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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/07/2025, n. 2578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2578 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 1106/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellante -
elettivamente domiciliato in ROVIGO, VIA UMBERTO I n. 50, con il patrocinio degli avv.ti MERCURI PAOLO e MERCURI DAVIDE, contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellata -
pagina 1 di 15 contumace.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 1117/2023, pubblicata in data
29.12.23.
Conclusioni dell'appellante:
In totale riforma dell'ordinanza di primo grado e rigettata ogni domanda dell'appellata
1) accertare e dichiarare la prescrizione di ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione e per l'effetto revocare il decreto medesimo con le conseguenze di legge;
2) accertare e dichiarare il superamento del tasso soglia per l'applicazione di un tasso usurario nel contratto di finanziamento stipulato con Logos Finanziaria Spa, con conseguente nullità parziale del contratto di finanziamento e di quello accessorio di assicurazione e per l'effetto revocare il decreto medesimo con le conseguenze di legge;
3) accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di finanziamento e di quello di assicurazione che prevedono il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato in quanto vessatorie, e per l'effetto revocare il decreto medesimo con le conseguenze di legge;
4) in ogni caso, accertare e dichiarare che l'appellante non è debitore della somma ingiunta, ovvero in subordine che lo stesso è debitore di una somma inferiore a quella ingiunta per i motivi esposti nell'atto di citazione in appello e nel giudizio di primo grado, e dichiarare la responsabilità della controparte ex art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannarla al pagamento della somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c. che riterrà di giustizia;
5) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge, per entrambi i gradi di giudizio e per la procedura di mediazione.
pagina 2 di 15 Conclusioni della appellata:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione avanti al Tribunale di Rovigo, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 909/21, emesso in data 15.11.21, con il quale gli si ingiungeva il pagamento in favore di ” Controparte_1
dell'importo di € 6.005,21, oltre interessi e spese di lite, asseritamente dovuto a titolo di rivalsa per la liquidazione del sinistro consistito nella perdita del lavoro da parte dell'assicurato, effettuata in forza di polizza a garanzia di un contratto di finanziamento stipulato con Logos Finanziaria SPA, deducendo:
- di aver stipulato in data 2.7.09 il contratto di finanziamento n. 21401QSF con la società LOGOS FINANZIARIA SPA, prevedente la cessione del quinto dello stipendio, nonché il contratto accessorio di assicurazione di n. 38840 con
[...]
, a protezione del credito per il rischio di perdita Controparte_1
dell'impiego, prevedente un premio assicurativo di € 1.565,65,
- che il successivo 8.1.10 si era verificata la perdita dell'impiego, con obbligo per la compagnia assicurativa di indennizzare la società finanziaria beneficiaria per un importo pari al debito residuo di € 16.433,10, come da conteggio estintivo elaborato dalla stessa,
- che di questo debito, peraltro, solo la somma di € 6.640,38 veniva effettivamente versata dall'opposta, poiché il residuo era stato da lui direttamente saldato tramite trattenuta sul TFR,
- che nelle date del 20.4.20 e del 5.12.20 l'opposta richiedeva quindi la restituzione di quanto versato, avendo appreso del suo ricollocamento al lavoro,
pagina 3 di 15 - che tale diritto doveva peraltro ritenersi ormai prescritto ai sensi del disposto dell'art. 2952 cc, decorrendo la prescrizione dalla data del licenziamento,
- che, d'altro canto, il contratto di finanziamento doveva ritenersi nullo stante la natura usuraria degli interessi, esclusi i quali il pagamento effettuato era già satisfattivo,
- che, di conseguenza, anche quello accessorio di assicurazione risultava nullo,
- che, in ogni caso, doveva ritenersi nulla per mancanza di causa la clausola prevedente il diritto di rivalsa della compagnia assicuratrice,
- che risultava altresì erroneo il quantum richiesto,
ed instava quindi, conclusivamente, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della controparte al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 cpc.
