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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 389/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPPUCCIO DANIELE, Presidente
BE IA, OR
SAIJA SALVATORE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4113/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIMB. E COMP. n. 2958202400001212000 IRPEG 1998
- RIMB. E COMP. n. 2958202400001212000 IRPEG 1999
- RIMB. E COMP. n. 2958202400001212000 IRPEF-ALTRO 1998
- RIMB. E COMP. n. 2958202400001212000 IRPEF-ALTRO 1999
- RIMB. E COMP. n. 2958202400001212000 IVA-ALTRO 1998
- RIMB. E COMP. n. 2958202400001212000 IVA-ALTRO 1999 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate – IS ed all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina in data 27.05.2025, depositato il 27.05.2025, LA Ricorrente_1 ha impugnato la proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/1973 n. 2958202400001212000, notificata il 31/03/2025, limitatamente all'importo di cui alla presupposta cartella di pagamento n. 29520090023244378002, per la complessiva somma di € 739.484,00, comprensiva di sanzioni ed interessi, a titolo di omessi versamenti
IVA, IRPEG e IRPEF per anni 1998 e 1999.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Omessa notifica della cartella;
2. Prescrizione dei tributi e comunque degli accessori.
Con condanna di controparte alle spese e distrazione delle stesse.
In data 11.11.2025 l'AE si è costituita con deposito di controdeduzioni, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Ha argomentato che la cartella di pagamento n. 29520090023244378, dopo la notifica in data
15/03/2011, è stata oggetto di impugnazione da parte del contribuente. E' stata depositata, nell'originale informatico estratto dal PTT, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia n. 1696
10 2023 depositata il 20/02/2023 divenuta definitiva per omessa impugnazione, che ha espressamente affrontato e riconosciuto la tempestività della notifica della cartella.
Si è evidenziato, quindi, che, essendo stata correttamente notificata la cartella di pagamento n. 295 2009
00232443 78, ed essendo la sentenza di II grado intervenuta in data 20/02/2023 e quindi passata in giudicato in data 02/09/2024, il termine prescrizione per il recupero delle imposte, sanzioni ed interessi in essa contenute deve considerarsi venire a scadenza in data 02/09/2034.
Con eventuale condanna alle spese ex art. 96 cpc.
In data 26.12.2025 il ricorrente ha depositato memoria nella quale ha contestato l'avvenuta prova della notifica della cartella, non assumendo valore dirimente la produzione documentale dell'AE, in quanto relativa ad un giudizio sconosciuto ad esso ricorrente, difatti non costituito, ed avente ad oggetto una diversa numerazione di cartella (“29520090023244378”), per un importo notevolmente inferiore (€ 456.703,84 anziché € 739.484,00).
ADER non si è costituita.
All'udienza del 12.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La prova della notifica della cartella 29520090023244378, indicata nella proposta di compensazione[1], è costituita dalla sentenza prodotta dall'Agenzia delle Entrate.
Nella citata sentenza si chiarisce che “La somma richiesta con la suddetta cartella si riferiva all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto a seguito della definitività degli accertamenti RJG020400004, (anno 1998) e
RJG0204999956 (anno 1999)”. Per come chiarito dall'AE, i suddetti accertamenti sono diventati definitivi dopo le sentenze della Commissione tributaria provinciale di Messina n.181 /2009 e n.180/2009, riguardanti gli anni 1998 e 1999, entrambe depositate il 29/4/2009, irrevocabili per mancata impugnazione. Entrambe le sentenze riguardavano la società Società_1 s.n.c. della quale il Ricorrente_1 era socio e legale rappresentante. Il contribuente aveva avversato la cartella eccependo nullità della notifica e decadenza dei termini per la notifica della stessa. La Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso ed annullato la cartella per violazione del termine di notifica ex art.25 del DPR 602/1973. Con la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia n. 1696 10 2023, depositata il 20 02 2023 e divenuta definitiva per omessa impugnazione, il pronunciamento di primo grado era stato peraltro riformato, con conseguente riconoscimento della legittimità della cartella.
Resta da precisare che il mero fatto che il Ricorrente_1 sia rimasto contumace nel giudizio d'appello appare del tutto ininfluente, né deve ritenersi onere dell'AE dare oggi prova della regolare notifica dell'atto di appello al contribuente, atteso peraltro che la verifica in questione costituisce accertamento che l'organo giudicante di II grado ha all'evidenza già esperito ai fini della declaratoria di contumacia e comunque ai fini della corretta instaurazione di quel giudizio.
Corretta infine l'argomentazione dell'Ufficio in relazione al termine di prescrizione, divenuto decennale dopo il passaggio in giudicato della sentenza, e che non è certamente decorso alla data di notifica della proposta di compensazione oggi impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della sola AE costituita.
