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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 17/11/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 178/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro
nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.11.2025 in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 178/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dagli avv.ti Franco BE, Paolo Longo e Parte_1
CA BE
RICORRENTE
E
- in Controparte_1 persona del Direttore Regionale p.t., rapp. e dif. come in atti dall'avv. Antonella Gerin
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe lamenta il mancato riconoscimento delle spese sostenute per i trattamenti di manutenzione dell'impianto protesico alle arcate dentarie (spese in precedenza riconosciute e rimborsate dall' dal 2018), in conseguenza dell'accertato CP_1
infortunio del 26/7/1977, che egli effettua con frequenza periodica di tre-quattro volte all'anno.
Lo stesso ha dedotto che l' non aveva provveduto a pagare le fatture per gli anni dal CP_1
2020 al 2024 e pertanto ha concluso come di seguito:
“A) Accertare e dichiarare che l'attore -in conseguenza dell'infortunio del Parte_1
26/7/1977 (pratica n. 68030239)- ha diritto al rimborso delle spese per le necessarie CP_1 sedute di manutenzione periodica (almeno due/tre all'anno) dell'impianto protesico alle arcate dentarie secondo la metodologia (smontaggio, controllo, detersione con ausilio di laboratorio odontotecnico e rimontaggio) descritta nell'allegata relazione medico legale odontoiatrica del dott. (doc. 2 bis). Persona_1
B) Condannare conseguentemente l'istituto a corrispondere pro praeterito e pro futuro, con le decorrenze di legge, ogni conseguente prestazione1, rimborsando all'attore gli importi risultanti dalle ricevute fiscali indicate e documentate nel prospetto redatto al punto
d) del presente ricorso (pari a complessivi Euro 2060,00 per le sedute svoltesi negli anni
2020, 2021, 2022), oltre agli importi per le successive sedute manutentive svoltesi nel 2023
(Euro 700,00 come da ricevute 77 e 277 del 2023, docc. 19) e nell'aprile del 2024 (Euro
350,00 come da ricevuta 131 del 2024), nonchè per le future sedute manutentive che si renderanno necessarie con la metodologia sopra descritta.
C) Spese rifuse, interessi e rivalutazione di legge”.
L' si è costituito in giudizio e ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
2 Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso risulta parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Ed infatti, il GL titolare del fascicolo in precedenza ha nominato il CTU ponendogli i seguenti quesiti: “accertare la necessità e l'adeguatezza, secondo i dettami della migliore scienza medica, delle sedute manutentive dell'impianto protesico applicato alle arcate dentarie del ricorrente, così come descritte in atti e la congruità dei relativi costi”.
Il consulente tecnico nominato ha concluso il proprio elaborato come di seguito:
“appare chiaro che la condotta del Dott. che aveva prontamente Persona_1
informato il paziente della necessità di effettuare sedute di manutenzione periodica con rimozione della protesi avvitata con sua pulizia e lucidatura oltre che di igiene degli impianti di sostegno, sia da considerarsi adeguata e necessaria, ineccepibile e tesa alla migliore salvaguardia di ciò che è stato con sacrifici realizzato. L'invio da parte del dr. della protesi c/o il laboratorio odontotecnico che ha realizzato il manufatto Per_1
per una perfetta lucidatura è altrettanto condivisibile.
I costi relativi sono da considerarsi adeguati all'impegno profuso”.
La necessità degli interventi manutentivi e l'adeguatezza dei costi sono stati accertati all'esito di un percorso logico che appare immune da incongruenze e viene condiviso da questo giudicante.
Di conseguenza, l' deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente CP_1 dell'importo di euro 3.110,00 per le fatture relative ai trattamenti di manutenzione dell'impianto protesico alle arcate dentarie in conseguenza dell'accertato infortunio del
26/7/1977, inerenti al periodo gennaio 2020-aprile 2024.
Al contrario, invece, deve essere rigettata la domanda di condanna al pagamento degli interventi manutentivi futuri non ancora effettuati. Sul punto giova rammentare che “È
3 inammissibile la domanda di condanna a un futuro facere, giacché deve negarsi che la condanna in futuro costituisca figura generale dell'ordinamento, dovendosi ritenere eccezionali le ipotesi in cui l'ordinamento medesimo abbia ampliato l'ambito dell'interesse ad agire” (Tribunale Frosinone, sentenza n. 1025 del 30.11.2022).
Da ultimo, è inammissibile la richiesta di pagamento della fattura n. 77 del 12.3.2025 in quanto tale fattura è successiva al deposito del ricorso.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite per la metà mentre per la residua frazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di consulenza vengono poste a carico dell' e sono liquidate come da CP_1
separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso;
b) Per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di CP_1
euro 3.110,00, oltre interessi legali dall'insorgenza del diritto fino al soddisfo, per le causali di cui in motivazione;
c) Dichiara inammissibile la domanda di pagamento della fattura n. 77 del 12.3.2025;
d) Rigetta nel resto il ricorso;
e) Condanna parte resistente al pagamento in favore di quella ricorrente della metà delle spese di lite che si liquidano in tale misura ridotta in euro 886,00, oltre rimb. forf. per spese gen. al 15%, IVA e CPA come per legge;
f) Compensa le spese per la residua frazione;
g) Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che liquida come CP_1
da separato decreto emesso in pari data.
