Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/02/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15470/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 15470/2024, promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. BALDON SARA, come da mandato in atti;
_1
e
, con l'avv. OSLER MASSIMO, come da mandato in atti;
Controparte_1
e con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale (con domanda anche di divorzio congiunto) ex art. 473-bis.49 c.p.c.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione:
1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza e/o domicilio ove meglio creda, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio minore di anni quattordici, viene affidato in via condivisa ad Per_1 entrambi i genitori, con residenza presso la madre. I genitori eserciteranno la
responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, comprese le attività ricreative e sportive, tenendo conto, in ogni caso, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, fintantoché il figlio permarrà con ciascuno di loro;
in ogni caso, i genitori s'impegnano a tenersi reciprocamente informati in ordine agli aspetti della vita del figlio rilevanti per la sua equilibrata crescita psicofisica, scambiandosi reciprocamente ogni informazione e comunicazione scolastica di cui i genitori non siano stati singolarmente destinatari da parte degli istituti scolastici. Infine, i genitori prestano fin d'ora il reciproco assenso alla richiesta e/o al rinnovo del passaporto e/o di analogo documento, valido per l'espatrio, per il figlio minore, impegnandosi reciprocamente a consultarsi prima di compiere eventuali viaggi all'estero con il figlio.
3) I genitori, al fine di garantire il diritto del figlio a mantenere uno stabile e continuativo rapporto con il padre, convengono che quest'ultimo potrà vedere e tenere con sé quando vuole, previo accordo con la madre e con preavviso di almeno Per_1 un giorno, e in ogni caso almeno secondo il seguente calendario: - a weekend alternati dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 19:00 del sabato, quando il padre riaccompagnerà il minore presso la madre;
- un giorno infrasettimanale, da concordare con la madre, dalle 18:00 alle 22:00, quando il padre lo riaccompagnerà presso la casa materna. È inteso, per accordo di entrambi i genitori, che gli orari ed i giorni di cui sopra potranno essere modificati in base alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche di e lavorative dei genitori. Quanto alle festività e vacanze estive, i genitori Per_1 convengono che trascorrerà con ciascuno dei genitori la metà delle vacanze Per_1 da scuola e, in particolare:
- la metà delle vacanze natalizie, comprendenti di anno in anno, alternativamente, il
Natale, il Giorno di Santo Stefano, il Capodanno e l'Epifania;
- la metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno il Giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, previo accordo di almeno una settimana prima della Pasqua;
- durante il periodo estivo trascorrerà sia con il padre che con la madre un Per_1 periodo di almeno quindici giorni, anche non consecutivi, in periodo da concordare di anno in anno entro il 31 Maggio, in modo da essere compatibile con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e gli impegni del minore;
- infine, il padre potrà tenere con sé alternativamente con la madre nel giorno Per_1 del compleanno ed altre festività, salvo diverso accordo tra i genitori. 3
4) La casa coniugale, sita in Piove di Sacco (PD) via Paganini n. 17/A, comprensiva del garage di pertinenza e del terreno attiguo all'abitazione e completa di tutti gli arredi e corredi ivi contenuti, di proprietà della moglie, viene assegnata a quest'ultima, signora che ivi continuerà a vivere unitamente al Controparte_1 figlio minore mentre il marito dà atto di essersi già trasferito a vivere Per_1 altrove.
5) Il signor corrisponderà alla signora a titolo di _1 Controparte_1 contributo per il mantenimento del figlio minore la somma mensile di € Per_1
1.500,00 (euro millecinquecentocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla madre, a decorrere dal mese di Dicembre 2024, oltre a concorrere, per la misura del 50%, alle spese straordinarie per il figlio, così come disciplinate dal
Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Padova di data 17 Gennaio 2017
e secondo le modalità ivi contenute.
7) Infine, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali discendenti dal matrimonio, la signora ed il signor Controparte_1 _1 convengono quanto segue.
[...]
A. La moglie, signora rimarrà piena proprietaria in via esclusiva Controparte_1 della casa coniugale, sita nel Comune di Piove di Sacco (PD), Via Paganini n. 17/A, comprensiva del garage di pertinenza e del terreno attiguo all'abitazione, così catastalmente censita: - Abitazione: Foglio 37, Particella 737, Sub 1, P. T-1,
Categoria A/7, Classe 1, Vani 6,5, Rendita € 990,31; - Garage: Foglio 37, Particella
737, Sub 2, Categoria A/6, Classe 2, Consistenza 15 Mq, Rendita € 34,09; - Terreno:
Foglio 37, Particella 720, qualità seminativo, Classe 02, Reddito Dominicale 0,75,
Reddito Agrario 0,52 edificata sul terreno pervenuto alla stessa con atto di compravendita di data 10 Marzo 2016, a firma del Notaio Rep. 25682, Per_2 impegnandosi fin d'ora i coniugi, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'emananda sentenza per la separazione consensuale dei coniugi, a sciogliere e/o revocare, anche a mezzo rogito notarile, con spese e oneri in capo al marito, l'efficacia e la validità di ogni e qualsivoglia diverso accordo e/o patto in essere tra le parti avente ad oggetto l'attribuzione al marito e/o a terzi di quote di proprietà e/o in ogni caso di diritti reali, diritti personali di godimento, oneri e/o pesi sui predetti immobili, facenti parte della casa coniugale, che rimarranno, come innanzi concordato tra i coniugi, di proprietà esclusiva della moglie.
B. Inoltre, la signora si impegna e si obbliga fin d'ora, Controparte_1 contestualmente ed entro il medesimo termine di cui al precedente punto A, a cedere e 4
trasferire l'immobile, di proprietà esclusiva della stessa, sito nel Comune di Padova,
Via Vannozzo, n. 23, così catastalmente censito: Foglio 93, Particella 163, Sub 19, P.
1, Categoria A/2, Classe 2, Vani 3,5, Rendita € 469,98 (Doc. 5 bis: Atto compravendita Rep. 6278 del 17.01.2019 Notaio ), pervenuto con atto di Per_3 compravendita di data 17 Gennaio 2019 a firma del Notaio , Rep. 6278, alle Per_3 condizioni e con le modalità di seguito indicate:
- la signora si impegna e si obbliga a cedere e trasferire, senza Controparte_1 corrispettivo e con separato atto notarile da stipularsi entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'emananda sentenza per la separazione consensuale dei coniugi, al marito, che accetta, l'intero diritto di usufrutto gravante sull'immobile, di proprietà esclusiva della stessa, sito nel Comune di Padova, Via Vannozzo, n. 23, con spese e oneri notarili in capo al signor inoltre, posto che l'immobile _1 risulta locato a terzi sino al 31 Luglio 2026, con contratto di locazione intestato alla moglie, nella sua veste di proprietaria dell'abitazione, i coniugi danno atto che, contestualmente al trasferimento de quo, il relativo contratto di locazione sarà ceduto al marito, con spese di trasferimento a carico di quest'ultimo;
- infine, la signora si impegna e si obbliga a cedere e trasferire, Controparte_1 senza corrispettivo e con separato atto notarile da stipularsi entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'emananda sentenza per la separazione consensuale dei coniugi, al figlio minore previa autorizzazione del Giudice Tutelare, l'intero Per_1 diritto di nuda proprietà gravante sull'immobile, di proprietà esclusiva della stessa, sito nel Comune di Padova, Via Vannozzo, n. 23, con spese e oneri notarili in capo al signor . _1
C. Dunque, per effetto delle predette operazioni sub condizione n. 7 punti A e B:
- la moglie, signora rimarrà proprietaria in via esclusiva - senza Controparte_1 alcun onere e/o peso e/o alcuna limitazione del diritto alla piena di proprietà, diritto reale o personale in capo a terzi, dell'immobile, già casa coniugale, comprensivo del garage di pertinenza e del terreno attiguo all'abitazione, sito nel Comune di Piove di
Sacco (PD), Via Paganini n. 17/A sovra catastalmente censito ed edificato sul terreno pervenuto alla stessa con atto di compravendita di data 10 Marzo 2016, a firma del
Notaio Rep. 25682; Per_2
- il marito, signor risulterà usufruttuario, per la quota di 1/1, _1 dell'immobile sito nel Comune di Padova, Via Vannozzo, n. 23 e in ogni caso di quanto indicato nell'atto di compravendita di data 17 Gennaio 2019 a firma del
Notaio , Rep. 6278; Per_3 5
