Decreto cautelare 9 giugno 2018
Ordinanza cautelare 5 luglio 2018
Ordinanza collegiale 23 maggio 2019
Decreto cautelare 28 maggio 2019
Decreto cautelare 24 giugno 2019
Ordinanza cautelare 18 luglio 2019
Decreto cautelare 22 maggio 2020
Ordinanza cautelare 11 giugno 2020
Decreto cautelare 19 maggio 2022
Decreto cautelare 24 maggio 2022
Ordinanza cautelare 24 giugno 2022
Ordinanza collegiale 28 luglio 2022
Sentenza 29 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 14 aprile 2023
Rigetto
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto cautelare 24/05/2022, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/05/2022
N. 00238/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00636/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
UI D'AM, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Scalcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Porto Cesareo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi n. 43;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonilde Francesconi, Francesco Zizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Calasso in Lecce, piazzetta De Summa n. 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- della nota del Comune di Porto Cesareo, Settore VII, Urbanistica e S.U.E., prot. 11756 del 23 maggio 2018, recante “Pratica S.U.A.P. n. 763 - S.C.I.A. prot. 11414 del 21.5.2018 - Divieto di prosecuzione dell'attività”, con la quale è stato inibita alla ricorrente ditta l'attività oggetto della S.C.I.A. prot. n. 11414 del 21 maggio 2018;
- in via presupposta, della nota della Regione Puglia, Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, Servizio Territoriale BR-LE, prot. 27783 del 18 maggio 2018, con la quale è stato espresso parere negativo a fini idrogeologici in relazione a parte delle attività oggetto della medesima S.C.I.A.;
- ove occorra, della nota della Regione Puglia, Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, Servizio Territoriale BR-LE, prot. n. 31834 del 5 giugno 2018;
- di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 7 gennaio 2019 :
- della nota della Regione Puglia, Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, Servizio Territoriale BR-LE, prot. 78964 del 12 novembre 2018, con la quale è stato espresso parere negativo a fini idrogeologici in relazione a parte delle attività oggetto di intervento;
- ove occorra, del preavviso di diniego sulla medesima istanza emanato dalla Regione Puglia, Sezione coordinamento Servizi Territoriali, Servizio Territoriale BR-LE, prot. 69799 del 26 settembre 2018;
- di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.
- per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 22 giugno 2019 :
- della nota del Comune di Porto Cesareo, Settore VII, Urbanistica e S.U.E., prot. n. 13945 del 14 giugno 2019, recante in oggetto “Pratica S.U.A.P. n. 797 - S.C.I.A. prot. 13388 del 11/6/2019 - Divieto di prosecuzione dell’attività”;
- in via presupposta, della nota della Regione Puglia, Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, Servizio Territoriale BR-LE, prot. n. 78964 del 12 novembre 2018, con la quale è stato espresso parere negativo a fini idrogeologici in relazione a parte delle attività oggetto di intervento.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche riproposta dal ricorrente in data 19/5/2022, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Vista l’ordinanza cautelare TAR Puglia Lecce n 400 dell’11 giugno 2020;
Considerato che appare opportuno assicurare continuità alla tutela cautelare a suo tempo accordata fino alla definizione del merito, che si fissa per l’udienza pubblica del 16 dicembre 2022;
Visto il precedente decreto cautelare n.231/2022;
Considerato che il ricorrente ha prodotto la S.C.I.A. in data 19 aprile 2022;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza cautelare monocratica.
Conferma per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 22 giugno 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 24 maggio 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO