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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2771/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2771/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SETARO MASSIMILIANO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE GRAMSCI, 21, NAPOLI presso il difensore avv. SETARO MASSIMILIANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIPOLLI STEFANO e dell'avv. CP_1 P.IVA_2
PEDERZINI GIOVANNA, VIA A. NARDI N. 5 MODENA, elettivamente domiciliato in VIA A.
NARDI N. 5 41121 MODENA presso il difensore avv. CIPOLLI STEFANO
CONVENUTO/I
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo, pagamento somme, penale contrattuale.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza del 28.1.2025 e, in particolare, come di seguito indicato.
Per parte attrice opponente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Napoli,
- disattesa ogni contraria e diversa domanda, eccezione, deduzione e produzione,
- per le ragioni di fatto e di diritto che si hanno qui per integralmente trascritte,
- annullare con qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo opposto;
- vinte le spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto avvocato per fattone anticipo”. Per parte convenuta opposta:
“Contrariis reiectis, piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 802/2024 e R.G. n. 1907/2024 emesso dal Tribunale di Modena pagina 1 di 6 in data l'15.4.2024 ed oggetto della presente controversia, nei confronti con sede in Parte_1
81031 AV (CE) via R. Drengot n.62 P.IVA in persona dell'Amministratore Unico e P.IVA_1
Legale Rappresentante Signora in quanto la stessa appare palesemente destituita del pur CP_2 minimo fondamento e non sostenuta da alcuna prova, tanto meno scritta;
- confermare il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente condannare con sede in Parte_1 81031 AV (CE) via R. Drengot n.62 P.IVA in persona dell'Amministratore Unico e P.IVA_1 Legale Rappresentante Signora a pagare la somma di € 78.763,94= di cui € Controparte_3
46.027,69= a titolo di capitale e di € 32.736,25= a titolo di penale oltre agli interessi moratori ai sensi degli artt. 3 - 4 - 5 del D.lgs. n. 231/2002 dalla data della domanda al saldo effettivo, nonché le spese per la procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.000,00= per onorario in € 406,50= per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art.2 D.M. 55/2014, I.V.A. e C.P.A. Nel merito: rigettare, l'opposizione ex adverso svolta perché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi svolti in comparsa di risposta e conseguentemente condannare con sede in Parte_1
81031 AV (CE) via R. Drengot n.62 P.IVA in persona dell'Amministratore Unico e P.IVA_1 Legale Rappresentante Signora l pagamento della somma di € 78.763,94= di cui Controparte_3
€ 46.027,69= a titolo di capitale e di € 32.736,25= a titolo di penale oltre agli interessi moratori ai sensi degli artt. 3 - 4 - 5 del D.lgs. n. 231/2002 dalla data della domanda al saldo effettivo. In via istruttoria con ogni più ampia riserva di dedurre e produrre opportuni incombenti istruttori, se ed in quanto del caso, nei prefiggendi termini.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari della fase monitoria e del presente giudizio di opposizione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24.05.2024, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 802/2024, emesso dal Tribunale di Modena in data 15.04.2024, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di (ora della somma di € 78.763,94, CP_1 CP_4 di cui € 46.027,69 a titolo di capitale ed € 32.736,25 a titolo di penale, oltre interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002.
L'opponente contestava la fondatezza della pretesa creditoria, deducendo l'illegittimità della risoluzione contrattuale operata da in relazione agli ordini della stagione Primavera/Estate 2024 e al CP_1
contratto "Key Client Premium 10%". In particolare, sosteneva che:
- non sussisteva alcun inadempimento che giustificasse la richiesta di garanzia bancaria ex art. 19 delle condizioni generali di vendita;
- i pagamenti relativi alla stagione Autunno/Inverno 2023 erano regolari secondo le scadenze concordate;
- la richiesta di garanzia bancaria era stata avanzata con termini troppo ristretti (10 giorni) e in periodo festivo;
- la segnalazione al CAI era dovuta a circostanze non imputabili all'opponente.