Costituitasi in giudizio, la convenuta affermava:
- che, in base al contratto azionato in via monitoria, essa si era impegnata, in caso di perdita dell'impiego dell'assicurato senza ricollocamento nei 180 giorni successivi,
a corrispondere alla finanziaria il debito residuo,
- che in caso di ricollocamento dopo i 180 giorni dall'evento e prima della scadenza della polizza, l'assicurato era d'altronde tenuto a rifonderle la differenza a suo carico, come prevista dal contratto, al netto del rimborso del premio non goduto calcolato dalla data di attivazione del nuovo rapporto di lavoro,
- che a seguito della perdita dell'impiego da parte del avvenuta in data 8.1.10 Pt_1
essa aveva provveduto a liquidare al beneficiario il successivo 22.9.11 la somma a questi spettante, pari ad € 6.005,21,
- che attesa la successiva ricollocazione al lavoro del avvenuta sotto la vigenza Pt_1
del contratto di finanziamento, avente scadenza il 18.7.19, essa aveva quindi invano richiesto in più occasioni la restituzione dell'importo pari alla differenza a carico pagina 4 di 15 dell'assicurato,
- che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il termine di prescrizione non decorreva dal momento del licenziamento bensì dalla data di liquidazione del sinistro, intervenuta il 22.9.11, e presentava comunque ordinaria durata decennale e non invece biennale, come previsto dall'art. 2952 cc, trattandosi di un obbligo di restituzione e non di surrogazione,
- che, in ogni caso, il termine di prescrizione era stato interrotto con l'invio di apposite diffide, ricevute dal in data 1.10.11 e 27.4.20, Pt_1
- che l'eventuale nullità della clausola relativa agli interessi usurari non comportava peraltro la nullità dell'intero contratto di finanziamento,
- che il contratto assicurativo prevedeva, d'altro canto, la sola restituzione delle somme capitali,
- che la clausola prevedente il diritto di rivalsa della compagnia assicuratrice non era affatto nulla poiché non riguardava un diritto di surroga dell'assicuratore bensì un mero obbligo restitutorio,
- che la differenza a carico dell'assicurato doveva essere calcolata moltiplicando i mesi di ricollocamento per la rata riproporzionata dalla compagnia, la quale ultima era data dall'importo ottenuto dividendo l'ammontare estintivo del contratto per il numero di mesi compresi tra la data del licenziamento e la data di scadenza della polizza.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e procedutosi alla istruzione documentale del giudizio, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 1117/23, pubblicata in data 29.12.23, in forza della quale il giudice di primo grado:
- ritenuto pacifico che il avesse perso il lavoro in data 8.1.10 e l'avesse poi Pt_1
recuperato prima del 18.7.19,
pagina 5 di 15 - opinato che il diritto della compagnia ad ottenere dall'attore la restituzione della somma di denaro pari alla differenza a carico dell'assicurato cominciasse a decorrere solo dal momento in cui quest'ultimo aveva ripreso l'attività lavorativa,
- considerato che il non aveva comunicato alla compagnia la data di Pt_1
ricollocamento al lavoro e che non vi era nemmeno prova di quando quest'ultima avesse ricevuto la relativa notizia,
- osservato che sarebbe stato onere dell'opponente, il quale voleva valersi della prescrizione, di provare in maniera certa il momento a partire dal quale la stessa aveva cominciato a decorrere,
- dedotto di non potersi procedere, nemmeno incidentalmente, alla declaratoria di nullità del contratto di finanziamento concluso con LOGOS FINANZIARIA SPA, dal momento che tale compagine non era stata evocata in giudizio,
- rilevato, d'altro canto, non essere stato nemmeno provato che l'assicurazione avesse liquidato alla finanziaria l'indennizzo comprensivo degli interessi usurari,
- riscontrata la correttezza dei conteggi effettuati dalla opposta al fine di determinare l'importo dovuto in restituzione,
- affermata la piena validità del contratto assicurativo, in quanto lecitamente volto a traslare, a fronte del pagamento di un premio, il rischio relativo alla effettuazione di un versamento collegato ad un evento futuro ed incerto, ha rigettato l'opposizione confermando il provvedimento monitorio, dichiarato definitivamente esecutivo, e condannando il alla refusione delle spese di lite in Pt_1
favore della controparte.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario opponente formulando quattro motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, la pagina 6 di 15 richiesta di revoca del decreto ingiuntivo.
Rimasta contumace l'appellata e procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 9 luglio 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame è fondato e merita quindi accoglimento.
3.1 Con il primo motivo d'appello il censura la sentenza di primo grado nella Pt_1
parte in cui ha ritenuto non essere maturata la prescrizione osservando, a contrario,
doversi calcolare la decorrenza della stessa dal giorno in cui il lavoro era stato perduto e cioè dall'8.1.10, rispetto alla quale data la richiesta di pagamento avanzata da
[...]
nel dicembre 2020 risultava ampiamente tardiva, sia volendosi Controparte_1
tenere conto dell'ordinario termine decennale sia conteggiando il termine breve biennale previsto dall'art. 2952 cc, sicuramente preferibile, dal momento che la compagnia risultava aver azionato un diritto di rivalsa autonomo espressamente previsto dal contratto. Ad abundantiam, osserva, inoltre, che la diffida di pagamento dell'ottobre
2011 sarebbe stata inviata ad un indirizzo errato.
Il motivo è fondato sia pure sulla base di un ragionamento più ampio e parzialmente diverso rispetto a quello svolto dall'appellante.
Al fine di vagliare la fondatezza della presente censura, ritiene il collegio di dover preliminarmente individuare la data di decorrenza della prescrizione stessa – che le parti riconnettono ciascuna a momenti diversi del rapporto tra loro intercorso – tenendo in proposito conto di quanto disposto dagli artt. 2934 e 2935 cc, i quali rispettivamente precisano:
- che ogni diritto si estingue in tal modo quando il titolare non lo esercita per il tempo pagina 7 di 15 determinato dalla legge,
- che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Disposizioni, queste, le quali evidenziano bene come il decorso della prescrizione sia strettamente e necessariamente collegato alla concreta possibilità di esercitare il diritto,
poiché l'inazione protratta per un determinato periodo di tempo può essere intesa quale effettivo disinteresse all'esercizio del diritto, tale da giustificarne l'estinzione, solo in quanto il titolare se ne potesse effettivamente avvalere mentre, in caso contrario, a tale conclusione non si potrebbe giungere, ben potendosi riconnettere l'inazione non tanto ad un disinteresse nei confronti della posizione giuridica soggettiva vantata quanto piuttosto alla concreta impossibilità di usufruirne.