4 Trieste, 17.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro
nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.11.2025 in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 178/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dagli avv.ti Franco BE, Paolo Longo e Parte_1
CA BE
RICORRENTE
E
- in Controparte_1 persona del Direttore Regionale p.t., rapp. e dif. come in atti dall'avv. Antonella Gerin
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe lamenta il mancato riconoscimento delle spese sostenute per i trattamenti di manutenzione dell'impianto protesico alle arcate dentarie (spese in precedenza riconosciute e rimborsate dall' dal 2018), in conseguenza dell'accertato CP_1
infortunio del 26/7/1977, che egli effettua con frequenza periodica di tre-quattro volte all'anno.
Lo stesso ha dedotto che l' non aveva provveduto a pagare le fatture per gli anni dal CP_1
2020 al 2024 e pertanto ha concluso come di seguito:
“A) Accertare e dichiarare che l'attore -in conseguenza dell'infortunio del Parte_1
26/7/1977 (pratica n. 68030239)- ha diritto al rimborso delle spese per le necessarie CP_1 sedute di manutenzione periodica (almeno due/tre all'anno) dell'impianto protesico alle arcate dentarie secondo la metodologia (smontaggio, controllo, detersione con ausilio di laboratorio odontotecnico e rimontaggio) descritta nell'allegata relazione medico legale odontoiatrica del dott. (doc. 2 bis). Persona_1
B) Condannare conseguentemente l'istituto a corrispondere pro praeterito e pro futuro, con le decorrenze di legge, ogni conseguente prestazione1, rimborsando all'attore gli importi risultanti dalle ricevute fiscali indicate e documentate nel prospetto redatto al punto
d) del presente ricorso (pari a complessivi Euro 2060,00 per le sedute svoltesi negli anni
2020, 2021, 2022), oltre agli importi per le successive sedute manutentive svoltesi nel 2023
(Euro 700,00 come da ricevute 77 e 277 del 2023, docc. 19) e nell'aprile del 2024 (Euro
350,00 come da ricevuta 131 del 2024), nonchè per le future sedute manutentive che si renderanno necessarie con la metodologia sopra descritta.
C) Spese rifuse, interessi e rivalutazione di legge”.
L' si è costituito in giudizio e ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
2 Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso risulta parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Ed infatti, il GL titolare del fascicolo in precedenza ha nominato il CTU ponendogli i seguenti quesiti: “accertare la necessità e l'adeguatezza, secondo i dettami della migliore scienza medica, delle sedute manutentive dell'impianto protesico applicato alle arcate dentarie del ricorrente, così come descritte in atti e la congruità dei relativi costi”.
Il consulente tecnico nominato ha concluso il proprio elaborato come di seguito:
“appare chiaro che la condotta del Dott. che aveva prontamente Persona_1
informato il paziente della necessità di effettuare sedute di manutenzione periodica con rimozione della protesi avvitata con sua pulizia e lucidatura oltre che di igiene degli impianti di sostegno, sia da considerarsi adeguata e necessaria, ineccepibile e tesa alla migliore salvaguardia di ciò che è stato con sacrifici realizzato. L'invio da parte del dr. della protesi c/o il laboratorio odontotecnico che ha realizzato il manufatto Per_1
per una perfetta lucidatura è altrettanto condivisibile.
I costi relativi sono da considerarsi adeguati all'impegno profuso”.
La necessità degli interventi manutentivi e l'adeguatezza dei costi sono stati accertati all'esito di un percorso logico che appare immune da incongruenze e viene condiviso da questo giudicante.
Di conseguenza, l' deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente CP_1 dell'importo di euro 3.110,00 per le fatture relative ai trattamenti di manutenzione dell'impianto protesico alle arcate dentarie in conseguenza dell'accertato infortunio del
26/7/1977, inerenti al periodo gennaio 2020-aprile 2024.
Al contrario, invece, deve essere rigettata la domanda di condanna al pagamento degli interventi manutentivi futuri non ancora effettuati. Sul punto giova rammentare che “È
3 inammissibile la domanda di condanna a un futuro facere, giacché deve negarsi che la condanna in futuro costituisca figura generale dell'ordinamento, dovendosi ritenere eccezionali le ipotesi in cui l'ordinamento medesimo abbia ampliato l'ambito dell'interesse ad agire” (Tribunale Frosinone, sentenza n. 1025 del 30.11.2022).
Da ultimo, è inammissibile la richiesta di pagamento della fattura n. 77 del 12.3.2025 in quanto tale fattura è successiva al deposito del ricorso.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite per la metà mentre per la residua frazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di consulenza vengono poste a carico dell' e sono liquidate come da CP_1
separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso;
b) Per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di CP_1
euro 3.110,00, oltre interessi legali dall'insorgenza del diritto fino al soddisfo, per le causali di cui in motivazione;
c) Dichiara inammissibile la domanda di pagamento della fattura n. 77 del 12.3.2025;
d) Rigetta nel resto il ricorso;
e) Condanna parte resistente al pagamento in favore di quella ricorrente della metà delle spese di lite che si liquidano in tale misura ridotta in euro 886,00, oltre rimb. forf. per spese gen. al 15%, IVA e CPA come per legge;
f) Compensa le spese per la residua frazione;
g) Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che liquida come CP_1
da separato decreto emesso in pari data.
4 Trieste, 17.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
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