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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 2965/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Leonardo Papaleo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2965 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2021
TRA
c.f. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Bellaroba, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in AL PI (Av), al viale Europa n. 3
ATTORE
CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
E
, c.f. , , c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
, , c.f. , C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
, c.f. rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
[...] C.F._5 dall'avv. Antonio Mannetta e dall'avv. Pasquale Giardino, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in NO PI (Av), alla via Marconi n. 12
CONVENUTI
ATTORI IN RICONVENZIONALE
NONCHÉ
, c.f. , nata ad [...] il Controparte_5 C.F._6
22.5.1950 e residente in [...]
, c.f. , nata ad [...] il [...] e ivi
[...] C.F._7
residente al Rione Piano di Zona n. 65, , c.f. Controparte_7
- Pagina 1 - nato ad [...] il [...] e ivi residente al Rione C.F._8
Piano di Zona n. 72, , c.f. , nata ad Controparte_8 C.F._9
Avellino il 14.6.1962 e residente in [...](Av) al Rione Piano di Zona n. 6
CONVENUTI IN RICONVENZIONALE CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
In sintesi, a seguito della sentenza non definitiva n. 701/2023 del 18.3.2023 - con la quale è stata, da un lato, accertata la comproprietà di sul terreno sito in Parte_1
NO PI (Av), alla c.da (Cat., f. 102, p.lle 45 e 46), e, dall'altro, Controparte_9
dichiarata la nullità parziale del testamento olografo del 10.6.2002, pubblicato il 17.1.2012 dal notaio (rep. n. 40724, racc. n. 17568), nella parte in cui ha Persona_1 CP_10
lasciato ai figli e anche la quota posseduta dalla sorella CP_11 CP_4
sul fondo predetto - la causa è stata rimessa sul ruolo per procedere Parte_2 all'esame della domanda riconvenzionale, avanzata dai convenuti costituiti, di scioglimento della comunione sul bene controverso, previa integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comunisti, Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
e rimasti tuttavia contumaci. Controparte_8
Senonché, espletata consulenza tecnica d'ufficio in ordine all'astratta divisibilità del bene e avanzata domanda di attribuzione, ai sensi dell'art. 720 c.c., da parte degli attori in riconvenzionale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis.
Il Tribunale osserva.
Gli attori in riconvenzionale e, in particolare, e gli eredi di CP_4 CP_11
e (non anche , che, da testamento olografo Controparte_2 Controparte_3 CP_1
del 24.6.2016, pubblicato dal notaio il 13.2.2017, non è stata nominata Persona_2
erede dal marito), hanno domandato lo scioglimento della comunione sussistente sul fondo sito in NO PI (Av), alla c.da (Cat., f. 102, p.lle 45 e 46), tra i Controparte_9 medesimi e l'attore, convenuto in riconvenzionale, , nonché i suoi Parte_1
germani, convenuti parimenti in riconvenzionale, , Controparte_5 CP_6
, e (non anche ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_12
- Pagina 2 - che, come da verbale del 7.12.2010, ha rinunciato dinanzi al cancelliere del Tribunale di
NO PI all'eredità della madre né sua figlia, erede in Parte_2
rappresentazione, , che, con verbale sottoscritto il 22.10.2012 dinanzi al Controparte_13
cancelliere del Tribunale di NO PI, ha parimenti rinunciato all'eredità della nonna).
È bene precisare che trattasi di scioglimento di una comunione che non è ereditaria (non va, quindi, dichiarata aperta alcuna successione) bensì ordinaria. Invero, non vi è un comune dante causa, alla cui morte è chiesto di dividerne i beni, dal momento che il fondo in questione apparteneva alle germane e e, di conseguenza Parte_2 CP_10
- nonché a seguito della sentenza non definitiva sopra menzionata -, alla loro morte esso è stato attribuito, in quota parte, ai rispettivi eredi, ovvero, , Parte_1 [...]
, , e , quali CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
eredi legittimi di , e e (e, per esso, oggi, Parte_2 CP_4 CP_11
i suoi eredi testamentari e , quali eredi testamentari di Controparte_2 Controparte_3
. CP_10
In ordine all'individuazione delle quote, va precisato che, a discapito delle visure catastali e delle denunce di successione (alle quali pure si rifà la certificazione del notaio del Per_3
26.6.2019), la cui irrilevanza, in termini di prova della proprietà, è nota (cfr. Cass. nn.