Ciò posto in linea di massima, si osserva come, nella fattispecie, il diritto della compagnia a rivalersi nei confronti dell'assicurato delle somme versate in favore della beneficiaria venisse unicamente in essere nel caso in cui, una volta verificatosi il sinistro, e cioè concretizzatasi la perdita dell'impiego, il lavoratore fosse riuscito a reimpiegarsi una volta trascorsi oltre 180 giorni dal momento di cui sopra ma comunque prima della scadenza della polizza.
Di tal che la prescrizione non può che decorrere da tale istante e non certo da quello della iniziale perdita dell'impiego o del pagamento della somma compiuto in favore della beneficiaria, poiché a tali date non si erano ancora verificati i presupposti contrattuali per ritenere venuto in essere il diritto alla restituzione di tale importo.
Ma se ciò è vero, e se si tiene altresì presente:
- che il ha pacificamente perso l'impiego in data 8.1.10, Pt_1
pagina 8 di 15 - che l'assicurazione ha calcolato la rata riproporzionata tenendo conto del fatto che il ricollocamento al lavoro del medesimo è intervenuto a distanza di 104 mesi e cioè
nel mese di settembre del 2018,
- che fra tale periodo e l'ottenimento del decreto ingiuntivo, emesso il 15.11.21, sono trascorsi più di tre anni durante i quali è stata ricevuta dal in data 5.12.20, Pt_1
unicamente la diffida di pagamento dell'importo di € 6.005,21 predisposta da
[...]
il 20.11.20, Controparte_1
ne consegue allora doversi ritenere effettivamente maturata la prescrizione invocata da parte dell'odierno appellante giacché tra il settembre 2018 ed il dicembre del 2020 sono trascorsi più dei due anni previsti dal secondo comma dell'art. 2952 cc.
In proposito, infatti, assume rilievo la circostanza che il diritto azionato dalla compagnia tragga evidentemente origine dalle specifiche pattuizioni contrattuali concluse con il in forza del rapporto di assicurazione, trattandosi di una facoltà specificamente Pt_1
normata da esso e volta a stabilire una situazione di equilibrio fra le due parti contraenti,
in quanto sostanzialmente finalizzata a ripartire il rischio relativo alla perdita del lavoro da parte dell'assicurato durante tutto il periodo di vigenza della polizza, ponendolo:
- in capo alla compagnia per i primi sei mesi, durante i quali essa era tenuta a corrispondere al beneficiario l'importo del finanziamento ancora dovuto a quella data, senza potersi rivalere su alcuno,
- in capo al lavoratore per il periodo successivo, in relazione al quale quest'ultimo risultava tenuto a far fronte ad una quota di quanto pagato dall'assicurazione sulla base di uno specifico conteggio compiuto tenendo conto dell'importo versato al beneficiario, del periodo compreso tra il verificarsi del sinistro (la perdita del pagina 9 di 15 lavoro) e la scadenza della polizza nonché dei mesi trascorsi prima del ricollocamento al lavoro dell'assicurato.
Ed infatti, una volta appurato essersi in presenza di un diritto derivante da un contratto assicurativo, deve riconoscersi che lo stesso si prescrive in due anni dal giorno in cui si
è verificato il fatto su cui esso si fonda, ciò che si è appunto verificato nella fattispecie,
essendo trascorsi ventisei mesi tra il ricollocamento al lavoro del e l'invio della Pt_1
diffida di pagamento del dovuto.
Né, a contrario:
- vale sostenere l'essersi in presenza di un mero obbligo restitutorio, di per sé
soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale, poiché quello a cui l'assicurato è tenuto non è il semplice rimborso di quanto versato dall'assicurazione al beneficiario, bensì la somma diversa denominata nel contratto “differenza a
carico dell'assicurato”, calcolata sulla base di una formula matematica specifica che tiene conto di svariati elementi (consistendo nel moltiplicare i mesi di ricollocamento per la rata riproporzionata ottenuta, a sua volta, dividendo l'ammontare estintivo per il numero dei mesi compreso tra la data dell'evento, e cioè la perdita dell'impiego, e la data di scadenza della polizza), la quale pertanto assume natura di vera e propria rivalsa disciplinata in maniera specifica dal contratto di assicurazione e da esso direttamente traente origine,
- ovvero invocare l'invio della precedente missiva del 20.4.20, perfezionatosi per compiuta giacenza, giacché la stessa non può essere considerata alla stregua di una diffida di pagamento, essendosi la compagnia limitata ad invitare l'assicurato “a
voler prendere contatto con i nostri Uffici al fine di conoscere le somme dovute e di
pagina 10 di 15 definire i termini e le modalità di restituzione” laddove, secondo i giudici di legittimità, in tema di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 cc,
perché un atto abbia efficacia interruttiva, lo stesso deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà
del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (Cass.