- il figlio minore previa autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale di Per_1
Padova, che i genitori si impegnano a richiedere ed ottenere in tempo utile per l'adempimento del trasferimento immobiliare de quo, risulterà nudo proprietario, per la quota di 1/1, dell'immobile sito nel Comune di Padova, Via Vannozzo, n. 23 e in ogni caso di quanto indicato nell'atto di compravendita di data 17 Gennaio 2019 a firma del Notaio , Rep. 6278, precisando fin d'ora i genitori che il predetto Per_3 trasferimento immobiliare a favore di sarà effettuato sul presupposto Per_1 dell'utilità evidente dell'operazione, in quanto gli oneri relativi al pagamento del rateo del mutuo gravante sull'immobile, così come le spese ordinarie e straordinarie e ogni altra spesa, imposta e/o tassa relative all'abitazione continueranno ad essere onorate in via esclusiva dal padre, signor nella sua veste di usufruttuario. _1
D. Contestualmente ai predetti trasferimenti immobiliari e, quindi, sempre entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione dei coniugi, il marito si impegna e si obbliga ad accollarsi in via esclusiva e, quindi, con effetto liberatorio nei confronti della moglie, sia il mutuo ipotecario residuo gravante sull'immobile, già casa coniugale, sita nel Comune di Piove di Sacco (PD), Via Paganini n. 17/A (Doc.
6: Contratto di mutuo Rep. 26165/9213 del 26.10.2016 dott. e piano di Per_2 ammortamento), che il mutuo ipotecario residuo gravante sull'immobile sito a
Padova, Via Vannozzo, n. 23 (Doc. 7: Contratto di mutuo Rep. 6401/4056 del 30
Aprile 2019 dott.ssa e piano di ammortamento), che saranno pertanto Per_3 interamente rimborsati ai rispettivi Istituti bancari dal marito, signor _1
In particolare, le parti riconoscono espressamente che nella definizione dei
[...] rapporti economicopatrimoniali discendenti dal matrimonio l'accordo è stato raggiunto alla condizione essenziale che il marito si accolli in via esclusiva i mutui residui de quibus, contratti dalla moglie, rinunciando altresì espressamente ad ogni richiesta di rimborso dei ratei già maturati e corrisposti dallo stesso relativi ai predetti mutui ipotecari. Resta, inoltre, inteso che, in considerazione del fatto che il mutuo ipotecario stipulato in data 26 Ottobre 2016 con atto notarile, dott. Rep. Per_2
26165/9213 con Banco Pop. di Verona pone a garanzia l'immobile, già casa coniugale, di cui la moglie è unica proprietaria, il signor si impegna e si _1 obbliga non solo ad accollarsi il mutuo residuo, con liberazione della moglie, ma altresì al regolare pagamento mensili del rateo del mutuo secondo le scadenze di cui al piano di ammortamento allegato, dando prova, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla signora mediante produzione documentale, del regolare pagamento Controparte_1 dei ratei mensili del mutuo maturati. 6
E. Infine, la signora ed il signor precisano che il Controparte_1 _1 già menzionato trasferimento dell'immobile sito a Padova, Via Vannozzo, n. 23, alle condizioni qui concordate, è condizione funzionale e indispensabile alla definizione congiunta della presente procedura per la separazione consensuale dei coniugi e chiedono, pertanto, fin d'ora l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 19 della Legge n. 74 del 6 Marzo 1987 (e pertanto l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale e ogni altro beneficio fiscale).
8) Inoltre, sempre a definizione dei reciproci rapporti dare-avere discendenti dal matrimonio, i coniugi convengono che il marito, signor si impegna _1
e si obbliga a trasferire senza corrispettivo alla moglie, signora che Controparte_1 accetta, la proprietà dell'autovettura Audi Q5 targata FZ862YE munita di carta di circolazione immatricolata in data 30.07.2018 (Doc. 8: Copia libretto NumeroD_1 autoveicolo); sul punto, i coniugi confermano che anche il predetto trasferimento è stato condizione funzionale e indispensabile alla definizione congiunta della presente procedura per la separazione consensuale dei coniugi e chiedono, pertanto, fin d'ora l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 19 della Legge n. 74 del 6 Marzo
1987 (e pertanto l'esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione, dall'imposta di bollo e ogni altro beneficio fiscale).