[1] Assolutamente peregrina è da considerarsi la pretesa di ritenere diversa la cartella indicata in sentenza e la cartella indicata nella proposta di compensazione. Trattasi, infatti, in entrambi i casi della cartella
29520090023244378, a nulla rilevando l'appendice 002, con la quale essa è riportata nella sentenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 13.500,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPPUCCIO DANIELE, Presidente
BE IA, OR
SAIJA SALVATORE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4113/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIMB. E COMP. n. 2958202400001212000 IRPEG 1998
- RIMB. E COMP. n. 2958202400001212000 IRPEG 1999
- RIMB. E COMP. n. 2958202400001212000 IRPEF-ALTRO 1998
- RIMB. E COMP. n. 2958202400001212000 IRPEF-ALTRO 1999
- RIMB. E COMP. n. 2958202400001212000 IVA-ALTRO 1998
- RIMB. E COMP. n. 2958202400001212000 IVA-ALTRO 1999 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate – IS ed all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina in data 27.05.2025, depositato il 27.05.2025, LA Ricorrente_1 ha impugnato la proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/1973 n. 2958202400001212000, notificata il 31/03/2025, limitatamente all'importo di cui alla presupposta cartella di pagamento n. 29520090023244378002, per la complessiva somma di € 739.484,00, comprensiva di sanzioni ed interessi, a titolo di omessi versamenti
IVA, IRPEG e IRPEF per anni 1998 e 1999.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Omessa notifica della cartella;
2. Prescrizione dei tributi e comunque degli accessori.
Con condanna di controparte alle spese e distrazione delle stesse.
In data 11.11.2025 l'AE si è costituita con deposito di controdeduzioni, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Ha argomentato che la cartella di pagamento n. 29520090023244378, dopo la notifica in data
15/03/2011, è stata oggetto di impugnazione da parte del contribuente. E' stata depositata, nell'originale informatico estratto dal PTT, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia n. 1696
10 2023 depositata il 20/02/2023 divenuta definitiva per omessa impugnazione, che ha espressamente affrontato e riconosciuto la tempestività della notifica della cartella.
Si è evidenziato, quindi, che, essendo stata correttamente notificata la cartella di pagamento n. 295 2009
00232443 78, ed essendo la sentenza di II grado intervenuta in data 20/02/2023 e quindi passata in giudicato in data 02/09/2024, il termine prescrizione per il recupero delle imposte, sanzioni ed interessi in essa contenute deve considerarsi venire a scadenza in data 02/09/2034.
Con eventuale condanna alle spese ex art. 96 cpc.
In data 26.12.2025 il ricorrente ha depositato memoria nella quale ha contestato l'avvenuta prova della notifica della cartella, non assumendo valore dirimente la produzione documentale dell'AE, in quanto relativa ad un giudizio sconosciuto ad esso ricorrente, difatti non costituito, ed avente ad oggetto una diversa numerazione di cartella (“29520090023244378”), per un importo notevolmente inferiore (€ 456.703,84 anziché € 739.484,00).
ADER non si è costituita.
All'udienza del 12.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La prova della notifica della cartella 29520090023244378, indicata nella proposta di compensazione[1], è costituita dalla sentenza prodotta dall'Agenzia delle Entrate.
Nella citata sentenza si chiarisce che “La somma richiesta con la suddetta cartella si riferiva all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto a seguito della definitività degli accertamenti RJG020400004, (anno 1998) e
RJG0204999956 (anno 1999)”. Per come chiarito dall'AE, i suddetti accertamenti sono diventati definitivi dopo le sentenze della Commissione tributaria provinciale di Messina n.181 /2009 e n.180/2009, riguardanti gli anni 1998 e 1999, entrambe depositate il 29/4/2009, irrevocabili per mancata impugnazione. Entrambe le sentenze riguardavano la società Società_1 s.n.c. della quale il Ricorrente_1 era socio e legale rappresentante. Il contribuente aveva avversato la cartella eccependo nullità della notifica e decadenza dei termini per la notifica della stessa. La Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso ed annullato la cartella per violazione del termine di notifica ex art.25 del DPR 602/1973. Con la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia n. 1696 10 2023, depositata il 20 02 2023 e divenuta definitiva per omessa impugnazione, il pronunciamento di primo grado era stato peraltro riformato, con conseguente riconoscimento della legittimità della cartella.
Resta da precisare che il mero fatto che il Ricorrente_1 sia rimasto contumace nel giudizio d'appello appare del tutto ininfluente, né deve ritenersi onere dell'AE dare oggi prova della regolare notifica dell'atto di appello al contribuente, atteso peraltro che la verifica in questione costituisce accertamento che l'organo giudicante di II grado ha all'evidenza già esperito ai fini della declaratoria di contumacia e comunque ai fini della corretta instaurazione di quel giudizio.
Corretta infine l'argomentazione dell'Ufficio in relazione al termine di prescrizione, divenuto decennale dopo il passaggio in giudicato della sentenza, e che non è certamente decorso alla data di notifica della proposta di compensazione oggi impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della sola AE costituita.
[1] Assolutamente peregrina è da considerarsi la pretesa di ritenere diversa la cartella indicata in sentenza e la cartella indicata nella proposta di compensazione. Trattasi, infatti, in entrambi i casi della cartella
29520090023244378, a nulla rilevando l'appendice 002, con la quale essa è riportata nella sentenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 13.500,00, oltre accessori come per legge.