14395/2004, 5257/2011), la quota ideale delle sorelle sul bene in questione era Pt_2 identica, come si desume dell'atto per notar del 3.11.1923, con cui la di loro Per_4
madre, acquistò la quota dei fratelli e , nonché Controparte_14 CP_3 Per_5 dall'atto per notar del 22.6.1950, con cui la acquistò la restante quota Per_4 CP_14
della sorella CP_15
Conseguentemente, essendo la quota delle pari a 5/10 ciascuna, Pt_2 [...]
, , , e Parte_1 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
vantano una quota ideale di 1/10 ciascuno, mentre e Controparte_8 CP_4
(e, per esso, oggi, i suoi eredi testamentari e CP_11 Controparte_2 CP_3
una quota ideale di 2,5/10 ciascuno.
[...]
Ciò premesso, deve rilevarsi che è stata disposta, con ordinanza del 7.7.2023, consulenza tecnica d'ufficio, nominando all'uopo l'ing. al quale è stato chiesto di Persona_6
predisporre, ove possibile, un progetto di comoda divisione del terreno, con eventuali conguagli in denaro.
Con la relazione definitiva, depositata il 23.4.2024, l'ausiliario, utilizzando come parametro di riferimento le contrattazioni di immobili simili a quelli oggetto di perizia e tenendo conto
- Pagina 3 - dell'ubicazione dell'area e delle sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche, ha stimato il valore venale (art. 726, co. 1, c.c.) delle p.lle 45 e 46, costituenti un unico appezzamento di terreno, in € 15.000,00.
Conseguentemente, in virtù di quanto richiesto nell'ordinanza ammissiva della c.t.u., il consulente ha avanzato due ipotesi divisionali: una prima che prevede la divisione dell'appezzamento in due lotti – A e B – di 5.065 mq ciascuno da attribuire pro indiviso, rispettivamente, agli eredi di e a quelli di;
una seconda Parte_2 CP_10 che prevede la divisione dell'appezzamento in sette lotti in base alle rispettive quote - A1, A2,
B1, B2, B3, B4, B5 - da attribuire ai singoli comunisti.
Tuttavia, all'udienza del 6.6.2024 e gli eredi di hanno CP_4 CP_11 chiesto, ai sensi dell'art. 720 c.c., l'attribuzione del bene con addebito dell'eccedenza (per la possibilità di domandare l'assegnazione fino in appello cfr. Cass. nn. 10216/2015,
7869/2019), mentre si è opposto alla chiesta attribuzione, facendo Parte_1
rilevare come in entrambe le ipotesi divisionali sarebbe possibile il riconoscimento della propria quota.
Orbene, come noto, ciascun comunista ha diritto a ricevere in natura la parte dei beni corrispondente alla quota a lui spettante (artt. 718 c.c. e 1114 c.c.) e, di conseguenza, si deve procedere alla formazione di tante porzioni quanti sono i condividenti (artt. 726, co. 2, c.c., applicabile alla comunione ordinaria in virtù del rinvio operato dall'art. 1116 c.c. alle norme sulla divisione ereditaria). Se, però, nella comunione vi sono immobili non comodamente divisibili e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei condividenti aventi diritto alla quota maggiore (criterio, tuttavia, derogabile: Cass. n. 24832/2018), o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione (art. 720 c.c.).
Nel caso di specie, nonostante l'astratta divisibilità del terreno, deve convenirsi che esso non sia, tuttavia, comodamente divisibile.
Difatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 12406/2007, 25332/2011,
25888/2016, 21612/2021, 27984/2023), in tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare, l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun comunista ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727
c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera “non divisibilità” dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano “comodamente” divisibili e, cioè,
- Pagina 4 - allorché, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero.
Nel caso di specie, il terreno ha un valore di per sé irrisorio (€ 15.000,00) e frazionarlo ulteriormente in sette parti (ma anche in due) farebbe sì che le singole porzioni abbiano valori infimi, rendendole, di fatto, incommerciabili.
Va, quindi, data prevalenza alla domanda congiunta di attribuzione avanzata da CP_4
e dagli eredi di e (cfr. Cass. n.