4.1.24 n. 279, 31.5.21
n. 15140 e 30.11.06 n. 25500), mentre non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni, del tipo di quella sopra menzionata, prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore (Cass. 14.6.18 n. 15714 e
12.2.10 n. 3371).
Così come risulta poi irrilevante la circostanza che non Controparte_1
fosse eventualmente a conoscenza del ricollocamento del sin dal momento in cui Pt_1
lo stesso riprendeva il lavoro – ciò che non è stato comunque dimostrato in causa e che risulta in linea di massima smentito dal fatto che la compagnia, nel calcolare la somma dovuta a titolo di rivalsa, dimostra di avere avuto piena contezza di tale circostanza,
avendo appunto determinato in 104 mesi il periodo trascorso tra il licenziamento dell'assicurato ed il suo nuovo impiego in altra attività – dal momento che, secondo la
Suprema Corte, l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 cc, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 cc prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali,
pagina 11 di 15 salva l'ipotesi di occultamento doloso, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di esso o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. 24.5.21 n. 14193 e 11.9.18 n.
22072).
3.2 Con la seconda ragione di gravame l'appellante si duole, poi, del fatto che la nullità
del contratto di finanziamento non sia stata accertata, quanto meno incidentalmente,
laddove la validità di tale negozio configurava un antecedente logico-giuridico della fondatezza del credito ingiunto, da indagarsi necessariamente in sede di opposizione, se del caso previa integrazione del contraddittorio nei confronti di LOGOS
FINANZIARIA SPA. Ribadisce, inoltre, la nullità del contratto in quanto concluso in violazione del disposto degli artt. 644 cp e 1815 cc, osservando che il capitale mutuato di € 10.238,67 era già stato integralmente rimborsato mediante il versamento del TFR
dell'ammontare di € 10.427,89, sicché null'altro residuava a doversi in favore della finanziaria. Osserva, d'altro canto, che gli interessi stornati dalla finanziaria erano solo quelli non maturati per effetto dell'estinzione anticipata, mentre erano stati illegittimamente considerati siccome dovuti tutti gli altri oneri ulteriori rispetto al capitale netto mutuato. Nota, inoltre, che nell'effettuazione del calcolo della rata riproporzionata il Tribunale ha dato per pacifico che egli fosse stato ricollocato al lavoro nel febbraio 2011, in evidente contraddizione con quanto precedentemente statuito in sede di valutazione del perfezionamento della prescrizione.
Con il terzo motivo di doglianza viene contestato che la pronuncia di primo grado abbia rigettato l'eccezione di nullità della clausola prevedente il diritto di rivalsa della compagnia, senza tenere conto del fatto:
pagina 12 di 15 - che il contratto di assicurazione afferma chiaramente che in caso di sinistro il capitale residuo del prestito deve essere estinto senza rivalsa alcuna,
- che non vi è traccia in atti della clausola relativa al ricollocamento dell'assicurato,
da ritenersi comunque vessatoria, trattandosi di un consumatore, siccome già affermato dalla Suprema Corte in casi simili.
Con il quarto motivo di contestazione l'originario attore lamenta, infine, l'erroneità del conteggio del debito residuo in quanto compiuto tenendo conto di una data di ricollocamento al lavoro non provata ed altresì computando spese di istruttoria per €
250,00, commissioni per la mediazione di € 1.953,00, spese di gestione per € 2.469,53,
una polizza vita del valore di € 145,53 ed una polizza impiego dell'importo di €
1.565,65 sicché, stornando tali voci, il credito residuo dell'assicurazione, ove esistente,
ammonterebbe a soli € 1.387,91.
Tali motivi di doglianza non devono peraltro essere esaminati risultando assorbiti a seguito dell'accoglimento del primo.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua pagina 13 di 15 entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo,
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
5.200,01 ed € 26.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellata ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 441,00 quanto alla fase di mediazione, in € 5.077,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 3.966,00
quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di attivazione della mediazione € 441,00
Totale € 441,00
Fase di studio I^ grado € 919,00
Fase introduttiva I^ grado € 777,00
Fase istruttoria I^ grado € 1.680,00
Fase decisionale I^ grado € 1.701,00
Totale € 5.077,00
Fase di studio II^ grado € 1.134,00
Fase introduttiva II^ grado € 921,00
Fase decisionale II^ grado € 1.911,00
pagina 14 di 15 Totale € 3.966,00
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Rovigo n. 1117/23, pubblicata in data
29.12.23:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 909/21 emesso dal Tribunale di Rovigo in data
15.11.21;
2) rigetta le domande svolte da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
[...]