Si costituiva in giudizio (ora contestando integralmente le avverse CP_1 CP_4
deduzioni e chiedendo:
pagina 2 di 6 - in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto, evidenziando la legittimità della risoluzione contrattuale operata ai sensi dell'art. 19 delle condizioni generali di vendita e dell'art. 1461
c.c., stante il peggioramento delle condizioni patrimoniali dell'opponente.
L'opposta produceva documentazione attestante l'esistenza di numerosi protesti a carico dell'opponente successivi alla segnalazione al CAI, a conferma della fondatezza dei timori circa la solvibilità della controparte.
Con decreto del 10 ottobre 2024, il Giudice disponeva il rinvio dell'udienza di comparizione al 28 gennaio 2025, nel corso della quale i procuratori delle parti esponevano le rispettive argomentazioni.
All'esito della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
§§§§§
1. Sull'onere della prova.
Come noto, costituisce principio pacifico quello secondo cui "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (Cass. civ. Sez. VI-I, 12 ottobre 2018, n.
25584, ordinanza;
Id., Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826; Id., Sez. I, 15 luglio 2011, n. 15659 nonché
Sezioni Unite n. 13533 del 2001).
Si ricorda altresì che "nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti. Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova" (Cass. civ., Sez. VI-III, 11 marzo 2011, n. 5915; Cass. Civ.,
Sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718), con la conseguenza che incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. II, 29 gennaio 1999, n.
807). Per contro, "il convenuto che non si limiti a contestare genericamente l'assunto attoreo, ma contrapponga ad esso una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda, propone un'eccezione in senso sostanziale, di cui è tenuto a fornire la dimostrazione, ex art. 2697 c.c., restando, invece, sottratto all'assolvimento di tale onere probatorio allorquando, pur arricchendo e colorando i pagina 3 di 6 fatti narrati dall'attore, si limiti a negare l'esistenza del rapporto con quest'ultimo, senza fornirne una ricostruzione alternativa" (Cass. civ., Sez. II, 11 gennaio 2017, n. 440).
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre la parte opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
2. Sulla legittimità della risoluzione contrattuale.
Deve ritenersi legittima la risoluzione contrattuale intimata da (ora in data CP_1 CP_4
25.01.2024 relativamente agli ordini della stagione Primavera/Estate 2024 e al contratto "Key Client
Premium 10%".
La risoluzione è stata correttamente esercitata ai sensi dell'art. 21 delle condizioni generali di vendita, sottoscritte ed accettate anche ai sensi dell'art. 1341 cc, il quale prevede espressamente il diritto del
Venditore di risolvere ex art. 1456 cc ogni contratto di vendita in essere, in caso di inadempimento, fra le altre, alle obbligazioni di cui all'art. 20 (pagamento anticipato, rilascio titoli, rilascio garanzia) con diritto di esigere il pagamento di una penale pari al 50% del prezzo dei Prodotti ordinati.
Nel caso di specie, il peggioramento delle condizioni patrimoniali di manifestatosi Parte_1
attraverso la segnalazione al CAI comunicata dalla stessa società con PEC del 04.12.2023, ha legittimato a richiedere, con comunicazione del 21.12.2023, il rilascio di una garanzia CP_1
bancaria entro il termine del 10.01.2024.
Tale richiesta era pienamente giustificata alla luce delle seguenti circostanze:
a) La segnalazione al CAI costituiva un oggettivo indicatore del deterioramento della solidità finanziaria dell'acquirente che giustificava la richiesta del creditore di pagamento del corrispettivo e la prestazione di una garanzia secondo le facoltà attribuitegli dall'art. 20 delle condizioni generali;
b) L'esistenza di protesti a carico di successivi alla segnalazione al CAI, come Parte_1
documentalmente provato, ha confermato la fondatezza dei timori circa la solvibilità della controparte;
c) Il termine concesso per il rilascio della garanzia (dal 21.12.2023 al 10.01.2024) era congruo e ragionevole, considerando la natura dell'adempimento richiesto.
A fronte della mancata prestazione della garanzia richiesta entro il termine assegnato, ha CP_1
legittimamente comunicato in data 25.01.2024 la risoluzione dei contratti relativi agli ordini P/E 2024 e del contratto "Key Client Premium 10%".
