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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/03/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5481/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Vincenza Tucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5481/2018 promossa da:
Parte_1
(C.F./P.IVA , P.IVA_1
PARTE OPPONENTE contro
(C.F./P.IVA Controparte_1
, con l'avv.to/gli avv.ti DE FRANCESCHI GIACOMO GAMBIRASIO P.IVA_2
BENEDETTA
PARTE OPPOSTA
Conclusioni delle parti rassegnate nei fogli di precisazione delle conclusioni
Per parte opponente: “in via preliminare, per le ragioni di cui in narrativa, rigettarsi qualsiasi avversaria istanza tesa alla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- in via principale, una volta accertata la mala fede di Controparte_1
nell'esecuzione della fornitura per cui vi è causa nonché accertata e
[...] dichiarata l'insussistenza e l'inesattezza del credito azionato monitoriamente, di revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 933/2018, R.G. n. 873/2018, emesso dal Tribunale di Brescia in data 27 febbraio 2018, perché infondato, ingiusto e illegittimo;
- in via subordinata, nel denegato caso di reiezione della domanda principale, condannare
l'odierna attrice opponente a corrispondere una somma di denaro nella stretta misura in cui controparte avrà dato valida prova del proprio diritto;
- in via istruttoria, di ammettere prova testimoniale sulle circostanze di fatto di cui in narrativa da intendersi qui integralmente trascritte e ricapitolate premesso l'inciso “vero che”.
pagina 1 di 4 Per parte opposta: “in via di principalità e nel merito: rigettare, per tutto quanto dedotto ed argomentato nel corpo del presente atto, la domanda formulata ex adverso e volta al riconoscimento dell'integrale infondatezza ed inesattezza della pretesa creditoria avversaria, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 933/2018 del 10 aprile 2018 del Tribunale di Brescia ovvero nella diversa uguale o minore somma che sarà accertata nel corso del giudizio;
- in via subordinata: condannare parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., in quanto l'opposizione ex adverso formulata risulta priva dei requisiti di legge, non essendo la stessa fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto della sentenza
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.
933/2018 emesso in data 27 febbraio 2018 nel procedimento sub R.G. 873/2018 – la società
(di seguito ”) ha convenuto in giudizio dinanzi a codesto Parte_2 Parte_1
Ill.mo Tribunale, la società chiedendo la revoca e/o la dichiarazione di Controparte_1
nullità del Decreto Ingiuntivo opposto in quanto infondato, ingiusto e illegittimo deducendo l'esistenza di accordi sull'applicazione di una scontistica sui prezzi della merce acquistata , disattesa.
Parte convenuta opposta, costituitasi, ha contestato l'esistenza degli accordi verbali dedotti da parte opponente ritenendo le argomentazioni del tutto strumentali e finalizzate a ritardare o impedire il soddisfacimento del proprio diritto di credito.
All'udienza del 24.10.2019 l'avv. Bronzin dava atto della rinuncia al mandato e chiedeva termine per consentire la costituzione di nuovo difensore che non è avvenuta.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 933/2018 e rigettate le istanze istruttorie, la causa, dopo varie sostituzioni di giudici sul ruolo, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dell'atto di opposizione e sul foglio di precisazione delle conclusioni depositato da parte convenuta opposta.
***
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale sulla parte opposta, che si afferma creditrice, incombe l'onere della prova circa la sussistenza dei fatti posti a fondamento della pretesa fatta valere. – ovviamente nel limite dei fatti resi controversi per effetto dell'opposizione.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'articolo 2697 c.c., incombe sul creditore opposto il quale agisce per far valere un proprio pagina 2 di 4 diritto (quello di credito), mentre sul debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Sicché, la pretesa del creditore, cristallizzata nel procedimento sommario, dovrà essere puntualmente contrastata nel giudizio di opposizione dal convenuto in senso sostanziale con la conseguente nota ripartizione dell'onere della prova per cui grava sull'opponente l'onere di dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi, modificativi del credito (cfr. in proposito,
Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n.
3902; id. 11.7.1983 n. 4689).
Nel caso in esame parte opponente ha contestato il quantum del credito ingiunto opponendo la mancata applicazione di una scontistica concordata sui prezzi e il mancato rispetto del listino prezzi dei prodotti del marchio Max Meyer, che ha prodotto. ha negato che fossero intercorsi accordi sulla scontistica dei prezzi;
ha Controparte_1
negato che siano intervenute contestazioni sui prezzi della fornitura dalla Parte_2
prima della notifica del decreto ingiuntivo;
ha depositato documentazione relativa al credito: le fatture commerciali, i documenti attestanti il trasporto di tutta la merce richiesta da
[...]
e le scritture contabili vidimate. Pt_1
Parte opposta che avrebbe dovuto allegare fatti impeditivi o estintivi non l'ha fatto.
