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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/11/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
919/2019 R.G.A.C.
C O R T E D' A P P E L L O
DI RE AB
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente;
2) dott. Natalino Sapone Consigliere;
3) dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore;
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 919/2019 R.G.A.C. vertente
tra
, C.F. , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Vito Crimi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio
Calabria, Via Locri n. 3; PEC: ; Email_1
APPELLANTE contro già Controparte_1
, P.IVA , Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Anna Curatolo, elettivamente domiciliata presso l'avvocatura in Reggio Calabria, Via Prov.le Spirito Santo n. 24, PEC: ; Email_2
APPELLATO nonché
, con sede legale in Corn Exchange, 55 Mark Lane Controparte_3 Cont London, EC3R , presso la sede in Milano, Largo Augusto, 7 in persona dei Suoi legali rappresentanti e rappresentata e difesa per procura generale alle liti CP_5 Controparte_6 in Notar del 20.02.2004, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Edoardo Persona_1
Ferlito, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Giovanna Laganà in Reggio Calabria,
Via Battaglia n. 16, PEC: Email_3
APPELLATA
e
, con sede in Regno Controparte_7
Unito, 20 Old Broad Street, Londra Inghilterra, iscritta al numero 1445992 nel Registro C.F._2 delle Società d'Inghilterra e Galles, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Edoardo Ferlito, giusta procura legale per atto in Notar Dott.ssa Persona_2
Notaio in Londra del 10.12.2018 numero 68/18 (doc. 2) ed elettivamente domiciliata presso e
[...] nello studio di quest'ultimo in Catania Viale XX Settembre, 43 e con recapito di posta elettronica
PEC: ; Email_3
INTERVENIENTE VOLONTARIA
Oggetto: Responsabilità professionale - Appello alla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria
n. 1175/2019, r.g. 3307/2010, pubblicata il 30.8.2019, notificata da Controparte_3
in data 10.10.2019
[...]
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 27.7.2010 e notificato in data 7.9.2010, Parte_1 conveniva in giudizio l' al Controparte_8 fine di sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di € 83.095,00 o della diversa maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza delle condotte negligenti ed imperite poste in essere dai medici e dagli operatori della suddetta struttura sanitaria che, in occasione del suo ricovero presso il Pronto Soccorso dell'ospedale reggino avvenuto il 28.10.2007, avevano proceduto a prestargli i primi soccorsi a seguito di una caduta accidentale avvenuta mentre si recava sul posto di lavoro. In particolare, l'attore esponeva di essere stato sottoposto a visita radiologica con rx al piede e alla caviglia destra, all'esito della quale gli veniva diagnosticato “trauma contusivo piede e caviglia dx e prognosi gg.5 s.c.”. Osservava che, nelle ore e nei giorni successivi, la sua condizione fisica continuava a peggiorare tanto da sottoporsi ad un esame Tac al calcagno destro presso la CP_9 dove gli veniva diagnosticato “lesioni fratturative pluridirezionali del calcagno
[...] parzialmente scomposte”, patologie che già dovevano essere riscontrate dai sanitari dell'ospedale cittadino in occasione delle lastre eseguite nel corso del suo ricovero al pronto soccorso e che avevano determinato esiti invalidanti permanenti. Chiedeva, pertanto, una volta acclarata la responsabilità del personale sanitario dell'ospedale reggino, il risarcimento di tutti i danni subiti nella misura che sarebbe stata accertata in corso di causa, con vittoria di spese e competenze di lite.
In data 15.12.2010 si costituiva l' la quale Controparte_8 contestava la ricostruzione dei fatti effettuata dalla controparte deducendo l'infondatezza della pretesa avversaria, poiché, a suo dire, i sanitari in servizio presso il nosocomio reggino avevano agito con diligenza e nel rispetto dei protocolli scientifici, atteso che la frattura scomposta non poteva essere rilevata dall'esame RX e che il paziente, persistendo il dolore, non aveva fatto più ritorno per un ulteriore controllo e per essere sottoposto ad esami più approfonditi;
evidenziava, per ciò che concerne il quantum debeatur che, trattandosi di infortunio sul lavoro regolarmente denunciato dal medico di turno del Pronto Soccorso, l'attore era stato già indennizzato dall'istituto assicuratore, di conseguenza le somme già corrisposte andavano in ogni caso decurtate dall'importo eventualmente liquidato a titolo risarcitorio per evitare una duplicazione di danno;
chiedeva, infine di essere autorizzata a chiamare in garanzia la società assicurativa con la quale aveva stipulato una polizza per la copertura del rischio dei danni a terzi. Concessa l'autorizzazione alla chiamata in garanzia e disposto lo slittamento della prima udienza, in data 19.4.2011 si costituiva la società la quale, confermando Controparte_3 l'esistenza di una valida ed operante polizza assicurativa, condivideva e ribadiva nel merito le difese svolte dall'azienda sanitaria convenuta e ne riproponeva le conclusioni.
Veniva rigettata la richiesta di interrogatorio formale deferito dalla società di assicurazioni all'attore, il quale veniva invitato a produrre tutta la documentazione relativa alla costituzione da parte dell'Inail della rendita per l'infortunio in contestazione;
quindi veniva disposta una CTU medico-legale allo scopo di accertare quali fossero lo stato e le condizioni dell'attore al momento della visita presso il Pronto Soccorso e se gli accertamenti e tutte le operazioni relative alle cure prestate al ossero Pt_1 stati compiuti con la dovuta diligenza e nel rispetto dei protocolli scientifici vigenti;
all'udienza del 23.2.2016 la causa veniva riservata per la decisione una prima volta e poi rimessa sul ruolo istruttorio per la rinnovazione della CTU medico-legale, alla luce delle lacunose e generiche conclusioni cui era pervenuto il perito precedentemente nominato;
infine, all'udienza del 18.9.2018, la causa veniva riservata nuovamente per la decisione.
Il Tribunale riteneva la domanda attorea fondata. Preliminarmente inquadrava la domanda nell'ambito di applicazione degli artt. 1218 c.c. e ss.
Dunque, era onere del medico o del personale paramedico dimostrare che il danno non sussisteva, ovvero non era dipeso da propria colpa.
Nel merito, il primo giudice evidenziava che le risultanze processuali avevano rilevato l'esistenza di un nesso di causalità tra le patologie riscontrate in e la colpa professionale del Parte_1 personale sanitario in servizio presso il reparto di Pronto Soccorso dell'ospedale cittadino dove il 28 ottobre 2007 l'attore era stato sottoposto a visita.
La CTU aveva confermato con assoluta certezza che il radiologo del nosocomio aveva commesso un palese errore diagnostico poiché le fratture del calcagno, a quell'epoca ancora composte, erano ben visibili già nelle radiografie eseguite in regime di pronto soccorso. Concludeva la CTU aggiungendo che era certamente da addebitare al radiologo del GOM l'errore diagnostico ma, al contempo, esso poteva aver determinato soltanto una perdita di chances di migliore guarigione in caso di appropriati trattamenti terapeutici intrapresi tempestivamente dagli specialisti dello stesso nosocomio. Tuttavia, specificava ancora il consulente, “L'aggravamento della lesione e l'impropria, se non francamente erronea, gestione del caso con le relative sequele, va ascritta all'ortopedico di fiducia ed ai sanitari dell'AI che era l'ente debitore anche per quel che riguarda i trattamenti sanitari. Sussiste anche una responsabilità in capo allo stesso periziando;
…… Come ho già detto, il radiologo del GOM non ha diagnosticato una frattura che il sottoscritto e gli altri colleghi (c.t.p.) presenti alla visita abbiamo riconosciuto senza particolari difficoltà”(…) “Tale erronea condotta non ha, però, cagionato il danno dedotto da parte attrice perché la frattura si è mantenuta composta per molti giorni dopo i 5 di prognosi concessi dal medico del P.S. e dopo la presa in carico da parte dell'AI”. In conclusione, secondo la valutazione del Tribunale, la prestazione medica non era stata eseguita secondo i criteri della diligenza professionale, dunque, limitatamente alla condotta negligente del personale ospedaliero, sussisteva un danno biologico permanente nella misura dell'1%-2%. Ancora, il giudice di prime cure sottolineava che parte convenuta non aveva fornito la prova liberatoria dell'esatto adempimento della prestazione professionale del personale sanitario che ebbe in cura il durante la sua degenza ospedaliera. Pt_1 Rispetto al quantum debeatur, il consulente tecnico aveva valutato l'invalidità temporanea parziale al 50% nella misura di 25 giorni. In ordine all'esistenza di un nesso causale tra l'evento inteso quale errore diagnostico, le patologie accusate dal e le menomazioni derivate, il consulente, commisurava gli esiti invalidanti Pt_1 permanenti c.d. differenziali nella misura del 1-2%. Il Tribunale, dunque, riconosceva all'attore l'ulteriore danno da c.d. perdita di chance da migliore guarigione, voce di danno connessa alla perdita della possibilità di conseguire un determinato bene, fondata su una ragionevole e legittima aspettativa e non su una semplice aspettativa di fatto;
accoglieva la richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice sotto il prioritario profilo del cd. danno biologico inteso quale “menomazione dell'integrità psico-fisica dell'offeso”. Quanto al meccanismo risarcitorio, più in particolare, liquidava il danno biologico da inabilità temporanea subìto dal danneggiato - per complessivi venticinque giorni, come da relazione tecnica in atti- che poteva essere nella sua interezza quantificato, applicando le tabelle del danno adottate dal
Tribunale di Milano per le micropermanenti, in complessivi € 593,63 per l'inabilità parziale al 50%, in ragione di € 23,74 giornalieri.
Il danno biologico da invalidità permanente veniva liquidato secondo i criteri adottati dal Tribunale di Milano che, ai fini risarcitori del danno non patrimoniale, proponeva la c.d. liquidazione unitaria, comprensiva sia del danno biologico che del danno morale, con adeguamento del valore medio di esso alle particolarità della singola fattispecie, e dunque privilegiandone la personalizzazione. Avuto riguardo all'età (60 anni) del ed alle altre circostanze del caso, considerata la Pt_1 percentuale d'invalidità del 2% come congruamente determinata, al danneggiato spettava quale complessivo danno non patrimoniale, secondo il meccanismo tabellare adottato dal Tribunale milanese, la somma di euro 1.343,55,00.
Quanto alla liquidazione del danno da perdita di chance, veniva determinata equitativamente dal giudice tenendo conto delle effettive possibilità di miglioramento della qualità della vita del paziente che sarebbero potute conseguire ad un comportamento non viziato da un errore medico. Pertanto, considerate le osservazioni svolte sul punto dal ctu, riconosceva al la somma di € 1.000,00. Pt_1
Non riconosceva alcun danno patrimoniale relativo agli esborsi sostenuti, atteso che in atti tali spese non risultavano essere state documentate.
In conclusione, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, condannava in solido l e la Controparte_8
al pagamento in favore di , della complessiva Controparte_10 Parte_1 somma di € 2.937,18, oltre che al pagamento delle spese processuali.
In data 15.11.2019, con atto di citazione notificato in data 8.11.2019 propone Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1175/19, chiedendo di accertare e dichiarare che il danno biologico dallo stesso patito è ascrivibile alla misura del 8%, in via differenziale, scaturente dalla differenza tra il 27% riconosciuto e la percentuale Inail del 19% riconosciutagli;
conseguentemente, riconoscere la tenutezza delle parti appellate al pagamento, a titolo di risarcimento del danno biologico, dell'ammontare di cui al criterio di calcolo di seguito specificato: a) € 48.676,00 per danno biologico
(scaturente dalla differenza tra il 27% riconosciuto, per € 99.863,00 e la percentuale Inail del 19%, pari ad € 51.187,00); b) € 2.800,00 per incremento personalizzato a titolo di danno morale; c) € 2.374,00 per invalidità temporanea al 50% (giorni 100); c) € 1.000,00 a titolo di danno da perdita di chance, il tutto per un ammontare complessivo di € 54.850,00, cui va decurtato l'ammontare liquidato in sede di giudizio di prime cure pari ad € 2.937,18 (€ 1937,18 per danno biologico e ed € 1.000,00 per danno da perdita di chance), per un ammontare complessivo finale ancora dovuto pari ad €
51.912,82, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al soddisfo. In via istruttoria, parte appellante chiede il rinnovo dell'accertamento medico-legale d'ufficio, con disposizione di nuova CTU medico legale al fine di accertare l'esatta entità delle lesioni riportate, i postumi invalidanti attualizzati in via differenziale e la loro dipendenza causale nella vicenda de qua, alla luce dei rilievi oggetto dei motivi di impugnazione.
Con il primo motivo rubricato “1) Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine riconoscimento della percentuale di danno biologico nella misura del 2%. – Erronea determinazione del danno biologico “differenziale” parte appellante sostiene che la sentenza è erronea laddove il giudicante si limita ad un acritico ricevimento delle conclusioni del secondo CTU che aveva limitato il danno biologico differenziale ad una percentuale del 1 - 2%.
Contesta l'erronea considerazione del computo dei giorni di invalidità temporanea al 50%, da indicare nel numero di 100 e non in quello riconosciuto dal CTU di 25; sostiene, inoltre, che un'attenta analisi avrebbe indotto il giudicante a ritenere erronee alcune valutazioni medico-legali del CTU, come quella secondo cui lo stesso non si sarebbe attenuto alle prescrizioni mediche: “dalla documentazione si evince che il periziando non l'ha rispettato (il riposo)”.
Sostiene ancora l'appellante che un semplice esame visivo delle risultanze strumentali del 15.11.2007, avrebbe evidenziato un dato inequivocabile: la frattura era scomposta già al
15.11.2007, a differenza di quanto ritenuto dal ctu.
Ancora rileva come il CTU facesse presente che: “il paziente presentava fattori di rischio di complicanze post-operatorie quali malattia vascolare (ved. pag. 12”), senza tenere conto che tale patologia era stata evidenziata solo con la visita di revisione c/o Inail del 19.11.2012, effettuata ben cinque anni dopo l'evento traumatico, e che verosimilmente proprio l'evento traumatico aveva causato la patologia vascolare, più accentuata a destra, ossia all'arto infortunato.
Rilevava come fosse erronea altresì la considerazione fatta dal ctu sul suo presunto stato di tabagista, poiché egli non era fumatore, circostanza facilmente rilevabile in corso di anamnesi.
Concludeva rilevando quindi come, a differenza di quanto evidenziato dal consulente, nessuna condotta da lui posta in essere poteva aver “concorso” a mutare, in peius, una fattispecie già delineatasi e colpevolmente non valutata dai sanitari del nosocomio reggino in data 28.10.2007, pertanto doveva essere a lui riconosciuto il risarcimento corrispondente alla percentuale di danno biologico differenziale del 7-8%, senza, tuttavia, la riduzione al 1-2% per il presunto “concorso di colpa”, oltre ai giorni di invalidità temporanea al 50% correttamente nel numero di 100 e non in quelli riconosciuti dal CTU di 25.
In data 4.2.2020 si costituisce la chiedendo, in via Controparte_3 preliminare, di accertare e dichiarare l'improcedibilità e inammissibilità dell'atto di appello principale spiegato da , ai sensi e per effetto dell'art. 348 bis c.p.c.. Parte_1
Sempre in via preliminare, l'appellata chiede di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 345 c.p.c. e del divieto dello ius novorum, attesa l'introduzione di domande nuove ed ulteriori rispetto a quelle avanzate in primo grado e, segnatamente, dichiarare inammissibili le domande di risarcimento del danno da perdita di chance e del danno c.d. differenziale;
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta acquiescenza di parte appellante sul maggiore importo risarcitorio richiesto in primo grado, rispetto a quello oggetto dell'appello. In via subordinata, rigettare l'atto di appello principale proposto da e per l'effetto Parte_1 confermare le statuizioni impugnate dall'appellante; denegare la rinnovazione dell'istruttoria e dichiarare e accertare la rinuncia della parte appellante, stante la mancata reiterazione delle stesse istanze in sede di udienza di precisazione delle conclusioni;
nell'ipotesi di accoglimento, accertare e dichiarare l'intervenuta acquiescenza su quelle maggiori somme richieste in primo grado, infine, in caso di condanna, dichiarare il diritto dell'azienda assicurata a godere della manleva contrattuale a Contr carico della nei limiti dei massimali di polizza.
Nel caso di specie, secondo la le censure mosse dalla parte appellante avverso la Controparte_3 sentenza impugnata non sarebbero altro che la reiterazione di critiche tecniche, peraltro infondate, già proposte in primo grado. Ancora, ritiene che l'appellante abbia introdotto nuove domande in spregio dell'art. 345 c.p.c. laddove nelle conclusioni dell'atto di citazione in primo grado il richiedeva unicamente Pt_1 un risarcimento per danno biologico e danno morale, mentre nell'odierno giudizio pretenderebbe di introdurre nuove ed ulteriori domande, inammissibili. Ed infatti, l'appellante formula una precisa richiesta di risarcimento del c.d. danno da perdita di chance, mai formulata nel giudizio di prime cure, nonché di liquidazione del danno c.d. differenziale, anch'essa nuova ed inammissibile.
Ancora, parte appellata censura la domanda di parte appellante relativamente all'indennità AI e alla duplicazione risarcitoria. Invero, secondo l'appellata, già nel corso del primo grado di giudizio veniva ampiamente dedotto e documentato come il avesse ricevuto un indennizzo AI per la menomazione all'integrità Pt_1 psicofisica, con la conseguenza che l'odierno appellante ha diritto a richiedere l'importo residuale determinato dalla differenza tra l'intero risarcimento dovuto secondo le regole civilistiche e quanto percepito a titolo di indennizzo AI.
Quindi rileva che la copertura assicurativa può operare entro i limiti contrattualmente previsti.
In ordine agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, l'appellata contesta la contemporanea richiesta di interessi e rivalutazione monetaria, sancito il divieto del cumulo tra le due voci, in quanto in caso contrario si avrebbe un doppio risarcimento per lo stesso titolo con la ingiusta conseguenza che il creditore conseguirebbe più di quanto avrebbe ottenuto se l'obbligazione fosse stata tempestivamente adempiuta.
In data 4.2.2020 con intervento volontario si costituisce anche la
[...]
, chiedendo, in via preliminare, di ammettere Controparte_7
l'intervento per avvenuta successione a titolo particolare nel diritto controverso ed oggetto del presente giudizio e, di conseguenza, di estromettere ai sensi dell'art. Controparte_11
111 c.p.c. Ancora, nel merito, chiede preliminarmente di accertare e dichiarare l'improcedibilità e inammissibilità dell'atto di appello principale spiegato dal , ai sensi e per effetto Parte_1 dell'art. 348 bis c.p.c., alla luce della mancata specificazione dei capi di sentenza da riformare e della mancata proposizione del progetto alternativo di sentenza nonché per manifesta presumibile non accoglibilità dello stesso. Sempre in via preliminare, chiede di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 345 c.p.c. e del divieto dello ius novorum, attesa l'introduzione di domande nuove ed ulteriori rispetto a quelle avanzate in primo grado e, segnatamente, dichiarare inammissibili le domande di risarcimento del danno da perdita di chance e del danno c.d. differenziale. Chiede altresì di accertare e dichiarare l'intervenuta acquiescenza di parte appellante sul maggiore importo risarcitorio richiesto in primo grado, rispetto a quello oggetto dell'appello. In via subordinata rigettare l'atto di appello principale proposto dal e per l'effetto confermare le statuizioni che Pt_1 da esso appellante sono state impugnate;
denegare la rinnovazione dell'istruttoria e dichiarare e accertare la rinuncia della parte appellante, stante la mancata reiterazione delle stesse istanze in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.
