Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 23/12/2025, n. 23688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23688 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23688/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13698/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13698 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Baglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto dello Sportello Unico l’Immigrazione (Prefettura di Roma) del 15.10.2024, con cui è stato revocato il nulla osta in precedenza rilasciato in favore del ricorrente in data 3.8.2022 e negata l’autorizzazione all’ingresso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2025 il dott. OV ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso, notificato il 13.12.2024 e depositato il 17.12.2024, il ricorrente chiedeva di annullare il decreto emesso il 15.10.2024 dalla Prefettura di Roma, Sportello Unico per l’Immigrazione, di revoca del nulla osta in precedenza rilasciato in favore di -OMISSIS- -OMISSIS- e contestuale rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso.
2. L’atto veniva emesso per più ragioni e in particolare in quanto: A) “ l’asseverazione allegata non risulta compilata da un professionista di cui all’art. 1 legge n. 12/1979, ovvero dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, determinando la revoca del nulla osta concesso secondo quanto prescritto dall'art. 22, c. 5 quater T.U. Immigrazione ”; B) “ dalle verifiche effettuate presso l’agenzia delle entrate, la società Nettuno srl non risulta avere la capacità economica utile per l’ingresso del lavoratore richiesto e beneficiario dell’istanza in oggetto, determinando la revoca del nulla osta ex art. 22, co. 5 quater T.U. Immigrazione ”; C) “ non è stata fornita la certificazione di idoneità alloggiativa o la sua richiesta determinando l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 22 c. 2 T.U. Immigrazione e per effetto la revoca del nullaosta concesso ”;
3. Avverso il provvedimento anzidetto venivano mosse più censure.
3.1 Innanzitutto, in merito alla mancata produzione dell’asseverazione, parte ricorrente osservava che ne era stata redatta una a firma del dott. Valerio Pollatrini in conformità al modello indicato da parte dell’Ispettorato del Lavoro con la circolare n. 3/2022, menzionata dall’amministrazione nel preavviso di rigetto.
3.2 Quanto, invece, alla capacità economica del datore di lavoro, si sottolineava che la Prefettura non aveva specificato il perché avesse ritenuto mancante tale requisito, facendo soltanto genericamente riferimento a delle verifiche effettuate presso l’Agenzia delle entrate. In ogni caso, questo profilo, secondo parte ricorrente, poteva ritenersi superato dalla circostanza che -OMISSIS- -OMISSIS- era stato assunto regolarmente ed erano stati pagati, come per gli altri dipendenti della Nettuno srl, gli oneri retributivi e contributivi. Infine, nell’asseverazione prodotta, era stato dato atto di un fatturato pari ad euro 292.619,00 euro.
3.3 Quanto, infine, alla mancata produzione della certificazione di idoneità alloggiativa la Prefettura non avrebbe considerato che in data 16.2.2023 era stata avanzata richiesta al comune di Ardea, poi ottenuta il 22.8.2024.
4. Con ordinanza n. 1641/2025 veniva respinta dal Collegio la richiesta di misura cautelare, accolta in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 1656/2025.
5. All’udienza pubblica del 22.12.2025 il ricorso veniva introitato per la decisione.
6. Ciò posto, le censure mosse da parte ricorrente sono fondate nei termini indicati di seguito.
7. Invero, i motivi ostati indicati dall’amministrazione ai punti A) e C) risultano essere stati superati dai documenti prodotti in atti e, quanto al motivo di cui al punto B), riferito alla capacità economica del datore di lavoro (o meglio alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario), c’è da considerare che l’amministrazione, come specificato nella memoria depositata in atti il 24.1.2025, ha tenuto conto esclusivamente dell’utile di impresa (pari a 5.510,00 euro nell’anno 2021 e 22.629,00 nel 2022). Tuttavia, in ragione di quanto previsto dall’art. 44 D.L. n. 73/2022, la circolare n. 3 del 5.7.2022 dell’INL (citata dall’amministrazione nel provvedimento impugnato) richiama, ai fini della valutazione di tale presupposto, l’art. 9 D.M. 27.5.2020, che, però, a sua volta, non fa riferimento solo al reddito di impresa ma, in alternativa, menziona anche il “fatturato” superiore a 30.000,00 euro, nonché elementi ulteriori (ad esempio, il numero di dipendenti, il tipo di attività svolta dall’impresa, la regolarità contributiva ed altro).
Dunque, l’utile di impresa non può costituire l’unico parametro della valutazione, posto che, per quanto sopra rappresentato, l’Amministrazione resistente deve valutare, anche in chiave prospettica, tutti i diversi elementi suindicati (cfr. in merito di recente TAR per il Lazio, Roma, sez. I ter, sentenza n. 10583/2025, nonché la stessa ordinanza del Consiglio di Stato n. 1656/2025 con la quale è stato accolto l’appello cautelare).
Inoltre, sempre con riferimento alla capacità patrimoniale e dall’equilibrio economico-finanziario, c’è da osservare che, come ritenuto dal Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 1656/2025, in un contesto procedimentale caratterizzato dal differimento, rispetto all’accoglimento automatico della domanda di nulla osta, delle verifiche relative alla sussistenza dei relativi requisiti, bisogna avere riguardo pure alle sopravvenienze favorevoli all’interessato, e, quindi, nella specie, tener conto delle condizioni economiche del datore di lavoro pure nell’anno 2023, come del resto implicitamente ammesso dalla stessa amministrazione laddove, nella sua memoria difensiva, ha fatto riferimento all’utile relativo all’anno 2022 (e non solo al 2021).
8. Per tali ragioni, assorbite le ulteriori censure e salve le future valutazioni dell’amministrazione, che dovrà tener conto di quanto sopra indicato in punto di fatto e di diritto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
9. L’incidenza dei documenti prodotti in giudizio consente di compensare le spese di lite, salva la restituzione del contributo unificato da distrarsi in favore del legale di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate salva la restituzione del contributo unificato da distrarsi in favore del legale di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e il datore di lavoro.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL ON, Presidente
OV ER, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV ER | EL ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.