3) condanna la parte appellata a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 441,00 per la fase di mediazione, in € 5.077,00 per il primo grado ed in € 3.966,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 15 di 15
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 1106/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellante -
elettivamente domiciliato in ROVIGO, VIA UMBERTO I n. 50, con il patrocinio degli avv.ti MERCURI PAOLO e MERCURI DAVIDE, contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellata -
pagina 1 di 15 contumace.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 1117/2023, pubblicata in data
29.12.23.
Conclusioni dell'appellante:
In totale riforma dell'ordinanza di primo grado e rigettata ogni domanda dell'appellata
1) accertare e dichiarare la prescrizione di ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione e per l'effetto revocare il decreto medesimo con le conseguenze di legge;
2) accertare e dichiarare il superamento del tasso soglia per l'applicazione di un tasso usurario nel contratto di finanziamento stipulato con Logos Finanziaria Spa, con conseguente nullità parziale del contratto di finanziamento e di quello accessorio di assicurazione e per l'effetto revocare il decreto medesimo con le conseguenze di legge;
3) accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di finanziamento e di quello di assicurazione che prevedono il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato in quanto vessatorie, e per l'effetto revocare il decreto medesimo con le conseguenze di legge;
4) in ogni caso, accertare e dichiarare che l'appellante non è debitore della somma ingiunta, ovvero in subordine che lo stesso è debitore di una somma inferiore a quella ingiunta per i motivi esposti nell'atto di citazione in appello e nel giudizio di primo grado, e dichiarare la responsabilità della controparte ex art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannarla al pagamento della somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c. che riterrà di giustizia;
5) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge, per entrambi i gradi di giudizio e per la procedura di mediazione.
pagina 2 di 15 Conclusioni della appellata:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione avanti al Tribunale di Rovigo, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 909/21, emesso in data 15.11.21, con il quale gli si ingiungeva il pagamento in favore di ” Controparte_1
dell'importo di € 6.005,21, oltre interessi e spese di lite, asseritamente dovuto a titolo di rivalsa per la liquidazione del sinistro consistito nella perdita del lavoro da parte dell'assicurato, effettuata in forza di polizza a garanzia di un contratto di finanziamento stipulato con Logos Finanziaria SPA, deducendo:
- di aver stipulato in data 2.7.09 il contratto di finanziamento n. 21401QSF con la società LOGOS FINANZIARIA SPA, prevedente la cessione del quinto dello stipendio, nonché il contratto accessorio di assicurazione di n. 38840 con
[...]
, a protezione del credito per il rischio di perdita Controparte_1
dell'impiego, prevedente un premio assicurativo di € 1.565,65,
- che il successivo 8.1.10 si era verificata la perdita dell'impiego, con obbligo per la compagnia assicurativa di indennizzare la società finanziaria beneficiaria per un importo pari al debito residuo di € 16.433,10, come da conteggio estintivo elaborato dalla stessa,
- che di questo debito, peraltro, solo la somma di € 6.640,38 veniva effettivamente versata dall'opposta, poiché il residuo era stato da lui direttamente saldato tramite trattenuta sul TFR,
- che nelle date del 20.4.20 e del 5.12.20 l'opposta richiedeva quindi la restituzione di quanto versato, avendo appreso del suo ricollocamento al lavoro,
pagina 3 di 15 - che tale diritto doveva peraltro ritenersi ormai prescritto ai sensi del disposto dell'art. 2952 cc, decorrendo la prescrizione dalla data del licenziamento,
- che, d'altro canto, il contratto di finanziamento doveva ritenersi nullo stante la natura usuraria degli interessi, esclusi i quali il pagamento effettuato era già satisfattivo,
- che, di conseguenza, anche quello accessorio di assicurazione risultava nullo,
- che, in ogni caso, doveva ritenersi nulla per mancanza di causa la clausola prevedente il diritto di rivalsa della compagnia assicuratrice,
- che risultava altresì erroneo il quantum richiesto,
ed instava quindi, conclusivamente, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della controparte al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 cpc.