Nel caso di condanna dell' Reggio Calabria, dichiarare il diritto Parte_2 Contr dell'azienda assicurata a godere della manleva contrattuale a carico della nei limiti dei massimali di polizza e non concedere la contestuale richiesta accessoria di interessi legali e rivalutazione monetaria.
In data 24.2.2020 si costituisce il Controparte_1 già
[...] Controparte_12
, chiedendo, di confermare la sentenza di primo grado in tutte le
[...] Contr sue parti, rigettando l'appello ex adverso proposto;
di confermare il diritto del ad essere manlevato da ogni richiesta risarcitoria dalla Controparte_3
In data 27.11.2024 la causa viene assegna in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le eccezioni di inammissibilità artt. 348 bis c.p,c. - 345 c.p.c.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione sollevata da Controparte_3
e da
[...] Controparte_7
relativa alla richiesta di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. art. 348-bis c.p.c.
[...]
In particolare, le parti chiedono di accertare e dichiarare l'improcedibilità e inammissibilità dell'atto di appello spiegato da , ai sensi e per effetto dell'art. 348 bis c.p.c., alla luce della Parte_1 mancata specificazione dei capi di sentenza da riformare e della mancata proposizione del progetto alternativo di sentenza, nonché per manifesta presumibile non accoglibilità dello stesso.
L'onere della specificazione dei motivi d'appello previsto dall'art. 342 c.p.c. assolve alla duplice funzione di delimitare l'ambito di esame concesso al giudice di secondo grado, sia in conformità del principio “tanto devolutum quantum appellatum”, sia in modo da consentire la puntuale e ragionata valutazione delle critiche mosse alla decisione impugnata. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha ritenuto che l'impugnazione debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione (SU 27199/2017).
Nel caso di specie, tale requisito è stato pienamente osservato, sono indicate le statuizioni della sentenza che si intendono impugnare e le ragioni addotte a fondamento dell'impugnazione. Pertanto, l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dalle parti appellate deve essere rigettata.
Parimenti infondata è l'eccezione di cui all'art. 345 c.p.c.. Le appellate chiedono, infatti, di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 345 c.p.c. e del divieto dello ius novorum, attesa l'introduzione di domande nuove ed ulteriori rispetto a quelle avanzate in primo grado e, segnatamente, quella di danno da perdita di chance e quella relativa alla liquidazione del danno c.d. differenziale.
Effettivamente il nelle conclusioni dell'atto di citazione chiedeva esclusivamente il Pt_1 risarcimento del danno morale e quello per danno biologico, tuttavia, nella fattispecie in esame, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chances di sopravvivenza non costituisce domanda diversa da quella avente ad oggetto il risarcimento del danno per lesione, dal momento che i fatti posti a fondamento della domanda sono gli stessi.
Il principio secondo cui la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance costituisce domanda diversa da quella di risarcimento del danno da perdita del bene finale opera nei casi in cui la mancanza di certezza di raggiungimento del bene finale è rilevabile ab initio. Non opera quando la mancanza di certezza costituisce l'esito di un accertamento condotto con nozioni specialistiche e quindi non rilevabile ab initio e quando – come nel caso di specie – la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance non implica un tema d'indagine diverso da quello implicato dalla domanda di risarcimento del danno da perdita del bene finale.
Pertanto, deve ritenersi che la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance è implicitamente compresa nella domanda proposta dal n primo grado. Pt_1
Neppure può ritenersi nuova la domanda di risarcimento del danno differenziale e, cioè, del danno maggiore rispetto a quello risarcito dall'Inail.
2. Sull'erronea determinazione del danno biologico e del danno biologico differenziale
Con il primo motivo di appello, il lamenta l'”Erronea, contraddittoria e carente Pt_1 motivazione della sentenza in ordine riconoscimento della percentuale di danno biologico nella misura del 2%”, nonché l'”Erronea determinazione del danno biologico “differenziale””.
Ripercorrendo brevemente il fatto, in data 28 ottobre 2007, mentre scendeva lungo una scalinata nel centro cittadino per recarsi al lavoro, scivolava su un gradino e cadeva sul Parte_1 marciapiede con tutto il peso sul tallone del piede destro.
In sede di anamnesi, egli riferiva al consulente tecnico d'ufficio di avere subito percepito una intensa sintomatologia dolorosa ed un “formicolio” alla pianta del piede, e di essersi dunque recato al Pronto Soccorso dell' . Controparte_2
In quella sede, i sanitari del pronto soccorso stilavano un referto in tali termini: “ “Riferito Per_3 infortunio sul lavoro”. Esame Obiettivo: “Dolenzia con limitazione funzionale caviglia e piede dx”.
Radiografie piede e caviglia di destra (dott. ): “Non apprezzabili lesioni fratturative, Persona_4 tecnicamente rilevabili, in via collaterale si osserva la presenza di spina calcaneare”. Diagnosi:
“Trauma contusivo piede e caviglia dx”. Prescrizioni: “Riposo e crioterapia ed antidolorifici al bisogno”. Prognosi: giorni 5 s.c.”
Nei giorni seguenti, poiché persisteva il dolore, egli si recava all'AI per il denunciato infortunio sul lavoro ed eseguiva ulteriori esami strumentali che consentivano di accertare l'esistenza di una frattura.
2.1 La ripartizione di responsabilità Tanto premesso, nel caso di specie l'appellante contesta innanzitutto la ripartizione di Contr responsabilità ripartita tra lo stesso, i medici dell'AI ed i sanitari del che lo ebbero in cura. A suo dire, alcun addebito dovrebbe essere a lui mosso.
Il motivo non può trovare accoglimento e, per le ragioni di seguito indicate, appare condivisibile la ripartizione di responsabilità ritenuta dal primo giudice.
Innanzi tutto, le conclusioni a cui è pervenuto il consulente medico nominato sono motivate, logiche e lineari, in alcun modo scalfite dalle osservazioni fatte dall'appellante, motivo per il quale non è stato reputato necessario procedere alla rinnovazione della consulenza in atti, come da lui richiesto.
Sulla scorta del compendio in atti, appare assolutamente evidente la responsabilità dei medici in servizio presso il Pronto Soccorso.
Al riguardo, il consulente tecnico da ultimo nominato si è espresso in tali termini: “Posso immediatamente dichiarare con certezza che il radiologo del GOM (all'epoca Az.
[...] ha commesso un evidente errore diagnostico in quanto le fratture del Controparte_14 calcagno erano già visibili nelle radiografie eseguite in regime di pronto soccorso (foto 1). Si trattava di fratture composte che bisognava trattare tempestivamente per evitare ciò che poi è realmente accaduto, ovvero la scomposizione dei monconi e le complicanze a breve e lungo termine.
Al momento della visita in Pronto soccorso la terapia poteva essere certamente di tipo conservativo, immobilizzando piede e caviglia con gesso o tutori e regolando il divieto di carico in base al tipo di trattamento.”
Anche il primo consulente tecnico d'ufficio nominato aveva tratto le medesime conclusioni:
“Un'attenta e dettagliata visione della radiografia del piede destro effettuata in data 28/10/07 presso l' premetteva di rilevare una frattura lineare avente origine Controparte_2 dalla regione superiore della grande apofisi calcaneare e che raggiungeva epifisaria (…)” (cfr. risposta alle osservazioni critiche del ctp da parte del c.t.u. ). Per_5 Per_6
Del resto, a tali osservazioni non è stata mossa alcuna valida obiezione.
Appare dunque pienamente condivisibile quanto affermato dal consulente tecnico d'ufficio in ordine alla responsabilità dei medici dell'azienda ospedaliera che non si sono avveduti di una frattura rilevabile dalla radiografia eseguita e non hanno somministrato trattamenti adeguati alla patologia. Sul punto, il consulente ha rilevato che “Al momento della visita in Pronto soccorso la terapia poteva essere certamente di tipo conservativo, immobilizzando piede e caviglia con gesso o tutori e regolando il divieto di carico in base al tipo di trattamento.” Non è possibile stabilire con certezza, prosegue il consulente nominato, quale sarebbe stata l'evoluzione della frattura, ma certamente non avere adottato gli accorgimenti necessari per effetto di tale errore diagnostico ha influito sul decorso delle lesioni.
Tuttavia, rileva l'esperto nominato, dopo aver prestato le prime cure, i medici della struttura ospedaliera non hanno più sottoposto a visita il paziente e, nell'esame strumentale successivamente Pa eseguito, la frattura era ancora composta (15.11.07: la metteva in evidenza le fratture, ancora composte e pluridirezionali del calcagno. In tali condizioni il rischio di scomposizione della frattura
è elevato se non si mettono in atto gli opportuni trattamenti).
Ciò di fatto, delinea in maniera precisa la responsabilità dei medici della struttura ospedaliera e la delimita nel tempo: è infatti incontestato che la diagnosi fosse errata, ma altrettanto evidente è che il i sia recato presso la struttura ospedaliera un'unica volta e sia stato preso in cura, dopo Pt_1
l'accesso al Pronto Soccorso, da altri medici (quelli dell'AI ed uno specialista ortopedico al quale egli afferma di essersi rivolto, che del pari non hanno adottato interventi risolutivi pur avendo sottoposto a controlli più frequenti il paziente), circostanza questa che certamente ha influito sul decorso dell'infortunio.
