Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 12/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO Composta da NO MA Presidente ZAFFINA Innocenza Consigliere ALBERGHINI LA Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto, iscritto al n. 32562 del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 65299, depositato in data 11 marzo 2020, reso da LA BE (c.f. [...]), nato a [...] il 26 settembre 1956, rappresentato e difeso dall’avv. Guido Barzazi del Foro di Venezia (C.F. [...]– PEC guido.barzazi@venezia.pecavvocati.it), con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Torino n. 186;
RA UE (c.f. [...]), nata a [...] il 12 novembre 1956;
TA BE (c.f. [...]), nato a [...]’Aquila il 12 ottobre 1965;
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Uditi, all’udienza pubblica del 11 novembre 2025, tenutasi con l’assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione, il Vice
Procuratore Generale Francesca Dimita, nessuno presente per gli agenti, come da verbale;
FATTO
Con la relazione di irregolarità n. 130 del 11 marzo 2025, il Magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 65299, depositato in data 11 marzo 2020, reso dagli agenti contabili BE LA, UE RA e BE TA, economi della Regione Veneto, relativo alla gestione delle minute spese della Sezione Protezione Civile - U.O. Protezione Civile per l’esercizio 2016, in ottemperanza alla sentenza-ordinanza di questa Sezione n. 11 del 2020, resa nel giudizio iscritto al n. 30894 del registro di Segreteria.
Osservava, in primo luogo, il Magistrato delegato che l’Ente, nel provvedere al deposito presso la Sezione del conto giudiziale in esame, aveva adempiuto alle prescrizioni di cui all’art. 139, comma 2, c.g.c. e che gli agenti avevano tempestivamente provveduto alla ricompilazione del conto utilizzando i prescritti modelli della Delibera della Giunta Regionale n. 2440 del 2002.
Sulla base dell’istruttoria svolta la gestione appariva regolare, pur non essendo state presentate due distinte rendicontazioni dagli agenti
(LA/RA) che si sono succeduti nella titolarità del fondo e non avendo il subagente compilato un autonomo conto giudiziale. Veniva inoltre rilevato che la restituzione dell’anticipazione non utilizzata era avvenuta oltre la chiusura dell’esercizio, in data 6 aprile 2017.
Tali profili di irregolarità, in considerazione dell’assenza di ammanchi, non venivano, tuttavia, ritenuti ostativi al discarico degli agenti e all’approvazione del conto, essendo comunque stato possibile imputare i singoli fatti di gestione, analiticamente rendicontati, a ciascun agente.
Concludeva, pertanto, per la dichiarazione di regolarità del conto con conseguente discarico degli agenti.
All’udienza del 11 novembre 2025 il rappresentante del Pubblico Ministero concludeva come da verbale.
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’esame del conto giudiziale n. 65299 reso da BE LA, UE RA e BE TA, agenti contabili della Regione Veneto, relativo alla gestione delle minute spese della Sezione Protezione Civile - U.O. Protezione Civile per l’esercizio 2016, in ottemperanza alla sentenza-ordinanza di questa Sezione n. 11 del 2020, resa nel giudizio iscritto al n. 30894 del registro di Segreteria.
2.Il conto risulta composto da quattro prospetti, e cioè:
1. Il conto di sintesi della gestione che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti unitamente alla riconciliazione con il conto del Tesoriere;
2. Il conto analitico della gestione che riporta in ordine cronologico i singoli importi delle anticipazioni e delle spese e i totali per ciascuna mensilità;
3. Il conto di sintesi della gestione per tipologia di spesa che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti riferiti alla tipologia di spesa
(equipaggiamento, manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico, altri servizi ausiliari n.a.c);
4. Il conto analitico della gestione per tipologia di spesa che indica gli importi spesi raggruppandoli per operazioni di pagamento.
Ciò posto il Collegio rileva che la rendicontazione fa riferimento all’ ordine di accreditamento n. 18 del 20/04/2016, corrispondente ad una apertura di credito presso l’Istituto Tesoriere in favore dell’agente per un importo di €
35.000,00.
Unitamente a tale rendicontazione risultano depositati, in conformità a quanto previsto dall’art 139 c.g.c., il DDR n. 13 del 28/02/2020 del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Nicola Dell’Acqua, di approvazione e parifica del conto; la Relazione dell’Organo di controllo interno del 06/03/2020 – U.O. Controlli e attività ispettive – ai sensi dell’art.
139/2 Codice di giustizia contabile; il DDR n. 16 del 11/03/2020 del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio di approvazione definitiva, con il quale è stato, inoltre, disposto il deposito del conto tramite l’applicativo SIRECO presso la segreteria della Sezione Giurisdizionale competente.