Non può essere accolta l'eccezione di parte opponente secondo cui il termine concesso sarebbe stato troppo breve e coincidente con il periodo festivo. Infatti, il termine di circa 20 giorni era pagina 4 di 6 oggettivamente sufficiente per attivarsi presso un istituto bancario e comunque l'opponente non ha mai contestato tempestivamente la brevità del termine né richiesto una proroga.
Parimenti infondata è l'eccezione secondo cui la richiesta di garanzia sarebbe stata pretestuosa in quanto era consapevole dell'impossibilità di ottenerla a causa della segnalazione al CAI. CP_1
Tale circostanza, infatti, non fa che confermare la legittimità della risoluzione, essendo proprio il peggioramento delle condizioni patrimoniali dell'acquirente a giustificare sia la richiesta di garanzia che la conseguente risoluzione.
La risoluzione è stata quindi correttamente esercitata, sussistendone tutti i presupposti contrattuali e di legge, ed è pertanto dovuta la penale contrattualmente prevista nella misura del 50% del prezzo dei prodotti ordinati, pari a € 32.736,25.
Tale penale, peraltro, non risulta manifestamente eccessiva, considerando l'entità degli ordini non eseguiti, il danno prevedibile derivante dalla mancata esecuzione del contratto, l'interesse del creditore all'adempimento e la natura professionale del rapporto tra le parti.
In conclusione, deve confermarsi la piena legittimità della risoluzione contrattuale intimata e il conseguente diritto di a trattenere la penale contrattualmente prevista. CP_1
3. Sulla legittimità della richiesta di pagamento del saldo della stagione A/I 2023.
La circostanza che abbia risolto il contratto relativo alla stagione P/E 2024 e revocato il CP_1
contratto "Key Client Premium 10%" non incide sull'obbligo di di corrispondere Parte_1
quanto dovuto per la fornitura A/I 2023, già integralmente consegnata ed accettata.
Non può pertanto essere accolta l'eccezione di parte opponente secondo cui il pagamento del saldo A/I
2023 sarebbe stato "interrotto solo ed esclusivamente a seguito della condotta priva di buona fede posta in essere dalla parte ingiungente". Al contrario, è proprio la condotta di a risultare Parte_1
contraria a buona fede, avendo la stessa unilateralmente deciso di non onorare il debito relativo ad una fornitura già ricevuta ed accettata.
La stessa opponente, del resto, ammette di aver ricevuto la merce A/I 2023 e di averla ancora in proprio possesso, tanto da dichiararla "disponibile sia per il ritiro sia per la spedizione previa decurtazione dalle somme dovute per la stagione Autunno/Inverno 2023".
Tale affermazione costituisce ulteriore conferma dell'esistenza del debito.
Va inoltre evidenziato che aveva effettivamente corrisposto alcuni importi (€ Parte_1
21.000,00 oltre ad un assegno di € 10.000,00) fino al 03.01.2024, dimostrando così di riconoscere l'esistenza e la legittimità del debito relativo alla fornitura A/I 2023.
L'improvvisa interruzione dei pagamenti non trova quindi alcuna giustificazione sul piano giuridico.
pagina 5 di 6 In conclusione, deve confermarsi la piena legittimità della richiesta di pagamento del saldo di €
46.027,69 relativo alla fornitura A/I 2023, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, derivante da una fornitura regolarmente eseguita ed accettata, il cui pagamento era stato concordemente rateizzato con scadenza finale al 15.03.2024.
4. Restano assorbite le ulteriori domande ed eccezioni non trattate.
5 . Sulle spese di lite.
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite del presente giudizio devono essere poste a carico della parte opponente, risultata integralmente soccombente.
La liquidazione delle spese viene effettuata sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014
(esclusa fase istruttoria), in considerazione della natura della controversia, dell'assenza di particolare complessità delle questioni trattate e della definizione della causa senza istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 2771/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 802/2024 Parte_1
emesso dal Tribunale di Modena in data 15.04.2024;
2) Per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, anche relativamente ai compensi ed alle spese della fase monitoria ivi liquidate, che dichiara definitivamente esecutivo;
3) Condanna al pagamento in favore di (già delle Parte_1 CP_4 CP_1 spese di lite del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 4.217,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Modena, 3 febbraio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2771/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SETARO MASSIMILIANO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE GRAMSCI, 21, NAPOLI presso il difensore avv. SETARO MASSIMILIANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIPOLLI STEFANO e dell'avv. CP_1 P.IVA_2
PEDERZINI GIOVANNA, VIA A. NARDI N. 5 MODENA, elettivamente domiciliato in VIA A.