Peraltro, l'esame eseguito in data 15.11.07 evidenziava che la frattura era ancora composta a quella data e, dunque, fino a quel momento non si erano prodotte gravi conseguenze.
Non vale a scalfire tale assunto l'obiezione mossa da parte appellante secondo cui la risonanza magnetica del 15.11.07 avrebbe evidenziato una frattura già scomposta. Ed infatti, a fronte di tale osservazione, il consulente d'ufficio, confermando la valutazione fatta in precedenza, ha messo in evidenzia come nel referto le fratture siano definite “lineari” e “non parzialmente scomposte”: non ci sono pertanto evidenze che inducano a ritenere che, nel momento in cui è stato eseguito tale referto, la frattura fosse scomposta.
L'esperto nominato in primo grado concludeva le sue osservazioni al riguardo in tali termini: “La frattura era ancora composta al momento dell'esecuzione della RM del 15.11.07, a distanza di 18 giorni dall'infortunio. La scomposizione “parziale” è stata riscontrata per la prima volta con la TC del 20.11.07, esaminata dall'ortopedico dell'AI il giorno successivo. Sono trascorsi, dunque, 24 giorni dall'incidente fino alla prima visita specialistica. A quel punto la frattura si era aggravata, evidentemente anche per il mancato rispetto da parte del paziente del divieto di carico, e bisognava valutare la possibilità di un intervento chirurgico (mininvasivo, infibulazione, placche, viti …), sempre tenendo presente che il paziente presentava fattori di rischio di complicanze post-operatorie quali diabete, malattia vascolare (vedi pag. 12) … (tabagismo?).”
Dunque, sulla scorta del referto medico del 20.11.2007, secondo il c.t.u. doveva essere valutata la possibilità di un intervento chirurgico. Alcuna critica le parti hanno sollevato a tale osservazione, se non che il non presentava i fattori di rischio indicati dal ctu (tabagismo e malattia Pt_1 vascolare), ma poiché non risulta che alcuno abbia considerato la possibilità di eseguire un, pur necessario, intervento chirurgico, è evidente che i fattori di rischio, seppur erroneamente segnalati, non abbiano assunto rilevanza alcuna in tale sede.
Quanto alla responsabilità attribuita al medico specialista al quale il i è autonomamente Pt_1 rivolto ed ai medici in servizio presso l'AI, per quanto non espressamente contestata dall'appellante, le osservazioni fatte al riguardo dal consulente sono condivisibili.
I medici dell'ente pubblico, in effetti, non si sono limitati a verificare lo stato morboso del lavoratore e confermare se lo stesso potesse o meno svolgere l'attività lavorativa, ma hanno preso in carico l'appellante, visitandolo frequentemente e prescrivendo controlli strumentali, nonché impartendogli prescrizioni quali il divieto di carico e l'utilizzo di una calza elastica.
Dagli emerge infatti che in data 7.11.07, è stata eseguita la prima visita all'AI (“Caviglia e piede dx tumidi, dolenti ai tentativi di mobilizzazione, Rubor diffuso”), in data 8.11.07, un'altra visita presso il suddetto ente da parte del medico del lavoro (“Caviglia e piede dx tumidi, dolenti ai tentativi di mobilizzazione, Rubor diffuso”, “Visionato esame ecografico si consiglia riposo e divieto di carico”.
“Si richiedono in visione le radiografie praticate in sede di P.S.”, Prognosi giorni 25).
Ulteriore visita presso l'AI è stata eseguita in data 20.11.07 (“Obiettività invariata”, “Visionato esame RM in presenza del radiologo della sede”, “Si richiede TC calcagno destro”) ed in data 21.11.07 è stata eseguita visita ortopedica presso l'AI (“Persiste aumento di volume al piede ed alla t.t. dx con dolenzia alla digito-pressione (II dito in flessione preesistente). Già in terapia con Cardioaspirina per non ben precisate patologie;
ipotonia ai mm del polpaccio… Carico con appoggio bilaterale di stampelle”. – “Esibisce TC del 20.11.07 con ref. rad.: “Lesioni fratturative pluridirezionali del calcagno parzialmente scomposte. Non avvallamento della sotto-astragalica”).
Seguono numerose ed ulteriori visiti mediche presso l'AI: 27.11.07, 18.12.07, 17.01.08 (“Si visiona la TC del 19.12.07 con ref.: < di consolidazione>>”), 29.01.08, 11.02.08, 25.02.08, 29.04.08, 14.05.08, 27.05.08, 10.06.08 e 17.06.08 allorquando egli risultava essere “… clinicamente stabilizzato”.
Nello stesso periodo, il i è rivolto ad uno specialista privato (in tali termini il c.t.u.: Pt_1
“Dalla documentazione in atti si evince che nello stesso periodo il periziando è stato visitato dal suo ortopedico di fiducia. Anche se non mi è stata esibita alcuna documentazione in merito, è da ritenere che tale specialista abbia potuto condizionare nelle scelte terapeutiche l'ortopedico dell'AI.)
Il consulente quindi censura le cure somministrate al in tale arco temporale: “Gli unici Pt_1 trattamenti sono stati la “privazione di carico” ed una calza elastica, come si evince dalla visita fisiatrica del 17.01.08. Tuttavia anche questo trattamento non appare ben eseguito se si pensa alla scomposizione della frattura durante il divieto assoluto di carico ed all'annotazione dell'ortopedico
AI che reca la stessa data: “dolore riferito al carico prolungato”. Tutto ciò sta a significare che il paziente, a meno di 3 mesi dall'infortunio e con una frattura scomposta di calcagno, non ancora consolidata, non operata e mai tutelata con gesso od ortesi, caricava a lungo l'arto leso.”
E' evidente pertanto una responsabilità dei medici che non hanno dapprima diagnosticato, quindi adeguatamente curato, l'odierno appellante. Appare quindi condivisibile la valutazione fatta dal consulente che ravvisa la responsabilità dei medici dell'AI poiché “La gestione del caso da parte dell'AI, che ha potestà di cure sugli assicurati, è stata tutt'altro che impeccabile. La frattura si è aggravata durante la sua gestione del paziente che non è stata appropriata in quanto nessun trattamento, né di tipo conservativo, né di tipo chirurgico è stato messo in atto, nonostante il ritardo nella consolidazione della frattura e la persistenza del gonfiore, sempre presente negli esami obiettivi dei vari sanitari che hanno sottoposto a visita il Si tratta di un indice prognostico negativo Pt_1 in quanto indice di ritardo nella guarigione e di per sé determinante sequele di tipo infiammatorio cronico, proprio come nel nostro caso, in cui anche le comorbilità sopra ricordate hanno inciso negativamente sul decorso delle lesioni.”
Parimenti, condivisibili sono le conclusioni rassegnate allorquando ravvisa la responsabilità dello specialista al quale il i è rivolto: “L'ortopedico di fiducia non ha prescritto le corrette Pt_1 terapie, non ne ha discusso con il collega dell'Ente assicuratore, contribuendo per la sua parte al determinismo del maggior danno.”
Ulteriormente condivisibili sono le conclusioni formulate allorquando ha ravvisato una responsabilità dello stesso appellante: “Il paziente si è prestato con ritardo alle visite di controllo, nonostante la sintomatologia fosse molto intensa, non si è attenuto alla prescrizione del divieto di carico: ciò ha determinato la scomposizione della frattura e le più gravi sequele che più avanti esaminerò dettagliatamente.”
Ed in effetti, sebbene in data 8.11.07, all'esito della visita medica gli fosse stato consigliato il riposo ed il divieto di carico (“Visionato esame ecografico si consiglia riposo e divieto di carico”) prima che la frattura si scomponesse, emerge che egli non abbia osservato tali prescrizioni. Prova ne è, osserva il consulente, innanzi tutto l'avvenuta scomposizione della frattura durante il divieto di carico, quindi le annotazioni dell'ortopedico AI del 21.11.2007: “carico con appoggio bilaterale di stampelle” ed ancora, in data 17.01.2008, “dolore riferito al carico prolungato”, locuzioni queste che dimostrano come l'odierna parte appellante non abbia rispettato la prescrizione impartita.
Il non avere osservato l'unica prescrizione a lui impartita, quella relativa al divieto di carico, ha aggravato le conseguenze della lesione subita, determinando la scomposizione della frattura.
Sulla scorta di tali dati, quindi, appare condivisibile la ripartizione di responsabilità delineata dal primo giudice. Ed infatti, in assenza di elementi di segno contrario, in base alle osservazioni fatte dal consulente tecnico d'ufficio ed in forza della presunzione di pari responsabilità, deve ritenersi che la percentuale di responsabilità da ascriversi al nella causazione del danno iatrogeno Pt_1 differenziale debba essere ritenuta pari al 25%. La restante parte di responsabilità deve essere ascritta, in pari percentuale, ad i sanitari del Pronto Soccorso, a quelli in servizio presso l'Inail, allo specialista ortopedico al quale si è rivolto il ciò ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., a mente del quale Pt_1 se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido.
