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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 05/02/2026, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1917/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16084/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Immacolata Della Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400037315000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712023004804650000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22317/2025 depositato il
15/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 avverso gli atti di cui in epigrafe rilevando l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito IRPEF di cui alla cartella impugnata.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è infondato. Ed invero, premesso che risulta provata la rituale notifica alla contribuente della cartella posta a base del preavviso di fermo impugnato, si deve sottolineare che i crediti erariali in contestazione si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
La Corte Suprema ha, infatti, ritenuto che a questi crediti non possa applicarsi il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le cd. “prestazioni periodiche”: ciò poiché i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche, derivando gli stessi, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle soese di giudizio che si liquidano in euro
200,00 per ciascuna parte resistente
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16084/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Immacolata Della Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400037315000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712023004804650000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22317/2025 depositato il
15/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 avverso gli atti di cui in epigrafe rilevando l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito IRPEF di cui alla cartella impugnata.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è infondato. Ed invero, premesso che risulta provata la rituale notifica alla contribuente della cartella posta a base del preavviso di fermo impugnato, si deve sottolineare che i crediti erariali in contestazione si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
La Corte Suprema ha, infatti, ritenuto che a questi crediti non possa applicarsi il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le cd. “prestazioni periodiche”: ciò poiché i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche, derivando gli stessi, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle soese di giudizio che si liquidano in euro
200,00 per ciascuna parte resistente