Costituitasi in giudizio, la convenuta affermava:
- che, in base al contratto azionato in via monitoria, essa si era impegnata, in caso di perdita dell'impiego dell'assicurato senza ricollocamento nei 180 giorni successivi,
a corrispondere alla finanziaria il debito residuo,
- che in caso di ricollocamento dopo i 180 giorni dall'evento e prima della scadenza della polizza, l'assicurato era d'altronde tenuto a rifonderle la differenza a suo carico, come prevista dal contratto, al netto del rimborso del premio non goduto calcolato dalla data di attivazione del nuovo rapporto di lavoro,
- che a seguito della perdita dell'impiego da parte del avvenuta in data 8.1.10 Pt_1
essa aveva provveduto a liquidare al beneficiario il successivo 22.9.11 la somma a questi spettante, pari ad € 6.005,21,
- che attesa la successiva ricollocazione al lavoro del avvenuta sotto la vigenza Pt_1
del contratto di finanziamento, avente scadenza il 18.7.19, essa aveva quindi invano richiesto in più occasioni la restituzione dell'importo pari alla differenza a carico pagina 4 di 15 dell'assicurato,
- che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il termine di prescrizione non decorreva dal momento del licenziamento bensì dalla data di liquidazione del sinistro, intervenuta il 22.9.11, e presentava comunque ordinaria durata decennale e non invece biennale, come previsto dall'art. 2952 cc, trattandosi di un obbligo di restituzione e non di surrogazione,
- che, in ogni caso, il termine di prescrizione era stato interrotto con l'invio di apposite diffide, ricevute dal in data 1.10.11 e 27.4.20, Pt_1
- che l'eventuale nullità della clausola relativa agli interessi usurari non comportava peraltro la nullità dell'intero contratto di finanziamento,
- che il contratto assicurativo prevedeva, d'altro canto, la sola restituzione delle somme capitali,
- che la clausola prevedente il diritto di rivalsa della compagnia assicuratrice non era affatto nulla poiché non riguardava un diritto di surroga dell'assicuratore bensì un mero obbligo restitutorio,
- che la differenza a carico dell'assicurato doveva essere calcolata moltiplicando i mesi di ricollocamento per la rata riproporzionata dalla compagnia, la quale ultima era data dall'importo ottenuto dividendo l'ammontare estintivo del contratto per il numero di mesi compresi tra la data del licenziamento e la data di scadenza della polizza.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e procedutosi alla istruzione documentale del giudizio, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 1117/23, pubblicata in data 29.12.23, in forza della quale il giudice di primo grado:
- ritenuto pacifico che il avesse perso il lavoro in data 8.1.10 e l'avesse poi Pt_1
recuperato prima del 18.7.19,
pagina 5 di 15 - opinato che il diritto della compagnia ad ottenere dall'attore la restituzione della somma di denaro pari alla differenza a carico dell'assicurato cominciasse a decorrere solo dal momento in cui quest'ultimo aveva ripreso l'attività lavorativa,
- considerato che il non aveva comunicato alla compagnia la data di Pt_1
ricollocamento al lavoro e che non vi era nemmeno prova di quando quest'ultima avesse ricevuto la relativa notizia,
- osservato che sarebbe stato onere dell'opponente, il quale voleva valersi della prescrizione, di provare in maniera certa il momento a partire dal quale la stessa aveva cominciato a decorrere,
- dedotto di non potersi procedere, nemmeno incidentalmente, alla declaratoria di nullità del contratto di finanziamento concluso con LOGOS FINANZIARIA SPA, dal momento che tale compagine non era stata evocata in giudizio,
- rilevato, d'altro canto, non essere stato nemmeno provato che l'assicurazione avesse liquidato alla finanziaria l'indennizzo comprensivo degli interessi usurari,
- riscontrata la correttezza dei conteggi effettuati dalla opposta al fine di determinare l'importo dovuto in restituzione,
- affermata la piena validità del contratto assicurativo, in quanto lecitamente volto a traslare, a fronte del pagamento di un premio, il rischio relativo alla effettuazione di un versamento collegato ad un evento futuro ed incerto, ha rigettato l'opposizione confermando il provvedimento monitorio, dichiarato definitivamente esecutivo, e condannando il alla refusione delle spese di lite in Pt_1
favore della controparte.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario opponente formulando quattro motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, la pagina 6 di 15 richiesta di revoca del decreto ingiuntivo.
Rimasta contumace l'appellata e procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 9 luglio 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame è fondato e merita quindi accoglimento.
3.1 Con il primo motivo d'appello il censura la sentenza di primo grado nella Pt_1
parte in cui ha ritenuto non essere maturata la prescrizione osservando, a contrario,
doversi calcolare la decorrenza della stessa dal giorno in cui il lavoro era stato perduto e cioè dall'8.1.10, rispetto alla quale data la richiesta di pagamento avanzata da
[...]
nel dicembre 2020 risultava ampiamente tardiva, sia volendosi Controparte_1
tenere conto dell'ordinario termine decennale sia conteggiando il termine breve biennale previsto dall'art. 2952 cc, sicuramente preferibile, dal momento che la compagnia risultava aver azionato un diritto di rivalsa autonomo espressamente previsto dal contratto. Ad abundantiam, osserva, inoltre, che la diffida di pagamento dell'ottobre
2011 sarebbe stata inviata ad un indirizzo errato.
Il motivo è fondato sia pure sulla base di un ragionamento più ampio e parzialmente diverso rispetto a quello svolto dall'appellante.
Al fine di vagliare la fondatezza della presente censura, ritiene il collegio di dover preliminarmente individuare la data di decorrenza della prescrizione stessa – che le parti riconnettono ciascuna a momenti diversi del rapporto tra loro intercorso – tenendo in proposito conto di quanto disposto dagli artt. 2934 e 2935 cc, i quali rispettivamente precisano:
- che ogni diritto si estingue in tal modo quando il titolare non lo esercita per il tempo pagina 7 di 15 determinato dalla legge,
- che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Disposizioni, queste, le quali evidenziano bene come il decorso della prescrizione sia strettamente e necessariamente collegato alla concreta possibilità di esercitare il diritto,
poiché l'inazione protratta per un determinato periodo di tempo può essere intesa quale effettivo disinteresse all'esercizio del diritto, tale da giustificarne l'estinzione, solo in quanto il titolare se ne potesse effettivamente avvalere mentre, in caso contrario, a tale conclusione non si potrebbe giungere, ben potendosi riconnettere l'inazione non tanto ad un disinteresse nei confronti della posizione giuridica soggettiva vantata quanto piuttosto alla concreta impossibilità di usufruirne.