2.2 Erronea determinazione del danno biologico “differenziale”.
Parte appellante afferma: “Il danno biologico patito dal sig. nella vicenda de qua è da Pt_1 ascrivere, pertanto, alla misura del 8%, in via differenziale, (alla luce dell'intervenuto riconoscimento di indennizzo Inail nelle more del presente giudizio), scaturente dalla differenza tra il 27% di fatto riconosciuto e la percentuale Inail del 19%, con conseguente richiesta di condanna di parti appellate al pagamento, a titolo di risarcimento del danno biologico, dell'ammontare di cui al criterio di calcolo di seguito specificato: a) € 48.676,00 per danno biologico (scaturente dalla differenza tra il 27% riconosciuto, per € 99.863,00 e la percentuale Inail del 19%, pari ad € 51.187,00); b) € 2.800,00 per incremento personalizzato a titolo di danno morale;
c) € 2.374,00 per invalidità temporanea al 50% (giorni 100); c) € 1.000,00 a titolo di danno da perdita di chance, il tutto per un ammontare complessivo di € 54.850,00, cui va decurtato l'ammontare liquidato in sede di giudizio di prime cure pari ad € 2.937,18 (€ 1937,18 per danno biologico e ed € 1.000,00 per danno da perdita di ciance), per un ammontare complessivo finale ancora dovuto pari ad € 51.912,82, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al soddisfo.”
Ai fini di determinare il danno biologico risarcibile in questa sede al ccorre, n primo Pt_1 luogo, determinare il danno iatrogeno differenziale.
Al riguardo, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità: “In tema di responsabilità medica, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia subìto, in seguito a cure incongrue causate dall'imperizia dei sanitari, l'aggravamento dei postumi di lesioni personali riportate in conseguenza di un infortunio sul lavoro (nella specie, sinistro stradale “in itinere” non ascrivibile a responsabilità di terzi), la liquidazione del danno derivante dal predetto aggravamento (cd.
“danno iatrogeno differenziale”) va operata, per un verso, secondo il criterio per cui l'indennizzo per danno biologico permanente erogato dall'AI a causa dell'infortunio, va detratto dal credito aquiliano per danno biologico permanente vantato dalla vittima nei confronti del terzo responsabile, al netto della personalizzazione del danno morale e, per altro verso, secondo il criterio per cui, ove l'indennizzo sia stato erogato sotto forma di rendita, la detrazione deve avvenire sottraendo dal credito civilistico il cumulo dei ratei già riscossi e del valore capitale della rendita ancora da erogare, al netto dell'aliquota destinata al ristoro del danno patrimoniale; pertanto, il
“danno iatrogeno” va liquidato monetizzando, dapprima, il grado complessivo di invalidità permanente accertato “in corpore”, indi il grado verosimile della predetta invalidità che sarebbe residuato dall'infortunio anche in assenza dell'errore medico, poi, detraendo il secondo dal primo. Il credito residuo vantato verso il responsabile dalla vittima che abbia percepito un indennizzo dall'AI va determinato, infine, sottraendo dal risarcimento per “danno iatrogeno” solo l'eventuale eccedenza dell'indennizzo AI rispetto al controvalore monetario del danno-base, cioè del danno che comunque si sarebbe verificato anche in assenza dell'illecito”.
Tanto premesso, non ci sono elementi per desumere, come fa parte appellante, che la consulenza abbia di fatto riconosciuto una percentuale di invalidità del 27% (che peraltro parte appellante a volte indica in tale percentuale, altre volte in quella del 24%, altre in quella del 21).
Ed invero dagli atti emerge come il c.t.u. abbia ritenuto che il danno biologico permanente complessivo subito dal osse quantificabile nella misura del 15-16%, il danno biologico Pt_1 permanente conseguente alla frattura del calcagno fosse pari all'8%, ed il danno differenziale fosse quindi riconducibile ad una percentuale pari al 7-8%.
Nella relazione in atti, il consulente fornisce una dettagliata spiegazione in ordine alle modalità da lui seguite nel determinare il danno biologico complessivamente subito dall'odierno appellante e spiega altresì perché abbia ritenuto di discostarsi dalla valutazione fatta al riguardo dall'Inail.
Sul punto dagli atti si ricava quanto segue. Quanto alla valutazione fatta dall'ente, inizialmente, in data 25 febbraio 2008, il ra sottoposto a visita medica da parte dei sanitari dell'AI Pt_1 che accertavano una menomazione all'integrità psicofisica del 9% in quanto affetto da frattura scomposta del calcagno destro per infortunio sul lavoro.
In data 1° novembre 2008, era eseguita un'ulteriore visita AI per la valutazione degli esiti e maggiorazione della percentuale di danno biologico permanente dal 9 al 16% per aggiunta di esiti di lesione del Legamento Peroneo-Astragalico Anteriore (LPAA), tenosinovite diffusa e retrazione fibrocicatriziale dell'aponeurosi plantare.
In data 19 novembre 2012, a seguito di visita AI di revisione, vi è stata un'ulteriore maggiorazione della percentuale di danno biologico permanente dal 16% al 19% per peggioramento della funzionalità delle articolazioni TT e SA (10%). Anche la valutazione della frattura è stata portata dal 4% al 5%, il deficit funzionale della TT e della SA è stato valutato al 10%; gli esiti di lesione LPA con tenosinovite diffusa caviglia dx al 4%, la retrazione fibrocicatriziale nodulare aponeurosi plantare all'1%.
Reputa il consulente da ultimo nominato che non sussista nesso di causalità tra la lesione del legamento Peroneo-Astragalico Anteriore (LPAA), che è stata aggiunta dall'AI nella valutazione eseguita a novembre 2008 e, dunque, a distanza di un anno dall'infortunio, e l'infortunio stesso.
Osserva il consulente che, benché non sia in possesso della documentazione che ha determinato l'aumento della percentuale dal 9 al 16%, comunque non ritiene essere soddisfatti alcuni dei comuni criteri medico-legali dettati in materia di nesso di causalità: “Anzitutto quelli cronologico e della continuità fenomenica: la lesione è stata diagnosticata dopo un anno e, soprattutto, dopo che il referto della R.M. del 15.11.07 recitava così: “Non lesioni del complesso legamentoso laterale e mediale. Integro il sistema tendineo”. Non è soddisfatto neppure il criterio modale giacché la lesione del LPAA è determinata da un meccanismo distorsivo, mentre la frattura del calcagno è provocata da un impatto ad alta energia, ovvero da contusione. Comunque tale lesione non sarebbe in alcun modo risarcibile perché non ricollegabile ad un errore medico, ma al trauma.” Rileva quindi che “Il danno complessivo attuale è pari al 15-16%, escludendo la lesione legamentosa (voce n.6) che, come ho già detto, non può essere addebitata all'infortunio lavorativo del 28.10.07 e, comunque, ad una erronea condotta medica.
Nella suddetta percentuale sono comprese le limitazioni funzionali delle due articolazioni (TT e SA), la retrazione fibro-cicatriziale dell'aponeurosi palmare (che ho valutato in riferimento alla voce n. 5 per analogia), la moderata deformità del calcagno, la verosimile entesopatia dell'AC ed il danno futuro (fenomeni degenerativi più precoci)”.
Le considerazioni del consulente sono logiche e ben motivate, né sono state scalfite dalle osservazioni delle parti. Dunque, appare condivisibile la valutazione fatta secondo cui il danno complessivo attuale
è del 15-16%.
Parimenti condivisibile è la valutazione fatta relativamente alla frattura del calcagno. Osserva il ctu che tale frattura è una lesione che ben difficilmente guarisce con una restitutio ad integrum e che quella del paziente è apparsa subito pluridirezionale, in un primo tempo composta. Conclude quindi affermando che una valutazione media in termini di danno biologico permanente per la lesione riportata potrebbe essere quella dell'8%.
Dunque, non trova conferma quanto sostenuto dall'appellante che il danno di fatto a lui riconosciuto sia pari al 27% e che il danno differenziale, pari all'8%, derivi dalla differenza tra tale danno e quello riconosciuto dall'AI.
Tanto premesso, al fine di determinare il danno risarcibile in questa sede, deve innanzi tutto determinarsi “il grado complessivo di invalidità permanente accertato “in corpore””.
Nella determinazione di tale danno, dovrà altresì tenersi conto della invalidità temporanea.
Al riguardo, è corretto quanto osservato da parte appellante, secondo cui i giorni di invalidità temporanea sono 100, come indicato nella relazione e non 25, come indicato nelle conclusioni della relazione.
Sul punto il c.t.u. si esprime in tali termini: “Il danno temporaneo differenziale, ovvero quello da attribuire agli errori medici può essere quantificato in misura di 100 giorni al 50% ed è da addebitare interamente ai sanitari dell'AI che avevano in cura il periziando. Il divieto di carico, in assenza di particolari tutele della parte lesa, è necessariamente prolungato, ma dalla documentazione si evince che il periziando non l'ha rispettato. Dopo 18-22 giorni dal trauma la frattura diveniva scomposta e dopo 80 lamentava dolore al carico prolungato. Tre mesi rappresentano la prognosi minima in caso di fratture di una certa entità del calcagno. Al paziente sono stati concessi in totale
190 giorni da parte dei sanitari dell'AI.”
La circostanza che tale danno sia ascrivibile ai sanitari dell'AI, nei cui confronti parte appellante non ha agito in giudizio, non è in tale sede rilevante. Invero, trattandosi di un'obbligazione solidale, poiché il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno, salvo il diritto di regresso di colui che ha risarcito il danno.
Dunque, utilizzando le più recenti tabelle del Tribunale di Milano, considerando che all'epoca dei fatti il veva compiuto 60 anni, l'avere riportato un danno biologico permanente nella Pt_1 misura del 16% determina un risarcimento del danno pari a € 37.572,00 (Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024, Età del danneggiato alla data del sinistro: 60 anni, Percentuale di invalidità permanente 16%; Punto danno biologico: € 3.330,81; Punto base I.T.T.: € 115,00, Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 100 = Totale danno biologico temporaneo € 5.750,00, Danno non patrimoniale risarcibile: € 43.322,00). Non è possibile in questa sede procedere ad alcun aumento per danno morale o personalizzazione poiché alcuna prova, ed ancor prima alcuna allegazione, è stata fornita al riguardo dall'appellante.