[...] CP_11 Controparte_2 Controparte_3
20250/2016: nell'ipotesi di non comoda divisibilità dei beni immobili compresi nell'eredità, è consentito che venga assegnato ad alcuni coeredi, che ne facciano unitamente domanda, un cespite comodamente separabile dagli altri e rientrante nella quota congiunta dei coeredi predetti, ancorché gli altri coeredi si oppongano, in quanto, come risulta dai principi in tema di comunione e dal combinato disposto degli artt. 718 e 720 c.c., l'attribuzione a più coeredi di un unico cespite "pro indiviso" è possibile se vi sia la richiesta congiunta dei coeredi interessati, che sono soltanto coloro i quali rimarranno in comunione nei confronti del cespite di cui è stata domandata la attribuzione;
ex plurimis Cass. nn. 7869/2019 e 36736/2022).
Conseguentemente, il terreno sito in NO PI (Av), alla c.da TO ER
(Cat., f. 102, p.lle 45 e 46) va assegnato pro indiviso, in base ad una quota ideale di 5/10 ciascuno, ad e agli eredi di e CP_4 CP_11 Controparte_2 CP_3
[...]
Per l'effetto, ad e agli eredi di e CP_4 CP_11 Controparte_2
va ordinato di corrispondere, in solido tra loro, un conguaglio di € Controparte_3
1.500,00 ciascuno in favore di , , Parte_1 Controparte_5 CP_6
, e , oltre interessi corrispettivi al tasso
[...] Controparte_7 Controparte_8
legale dal deposito della sentenza al soddisfo, avendo tale somma natura di debito di valore che sorge all'atto dello scioglimento della comunione e rispetto al quale non sono dovuti interessi compensativi (cfr. Cass. nn. 6931/2016, 24361/2023).
Resta assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese di lite, è noto (cfr. Cass. nn. 3083/2006, 2903/2013, 1635/2020) come nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti,
- Pagina 5 - trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione.
Ebbene, nel caso che occupa non può trovare accoglimento la richiesta dell'attore
[...]
di condanna dei convenuti costituiti alle spese di giudizio, in quanto Parte_1 quest'ultimi non si sono opposti alla domanda di nullità del testamento di . CP_10
Pertanto, vanno poste a carico della massa secondo le quote dei condividenti (1/10
[...]
, , , e Parte_1 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
; e gli eredi di Controparte_8 CP_16 CP_4 CP_11 CP_2
e i compensi dei difensori (cfr. art. 5, co. 1, d.m. n. 55/2014) -
[...] Controparte_3 determinati secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022 ai valori medi (scaglione € 1.101-€
5.200) -, nonché le spese di c.t.u. (liquidate con decreto contestuale) e le spese sostenute per la mediazione, l'iscrizione a ruolo della causa e la trascrizione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento della comunione esistente sull'immobile sito in NO PI
(Av), alla c.da (Cat., f. 102, p.lle 45 e 46) tra , Controparte_9 Parte_1
, Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, e CP_8 CP_4 Controparte_2 Controparte_3
2. ATTRIBUISCE pro indiviso, ai sensi dell'art. 720 c.c., l'immobile sito in NO PI
(Av), alla c.da TO ER (Cat., f. 102, p.lle 45 e 46) per 5/10 ad CP_4
e per 5/10 a e;
Controparte_2 Controparte_3
3. DISPONE che e versino, in solido tra CP_4 Controparte_2 Controparte_3
loro, a , , , Parte_1 Controparte_5 Controparte_6 [...]
e la somma, a titolo di addebito dell'eccedenza, di € CP_7 Controparte_8
1.500,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
4. PONE definitivamente a carico della massa in base alle rispettive quote: 1) i compensi dell'avv. Giuseppe Bellaroba, che liquida in € 2.552,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in quanto dichiaratosi antistatario;
2) i compensi degli avv.ti
Antonio Mannetta e Pasquale Giardino, che liquida in € 2.552,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge;
3) le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva nei
- Pagina 6 - confronti del consulente in base al decreto di liquidazione contestuale alla presente sentenza;
4) le spese sostenute per l'iscrizione a ruolo della causa, per il procedimento di mediazione e per la trascrizione della presente sentenza;
5. ORDINA la trascrizione della presente sentenza nei R.R.I.I. territorialmente competenti.
Benevento, 8.1.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Leonardo Papaleo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2965 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2021
TRA
c.f. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Bellaroba, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in AL PI (Av), al viale Europa n. 3
ATTORE
CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
E
, c.f. , , c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
, , c.f. , C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
, c.f. rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
[...] C.F._5 dall'avv. Antonio Mannetta e dall'avv. Pasquale Giardino, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in NO PI (Av), alla via Marconi n. 12
CONVENUTI
ATTORI IN RICONVENZIONALE
NONCHÉ
, c.f. , nata ad [...] il Controparte_5 C.F._6
22.5.1950 e residente in [...]
