dalla sua capacità di confrontarsi e di utilizzare in modo proficuo quanto emerso nel lavoro psicologico … con particolare riferimento alla sua posizione emotiva nei confronti del signor si osserva l'acquisizione progressiva di una capacità di rimodulare la CP_1 narrazione degli eventi storici ed emotivi che hanno caratterizzato la loro relazione e la loro crisi. Al momento percepisce il padre della bimba come un interlocutore importante per la gestione di e CP_2 per la condivisione delle funzioni genitoriali, con la costruzione di una relazione che, al momento, la signora percepisce come più reciproca, serena e collaborativa. Con il tempo la signora ha attivato un canale comunicativo con il sig. che riguarda esclusivamente la loro bambina ed i suoi bisogni CP_1 mostrando di riuscire progressivamente a disinvestire le dinamiche conflittive … appare capace di mettere a fuoco i bisogni della bambina e l'importanza di garantirle una frequentazione regolare e continuativa con il padre. Ha accolto positivamente l'attivazione dell'intervento di educativa domiciliare del quale si dice contenta e riporta che la bambina ha a sua volta accolto con piacere la figura dell'educatore” (cfr. relazione dei SS del Comune di Milano depositata in data 7.11.2025);
- quanto al padre, che “si è sempre presentato agli incontri regolarmente dimostrando di usare in modo costruttivo spazi e tempi a lui dedicati, problematizzandone i contenuti e mettendosi in discussione quando necessario … Obiettivo del padre della minore è il benessere della bambina e la lettura dei suoi bisogni. Dagli ultimi colloqui è emerso un maggiore e più sereno confronto con la ex compagna ed un rapporto estremamente positivo di con l'educatore” (cfr. relazione dei SS del Comune di Milano CP_2 depositata in data 7.11.2025);
- che i genitori “si mostrano collaborativi sia tra loro sia nell'organizzazione della quotidianità della bambina” e che “riescono a gestire in autonomia eventuali imprevisti o variazioni nella programmazione” (cfr. relazione dei SS del di Milano depositata in data 14.11.2025); CP_4
- che è stato osservato “un cambiamento positivo nel comportamento della bambina, che sembrerebbe più serena e maggiormente propensa a condividere momenti di gioco con i compagni all'uscita da scuola, mentre in precedenza tendeva a voler rientrare subito a casa” (cfr. relazione dei SS del Comune di Milano depositata in data 14.11.2025). Quanto sopra e, in particolare, il depotenziamento della dinamica recriminatoria e conflittuale tra i genitori e la loro maggiore capacità di comunicazione e collaborazione nell'interesse di riscontrata a CP_2 partire da giugno 2025, porta il Collegio a ritenere che le conclusioni congiunte delle parti come sopra trascritte, recettive delle indicazioni dei SS del Comune di Milano e delle osservazioni del curatore speciale, possono essere fatte proprie dal Tribunale. Quanto ai tempi e alle modalità di frequentazione di con ciascuno dei genitori, i Servizi sociali CP_2 del Comune di Milano nella relazione depositata in data 14.11.2025 hanno evidenziato che i genitori, a partire da settembre, d'intesa con il Servizio sociale, hanno autonomamente ampliato i weekend di permanenza paterna (con inizio il venerdì, all'uscita da scuola, fino alla domenica, mentre in precedenza avevano inizio il sabato mattina) e hanno saputo gestire imprevisti o variazioni nella organizzazione, dimostrando una buona capacità di collaborazione e di gestione condivisa degli aspetti organizzativi riguardanti la minore. Alla luce di tali progressi, il Servizio ha ritenuto non più necessario un intervento diretto, proponendo di riconsiderare il mandato conferito in materia di regolamentazione dei tempi di permanenza. In considerazione di quanto sopra, il Collegio ritiene in linea con l'interesse della minore disporre in conformità all'accordo delle parti e, quindi, che, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, il papà terrà con sé a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera dopo cena, CP_2 oltre il martedì di ogni settimana dall'uscita da scuola con pernottamento e, nelle settimane che terminano con il weekend di competenza materna, il giovedì dall'uscita da scuola riaccompagnandola a casa della mamma dopo cena. Nel periodo di sospensione scolastica legato alle festività natalizie, la minore starà per uguale tempo con ciascun genitore secondo gli accordi che verranno presi annualmente dagli stessi;
il periodo di sospensione scolastica legato alla Pasqua e al Carnevale sarà trascorso da con ciascun CP_2 genitore secondo il calendario ordinario;
i cc.dd. ponti con il genitore a cui spetta il fine settimana contiguo;
durante l'estate, la minore starà due settimane consecutive ad agosto con ciascun genitore alternando su base annuale il primo e il secondo periodo;
nei mesi di giugni e luglio i genitori concordano di seguire il calendario ordinario. Considerate le vicissitudini del nucleo famigliare e che il cambiamento è recente e necessita di essere consolidato, i SS del Comune di Milano, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio, dovranno provvedere, per il tempo ritenuto necessario, nell'interesse di a: CP_2
- curare la prosecuzione del supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori;
- curare la prosecuzione dell'educativa domiciliare presso entrambi i contesti materno e paterno. Inoltre, i SS del Comune di Milano dovranno provvedere a curare la prosecuzione dell'attività di monitoraggio e vigilanza sullo stato di benessere psicofisico della minore e sul nucleo familiare al fine di osservare la tenuta dei miglioramenti che nell'ultimo periodo hanno interessato il nucleo famigliare.