In assenza dell'errore medico, secondo il consulente nominato, il vrebbe riportato un Pt_1 danno biologico permanente nella misura dell'8%, per cui, secondo le più recenti tabelle, il risarcimento sarebbe pari ad € 12.769,00 (Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024, Età del danneggiato alla data del sinistro: 60 anni, percentuale di invalidità permanente: 8%; Punto danno biologico: € 2.264,08, Punto base I.T.T. € 115,00, giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 100, Danno non patrimoniale risarcibile € 12.769,00). Non è possibile calcolare in tale sede l'invalidità temporanea parziale, poiché la stessa è stata determinata, secondo il ctu, dall'errore medico.
Dunque, il danno iatrogeno risarcibile è pari ad € 30.553,00 (€ 43.322,00- € 12.769,00)
Tale somma deve essere quindi decurtata per la parte di responsabilità ascrivibile al Pt_1 pervenendo così alla cifra di € 22.914,75 (€ 30.553,00 - € 7.638,25).
Da tale importo, infine, deve essere detratto quanto dovuto dall'AI.
Ancorché parte appellante abbia indicato la rendita nella misura di € 51.187,00, sulla scorta della documentazione presente in atti, non è possibile determinare l'esatto importo di riferimento. Ciò perché, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità: “In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur accogliendo il criterio della comparazione tra poste omogenee, non aveva liquidato il danno per invalidità temporanea ed aveva calcolato il danno differenziale detraendo il valore della rendita dall spettante a titolo di danno biologico, senza riconoscere la maggiorazione dovuta CP_15 alla personalizzazione del danno stesso).” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 9112 del 02/04/2019).
Occorre pertanto rimettere la causa sul ruolo, onerando le parti di produrre documentazione relativa all'indennizzo corrisposto dall'AI al fine di accertare a quale titolo sia stata corrisposta la somma ed operare la compensazione per poste omogenee.
3. Le spese di lite del presente giudizio
Ogni determinazione sulle spese processuali va riservata al definitivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1 [...]
, già Controparte_1 CP_1 [...]
, nonché e Controparte_2 Controparte_3 [...]
disattesa ogni contraria istanza, Controparte_7 eccezione e deduzione, così provvede:
1. Dichiara il concorso di colpa nella misura del 25% in capo a Parte_1
2. Dispone rimettersi la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di acquisire la documentazione relativa all'indennizzo corrisposto dall'AI al fine di accertare a quale titolo sia stata corrisposta la somma ed operare la compensazione per poste omogenee.
3. Rimette la regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio alla sentenza definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito
C O R T E D' A P P E L L O
DI RE AB
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente;
2) dott. Natalino Sapone Consigliere;
3) dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore;
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 919/2019 R.G.A.C. vertente
tra
, C.F. , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Vito Crimi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio
Calabria, Via Locri n. 3; PEC: ; Email_1
APPELLANTE contro già Controparte_1
, P.IVA , Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Anna Curatolo, elettivamente domiciliata presso l'avvocatura in Reggio Calabria, Via Prov.le Spirito Santo n. 24, PEC: ; Email_2
APPELLATO nonché
, con sede legale in Corn Exchange, 55 Mark Lane Controparte_3 Cont London, EC3R , presso la sede in Milano, Largo Augusto, 7 in persona dei Suoi legali rappresentanti e rappresentata e difesa per procura generale alle liti CP_5 Controparte_6 in Notar del 20.02.2004, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Edoardo Persona_1
Ferlito, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Giovanna Laganà in Reggio Calabria,
Via Battaglia n. 16, PEC: Email_3
APPELLATA
e
, con sede in Regno Controparte_7
Unito, 20 Old Broad Street, Londra Inghilterra, iscritta al numero 1445992 nel Registro C.F._2 delle Società d'Inghilterra e Galles, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Edoardo Ferlito, giusta procura legale per atto in Notar Dott.ssa Persona_2
Notaio in Londra del 10.12.2018 numero 68/18 (doc. 2) ed elettivamente domiciliata presso e
[...] nello studio di quest'ultimo in Catania Viale XX Settembre, 43 e con recapito di posta elettronica
PEC: ; Email_3
INTERVENIENTE VOLONTARIA
Oggetto: Responsabilità professionale - Appello alla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria
n. 1175/2019, r.g. 3307/2010, pubblicata il 30.8.2019, notificata da Controparte_3
in data 10.10.2019
[...]
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 27.7.2010 e notificato in data 7.9.2010, Parte_1 conveniva in giudizio l' al Controparte_8 fine di sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di € 83.095,00 o della diversa maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza delle condotte negligenti ed imperite poste in essere dai medici e dagli operatori della suddetta struttura sanitaria che, in occasione del suo ricovero presso il Pronto Soccorso dell'ospedale reggino avvenuto il 28.10.2007, avevano proceduto a prestargli i primi soccorsi a seguito di una caduta accidentale avvenuta mentre si recava sul posto di lavoro. In particolare, l'attore esponeva di essere stato sottoposto a visita radiologica con rx al piede e alla caviglia destra, all'esito della quale gli veniva diagnosticato “trauma contusivo piede e caviglia dx e prognosi gg.5 s.c.”. Osservava che, nelle ore e nei giorni successivi, la sua condizione fisica continuava a peggiorare tanto da sottoporsi ad un esame Tac al calcagno destro presso la CP_9 dove gli veniva diagnosticato “lesioni fratturative pluridirezionali del calcagno
[...] parzialmente scomposte”, patologie che già dovevano essere riscontrate dai sanitari dell'ospedale cittadino in occasione delle lastre eseguite nel corso del suo ricovero al pronto soccorso e che avevano determinato esiti invalidanti permanenti. Chiedeva, pertanto, una volta acclarata la responsabilità del personale sanitario dell'ospedale reggino, il risarcimento di tutti i danni subiti nella misura che sarebbe stata accertata in corso di causa, con vittoria di spese e competenze di lite.
In data 15.12.2010 si costituiva l' la quale Controparte_8 contestava la ricostruzione dei fatti effettuata dalla controparte deducendo l'infondatezza della pretesa avversaria, poiché, a suo dire, i sanitari in servizio presso il nosocomio reggino avevano agito con diligenza e nel rispetto dei protocolli scientifici, atteso che la frattura scomposta non poteva essere rilevata dall'esame RX e che il paziente, persistendo il dolore, non aveva fatto più ritorno per un ulteriore controllo e per essere sottoposto ad esami più approfonditi;
evidenziava, per ciò che concerne il quantum debeatur che, trattandosi di infortunio sul lavoro regolarmente denunciato dal medico di turno del Pronto Soccorso, l'attore era stato già indennizzato dall'istituto assicuratore, di conseguenza le somme già corrisposte andavano in ogni caso decurtate dall'importo eventualmente liquidato a titolo risarcitorio per evitare una duplicazione di danno;
chiedeva, infine di essere autorizzata a chiamare in garanzia la società assicurativa con la quale aveva stipulato una polizza per la copertura del rischio dei danni a terzi. Concessa l'autorizzazione alla chiamata in garanzia e disposto lo slittamento della prima udienza, in data 19.4.2011 si costituiva la società la quale, confermando Controparte_3 l'esistenza di una valida ed operante polizza assicurativa, condivideva e ribadiva nel merito le difese svolte dall'azienda sanitaria convenuta e ne riproponeva le conclusioni.
Veniva rigettata la richiesta di interrogatorio formale deferito dalla società di assicurazioni all'attore, il quale veniva invitato a produrre tutta la documentazione relativa alla costituzione da parte dell'Inail della rendita per l'infortunio in contestazione;
quindi veniva disposta una CTU medico-legale allo scopo di accertare quali fossero lo stato e le condizioni dell'attore al momento della visita presso il Pronto Soccorso e se gli accertamenti e tutte le operazioni relative alle cure prestate al ossero Pt_1 stati compiuti con la dovuta diligenza e nel rispetto dei protocolli scientifici vigenti;
all'udienza del 23.2.2016 la causa veniva riservata per la decisione una prima volta e poi rimessa sul ruolo istruttorio per la rinnovazione della CTU medico-legale, alla luce delle lacunose e generiche conclusioni cui era pervenuto il perito precedentemente nominato;
infine, all'udienza del 18.9.2018, la causa veniva riservata nuovamente per la decisione.
Il Tribunale riteneva la domanda attorea fondata. Preliminarmente inquadrava la domanda nell'ambito di applicazione degli artt. 1218 c.c. e ss.
Dunque, era onere del medico o del personale paramedico dimostrare che il danno non sussisteva, ovvero non era dipeso da propria colpa.
Nel merito, il primo giudice evidenziava che le risultanze processuali avevano rilevato l'esistenza di un nesso di causalità tra le patologie riscontrate in e la colpa professionale del Parte_1 personale sanitario in servizio presso il reparto di Pronto Soccorso dell'ospedale cittadino dove il 28 ottobre 2007 l'attore era stato sottoposto a visita.