9) I signori e si danno reciprocamente atto del _1 Controparte_1 fatto che, conseguentemente alla regolamentazione dei loro rapporti economici, finalizzata al riequilibrio delle rispettive posizioni patrimoniali dei coniugi, i medesimi non hanno nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento dell'uno e dell'altro e riconoscono che quanto concordato con il presente ricorso - con particolare riferimento alla pattuizione in forza della quale la signora CP_1 rimarrà proprietaria in via esclusiva della coniugale, mentre il marito si
[...] accollerà in via esclusiva, con effetto liberatorio nei confronti della moglie, i mutui gravanti rispettivamente sulla casa coniugale, sito nel Comune di Piove di Sacco
(PD), Via Paganini n. 17/A, e altresì sull'immobile sito a Padova, Via Vannozzo, n.
23, con rinuncia da parte dello stesso ad ogni richiesta di rimborso, anche con riferimento ai ratei già corrisposti – è stato convenuto al fine di soddisfare, anche sotto il profilo compensativo-perequativo, il contributo della moglie al ménage familiare nel corso del matrimonio.
10) I coniugi convengono, infine, che il marito si farà carico in via esclusiva del completamento dei lavori di già concordati presso la casa coniugale (ovvero riparazione cancello, impianto di allarme, riscaldamento e condizionatore, sistemazione intonaco esterno, riparazione della pergola esterna elettrica, riparazione 7
della pavimentazione del terrazzo e del cartongesso della cucina e dei danni provocati dalle infiltrazioni in terrazzo), che il medesimo si impegna a far eseguire entro la data della fissanda udienza per la separazione consensuale dei coniugi e a terminarli entro e non oltre tre mesi dall'emananda sentenza di omologa della separazione consensuale dei coniugi.
- Spese e competenze di lite compensate con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto _1 Controparte_1 matrimonio concordatario a Piove di Sacco (PD) in data 17.6.2006, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 25, Parte II, Serie A,
Anno 2006, scegliendo il regime patrimoniale della in regime di comunione di beni, poi modificato in regime di separazione dei beni con successivo atto notarile. Dalla loro unione è nato il figlio , in data 22.01.2010. Per_1
La dimora coniugale veniva fissata nell'immobile sito in Piove di Sacco (PD), via
Paganini n. 17/A, di proprietà esclusiva della sig.ra CP_1
Cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e adivano congiuntamente l'intestato Tribunale Pt_1 CP_1 proponendo domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., sentenza n. 28727 del 16/10/23), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, delle condizioni proposte congiuntamente dai ricorrenti va preso atto, non emergendo ragioni ostative in tal senso ed essendo conformi all'interesse del figlio minore . Il Tribunale prende, inoltre, atto Per_1 delle condizioni sub 7-8 e 10, le quali, pur facendo parte dell'accordo e della regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituiscono espressione della libertà negoziale delle parti. 8
Infine, si dà atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto 7) delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la ulteriore pronuncia sul divorzio. Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, così decide:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e _1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco Controparte_1 rispetto;
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piove di Sacco (PD) di annotare la presente Sentenza nel relativo Registro degli Atti di Matrimonio al n. 25, Parte II, Serie A, anno 2006;
3. Dispone che la separazione sia regolata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e sopra riportate, che vengono qui omologate, ad eccezione delle condizioni sub 7- 8 e 10, che, pur facendo parte dell'accordo e della regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituiscono espressione della libertà negoziale delle parti;
4. Dà atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al numero 7) delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione degli interessi economici nascenti dal matrimonio
5. Spese di lite al definitivo;
6. Rimette la causa sul ruolo come da separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda di divorzio proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, 11.02.2025
Il Presidente est. dr.ssa Alina Rossato