Articolo 996 del Codice civile
Articolo 995Articolo 997
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19 aprile 1942
Art. 996.

(Cose deteriorabili).

Se l'usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco, l'usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l'uso al quale sono destinate, e alla fine dell'usufrutto e' soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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