La CTU aveva confermato con assoluta certezza che il radiologo del nosocomio aveva commesso un palese errore diagnostico poiché le fratture del calcagno, a quell'epoca ancora composte, erano ben visibili già nelle radiografie eseguite in regime di pronto soccorso. Concludeva la CTU aggiungendo che era certamente da addebitare al radiologo del GOM l'errore diagnostico ma, al contempo, esso poteva aver determinato soltanto una perdita di chances di migliore guarigione in caso di appropriati trattamenti terapeutici intrapresi tempestivamente dagli specialisti dello stesso nosocomio. Tuttavia, specificava ancora il consulente, “L'aggravamento della lesione e l'impropria, se non francamente erronea, gestione del caso con le relative sequele, va ascritta all'ortopedico di fiducia ed ai sanitari dell'AI che era l'ente debitore anche per quel che riguarda i trattamenti sanitari. Sussiste anche una responsabilità in capo allo stesso periziando;
…… Come ho già detto, il radiologo del GOM non ha diagnosticato una frattura che il sottoscritto e gli altri colleghi (c.t.p.) presenti alla visita abbiamo riconosciuto senza particolari difficoltà”(…) “Tale erronea condotta non ha, però, cagionato il danno dedotto da parte attrice perché la frattura si è mantenuta composta per molti giorni dopo i 5 di prognosi concessi dal medico del P.S. e dopo la presa in carico da parte dell'AI”. In conclusione, secondo la valutazione del Tribunale, la prestazione medica non era stata eseguita secondo i criteri della diligenza professionale, dunque, limitatamente alla condotta negligente del personale ospedaliero, sussisteva un danno biologico permanente nella misura dell'1%-2%. Ancora, il giudice di prime cure sottolineava che parte convenuta non aveva fornito la prova liberatoria dell'esatto adempimento della prestazione professionale del personale sanitario che ebbe in cura il durante la sua degenza ospedaliera. Pt_1 Rispetto al quantum debeatur, il consulente tecnico aveva valutato l'invalidità temporanea parziale al 50% nella misura di 25 giorni. In ordine all'esistenza di un nesso causale tra l'evento inteso quale errore diagnostico, le patologie accusate dal e le menomazioni derivate, il consulente, commisurava gli esiti invalidanti Pt_1 permanenti c.d. differenziali nella misura del 1-2%. Il Tribunale, dunque, riconosceva all'attore l'ulteriore danno da c.d. perdita di chance da migliore guarigione, voce di danno connessa alla perdita della possibilità di conseguire un determinato bene, fondata su una ragionevole e legittima aspettativa e non su una semplice aspettativa di fatto;
accoglieva la richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice sotto il prioritario profilo del cd. danno biologico inteso quale “menomazione dell'integrità psico-fisica dell'offeso”. Quanto al meccanismo risarcitorio, più in particolare, liquidava il danno biologico da inabilità temporanea subìto dal danneggiato - per complessivi venticinque giorni, come da relazione tecnica in atti- che poteva essere nella sua interezza quantificato, applicando le tabelle del danno adottate dal
Tribunale di Milano per le micropermanenti, in complessivi € 593,63 per l'inabilità parziale al 50%, in ragione di € 23,74 giornalieri.
Il danno biologico da invalidità permanente veniva liquidato secondo i criteri adottati dal Tribunale di Milano che, ai fini risarcitori del danno non patrimoniale, proponeva la c.d. liquidazione unitaria, comprensiva sia del danno biologico che del danno morale, con adeguamento del valore medio di esso alle particolarità della singola fattispecie, e dunque privilegiandone la personalizzazione. Avuto riguardo all'età (60 anni) del ed alle altre circostanze del caso, considerata la Pt_1 percentuale d'invalidità del 2% come congruamente determinata, al danneggiato spettava quale complessivo danno non patrimoniale, secondo il meccanismo tabellare adottato dal Tribunale milanese, la somma di euro 1.343,55,00.
Quanto alla liquidazione del danno da perdita di chance, veniva determinata equitativamente dal giudice tenendo conto delle effettive possibilità di miglioramento della qualità della vita del paziente che sarebbero potute conseguire ad un comportamento non viziato da un errore medico. Pertanto, considerate le osservazioni svolte sul punto dal ctu, riconosceva al la somma di € 1.000,00. Pt_1
Non riconosceva alcun danno patrimoniale relativo agli esborsi sostenuti, atteso che in atti tali spese non risultavano essere state documentate.
In conclusione, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, condannava in solido l e la Controparte_8
al pagamento in favore di , della complessiva Controparte_10 Parte_1 somma di € 2.937,18, oltre che al pagamento delle spese processuali.
In data 15.11.2019, con atto di citazione notificato in data 8.11.2019 propone Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1175/19, chiedendo di accertare e dichiarare che il danno biologico dallo stesso patito è ascrivibile alla misura del 8%, in via differenziale, scaturente dalla differenza tra il 27% riconosciuto e la percentuale Inail del 19% riconosciutagli;
conseguentemente, riconoscere la tenutezza delle parti appellate al pagamento, a titolo di risarcimento del danno biologico, dell'ammontare di cui al criterio di calcolo di seguito specificato: a) € 48.676,00 per danno biologico
(scaturente dalla differenza tra il 27% riconosciuto, per € 99.863,00 e la percentuale Inail del 19%, pari ad € 51.187,00); b) € 2.800,00 per incremento personalizzato a titolo di danno morale; c) € 2.374,00 per invalidità temporanea al 50% (giorni 100); c) € 1.000,00 a titolo di danno da perdita di chance, il tutto per un ammontare complessivo di € 54.850,00, cui va decurtato l'ammontare liquidato in sede di giudizio di prime cure pari ad € 2.937,18 (€ 1937,18 per danno biologico e ed € 1.000,00 per danno da perdita di chance), per un ammontare complessivo finale ancora dovuto pari ad €
51.912,82, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al soddisfo. In via istruttoria, parte appellante chiede il rinnovo dell'accertamento medico-legale d'ufficio, con disposizione di nuova CTU medico legale al fine di accertare l'esatta entità delle lesioni riportate, i postumi invalidanti attualizzati in via differenziale e la loro dipendenza causale nella vicenda de qua, alla luce dei rilievi oggetto dei motivi di impugnazione.
Con il primo motivo rubricato “1) Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine riconoscimento della percentuale di danno biologico nella misura del 2%. – Erronea determinazione del danno biologico “differenziale” parte appellante sostiene che la sentenza è erronea laddove il giudicante si limita ad un acritico ricevimento delle conclusioni del secondo CTU che aveva limitato il danno biologico differenziale ad una percentuale del 1 - 2%.
Contesta l'erronea considerazione del computo dei giorni di invalidità temporanea al 50%, da indicare nel numero di 100 e non in quello riconosciuto dal CTU di 25; sostiene, inoltre, che un'attenta analisi avrebbe indotto il giudicante a ritenere erronee alcune valutazioni medico-legali del CTU, come quella secondo cui lo stesso non si sarebbe attenuto alle prescrizioni mediche: “dalla documentazione si evince che il periziando non l'ha rispettato (il riposo)”.
Sostiene ancora l'appellante che un semplice esame visivo delle risultanze strumentali del 15.11.2007, avrebbe evidenziato un dato inequivocabile: la frattura era scomposta già al
15.11.2007, a differenza di quanto ritenuto dal ctu.
Ancora rileva come il CTU facesse presente che: “il paziente presentava fattori di rischio di complicanze post-operatorie quali malattia vascolare (ved. pag. 12”), senza tenere conto che tale patologia era stata evidenziata solo con la visita di revisione c/o Inail del 19.11.2012, effettuata ben cinque anni dopo l'evento traumatico, e che verosimilmente proprio l'evento traumatico aveva causato la patologia vascolare, più accentuata a destra, ossia all'arto infortunato.
Rilevava come fosse erronea altresì la considerazione fatta dal ctu sul suo presunto stato di tabagista, poiché egli non era fumatore, circostanza facilmente rilevabile in corso di anamnesi.
Concludeva rilevando quindi come, a differenza di quanto evidenziato dal consulente, nessuna condotta da lui posta in essere poteva aver “concorso” a mutare, in peius, una fattispecie già delineatasi e colpevolmente non valutata dai sanitari del nosocomio reggino in data 28.10.2007, pertanto doveva essere a lui riconosciuto il risarcimento corrispondente alla percentuale di danno biologico differenziale del 7-8%, senza, tuttavia, la riduzione al 1-2% per il presunto “concorso di colpa”, oltre ai giorni di invalidità temporanea al 50% correttamente nel numero di 100 e non in quelli riconosciuti dal CTU di 25.
In data 4.2.2020 si costituisce la chiedendo, in via Controparte_3 preliminare, di accertare e dichiarare l'improcedibilità e inammissibilità dell'atto di appello principale spiegato da , ai sensi e per effetto dell'art. 348 bis c.p.c.. Parte_1
Sempre in via preliminare, l'appellata chiede di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 345 c.p.c. e del divieto dello ius novorum, attesa l'introduzione di domande nuove ed ulteriori rispetto a quelle avanzate in primo grado e, segnatamente, dichiarare inammissibili le domande di risarcimento del danno da perdita di chance e del danno c.d. differenziale;
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta acquiescenza di parte appellante sul maggiore importo risarcitorio richiesto in primo grado, rispetto a quello oggetto dell'appello. In via subordinata, rigettare l'atto di appello principale proposto da e per l'effetto Parte_1 confermare le statuizioni impugnate dall'appellante; denegare la rinnovazione dell'istruttoria e dichiarare e accertare la rinuncia della parte appellante, stante la mancata reiterazione delle stesse istanze in sede di udienza di precisazione delle conclusioni;
nell'ipotesi di accoglimento, accertare e dichiarare l'intervenuta acquiescenza su quelle maggiori somme richieste in primo grado, infine, in caso di condanna, dichiarare il diritto dell'azienda assicurata a godere della manleva contrattuale a Contr carico della nei limiti dei massimali di polizza.