, c.f. , nata ad [...] il [...] e ivi
[...] C.F._7
residente al Rione Piano di Zona n. 65, , c.f. Controparte_7
- Pagina 1 - nato ad [...] il [...] e ivi residente al Rione C.F._8
Piano di Zona n. 72, , c.f. , nata ad Controparte_8 C.F._9
Avellino il 14.6.1962 e residente in [...](Av) al Rione Piano di Zona n. 6
CONVENUTI IN RICONVENZIONALE CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
In sintesi, a seguito della sentenza non definitiva n. 701/2023 del 18.3.2023 - con la quale è stata, da un lato, accertata la comproprietà di sul terreno sito in Parte_1
NO PI (Av), alla c.da (Cat., f. 102, p.lle 45 e 46), e, dall'altro, Controparte_9
dichiarata la nullità parziale del testamento olografo del 10.6.2002, pubblicato il 17.1.2012 dal notaio (rep. n. 40724, racc. n. 17568), nella parte in cui ha Persona_1 CP_10
lasciato ai figli e anche la quota posseduta dalla sorella CP_11 CP_4
sul fondo predetto - la causa è stata rimessa sul ruolo per procedere Parte_2 all'esame della domanda riconvenzionale, avanzata dai convenuti costituiti, di scioglimento della comunione sul bene controverso, previa integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comunisti, Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
e rimasti tuttavia contumaci. Controparte_8
Senonché, espletata consulenza tecnica d'ufficio in ordine all'astratta divisibilità del bene e avanzata domanda di attribuzione, ai sensi dell'art. 720 c.c., da parte degli attori in riconvenzionale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis.
Il Tribunale osserva.
Gli attori in riconvenzionale e, in particolare, e gli eredi di CP_4 CP_11
e (non anche , che, da testamento olografo Controparte_2 Controparte_3 CP_1
del 24.6.2016, pubblicato dal notaio il 13.2.2017, non è stata nominata Persona_2
erede dal marito), hanno domandato lo scioglimento della comunione sussistente sul fondo sito in NO PI (Av), alla c.da (Cat., f. 102, p.lle 45 e 46), tra i Controparte_9 medesimi e l'attore, convenuto in riconvenzionale, , nonché i suoi Parte_1
germani, convenuti parimenti in riconvenzionale, , Controparte_5 CP_6
, e (non anche ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_12
- Pagina 2 - che, come da verbale del 7.12.2010, ha rinunciato dinanzi al cancelliere del Tribunale di
NO PI all'eredità della madre né sua figlia, erede in Parte_2
rappresentazione, , che, con verbale sottoscritto il 22.10.2012 dinanzi al Controparte_13
cancelliere del Tribunale di NO PI, ha parimenti rinunciato all'eredità della nonna).
È bene precisare che trattasi di scioglimento di una comunione che non è ereditaria (non va, quindi, dichiarata aperta alcuna successione) bensì ordinaria. Invero, non vi è un comune dante causa, alla cui morte è chiesto di dividerne i beni, dal momento che il fondo in questione apparteneva alle germane e e, di conseguenza Parte_2 CP_10
- nonché a seguito della sentenza non definitiva sopra menzionata -, alla loro morte esso è stato attribuito, in quota parte, ai rispettivi eredi, ovvero, , Parte_1 [...]
, , e , quali CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
eredi legittimi di , e e (e, per esso, oggi, Parte_2 CP_4 CP_11
i suoi eredi testamentari e , quali eredi testamentari di Controparte_2 Controparte_3
. CP_10
In ordine all'individuazione delle quote, va precisato che, a discapito delle visure catastali e delle denunce di successione (alle quali pure si rifà la certificazione del notaio del Per_3
26.6.2019), la cui irrilevanza, in termini di prova della proprietà, è nota (cfr. Cass. nn.