Ciò posto in linea di massima, si osserva come, nella fattispecie, il diritto della compagnia a rivalersi nei confronti dell'assicurato delle somme versate in favore della beneficiaria venisse unicamente in essere nel caso in cui, una volta verificatosi il sinistro, e cioè concretizzatasi la perdita dell'impiego, il lavoratore fosse riuscito a reimpiegarsi una volta trascorsi oltre 180 giorni dal momento di cui sopra ma comunque prima della scadenza della polizza.
Di tal che la prescrizione non può che decorrere da tale istante e non certo da quello della iniziale perdita dell'impiego o del pagamento della somma compiuto in favore della beneficiaria, poiché a tali date non si erano ancora verificati i presupposti contrattuali per ritenere venuto in essere il diritto alla restituzione di tale importo.
Ma se ciò è vero, e se si tiene altresì presente:
- che il ha pacificamente perso l'impiego in data 8.1.10, Pt_1
pagina 8 di 15 - che l'assicurazione ha calcolato la rata riproporzionata tenendo conto del fatto che il ricollocamento al lavoro del medesimo è intervenuto a distanza di 104 mesi e cioè
nel mese di settembre del 2018,
- che fra tale periodo e l'ottenimento del decreto ingiuntivo, emesso il 15.11.21, sono trascorsi più di tre anni durante i quali è stata ricevuta dal in data 5.12.20, Pt_1
unicamente la diffida di pagamento dell'importo di € 6.005,21 predisposta da
[...]
il 20.11.20, Controparte_1
ne consegue allora doversi ritenere effettivamente maturata la prescrizione invocata da parte dell'odierno appellante giacché tra il settembre 2018 ed il dicembre del 2020 sono trascorsi più dei due anni previsti dal secondo comma dell'art. 2952 cc.
In proposito, infatti, assume rilievo la circostanza che il diritto azionato dalla compagnia tragga evidentemente origine dalle specifiche pattuizioni contrattuali concluse con il in forza del rapporto di assicurazione, trattandosi di una facoltà specificamente Pt_1
normata da esso e volta a stabilire una situazione di equilibrio fra le due parti contraenti,
in quanto sostanzialmente finalizzata a ripartire il rischio relativo alla perdita del lavoro da parte dell'assicurato durante tutto il periodo di vigenza della polizza, ponendolo:
- in capo alla compagnia per i primi sei mesi, durante i quali essa era tenuta a corrispondere al beneficiario l'importo del finanziamento ancora dovuto a quella data, senza potersi rivalere su alcuno,
- in capo al lavoratore per il periodo successivo, in relazione al quale quest'ultimo risultava tenuto a far fronte ad una quota di quanto pagato dall'assicurazione sulla base di uno specifico conteggio compiuto tenendo conto dell'importo versato al beneficiario, del periodo compreso tra il verificarsi del sinistro (la perdita del pagina 9 di 15 lavoro) e la scadenza della polizza nonché dei mesi trascorsi prima del ricollocamento al lavoro dell'assicurato.
Ed infatti, una volta appurato essersi in presenza di un diritto derivante da un contratto assicurativo, deve riconoscersi che lo stesso si prescrive in due anni dal giorno in cui si
è verificato il fatto su cui esso si fonda, ciò che si è appunto verificato nella fattispecie,
essendo trascorsi ventisei mesi tra il ricollocamento al lavoro del e l'invio della Pt_1
diffida di pagamento del dovuto.
Né, a contrario:
- vale sostenere l'essersi in presenza di un mero obbligo restitutorio, di per sé
soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale, poiché quello a cui l'assicurato è tenuto non è il semplice rimborso di quanto versato dall'assicurazione al beneficiario, bensì la somma diversa denominata nel contratto “differenza a
carico dell'assicurato”, calcolata sulla base di una formula matematica specifica che tiene conto di svariati elementi (consistendo nel moltiplicare i mesi di ricollocamento per la rata riproporzionata ottenuta, a sua volta, dividendo l'ammontare estintivo per il numero dei mesi compreso tra la data dell'evento, e cioè la perdita dell'impiego, e la data di scadenza della polizza), la quale pertanto assume natura di vera e propria rivalsa disciplinata in maniera specifica dal contratto di assicurazione e da esso direttamente traente origine,
- ovvero invocare l'invio della precedente missiva del 20.4.20, perfezionatosi per compiuta giacenza, giacché la stessa non può essere considerata alla stregua di una diffida di pagamento, essendosi la compagnia limitata ad invitare l'assicurato “a
voler prendere contatto con i nostri Uffici al fine di conoscere le somme dovute e di
pagina 10 di 15 definire i termini e le modalità di restituzione” laddove, secondo i giudici di legittimità, in tema di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 cc,
perché un atto abbia efficacia interruttiva, lo stesso deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà
del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (Cass.