Non ha provato la presenza di un accordo sulla scontistica né sulla sua percentuale.
Le prove orali articolate non avrebbero mutato il quadro probatorio documentale.
Dall'esame dei documenti contabili allegati emerge che alcuni prodotti sono stati scontati con percentuali di sconto diverse da prodotto a prodotto e altri no (es: fatture n. 277/2016;
371/2016; 467/2016; fattura n. 371/2016), ma non vi è prova alcuna di un accordo sottostante tra le parti diretto a regolamentare i prezzi.
Significativa è la circostanza che non abbia contestato alcunché né sulla Parte_2
fornitura che ha riconosciuto, né tantomeno sui prezzi e sui listini se non dopo la notifica del decreto ingiuntivo, a distanza di diversi anni dall'emissione delle fatture, quando, con ogni probabilità, aveva già rivenduto i prodotti acquistati.
Le censure di parte opponente si rivelano, dunque, generiche e decontestualizzate.
Parte opposta (creditrice e attrice sostanziale nel presente giudizio di opposizione), al contrario, ha offerto la dimostrazione del titolo negoziale fondante la propria pretesa creditoria, mentre è pacifico che parte opponente (debitrice e convenuta sostanziale nel pagina 3 di 4 presente giudizio di merito) non ha pagato le fatture di cui al ricorso per ingiunzione e non ha fondato su alcun elemento concreto la sua opposizione.
L'opposizione si rivela infondata e viene rigettata.
Non sussistendo la prova dell'abuso dello strumento processuale, viene respinta la domanda di condanna ex art 96 cpc.
Le spese legali seguono la soccombenza, in considerazione delle argomentazioni trattate e dell'attività svolta, viene disposta la condanna di parte opponente alle spese di lite che si liquidano in euro 5.077,00 per onorari (medi dello scaglione di riferimento), oltre rimborso forfettario, IVA e C.A.,
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna l'opponente a Parte_3 rifondere all'opposta le spese di lite, come Controparte_1
liquidate in parte motiva.
Così deciso in Brescia, il 12.03.2025.
Il giudice onorario Vincenza Tucci
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Vincenza Tucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5481/2018 promossa da:
Parte_1
(C.F./P.IVA , P.IVA_1
PARTE OPPONENTE contro
(C.F./P.IVA Controparte_1
, con l'avv.to/gli avv.ti DE FRANCESCHI GIACOMO GAMBIRASIO P.IVA_2
BENEDETTA
PARTE OPPOSTA
Conclusioni delle parti rassegnate nei fogli di precisazione delle conclusioni
Per parte opponente: “in via preliminare, per le ragioni di cui in narrativa, rigettarsi qualsiasi avversaria istanza tesa alla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- in via principale, una volta accertata la mala fede di Controparte_1
nell'esecuzione della fornitura per cui vi è causa nonché accertata e
[...] dichiarata l'insussistenza e l'inesattezza del credito azionato monitoriamente, di revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 933/2018, R.G. n. 873/2018, emesso dal Tribunale di Brescia in data 27 febbraio 2018, perché infondato, ingiusto e illegittimo;
- in via subordinata, nel denegato caso di reiezione della domanda principale, condannare
l'odierna attrice opponente a corrispondere una somma di denaro nella stretta misura in cui controparte avrà dato valida prova del proprio diritto;
- in via istruttoria, di ammettere prova testimoniale sulle circostanze di fatto di cui in narrativa da intendersi qui integralmente trascritte e ricapitolate premesso l'inciso “vero che”.
pagina 1 di 4 Per parte opposta: “in via di principalità e nel merito: rigettare, per tutto quanto dedotto ed argomentato nel corpo del presente atto, la domanda formulata ex adverso e volta al riconoscimento dell'integrale infondatezza ed inesattezza della pretesa creditoria avversaria, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 933/2018 del 10 aprile 2018 del Tribunale di Brescia ovvero nella diversa uguale o minore somma che sarà accertata nel corso del giudizio;
- in via subordinata: condannare parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., in quanto l'opposizione ex adverso formulata risulta priva dei requisiti di legge, non essendo la stessa fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto della sentenza
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.