NARDI N. 5 41121 MODENA presso il difensore avv. CIPOLLI STEFANO
CONVENUTO/I
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo, pagamento somme, penale contrattuale.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza del 28.1.2025 e, in particolare, come di seguito indicato.
Per parte attrice opponente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Napoli,
- disattesa ogni contraria e diversa domanda, eccezione, deduzione e produzione,
- per le ragioni di fatto e di diritto che si hanno qui per integralmente trascritte,
- annullare con qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo opposto;
- vinte le spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto avvocato per fattone anticipo”. Per parte convenuta opposta:
“Contrariis reiectis, piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 802/2024 e R.G. n. 1907/2024 emesso dal Tribunale di Modena pagina 1 di 6 in data l'15.4.2024 ed oggetto della presente controversia, nei confronti con sede in Parte_1
81031 AV (CE) via R. Drengot n.62 P.IVA in persona dell'Amministratore Unico e P.IVA_1
Legale Rappresentante Signora in quanto la stessa appare palesemente destituita del pur CP_2 minimo fondamento e non sostenuta da alcuna prova, tanto meno scritta;
- confermare il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente condannare con sede in Parte_1 81031 AV (CE) via R. Drengot n.62 P.IVA in persona dell'Amministratore Unico e P.IVA_1 Legale Rappresentante Signora a pagare la somma di € 78.763,94= di cui € Controparte_3
46.027,69= a titolo di capitale e di € 32.736,25= a titolo di penale oltre agli interessi moratori ai sensi degli artt. 3 - 4 - 5 del D.lgs. n. 231/2002 dalla data della domanda al saldo effettivo, nonché le spese per la procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.000,00= per onorario in € 406,50= per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art.2 D.M. 55/2014, I.V.A. e C.P.A. Nel merito: rigettare, l'opposizione ex adverso svolta perché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi svolti in comparsa di risposta e conseguentemente condannare con sede in Parte_1
81031 AV (CE) via R. Drengot n.62 P.IVA in persona dell'Amministratore Unico e P.IVA_1 Legale Rappresentante Signora l pagamento della somma di € 78.763,94= di cui Controparte_3
€ 46.027,69= a titolo di capitale e di € 32.736,25= a titolo di penale oltre agli interessi moratori ai sensi degli artt. 3 - 4 - 5 del D.lgs. n. 231/2002 dalla data della domanda al saldo effettivo. In via istruttoria con ogni più ampia riserva di dedurre e produrre opportuni incombenti istruttori, se ed in quanto del caso, nei prefiggendi termini.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari della fase monitoria e del presente giudizio di opposizione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24.05.2024, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 802/2024, emesso dal Tribunale di Modena in data 15.04.2024, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di (ora della somma di € 78.763,94, CP_1 CP_4 di cui € 46.027,69 a titolo di capitale ed € 32.736,25 a titolo di penale, oltre interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002.
L'opponente contestava la fondatezza della pretesa creditoria, deducendo l'illegittimità della risoluzione contrattuale operata da in relazione agli ordini della stagione Primavera/Estate 2024 e al CP_1
contratto "Key Client Premium 10%". In particolare, sosteneva che:
- non sussisteva alcun inadempimento che giustificasse la richiesta di garanzia bancaria ex art. 19 delle condizioni generali di vendita;
- i pagamenti relativi alla stagione Autunno/Inverno 2023 erano regolari secondo le scadenze concordate;
- la richiesta di garanzia bancaria era stata avanzata con termini troppo ristretti (10 giorni) e in periodo festivo;
- la segnalazione al CAI era dovuta a circostanze non imputabili all'opponente.