4.1.24 n. 279, 31.5.21
n. 15140 e 30.11.06 n. 25500), mentre non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni, del tipo di quella sopra menzionata, prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore (Cass. 14.6.18 n. 15714 e
12.2.10 n. 3371).
Così come risulta poi irrilevante la circostanza che non Controparte_1
fosse eventualmente a conoscenza del ricollocamento del sin dal momento in cui Pt_1
lo stesso riprendeva il lavoro – ciò che non è stato comunque dimostrato in causa e che risulta in linea di massima smentito dal fatto che la compagnia, nel calcolare la somma dovuta a titolo di rivalsa, dimostra di avere avuto piena contezza di tale circostanza,
avendo appunto determinato in 104 mesi il periodo trascorso tra il licenziamento dell'assicurato ed il suo nuovo impiego in altra attività – dal momento che, secondo la
Suprema Corte, l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 cc, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 cc prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali,
pagina 11 di 15 salva l'ipotesi di occultamento doloso, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di esso o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. 24.5.21 n. 14193 e 11.9.18 n.
22072).
3.2 Con la seconda ragione di gravame l'appellante si duole, poi, del fatto che la nullità
del contratto di finanziamento non sia stata accertata, quanto meno incidentalmente,
laddove la validità di tale negozio configurava un antecedente logico-giuridico della fondatezza del credito ingiunto, da indagarsi necessariamente in sede di opposizione, se del caso previa integrazione del contraddittorio nei confronti di LOGOS
FINANZIARIA SPA. Ribadisce, inoltre, la nullità del contratto in quanto concluso in violazione del disposto degli artt. 644 cp e 1815 cc, osservando che il capitale mutuato di € 10.238,67 era già stato integralmente rimborsato mediante il versamento del TFR
dell'ammontare di € 10.427,89, sicché null'altro residuava a doversi in favore della finanziaria. Osserva, d'altro canto, che gli interessi stornati dalla finanziaria erano solo quelli non maturati per effetto dell'estinzione anticipata, mentre erano stati illegittimamente considerati siccome dovuti tutti gli altri oneri ulteriori rispetto al capitale netto mutuato. Nota, inoltre, che nell'effettuazione del calcolo della rata riproporzionata il Tribunale ha dato per pacifico che egli fosse stato ricollocato al lavoro nel febbraio 2011, in evidente contraddizione con quanto precedentemente statuito in sede di valutazione del perfezionamento della prescrizione.
Con il terzo motivo di doglianza viene contestato che la pronuncia di primo grado abbia rigettato l'eccezione di nullità della clausola prevedente il diritto di rivalsa della compagnia, senza tenere conto del fatto:
pagina 12 di 15 - che il contratto di assicurazione afferma chiaramente che in caso di sinistro il capitale residuo del prestito deve essere estinto senza rivalsa alcuna,
- che non vi è traccia in atti della clausola relativa al ricollocamento dell'assicurato,
da ritenersi comunque vessatoria, trattandosi di un consumatore, siccome già affermato dalla Suprema Corte in casi simili.
Con il quarto motivo di contestazione l'originario attore lamenta, infine, l'erroneità del conteggio del debito residuo in quanto compiuto tenendo conto di una data di ricollocamento al lavoro non provata ed altresì computando spese di istruttoria per €
250,00, commissioni per la mediazione di € 1.953,00, spese di gestione per € 2.469,53,
una polizza vita del valore di € 145,53 ed una polizza impiego dell'importo di €
1.565,65 sicché, stornando tali voci, il credito residuo dell'assicurazione, ove esistente,
ammonterebbe a soli € 1.387,91.
Tali motivi di doglianza non devono peraltro essere esaminati risultando assorbiti a seguito dell'accoglimento del primo.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua pagina 13 di 15 entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo,
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
5.200,01 ed € 26.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellata ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 441,00 quanto alla fase di mediazione, in € 5.077,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 3.966,00
quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di attivazione della mediazione € 441,00
Totale € 441,00
Fase di studio I^ grado € 919,00
Fase introduttiva I^ grado € 777,00
Fase istruttoria I^ grado € 1.680,00
Fase decisionale I^ grado € 1.701,00
Totale € 5.077,00
Fase di studio II^ grado € 1.134,00
Fase introduttiva II^ grado € 921,00
Fase decisionale II^ grado € 1.911,00
pagina 14 di 15 Totale € 3.966,00
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Rovigo n. 1117/23, pubblicata in data
29.12.23:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 909/21 emesso dal Tribunale di Rovigo in data
15.11.21;
2) rigetta le domande svolte da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
[...]
3) condanna la parte appellata a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 441,00 per la fase di mediazione, in € 5.077,00 per il primo grado ed in € 3.966,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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