933/2018 emesso in data 27 febbraio 2018 nel procedimento sub R.G. 873/2018 – la società
(di seguito ”) ha convenuto in giudizio dinanzi a codesto Parte_2 Parte_1
Ill.mo Tribunale, la società chiedendo la revoca e/o la dichiarazione di Controparte_1
nullità del Decreto Ingiuntivo opposto in quanto infondato, ingiusto e illegittimo deducendo l'esistenza di accordi sull'applicazione di una scontistica sui prezzi della merce acquistata , disattesa.
Parte convenuta opposta, costituitasi, ha contestato l'esistenza degli accordi verbali dedotti da parte opponente ritenendo le argomentazioni del tutto strumentali e finalizzate a ritardare o impedire il soddisfacimento del proprio diritto di credito.
All'udienza del 24.10.2019 l'avv. Bronzin dava atto della rinuncia al mandato e chiedeva termine per consentire la costituzione di nuovo difensore che non è avvenuta.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 933/2018 e rigettate le istanze istruttorie, la causa, dopo varie sostituzioni di giudici sul ruolo, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dell'atto di opposizione e sul foglio di precisazione delle conclusioni depositato da parte convenuta opposta.
***
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale sulla parte opposta, che si afferma creditrice, incombe l'onere della prova circa la sussistenza dei fatti posti a fondamento della pretesa fatta valere. – ovviamente nel limite dei fatti resi controversi per effetto dell'opposizione.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'articolo 2697 c.c., incombe sul creditore opposto il quale agisce per far valere un proprio pagina 2 di 4 diritto (quello di credito), mentre sul debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Sicché, la pretesa del creditore, cristallizzata nel procedimento sommario, dovrà essere puntualmente contrastata nel giudizio di opposizione dal convenuto in senso sostanziale con la conseguente nota ripartizione dell'onere della prova per cui grava sull'opponente l'onere di dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi, modificativi del credito (cfr. in proposito,
Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n.
3902; id. 11.7.1983 n. 4689).
Nel caso in esame parte opponente ha contestato il quantum del credito ingiunto opponendo la mancata applicazione di una scontistica concordata sui prezzi e il mancato rispetto del listino prezzi dei prodotti del marchio Max Meyer, che ha prodotto. ha negato che fossero intercorsi accordi sulla scontistica dei prezzi;
ha Controparte_1
negato che siano intervenute contestazioni sui prezzi della fornitura dalla Parte_2
prima della notifica del decreto ingiuntivo;
ha depositato documentazione relativa al credito: le fatture commerciali, i documenti attestanti il trasporto di tutta la merce richiesta da
[...]
e le scritture contabili vidimate. Pt_1
Parte opposta che avrebbe dovuto allegare fatti impeditivi o estintivi non l'ha fatto.
Non ha provato la presenza di un accordo sulla scontistica né sulla sua percentuale.
Le prove orali articolate non avrebbero mutato il quadro probatorio documentale.
Dall'esame dei documenti contabili allegati emerge che alcuni prodotti sono stati scontati con percentuali di sconto diverse da prodotto a prodotto e altri no (es: fatture n. 277/2016;
371/2016; 467/2016; fattura n. 371/2016), ma non vi è prova alcuna di un accordo sottostante tra le parti diretto a regolamentare i prezzi.
Significativa è la circostanza che non abbia contestato alcunché né sulla Parte_2
fornitura che ha riconosciuto, né tantomeno sui prezzi e sui listini se non dopo la notifica del decreto ingiuntivo, a distanza di diversi anni dall'emissione delle fatture, quando, con ogni probabilità, aveva già rivenduto i prodotti acquistati.
Le censure di parte opponente si rivelano, dunque, generiche e decontestualizzate.
Parte opposta (creditrice e attrice sostanziale nel presente giudizio di opposizione), al contrario, ha offerto la dimostrazione del titolo negoziale fondante la propria pretesa creditoria, mentre è pacifico che parte opponente (debitrice e convenuta sostanziale nel pagina 3 di 4 presente giudizio di merito) non ha pagato le fatture di cui al ricorso per ingiunzione e non ha fondato su alcun elemento concreto la sua opposizione.
L'opposizione si rivela infondata e viene rigettata.
Non sussistendo la prova dell'abuso dello strumento processuale, viene respinta la domanda di condanna ex art 96 cpc.
Le spese legali seguono la soccombenza, in considerazione delle argomentazioni trattate e dell'attività svolta, viene disposta la condanna di parte opponente alle spese di lite che si liquidano in euro 5.077,00 per onorari (medi dello scaglione di riferimento), oltre rimborso forfettario, IVA e C.A.,
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna l'opponente a Parte_3 rifondere all'opposta le spese di lite, come Controparte_1
liquidate in parte motiva.
Così deciso in Brescia, il 12.03.2025.
Il giudice onorario Vincenza Tucci
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