Si costituiva in giudizio (ora contestando integralmente le avverse CP_1 CP_4
deduzioni e chiedendo:
pagina 2 di 6 - in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto, evidenziando la legittimità della risoluzione contrattuale operata ai sensi dell'art. 19 delle condizioni generali di vendita e dell'art. 1461
c.c., stante il peggioramento delle condizioni patrimoniali dell'opponente.
L'opposta produceva documentazione attestante l'esistenza di numerosi protesti a carico dell'opponente successivi alla segnalazione al CAI, a conferma della fondatezza dei timori circa la solvibilità della controparte.
Con decreto del 10 ottobre 2024, il Giudice disponeva il rinvio dell'udienza di comparizione al 28 gennaio 2025, nel corso della quale i procuratori delle parti esponevano le rispettive argomentazioni.
All'esito della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
§§§§§
1. Sull'onere della prova.
Come noto, costituisce principio pacifico quello secondo cui "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (Cass. civ. Sez. VI-I, 12 ottobre 2018, n.
25584, ordinanza;
Id., Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826; Id., Sez. I, 15 luglio 2011, n. 15659 nonché
Sezioni Unite n. 13533 del 2001).
Si ricorda altresì che "nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti. Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova" (Cass. civ., Sez. VI-III, 11 marzo 2011, n. 5915; Cass. Civ.,
Sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718), con la conseguenza che incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. II, 29 gennaio 1999, n.
807). Per contro, "il convenuto che non si limiti a contestare genericamente l'assunto attoreo, ma contrapponga ad esso una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda, propone un'eccezione in senso sostanziale, di cui è tenuto a fornire la dimostrazione, ex art. 2697 c.c., restando, invece, sottratto all'assolvimento di tale onere probatorio allorquando, pur arricchendo e colorando i pagina 3 di 6 fatti narrati dall'attore, si limiti a negare l'esistenza del rapporto con quest'ultimo, senza fornirne una ricostruzione alternativa" (Cass. civ., Sez. II, 11 gennaio 2017, n. 440).
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre la parte opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
2. Sulla legittimità della risoluzione contrattuale.
Deve ritenersi legittima la risoluzione contrattuale intimata da (ora in data CP_1 CP_4
25.01.2024 relativamente agli ordini della stagione Primavera/Estate 2024 e al contratto "Key Client
Premium 10%".
La risoluzione è stata correttamente esercitata ai sensi dell'art. 21 delle condizioni generali di vendita, sottoscritte ed accettate anche ai sensi dell'art. 1341 cc, il quale prevede espressamente il diritto del
Venditore di risolvere ex art. 1456 cc ogni contratto di vendita in essere, in caso di inadempimento, fra le altre, alle obbligazioni di cui all'art. 20 (pagamento anticipato, rilascio titoli, rilascio garanzia) con diritto di esigere il pagamento di una penale pari al 50% del prezzo dei Prodotti ordinati.
Nel caso di specie, il peggioramento delle condizioni patrimoniali di manifestatosi Parte_1
attraverso la segnalazione al CAI comunicata dalla stessa società con PEC del 04.12.2023, ha legittimato a richiedere, con comunicazione del 21.12.2023, il rilascio di una garanzia CP_1
bancaria entro il termine del 10.01.2024.
Tale richiesta era pienamente giustificata alla luce delle seguenti circostanze:
a) La segnalazione al CAI costituiva un oggettivo indicatore del deterioramento della solidità finanziaria dell'acquirente che giustificava la richiesta del creditore di pagamento del corrispettivo e la prestazione di una garanzia secondo le facoltà attribuitegli dall'art. 20 delle condizioni generali;
b) L'esistenza di protesti a carico di successivi alla segnalazione al CAI, come Parte_1
documentalmente provato, ha confermato la fondatezza dei timori circa la solvibilità della controparte;
c) Il termine concesso per il rilascio della garanzia (dal 21.12.2023 al 10.01.2024) era congruo e ragionevole, considerando la natura dell'adempimento richiesto.
A fronte della mancata prestazione della garanzia richiesta entro il termine assegnato, ha CP_1
legittimamente comunicato in data 25.01.2024 la risoluzione dei contratti relativi agli ordini P/E 2024 e del contratto "Key Client Premium 10%".