Sul mantenimento della figlia minore . CP_2
Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento della figlia minore non CP_2 presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, pertanto, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa. Pertanto, le istanze avanzate in ordine al contributo al mantenimento della minore possono trovare CP_2 integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme. Come da accordo raggiunto dalle parti, l'assegno unico relativo alla figlia minore verrà percepito dalla ricorrente nella misura del 100%.
Sulle spese di lite. Le spese di lite devono dichiararsi interamente compensate tra le parti, alla luce dell'accordo raggiunto tra le stesse all'esito del presente giudizio. Le spese di lite del curatore speciale verranno liquidate, come da separato decreto, successivamente al deposito dell'istanza di liquidazione e della nota spese da parte del curatore speciale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide: 1. , nata il [...], in [...] condivisa ad entrambi i genitori;
Persona_1
2. Dispone, anche sull'accordo delle parti, che sia collocata in via prevalente, anche ai fini della CP_2 residenza anagrafica, presso e con la mamma;
3. Dispone, anche sull'accordo delle parti, che, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, il papà terrà con sé a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera dopo cena, CP_2 oltre il martedì di ogni settimana dall'uscita da scuola con pernottamento e, nelle settimane che terminano con il weekend di competenza materna, il giovedì dall'uscita da scuola riaccompagnandola a casa della mamma dopo cena. Nel periodo di sospensione scolastica legato alle festività natalizie, la minore starà per uguale tempo con ciascun genitore secondo gli accordi che verranno presi annualmente dagli stessi;
il periodo di sospensione scolastica legato alla Pasqua e al Carnevale sarà trascorso da con ciascun genitore secondo il CP_2 calendario ordinario;
i cc.dd. ponti con il genitore a cui spetta il fine settimana contiguo;
durante l'estate, la minore starà due settimane consecutive ad agosto con ciascun genitore alternando su base annuale il primo e il secondo periodo;
nei mesi di giugni e luglio i genitori concordano di seguire il calendario ordinario;
4. Dispone che il Servizio Sociale del Comune di Milano, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio, provveda, per il tempo ritenuto necessario, nell'interesse di al fine di consolidare le CP_2 competenze acquisite dai genitori, a:
- curare la prosecuzione del supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori;
- curare la prosecuzione dell'educativa domiciliare presso entrambi i contesti materno e paterno;
- continuare a svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione e la crescita della minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di minori, Autorità giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;
5. Conferma, sull'accordo delle parti, l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 1 di ogni mese, per 12 mensilità, della somma di euro 400,00, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione ottobre 2025), oltre al 50% delle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente;
6. Dà atto che le parti concordano che il 50% delle spese veterinarie e delle medicine relative ai due cani saranno a carico di CP_1
7. Dà atto che le parti hanno concordato che l'AUU venga percepito per intero dalla madre;
8. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Decreto immediatamente esecutivo. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26.11.2025
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti, al curatore speciale e al Servizio Sociale del Comune di Milano.
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Laura Maria Cosmai