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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1017/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
AZ DA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2928/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar, 14, 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239028764880000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239028764880000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239028764880000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239028764880000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239028764880000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239028764880000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239028764880000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3244/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato All'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29620239028764880000 del 06.10.2023, notificata il 22.01.2024, per l'importo di euro 2.283,29, emessa per il mancato pagamento della Tassa Automobilistica relativa agli anni 2012-2013-2014-2016-2017- 2018-2019 come da cartelle sottese, eccependo l'omessa motivazione dell'atto impugnato al quale non sarebbero state allegate le cartelle inserite dell'intimazione, l'omessa notifica degli atti presupposto, la prescrizione delle pretese.
Si è costituita ADER depositando gli atti presupposti notificati e contestando il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
In primo luogo, non coglie nel segno l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto impugnato.
E' infatti noto che «l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva» (Cass. n. 21571 del 2004; conf. Cass. n. 22841 del 2010).
Nel caso di specie, l'intimazione riporta tutte le cartelle poste a suo fondamento indicando espressamente i tributi cui si riferiscano, gli anni di imposta, il valore delle pretese, le date di notifica delle cartelle. Non coglie nel segno nemmeno l'eccezione di carenza di motivazione sugli interessi applicati, la cui quantificazione discende dalla legge e non è quini discrezionale.
Risulta poi dagli atti depositati che le cartelle presupposto dell'intimazione sono state tutte ritualmente notificate al ricorrente e non impugnate:
1) cartella n. 296200170011068922000 relativa alla tassa automobilistica dell'anno 2012 di Euro 500,59 notificata il 16.12.2022;
2) cartella n. 29620170035488492000 relativa alla tassa automobilistica dell'anno 2013 di Euro 514,18 notificata il 09.12.2017;
3) cartella n. 29620180027589947000 relativa alla tassa automobilistica dell'anno 2014 di Euro 502,09 notificata il 01.06.2018;
4) cartella n. 29620210118242248000 relativa alla tassa automobilistica dell'anno 2016 di Euro 471,93 notificata il 24.11.2022; 5) cartella n. 29620200054107142000 relativa alla tassa automobilistica dell'anno 2017 di Euro 452,77 notificata il 16.12.2022;
6) cartella n. 29620210095257807000 relativa alla tassa automobilistica dell'anno 2018 di Euro 451,12 notificata il 24.11.2022;
7) cartella n. 29620220047624301000 relativa alla tassa automobilistica dell'anno 2019 di Euro 425,92 notificata il 24.11.2022.
Ne consegue che, alla data di notifica dell'intimazione, si era maturata la prescrizione soltanto delle cartelle n. 29620170035488492000 relativa alla tassa automobilistica dell'anno 2013 e la cartella n.
29620180027589947000 relativa alla tassa automobilistica dell'anno 2014 di Euro 502,09 notificata il
01.06.2018, considerato che il termine triennale si è maturato anche considerando la sospensione per la legislazione emergenziale COVID.
In considerazione dell'esito del giudizio, sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
accogli parzialmente il ricorso,
spese compensate.
Palermo, 16.12.2025
La Giudice
NI ZI
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
AZ DA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2928/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar, 14, 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239028764880000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239028764880000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239028764880000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239028764880000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239028764880000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239028764880000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239028764880000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3244/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato All'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29620239028764880000 del 06.10.2023, notificata il 22.01.2024, per l'importo di euro 2.283,29, emessa per il mancato pagamento della Tassa Automobilistica relativa agli anni 2012-2013-2014-2016-2017- 2018-2019 come da cartelle sottese, eccependo l'omessa motivazione dell'atto impugnato al quale non sarebbero state allegate le cartelle inserite dell'intimazione, l'omessa notifica degli atti presupposto, la prescrizione delle pretese.
Si è costituita ADER depositando gli atti presupposti notificati e contestando il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
In primo luogo, non coglie nel segno l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto impugnato.
E' infatti noto che «l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva» (Cass. n. 21571 del 2004; conf. Cass. n. 22841 del 2010).
Nel caso di specie, l'intimazione riporta tutte le cartelle poste a suo fondamento indicando espressamente i tributi cui si riferiscano, gli anni di imposta, il valore delle pretese, le date di notifica delle cartelle. Non coglie nel segno nemmeno l'eccezione di carenza di motivazione sugli interessi applicati, la cui quantificazione discende dalla legge e non è quini discrezionale.
Risulta poi dagli atti depositati che le cartelle presupposto dell'intimazione sono state tutte ritualmente notificate al ricorrente e non impugnate:
1) cartella n. 296200170011068922000 relativa alla tassa automobilistica dell'anno 2012 di Euro 500,59 notificata il 16.12.2022;
2) cartella n. 29620170035488492000 relativa alla tassa automobilistica dell'anno 2013 di Euro 514,18 notificata il 09.12.2017;
3) cartella n. 29620180027589947000 relativa alla tassa automobilistica dell'anno 2014 di Euro 502,09 notificata il 01.06.2018;
4) cartella n. 29620210118242248000 relativa alla tassa automobilistica dell'anno 2016 di Euro 471,93 notificata il 24.11.2022; 5) cartella n. 29620200054107142000 relativa alla tassa automobilistica dell'anno 2017 di Euro 452,77 notificata il 16.12.2022;
6) cartella n. 29620210095257807000 relativa alla tassa automobilistica dell'anno 2018 di Euro 451,12 notificata il 24.11.2022;
7) cartella n. 29620220047624301000 relativa alla tassa automobilistica dell'anno 2019 di Euro 425,92 notificata il 24.11.2022.
Ne consegue che, alla data di notifica dell'intimazione, si era maturata la prescrizione soltanto delle cartelle n. 29620170035488492000 relativa alla tassa automobilistica dell'anno 2013 e la cartella n.
29620180027589947000 relativa alla tassa automobilistica dell'anno 2014 di Euro 502,09 notificata il
01.06.2018, considerato che il termine triennale si è maturato anche considerando la sospensione per la legislazione emergenziale COVID.
In considerazione dell'esito del giudizio, sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
accogli parzialmente il ricorso,
spese compensate.
Palermo, 16.12.2025
La Giudice
NI ZI