14395/2004, 5257/2011), la quota ideale delle sorelle sul bene in questione era Pt_2 identica, come si desume dell'atto per notar del 3.11.1923, con cui la di loro Per_4
madre, acquistò la quota dei fratelli e , nonché Controparte_14 CP_3 Per_5 dall'atto per notar del 22.6.1950, con cui la acquistò la restante quota Per_4 CP_14
della sorella CP_15
Conseguentemente, essendo la quota delle pari a 5/10 ciascuna, Pt_2 [...]
, , , e Parte_1 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
vantano una quota ideale di 1/10 ciascuno, mentre e Controparte_8 CP_4
(e, per esso, oggi, i suoi eredi testamentari e CP_11 Controparte_2 CP_3
una quota ideale di 2,5/10 ciascuno.
[...]
Ciò premesso, deve rilevarsi che è stata disposta, con ordinanza del 7.7.2023, consulenza tecnica d'ufficio, nominando all'uopo l'ing. al quale è stato chiesto di Persona_6
predisporre, ove possibile, un progetto di comoda divisione del terreno, con eventuali conguagli in denaro.
Con la relazione definitiva, depositata il 23.4.2024, l'ausiliario, utilizzando come parametro di riferimento le contrattazioni di immobili simili a quelli oggetto di perizia e tenendo conto
- Pagina 3 - dell'ubicazione dell'area e delle sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche, ha stimato il valore venale (art. 726, co. 1, c.c.) delle p.lle 45 e 46, costituenti un unico appezzamento di terreno, in € 15.000,00.
Conseguentemente, in virtù di quanto richiesto nell'ordinanza ammissiva della c.t.u., il consulente ha avanzato due ipotesi divisionali: una prima che prevede la divisione dell'appezzamento in due lotti – A e B – di 5.065 mq ciascuno da attribuire pro indiviso, rispettivamente, agli eredi di e a quelli di;
una seconda Parte_2 CP_10 che prevede la divisione dell'appezzamento in sette lotti in base alle rispettive quote - A1, A2,
B1, B2, B3, B4, B5 - da attribuire ai singoli comunisti.
Tuttavia, all'udienza del 6.6.2024 e gli eredi di hanno CP_4 CP_11 chiesto, ai sensi dell'art. 720 c.c., l'attribuzione del bene con addebito dell'eccedenza (per la possibilità di domandare l'assegnazione fino in appello cfr. Cass. nn. 10216/2015,
7869/2019), mentre si è opposto alla chiesta attribuzione, facendo Parte_1
rilevare come in entrambe le ipotesi divisionali sarebbe possibile il riconoscimento della propria quota.
Orbene, come noto, ciascun comunista ha diritto a ricevere in natura la parte dei beni corrispondente alla quota a lui spettante (artt. 718 c.c. e 1114 c.c.) e, di conseguenza, si deve procedere alla formazione di tante porzioni quanti sono i condividenti (artt. 726, co. 2, c.c., applicabile alla comunione ordinaria in virtù del rinvio operato dall'art. 1116 c.c. alle norme sulla divisione ereditaria). Se, però, nella comunione vi sono immobili non comodamente divisibili e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei condividenti aventi diritto alla quota maggiore (criterio, tuttavia, derogabile: Cass. n. 24832/2018), o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione (art. 720 c.c.).
Nel caso di specie, nonostante l'astratta divisibilità del terreno, deve convenirsi che esso non sia, tuttavia, comodamente divisibile.
Difatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 12406/2007, 25332/2011,
25888/2016, 21612/2021, 27984/2023), in tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare, l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun comunista ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727
c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera “non divisibilità” dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano “comodamente” divisibili e, cioè,
- Pagina 4 - allorché, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero.
Nel caso di specie, il terreno ha un valore di per sé irrisorio (€ 15.000,00) e frazionarlo ulteriormente in sette parti (ma anche in due) farebbe sì che le singole porzioni abbiano valori infimi, rendendole, di fatto, incommerciabili.
Va, quindi, data prevalenza alla domanda congiunta di attribuzione avanzata da CP_4
e dagli eredi di e (cfr. Cass. n.
