Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1017
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccezione di omessa motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto l'atto motivato in quanto riporta tutti gli elementi essenziali per la conoscenza della pretesa tributaria, consentendo al contribuente di contestare l'an e il quantum.

  • Rigettato
    Eccezione di omessa motivazione sugli interessi applicati

    La Corte ha ritenuto che la quantificazione degli interessi discende dalla legge e non richiede motivazione specifica.

  • Rigettato
    Eccezione di omessa notifica degli atti presupposto

    La Corte ha accertato che le cartelle presupposte sono state ritualmente notificate e non impugnate.

  • Accolto
    Eccezione di prescrizione delle pretese

    La Corte ha accolto parzialmente l'eccezione, dichiarando la prescrizione maturata per le cartelle relative agli anni 2013 e 2014.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1017
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 1017
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo