CA
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/11/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE
Prima sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
- dott. Riccardo Mele - Presidente
- dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 124 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023
TRA
con sede in Lecce (c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresenta e difesa dall'avv. Antonio Bisconti, come da mandato in atti;
APPELLANTE
E
sito in Lecce alla via Siracusa 17/19 (c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giampaolo Salvatore,
come da mandato in atti
APPELLATO
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 10.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1.
Con atto di citazione depositato il 17.2.2023, il ha proposto Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1630/2017, emesso dal Tribunale di Lecce in data 24.5.2017, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 82.480,08 in favore della società per lavori di manutenzione straordinaria, eseguiti presso il Parte_1
suddetto stabile condominiale e non pagati.
Le ragioni dell'opposizione sono state enunciate come segue:
- inesigibilità del credito azionato dalla per mancato avveramento della Parte_1
condizione sospensiva di cui all'art. 12 del contratto di appalto stipulato con la controparte;
- erronea quantificazione delle somme dovute, poiché eccedenti la minor somma risultante dai computi metrici finali redatti dal direttore dei lavori, rag. Per_1
pari all'importo totale di € 59.175,00, oltre IVA;
[...]
§ 1.1
Con sentenza n. 2104/2022, pubblicata in data 7.7.2022, il tribunale di Lecce ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato l'opponente al pagamento, in favore della società dell'importo di euro 59.175,00, oltre Iva, interessi legali e spese di lite, Parte_1
con detrazione di quanto già eventualmente ricevuto dalla società opposta nel corso del giudizio.
§ 1.2
pag. 2/9 A fondamento della decisione, il tribunale ha ritenuto provata la pretesa creditoria avanzata dalla parte opposta nella misura di euro 59.175,00 (nel dettaglio, euro 31.956,00 per i lavori di messa in sicurezza delle facciate interne dei pozzi luce, euro 20.143,00 per i lavori di ripristino delle facciate interne dei pozzi luce, euro 7.076,00 per i lavori extra contratto)
oltre IVA, sulla scorta dei computi metrici a firma del direttore dei lavori incaricato dal
Invero, la parte opposta non aveva dato prova né dell'avvenuta Parte_2
esecuzione di maggiori lavori né della pattuizione di prezzi differenti rispetto a quelli indicati nei computi metrici prodotti dall'opponente. Il giudice di prime cure ha rilevato che la mera coincidenza tra l'importo richiesto dalla società e il corrispettivo indicato Parte_1
nel preventivo allegato al contratto di appalto non avrebbe potuto offrire piena prova della debenza della somma ivi indicata, considerato che le parti avevano convenuto il pagamento del prezzo dei lavori non già a corpo, bensì a misura, in rapporto alle lavorazioni di fatto eseguite.
Allo stesso modo, con riferimento ai lavori extra contratto di sistemazione dei ripostigli, il tribunale ha ritenuto non dimostrata dalla società opposta la pattuizione di un prezzo unitario di euro 350,00 in luogo di quello indicato dall'opponente nei richiamati computi metrici e confermato in sede testimoniale, pari ad euro 100,00, sicché, anche per tali lavori,
è stata riconosciuta la debenza del minor ammontare tra quelli rispettivamente indicati dalle parti.
Quanto alla misura degli interessi dovuti dal condominio creditore, il tribunale ha escluso l'operatività della normativa di cui al D.lgs 231/2002 (in adesione all'orientamento giurisprudenziale che equipara il condominio al consumatore). Il giudice ha, infine,
compensato per metà le spese di lite, ponendo la restante parte a carico del Parte_2
opponente. pag. 3/9 § 2.
Avverso la sentenza n. 2104/2022, ha proposto appello la società ed ha chiesto Parte_1
che, in riforma della statuizione di primo grado, fosse rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal con vittoria di spese e competenze del doppio Parte_2
grado.
Si è costituito in giudizio il ed ha chiesto il rigetto dell'appello con Parte_2
vittoria di spese e compensi di lite.
In data 8.1.2025, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione,
con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3.
L'appello si fonda su quattro motivi.
§ 3.1
Con il primo e il secondo motivo d'impugnazione, da scrutinare congiuntamente in quanto fondati sulle medesime censure, la società ha dedotto che il giudice di prime cure Parte_1
avrebbe errato nel quantificare l'entità e il valore degli interventi eseguiti presso il
, nella misura di cui all'impugnata sentenza, anziché in quella indicata Parte_2
nell'opposto decreto ingiuntivo. Ad avviso dell'appellante, il tribunale avrebbe quantificato la somma dovuta in esecuzione del contratto d'appalto nell'importo determinato dal direttore dei lavori incaricato dal medesimo, ponendo a fondamento della Parte_2
decisione deposizioni testimoniali tra esse contraddittorie e non imparziali, poiché
pag. 4/9 provenienti da soggetti in qualche modo legati al opponente (nello specifico: Parte_2
e dipendenti dello studio Controparte_2 CP_3 CP_4
dell'amministratore del all'epoca dei fatti, nonché il direttore dei lavori Parte_2
geom. . Per queste ragioni, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente Persona_1
quantificato tanto il valore delle opere espressamente pattuite, quanto il valore di quelle extra contratto (nella specie, sistemazione di ripostigli), ponendo alla base del proprio convincimento esclusivamente quanto sostenuto dalla controparte, sulla scorta dei computi metrici prodotti e delle dichiarazioni dei testimoni escussi.
Ai fini dell'accertamento dell'esatto ammontare del credito vantato, la società appellante ha rinnovato la richiesta di espletamento di consulenza tecnica, già rigettata nel corso del giudizio di primo grado.
I motivi sono infondati.
I computi metrici finali redatti dal geom. in qualità di direttore dei lavori Persona_1
incaricato per conto del sono stati ritenuti idonei dal tribunale a Parte_2
comprovare l'entità del valore delle opere in concreto eseguite dalla società il cui Parte_1
corrispettivo doveva quantificarsi a misura e non a corpo, come espressamente pattuito dalle parti. Allo stesso modo, è stata considerata dirimente la prova orale, offerta dai testi escussi in primo grado, i quali hanno reso dichiarazioni in linea con le argomentazioni difensive addotte dall'odierna parte appellata;
in particolare, hanno confermato che i rilievi e le misurazioni finalizzati all'elaborazione della contabilità finale sono stati effettuati nel rispetto del contraddittorio delle parti e che il prezzo di sistemazione dei ripostigli (opere extracontrattuali) era stato concordato in euro 100,00.
Nel contratto di appalto privato, il committente ha la facoltà di avvalersi dell'opera di un professionista al fine di “controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie
pag. 5/9 spese lo stato” (art. 1662 c.c.). Il perciò, avvalendosi di una facoltà Parte_2
espressamente riconosciuta ex lege, ha provveduto, a proprie spese, alla nomina del geom.
incaricando lo stesso, mediante le proprie speciali competenze tecniche, di vigilare Per_1
sulla corretta realizzazione delle opere commissionate. Ciò posto, i computi metrici redatti dal direttore dei lavori nel contraddittorio con la controparte e prodotti in giudizio dal possono ritenersi documenti attendibili rispetto alla quantità dei lavori Parte_2
effettuati e all'importo del relativo credito dovuto. Per contro, alla luce delle risultanze probatorie, deve ritenersi che la società – che ha unilateralmente formato e Parte_1
prodotto le proprie fatture e computi metrici - non abbia raggiunto la prova del maggior ammontare del corrispettivo dalla stessa preteso per l'esecuzione dei lavori appaltati. In
proposito, la suprema corte ha stabilito che “Non costituiscono idonea prova del credito
dell'appaltatore per il proprio compenso le fatture dallo stesso emesse né le risultanze della
misurazione della quantità di lavori già eseguiti, emergenti dal certificato sullo stato di
avanzamento degli stessi”. (ord. Cass. civ. 19 ottobre 2018, n. 26517).
Per quanto già esposto in ordine all'attendibilità dei computi metrici redatti dal geom.
la Corte ha valutato non necessari gli approfondimenti tecnici richiesti dalla Per_1
società e ritenuto sufficienti le evidenze istruttorie già emerse nel corso del primo Parte_1
grado.
§ 3.2
Con il terzo motivo d'appello, la società ha denunciato la violazione dell'art. Parte_1
1284 c.c.; in particolare ha dedotto che il tribunale le avrebbe ingiustamente negato la maggiorazione del credito - accertato giudizialmente - omettendo di applicare alla condanna, inflitta al , il tasso previsto dal quarto comma della stessa Controparte_5
norma.
pag. 6/9 Il motivo è fondato.
L'art. 1284 c.c., rubricato “Saggio degli interessi”, disciplina la misura degli interessi legali;
al comma quarto la norma dispone che “Se le parti non ne hanno determinato la misura,
dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari
a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali”.
Il tribunale ha valutato la questione, posta dalla società creditrice, come segue: “Alla
opposta competeranno i soli interessi legali dalla domanda al soddisfo essendo il
condominio equiparabile al consumatore (vedi in tal senso corte di Appello di Milano sent.
n. 231 del 25 gennaio 2022 nonché sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2 aprile
2020, causa C-329/19) e, in ragione di ciò, non essendo ad esso applicabile la normativa di
cui al D.Lgs 231/2000, né avendo essa opposta avanzato tempestiva richiesta di maggior
danno ex art 1224 c.c. (richiesta in ogni caso rimasta sfornita di prova)” (cfr pag. 5 della sentenza impugnata).
La decisione, sul punto, è errata e deve essere emendata.
Il comma 4 dell'art. 1284 c.c. prevede una categoria speciale di interessi legali (i c.d. super
interessi) la cui misura è parametrata a quella degli interessi applicabili in caso di ritardo del pagamento nelle transazioni commerciali (disciplinata dagli artt. 4 e 5 del d. Lgs. n.
231/2022).
La norma si applica a tutti i processi aventi ad oggetto obbligazioni pecuniarie, a prescindere dalla qualifica della parte soccombente (come operatore commerciale o come mero consumatore); i super interessi maturano dalla data della domanda al saldo, in tutti i casi in cui le parti processuali non abbiano pattuito una diversa misura degli interessi legali;
secondo la giurisprudenza dominante, non è necessaria una domanda specifica, poiché
pag. 7/9 rientra nei poteri officiosi del giudice applicare la maggiorazione che il legislatore ha codificato;
è invece necessario che la misura degli interessi legali applicati (nel caso in cui venga accordata la maggiorazione) sia esplicitata in dispositivo, anche per evitare incertezze in fase esecutiva. La domanda di pagamento degli interessi è stata formulata nel ricorso per ingiunzione e la misura di tali interessi – quella pattiziamente concordata dalle parti o, in assenza di pattuizione, quella di cui all'art.1284 comma 4 cod.civ. – è determinata secondo la previsione del legislatore verificate esclusivamente le condizioni richieste.
§ 3.3
Con l'ultimo motivo d'appello, ha dedotto che il tribunale avrebbe Parte_1
erroneamente compensato le spese di lite per la quota di un mezzo, ponendo la restante metà a carico del , senza rispettare la proporzione tra il credito vantato Parte_2
dall'attrice in citazione e il minor importo accertato in sentenza. Ha chiesto che in caso di accoglimento del gravame, le spese del doppio grado fossero poste interamente a carico del debitore o che, in subordine, fosse rideterminata la quota della condanna del Parte_2
al pagamento delle spese processuali, in proporzione alla riduzione del credito. Parte_2
Il motivo è fondato.
Le spese del doppio grado, in ragione dell'accoglimento parziale dell'appello e del complessivo esito del giudizio, devono essere compensate in misura di un terzo, mentre per la restante quota di due terzi vanno poste a carico del . Parte_2
P.Q.M.
La corte,
accoglie l'appello, limitatamente al terzo e quarto motivo d'impugnazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che conferma nel resto:
pag. 8/9 - condanna il al pagamento in favore di degli Parte_2 Parte_1
interessi legali, calcolati sulla somma di € 59.175,00 nella misura prevista dall'art. 1284 comma 4 c.c., dalla domanda al saldo;
- compensa per un terzo le spese del doppio grado e, ferma la liquidazione già operata dal primo giudice (€ 6.200,00 per l'intero), condanna il al Parte_2
pagamento in favore del procuratore di dichiaratosi antistatario, di 2/3 Parte_1
delle spese processuali del primo grado e, in favore di di 2/3 delle spese Parte_1
di questo grado, che liquida, per l'intero, in complessivi € 6.666,50 di cui €
5.500,00 per compenso ed € 1.166,50 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 3.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta dal magistrato in tirocinio dott. Giulia
Perrino con la direzione del Consigliere relatore dott. Carolina Elia.
pag. 9/9
Prima sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
- dott. Riccardo Mele - Presidente
- dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 124 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023
TRA
con sede in Lecce (c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresenta e difesa dall'avv. Antonio Bisconti, come da mandato in atti;
APPELLANTE
E
sito in Lecce alla via Siracusa 17/19 (c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giampaolo Salvatore,
come da mandato in atti
APPELLATO
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 10.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1.
Con atto di citazione depositato il 17.2.2023, il ha proposto Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1630/2017, emesso dal Tribunale di Lecce in data 24.5.2017, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 82.480,08 in favore della società per lavori di manutenzione straordinaria, eseguiti presso il Parte_1
suddetto stabile condominiale e non pagati.
Le ragioni dell'opposizione sono state enunciate come segue:
- inesigibilità del credito azionato dalla per mancato avveramento della Parte_1
condizione sospensiva di cui all'art. 12 del contratto di appalto stipulato con la controparte;
- erronea quantificazione delle somme dovute, poiché eccedenti la minor somma risultante dai computi metrici finali redatti dal direttore dei lavori, rag. Per_1
pari all'importo totale di € 59.175,00, oltre IVA;
[...]
§ 1.1
Con sentenza n. 2104/2022, pubblicata in data 7.7.2022, il tribunale di Lecce ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato l'opponente al pagamento, in favore della società dell'importo di euro 59.175,00, oltre Iva, interessi legali e spese di lite, Parte_1
con detrazione di quanto già eventualmente ricevuto dalla società opposta nel corso del giudizio.
§ 1.2
pag. 2/9 A fondamento della decisione, il tribunale ha ritenuto provata la pretesa creditoria avanzata dalla parte opposta nella misura di euro 59.175,00 (nel dettaglio, euro 31.956,00 per i lavori di messa in sicurezza delle facciate interne dei pozzi luce, euro 20.143,00 per i lavori di ripristino delle facciate interne dei pozzi luce, euro 7.076,00 per i lavori extra contratto)
oltre IVA, sulla scorta dei computi metrici a firma del direttore dei lavori incaricato dal
Invero, la parte opposta non aveva dato prova né dell'avvenuta Parte_2
esecuzione di maggiori lavori né della pattuizione di prezzi differenti rispetto a quelli indicati nei computi metrici prodotti dall'opponente. Il giudice di prime cure ha rilevato che la mera coincidenza tra l'importo richiesto dalla società e il corrispettivo indicato Parte_1
nel preventivo allegato al contratto di appalto non avrebbe potuto offrire piena prova della debenza della somma ivi indicata, considerato che le parti avevano convenuto il pagamento del prezzo dei lavori non già a corpo, bensì a misura, in rapporto alle lavorazioni di fatto eseguite.
Allo stesso modo, con riferimento ai lavori extra contratto di sistemazione dei ripostigli, il tribunale ha ritenuto non dimostrata dalla società opposta la pattuizione di un prezzo unitario di euro 350,00 in luogo di quello indicato dall'opponente nei richiamati computi metrici e confermato in sede testimoniale, pari ad euro 100,00, sicché, anche per tali lavori,
è stata riconosciuta la debenza del minor ammontare tra quelli rispettivamente indicati dalle parti.
Quanto alla misura degli interessi dovuti dal condominio creditore, il tribunale ha escluso l'operatività della normativa di cui al D.lgs 231/2002 (in adesione all'orientamento giurisprudenziale che equipara il condominio al consumatore). Il giudice ha, infine,
compensato per metà le spese di lite, ponendo la restante parte a carico del Parte_2
opponente. pag. 3/9 § 2.
Avverso la sentenza n. 2104/2022, ha proposto appello la società ed ha chiesto Parte_1
che, in riforma della statuizione di primo grado, fosse rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal con vittoria di spese e competenze del doppio Parte_2
grado.
Si è costituito in giudizio il ed ha chiesto il rigetto dell'appello con Parte_2
vittoria di spese e compensi di lite.
In data 8.1.2025, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione,
con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3.
L'appello si fonda su quattro motivi.
§ 3.1
Con il primo e il secondo motivo d'impugnazione, da scrutinare congiuntamente in quanto fondati sulle medesime censure, la società ha dedotto che il giudice di prime cure Parte_1
avrebbe errato nel quantificare l'entità e il valore degli interventi eseguiti presso il
, nella misura di cui all'impugnata sentenza, anziché in quella indicata Parte_2
nell'opposto decreto ingiuntivo. Ad avviso dell'appellante, il tribunale avrebbe quantificato la somma dovuta in esecuzione del contratto d'appalto nell'importo determinato dal direttore dei lavori incaricato dal medesimo, ponendo a fondamento della Parte_2
decisione deposizioni testimoniali tra esse contraddittorie e non imparziali, poiché
pag. 4/9 provenienti da soggetti in qualche modo legati al opponente (nello specifico: Parte_2
e dipendenti dello studio Controparte_2 CP_3 CP_4
dell'amministratore del all'epoca dei fatti, nonché il direttore dei lavori Parte_2
geom. . Per queste ragioni, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente Persona_1
quantificato tanto il valore delle opere espressamente pattuite, quanto il valore di quelle extra contratto (nella specie, sistemazione di ripostigli), ponendo alla base del proprio convincimento esclusivamente quanto sostenuto dalla controparte, sulla scorta dei computi metrici prodotti e delle dichiarazioni dei testimoni escussi.
Ai fini dell'accertamento dell'esatto ammontare del credito vantato, la società appellante ha rinnovato la richiesta di espletamento di consulenza tecnica, già rigettata nel corso del giudizio di primo grado.
I motivi sono infondati.
I computi metrici finali redatti dal geom. in qualità di direttore dei lavori Persona_1
incaricato per conto del sono stati ritenuti idonei dal tribunale a Parte_2
comprovare l'entità del valore delle opere in concreto eseguite dalla società il cui Parte_1
corrispettivo doveva quantificarsi a misura e non a corpo, come espressamente pattuito dalle parti. Allo stesso modo, è stata considerata dirimente la prova orale, offerta dai testi escussi in primo grado, i quali hanno reso dichiarazioni in linea con le argomentazioni difensive addotte dall'odierna parte appellata;
in particolare, hanno confermato che i rilievi e le misurazioni finalizzati all'elaborazione della contabilità finale sono stati effettuati nel rispetto del contraddittorio delle parti e che il prezzo di sistemazione dei ripostigli (opere extracontrattuali) era stato concordato in euro 100,00.
Nel contratto di appalto privato, il committente ha la facoltà di avvalersi dell'opera di un professionista al fine di “controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie
pag. 5/9 spese lo stato” (art. 1662 c.c.). Il perciò, avvalendosi di una facoltà Parte_2
espressamente riconosciuta ex lege, ha provveduto, a proprie spese, alla nomina del geom.
incaricando lo stesso, mediante le proprie speciali competenze tecniche, di vigilare Per_1
sulla corretta realizzazione delle opere commissionate. Ciò posto, i computi metrici redatti dal direttore dei lavori nel contraddittorio con la controparte e prodotti in giudizio dal possono ritenersi documenti attendibili rispetto alla quantità dei lavori Parte_2
effettuati e all'importo del relativo credito dovuto. Per contro, alla luce delle risultanze probatorie, deve ritenersi che la società – che ha unilateralmente formato e Parte_1
prodotto le proprie fatture e computi metrici - non abbia raggiunto la prova del maggior ammontare del corrispettivo dalla stessa preteso per l'esecuzione dei lavori appaltati. In
proposito, la suprema corte ha stabilito che “Non costituiscono idonea prova del credito
dell'appaltatore per il proprio compenso le fatture dallo stesso emesse né le risultanze della
misurazione della quantità di lavori già eseguiti, emergenti dal certificato sullo stato di
avanzamento degli stessi”. (ord. Cass. civ. 19 ottobre 2018, n. 26517).
Per quanto già esposto in ordine all'attendibilità dei computi metrici redatti dal geom.
la Corte ha valutato non necessari gli approfondimenti tecnici richiesti dalla Per_1
società e ritenuto sufficienti le evidenze istruttorie già emerse nel corso del primo Parte_1
grado.
§ 3.2
Con il terzo motivo d'appello, la società ha denunciato la violazione dell'art. Parte_1
1284 c.c.; in particolare ha dedotto che il tribunale le avrebbe ingiustamente negato la maggiorazione del credito - accertato giudizialmente - omettendo di applicare alla condanna, inflitta al , il tasso previsto dal quarto comma della stessa Controparte_5
norma.
pag. 6/9 Il motivo è fondato.
L'art. 1284 c.c., rubricato “Saggio degli interessi”, disciplina la misura degli interessi legali;
al comma quarto la norma dispone che “Se le parti non ne hanno determinato la misura,
dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari
a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali”.
Il tribunale ha valutato la questione, posta dalla società creditrice, come segue: “Alla
opposta competeranno i soli interessi legali dalla domanda al soddisfo essendo il
condominio equiparabile al consumatore (vedi in tal senso corte di Appello di Milano sent.
n. 231 del 25 gennaio 2022 nonché sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2 aprile
2020, causa C-329/19) e, in ragione di ciò, non essendo ad esso applicabile la normativa di
cui al D.Lgs 231/2000, né avendo essa opposta avanzato tempestiva richiesta di maggior
danno ex art 1224 c.c. (richiesta in ogni caso rimasta sfornita di prova)” (cfr pag. 5 della sentenza impugnata).
La decisione, sul punto, è errata e deve essere emendata.
Il comma 4 dell'art. 1284 c.c. prevede una categoria speciale di interessi legali (i c.d. super
interessi) la cui misura è parametrata a quella degli interessi applicabili in caso di ritardo del pagamento nelle transazioni commerciali (disciplinata dagli artt. 4 e 5 del d. Lgs. n.
231/2022).
La norma si applica a tutti i processi aventi ad oggetto obbligazioni pecuniarie, a prescindere dalla qualifica della parte soccombente (come operatore commerciale o come mero consumatore); i super interessi maturano dalla data della domanda al saldo, in tutti i casi in cui le parti processuali non abbiano pattuito una diversa misura degli interessi legali;
secondo la giurisprudenza dominante, non è necessaria una domanda specifica, poiché
pag. 7/9 rientra nei poteri officiosi del giudice applicare la maggiorazione che il legislatore ha codificato;
è invece necessario che la misura degli interessi legali applicati (nel caso in cui venga accordata la maggiorazione) sia esplicitata in dispositivo, anche per evitare incertezze in fase esecutiva. La domanda di pagamento degli interessi è stata formulata nel ricorso per ingiunzione e la misura di tali interessi – quella pattiziamente concordata dalle parti o, in assenza di pattuizione, quella di cui all'art.1284 comma 4 cod.civ. – è determinata secondo la previsione del legislatore verificate esclusivamente le condizioni richieste.
§ 3.3
Con l'ultimo motivo d'appello, ha dedotto che il tribunale avrebbe Parte_1
erroneamente compensato le spese di lite per la quota di un mezzo, ponendo la restante metà a carico del , senza rispettare la proporzione tra il credito vantato Parte_2
dall'attrice in citazione e il minor importo accertato in sentenza. Ha chiesto che in caso di accoglimento del gravame, le spese del doppio grado fossero poste interamente a carico del debitore o che, in subordine, fosse rideterminata la quota della condanna del Parte_2
al pagamento delle spese processuali, in proporzione alla riduzione del credito. Parte_2
Il motivo è fondato.
Le spese del doppio grado, in ragione dell'accoglimento parziale dell'appello e del complessivo esito del giudizio, devono essere compensate in misura di un terzo, mentre per la restante quota di due terzi vanno poste a carico del . Parte_2
P.Q.M.
La corte,
accoglie l'appello, limitatamente al terzo e quarto motivo d'impugnazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che conferma nel resto:
pag. 8/9 - condanna il al pagamento in favore di degli Parte_2 Parte_1
interessi legali, calcolati sulla somma di € 59.175,00 nella misura prevista dall'art. 1284 comma 4 c.c., dalla domanda al saldo;
- compensa per un terzo le spese del doppio grado e, ferma la liquidazione già operata dal primo giudice (€ 6.200,00 per l'intero), condanna il al Parte_2
pagamento in favore del procuratore di dichiaratosi antistatario, di 2/3 Parte_1
delle spese processuali del primo grado e, in favore di di 2/3 delle spese Parte_1
di questo grado, che liquida, per l'intero, in complessivi € 6.666,50 di cui €
5.500,00 per compenso ed € 1.166,50 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 3.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta dal magistrato in tirocinio dott. Giulia
Perrino con la direzione del Consigliere relatore dott. Carolina Elia.
pag. 9/9