Il conto risulta sottoscritto dagli agenti titolari che si sono succeduti nella gestione, oltre che dal sostituto BE TA. Come si evince dalla documentazione in atti, infatti, nel corso dell’esercizio 2016 vi è stato un avvicendamento tra due agenti contabili “principali”: BE LA fino al 30/06/2016 e dal 01/07/2016 UE RA (incaricata con DDR n.
27/2016 del Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale).
Ebbene, l’esame del conto di cui è causa e delle tipologie di spese sostenute evidenzia che l’utilizzazione dell’anticipazione è avvenuta in relazione alle esigenze di funzionamento (equipaggiamento, manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico, altri servizi ausiliari n.a.c).
I documenti di rendicontazione depositati appaiono redatti in conformità alle disposizioni della Delibera della Giunta Regionale n. 2440/02 ed ai modelli ivi indicati.
Il “conto di sintesi” relativo all’ordine di accreditamento n. 18/2016 di euro 35.000,00 espone “anticipazioni” per complessivi euro 19.828,93 di cui euro 1.900,00 per buoni di prelevamento ed euro 17.928,93,00 per bonifici, a cui corrispondono pagamenti per euro 18.705,72 ed un fondo cassa residuo di euro 1.123,21.
Il “conto analitico delle gestione” relativo al medesimo ordine di accreditamento espone, in ordine cronologico e numerazione progressiva, le anticipazioni, pari a 11 operazioni, tutte effettuate dal sostituto BE TA, di cui 2 per l’importo totale di € 1.562,92 durante la gestione dell’agente LA e 9 per l’importo totale di € 18.266,01 durante la gestione dell’agente subentrante RA, per la somma complessiva di €
19.828,93.
I pagamenti effettuati consistono in 19 operazioni tutte effettuate dal sostituto BE TA per la somma complessiva di € 18.705,72 che, unitamente al riversamento in Tesoreria del residuo dell’anticipazione in data 06/04/2017 con quietanza n.15683 (reversale n. 12209 del 29/12/2017), conducono alla quadratura sostanziale del conto.
Non risultano pagamenti in sospeso alla chiusura dell’esercizio, né operazioni per cassa eccedenti il limite di euro 950,00.
Emerge, inoltre, che i fatti di gestione non sono stati posti in essere solo
dagli agenti “principali”, ma anche in via ordinaria dal subagente che, quindi, non ha operato saltuariamente in sostituzione dell’agente contabile principale, bensì in via esclusiva rispetto a quest’ultimo, circostanza che avrebbe dovuto condurre alla compilazione di un autonomo documento di rendicontazione per ciascuna delle due gestioni, anche al fine dell’esatta individuazione delle relative responsabilità. Tuttavia, il subagente TA ha sottoscritto il conto in ogni sua parte.
Il livello di specificità delle annotazioni contenute nel “conto analitico della gestione”, sostanzialmente equivalente ad un giornale di cassa, ha consentito la verifica dell’ammissibilità della tipologia delle spese sostenute, tutte afferenti al funzionamento dell’ufficio e nei limiti posti dalla Delibera della Giunta Regionale di autorizzazione (che richiama l’elencazione di cui all’art. 23 della L.R. n. 6/1980, successivamente specificata dalla D.G.R. n. 2440 del 13/09/2002), nonché l’imputazione dei singoli fatti di gestione all’agente che, in concreto, li ha posti in essere, pur in assenza di una distinta rendicontazione.
Ciò posto, il Collegio ritiene, pur con i rilievi esposti, che la gestione possa essere considerata sostanzialmente regolare, atteso il livello di analiticità dei documenti depositati (ed in particolare del “conto analitico della gestione”) il quale ha consentito di avere contezza della gestione anche in relazione all’imputabilità dei singoli fatti gestori a ciascuno degli agenti operanti; la gestione del fondo economale è avvenuta, inoltre, in conformità alle modalità stabilite dall’ordinamento regionale.
3. Alla luce di quanto suesposto, in assenza di ammanchi, il conto può essere dichiarato regolare e gli agenti possono essere ammessi a discarico.
4. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
32562 del registro di segreteria promosso nei confronti degli agenti contabili BE LA, UE RA e BE TA in relazione al conto giudiziale n. 65299, depositato in data 11 marzo 2020, lo dichiara regolare e, per l’effetto, discarica gli agenti.
In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 11 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
LA ER MA LO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il Il Funzionario Preposto
(firmato digitalmente)