Articolo 2073 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2073.

(Denunzia).

La denunzia del contratto collettivo deve farsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Se, avvenuta la denunzia, le associazioni professionali non hanno, un mese prima della scadenza, provveduto alla stipulazione e al deposito del nuovo contratto collettivo, ed e' rimasto infruttuoso l'esperimento di conciliazione previsto nell' art. 412 del codice di procedura civile , puo' essere adita la magistratura del lavoro per la formazione di nuove condizioni di lavoro.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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