[...] CP_11 Controparte_2 Controparte_3
20250/2016: nell'ipotesi di non comoda divisibilità dei beni immobili compresi nell'eredità, è consentito che venga assegnato ad alcuni coeredi, che ne facciano unitamente domanda, un cespite comodamente separabile dagli altri e rientrante nella quota congiunta dei coeredi predetti, ancorché gli altri coeredi si oppongano, in quanto, come risulta dai principi in tema di comunione e dal combinato disposto degli artt. 718 e 720 c.c., l'attribuzione a più coeredi di un unico cespite "pro indiviso" è possibile se vi sia la richiesta congiunta dei coeredi interessati, che sono soltanto coloro i quali rimarranno in comunione nei confronti del cespite di cui è stata domandata la attribuzione;
ex plurimis Cass. nn. 7869/2019 e 36736/2022).
Conseguentemente, il terreno sito in NO PI (Av), alla c.da TO ER
(Cat., f. 102, p.lle 45 e 46) va assegnato pro indiviso, in base ad una quota ideale di 5/10 ciascuno, ad e agli eredi di e CP_4 CP_11 Controparte_2 CP_3
[...]
Per l'effetto, ad e agli eredi di e CP_4 CP_11 Controparte_2
va ordinato di corrispondere, in solido tra loro, un conguaglio di € Controparte_3
1.500,00 ciascuno in favore di , , Parte_1 Controparte_5 CP_6
, e , oltre interessi corrispettivi al tasso
[...] Controparte_7 Controparte_8
legale dal deposito della sentenza al soddisfo, avendo tale somma natura di debito di valore che sorge all'atto dello scioglimento della comunione e rispetto al quale non sono dovuti interessi compensativi (cfr. Cass. nn. 6931/2016, 24361/2023).
Resta assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese di lite, è noto (cfr. Cass. nn. 3083/2006, 2903/2013, 1635/2020) come nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti,
- Pagina 5 - trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione.
Ebbene, nel caso che occupa non può trovare accoglimento la richiesta dell'attore
[...]
di condanna dei convenuti costituiti alle spese di giudizio, in quanto Parte_1 quest'ultimi non si sono opposti alla domanda di nullità del testamento di . CP_10
Pertanto, vanno poste a carico della massa secondo le quote dei condividenti (1/10
[...]
, , , e Parte_1 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
; e gli eredi di Controparte_8 CP_16 CP_4 CP_11 CP_2
e i compensi dei difensori (cfr. art. 5, co. 1, d.m. n. 55/2014) -
[...] Controparte_3 determinati secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022 ai valori medi (scaglione € 1.101-€
5.200) -, nonché le spese di c.t.u. (liquidate con decreto contestuale) e le spese sostenute per la mediazione, l'iscrizione a ruolo della causa e la trascrizione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento della comunione esistente sull'immobile sito in NO PI
(Av), alla c.da (Cat., f. 102, p.lle 45 e 46) tra , Controparte_9 Parte_1
, Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, e CP_8 CP_4 Controparte_2 Controparte_3
2. ATTRIBUISCE pro indiviso, ai sensi dell'art. 720 c.c., l'immobile sito in NO PI
(Av), alla c.da TO ER (Cat., f. 102, p.lle 45 e 46) per 5/10 ad CP_4
e per 5/10 a e;
Controparte_2 Controparte_3
3. DISPONE che e versino, in solido tra CP_4 Controparte_2 Controparte_3
loro, a , , , Parte_1 Controparte_5 Controparte_6 [...]
e la somma, a titolo di addebito dell'eccedenza, di € CP_7 Controparte_8
1.500,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
4. PONE definitivamente a carico della massa in base alle rispettive quote: 1) i compensi dell'avv. Giuseppe Bellaroba, che liquida in € 2.552,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in quanto dichiaratosi antistatario;
2) i compensi degli avv.ti
Antonio Mannetta e Pasquale Giardino, che liquida in € 2.552,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge;
3) le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva nei
- Pagina 6 - confronti del consulente in base al decreto di liquidazione contestuale alla presente sentenza;
4) le spese sostenute per l'iscrizione a ruolo della causa, per il procedimento di mediazione e per la trascrizione della presente sentenza;
5. ORDINA la trascrizione della presente sentenza nei R.R.I.I. territorialmente competenti.
Benevento, 8.1.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 7 -