Non può essere accolta l'eccezione di parte opponente secondo cui il termine concesso sarebbe stato troppo breve e coincidente con il periodo festivo. Infatti, il termine di circa 20 giorni era pagina 4 di 6 oggettivamente sufficiente per attivarsi presso un istituto bancario e comunque l'opponente non ha mai contestato tempestivamente la brevità del termine né richiesto una proroga.
Parimenti infondata è l'eccezione secondo cui la richiesta di garanzia sarebbe stata pretestuosa in quanto era consapevole dell'impossibilità di ottenerla a causa della segnalazione al CAI. CP_1
Tale circostanza, infatti, non fa che confermare la legittimità della risoluzione, essendo proprio il peggioramento delle condizioni patrimoniali dell'acquirente a giustificare sia la richiesta di garanzia che la conseguente risoluzione.
La risoluzione è stata quindi correttamente esercitata, sussistendone tutti i presupposti contrattuali e di legge, ed è pertanto dovuta la penale contrattualmente prevista nella misura del 50% del prezzo dei prodotti ordinati, pari a € 32.736,25.
Tale penale, peraltro, non risulta manifestamente eccessiva, considerando l'entità degli ordini non eseguiti, il danno prevedibile derivante dalla mancata esecuzione del contratto, l'interesse del creditore all'adempimento e la natura professionale del rapporto tra le parti.
In conclusione, deve confermarsi la piena legittimità della risoluzione contrattuale intimata e il conseguente diritto di a trattenere la penale contrattualmente prevista. CP_1
3. Sulla legittimità della richiesta di pagamento del saldo della stagione A/I 2023.
La circostanza che abbia risolto il contratto relativo alla stagione P/E 2024 e revocato il CP_1
contratto "Key Client Premium 10%" non incide sull'obbligo di di corrispondere Parte_1
quanto dovuto per la fornitura A/I 2023, già integralmente consegnata ed accettata.
Non può pertanto essere accolta l'eccezione di parte opponente secondo cui il pagamento del saldo A/I
2023 sarebbe stato "interrotto solo ed esclusivamente a seguito della condotta priva di buona fede posta in essere dalla parte ingiungente". Al contrario, è proprio la condotta di a risultare Parte_1
contraria a buona fede, avendo la stessa unilateralmente deciso di non onorare il debito relativo ad una fornitura già ricevuta ed accettata.
La stessa opponente, del resto, ammette di aver ricevuto la merce A/I 2023 e di averla ancora in proprio possesso, tanto da dichiararla "disponibile sia per il ritiro sia per la spedizione previa decurtazione dalle somme dovute per la stagione Autunno/Inverno 2023".
Tale affermazione costituisce ulteriore conferma dell'esistenza del debito.
Va inoltre evidenziato che aveva effettivamente corrisposto alcuni importi (€ Parte_1
21.000,00 oltre ad un assegno di € 10.000,00) fino al 03.01.2024, dimostrando così di riconoscere l'esistenza e la legittimità del debito relativo alla fornitura A/I 2023.
L'improvvisa interruzione dei pagamenti non trova quindi alcuna giustificazione sul piano giuridico.
pagina 5 di 6 In conclusione, deve confermarsi la piena legittimità della richiesta di pagamento del saldo di €
46.027,69 relativo alla fornitura A/I 2023, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, derivante da una fornitura regolarmente eseguita ed accettata, il cui pagamento era stato concordemente rateizzato con scadenza finale al 15.03.2024.
4. Restano assorbite le ulteriori domande ed eccezioni non trattate.
5 . Sulle spese di lite.
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite del presente giudizio devono essere poste a carico della parte opponente, risultata integralmente soccombente.
La liquidazione delle spese viene effettuata sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014
(esclusa fase istruttoria), in considerazione della natura della controversia, dell'assenza di particolare complessità delle questioni trattate e della definizione della causa senza istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 2771/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 802/2024 Parte_1
emesso dal Tribunale di Modena in data 15.04.2024;
2) Per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, anche relativamente ai compensi ed alle spese della fase monitoria ivi liquidate, che dichiara definitivamente esecutivo;
3) Condanna al pagamento in favore di (già delle Parte_1 CP_4 CP_1 spese di lite del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 4.217,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Modena, 3 febbraio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
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