Nel caso di specie, secondo la le censure mosse dalla parte appellante avverso la Controparte_3 sentenza impugnata non sarebbero altro che la reiterazione di critiche tecniche, peraltro infondate, già proposte in primo grado. Ancora, ritiene che l'appellante abbia introdotto nuove domande in spregio dell'art. 345 c.p.c. laddove nelle conclusioni dell'atto di citazione in primo grado il richiedeva unicamente Pt_1 un risarcimento per danno biologico e danno morale, mentre nell'odierno giudizio pretenderebbe di introdurre nuove ed ulteriori domande, inammissibili. Ed infatti, l'appellante formula una precisa richiesta di risarcimento del c.d. danno da perdita di chance, mai formulata nel giudizio di prime cure, nonché di liquidazione del danno c.d. differenziale, anch'essa nuova ed inammissibile.
Ancora, parte appellata censura la domanda di parte appellante relativamente all'indennità AI e alla duplicazione risarcitoria. Invero, secondo l'appellata, già nel corso del primo grado di giudizio veniva ampiamente dedotto e documentato come il avesse ricevuto un indennizzo AI per la menomazione all'integrità Pt_1 psicofisica, con la conseguenza che l'odierno appellante ha diritto a richiedere l'importo residuale determinato dalla differenza tra l'intero risarcimento dovuto secondo le regole civilistiche e quanto percepito a titolo di indennizzo AI.
Quindi rileva che la copertura assicurativa può operare entro i limiti contrattualmente previsti.
In ordine agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, l'appellata contesta la contemporanea richiesta di interessi e rivalutazione monetaria, sancito il divieto del cumulo tra le due voci, in quanto in caso contrario si avrebbe un doppio risarcimento per lo stesso titolo con la ingiusta conseguenza che il creditore conseguirebbe più di quanto avrebbe ottenuto se l'obbligazione fosse stata tempestivamente adempiuta.
In data 4.2.2020 con intervento volontario si costituisce anche la
[...]
, chiedendo, in via preliminare, di ammettere Controparte_7
l'intervento per avvenuta successione a titolo particolare nel diritto controverso ed oggetto del presente giudizio e, di conseguenza, di estromettere ai sensi dell'art. Controparte_11
111 c.p.c. Ancora, nel merito, chiede preliminarmente di accertare e dichiarare l'improcedibilità e inammissibilità dell'atto di appello principale spiegato dal , ai sensi e per effetto Parte_1 dell'art. 348 bis c.p.c., alla luce della mancata specificazione dei capi di sentenza da riformare e della mancata proposizione del progetto alternativo di sentenza nonché per manifesta presumibile non accoglibilità dello stesso. Sempre in via preliminare, chiede di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 345 c.p.c. e del divieto dello ius novorum, attesa l'introduzione di domande nuove ed ulteriori rispetto a quelle avanzate in primo grado e, segnatamente, dichiarare inammissibili le domande di risarcimento del danno da perdita di chance e del danno c.d. differenziale. Chiede altresì di accertare e dichiarare l'intervenuta acquiescenza di parte appellante sul maggiore importo risarcitorio richiesto in primo grado, rispetto a quello oggetto dell'appello. In via subordinata rigettare l'atto di appello principale proposto dal e per l'effetto confermare le statuizioni che Pt_1 da esso appellante sono state impugnate;
denegare la rinnovazione dell'istruttoria e dichiarare e accertare la rinuncia della parte appellante, stante la mancata reiterazione delle stesse istanze in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.
Nel caso di condanna dell' Reggio Calabria, dichiarare il diritto Parte_2 Contr dell'azienda assicurata a godere della manleva contrattuale a carico della nei limiti dei massimali di polizza e non concedere la contestuale richiesta accessoria di interessi legali e rivalutazione monetaria.
In data 24.2.2020 si costituisce il Controparte_1 già
[...] Controparte_12
, chiedendo, di confermare la sentenza di primo grado in tutte le
[...] Contr sue parti, rigettando l'appello ex adverso proposto;
di confermare il diritto del ad essere manlevato da ogni richiesta risarcitoria dalla Controparte_3
In data 27.11.2024 la causa viene assegna in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le eccezioni di inammissibilità artt. 348 bis c.p,c. - 345 c.p.c.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione sollevata da Controparte_3
e da
[...] Controparte_7
relativa alla richiesta di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. art. 348-bis c.p.c.
[...]
In particolare, le parti chiedono di accertare e dichiarare l'improcedibilità e inammissibilità dell'atto di appello spiegato da , ai sensi e per effetto dell'art. 348 bis c.p.c., alla luce della Parte_1 mancata specificazione dei capi di sentenza da riformare e della mancata proposizione del progetto alternativo di sentenza, nonché per manifesta presumibile non accoglibilità dello stesso.
L'onere della specificazione dei motivi d'appello previsto dall'art. 342 c.p.c. assolve alla duplice funzione di delimitare l'ambito di esame concesso al giudice di secondo grado, sia in conformità del principio “tanto devolutum quantum appellatum”, sia in modo da consentire la puntuale e ragionata valutazione delle critiche mosse alla decisione impugnata. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha ritenuto che l'impugnazione debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione (SU 27199/2017).
Nel caso di specie, tale requisito è stato pienamente osservato, sono indicate le statuizioni della sentenza che si intendono impugnare e le ragioni addotte a fondamento dell'impugnazione. Pertanto, l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dalle parti appellate deve essere rigettata.
Parimenti infondata è l'eccezione di cui all'art. 345 c.p.c.. Le appellate chiedono, infatti, di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 345 c.p.c. e del divieto dello ius novorum, attesa l'introduzione di domande nuove ed ulteriori rispetto a quelle avanzate in primo grado e, segnatamente, quella di danno da perdita di chance e quella relativa alla liquidazione del danno c.d. differenziale.
Effettivamente il nelle conclusioni dell'atto di citazione chiedeva esclusivamente il Pt_1 risarcimento del danno morale e quello per danno biologico, tuttavia, nella fattispecie in esame, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chances di sopravvivenza non costituisce domanda diversa da quella avente ad oggetto il risarcimento del danno per lesione, dal momento che i fatti posti a fondamento della domanda sono gli stessi.
Il principio secondo cui la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance costituisce domanda diversa da quella di risarcimento del danno da perdita del bene finale opera nei casi in cui la mancanza di certezza di raggiungimento del bene finale è rilevabile ab initio. Non opera quando la mancanza di certezza costituisce l'esito di un accertamento condotto con nozioni specialistiche e quindi non rilevabile ab initio e quando – come nel caso di specie – la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance non implica un tema d'indagine diverso da quello implicato dalla domanda di risarcimento del danno da perdita del bene finale.
Pertanto, deve ritenersi che la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance è implicitamente compresa nella domanda proposta dal n primo grado. Pt_1
Neppure può ritenersi nuova la domanda di risarcimento del danno differenziale e, cioè, del danno maggiore rispetto a quello risarcito dall'Inail.
2. Sull'erronea determinazione del danno biologico e del danno biologico differenziale
Con il primo motivo di appello, il lamenta l'”Erronea, contraddittoria e carente Pt_1 motivazione della sentenza in ordine riconoscimento della percentuale di danno biologico nella misura del 2%”, nonché l'”Erronea determinazione del danno biologico “differenziale””.
Ripercorrendo brevemente il fatto, in data 28 ottobre 2007, mentre scendeva lungo una scalinata nel centro cittadino per recarsi al lavoro, scivolava su un gradino e cadeva sul Parte_1 marciapiede con tutto il peso sul tallone del piede destro.
In sede di anamnesi, egli riferiva al consulente tecnico d'ufficio di avere subito percepito una intensa sintomatologia dolorosa ed un “formicolio” alla pianta del piede, e di essersi dunque recato al Pronto Soccorso dell' . Controparte_2
In quella sede, i sanitari del pronto soccorso stilavano un referto in tali termini: “ “Riferito Per_3 infortunio sul lavoro”. Esame Obiettivo: “Dolenzia con limitazione funzionale caviglia e piede dx”.
Radiografie piede e caviglia di destra (dott. ): “Non apprezzabili lesioni fratturative, Persona_4 tecnicamente rilevabili, in via collaterale si osserva la presenza di spina calcaneare”. Diagnosi:
“Trauma contusivo piede e caviglia dx”. Prescrizioni: “Riposo e crioterapia ed antidolorifici al bisogno”. Prognosi: giorni 5 s.c.”
Nei giorni seguenti, poiché persisteva il dolore, egli si recava all'AI per il denunciato infortunio sul lavoro ed eseguiva ulteriori esami strumentali che consentivano di accertare l'esistenza di una frattura.
2.1 La ripartizione di responsabilità Tanto premesso, nel caso di specie l'appellante contesta innanzitutto la ripartizione di Contr responsabilità ripartita tra lo stesso, i medici dell'AI ed i sanitari del che lo ebbero in cura. A suo dire, alcun addebito dovrebbe essere a lui mosso.
Il motivo non può trovare accoglimento e, per le ragioni di seguito indicate, appare condivisibile la ripartizione di responsabilità ritenuta dal primo giudice.
Innanzi tutto, le conclusioni a cui è pervenuto il consulente medico nominato sono motivate, logiche e lineari, in alcun modo scalfite dalle osservazioni fatte dall'appellante, motivo per il quale non è stato reputato necessario procedere alla rinnovazione della consulenza in atti, come da lui richiesto.
Sulla scorta del compendio in atti, appare assolutamente evidente la responsabilità dei medici in servizio presso il Pronto Soccorso.
Al riguardo, il consulente tecnico da ultimo nominato si è espresso in tali termini: “Posso immediatamente dichiarare con certezza che il radiologo del GOM (all'epoca Az.
[...] ha commesso un evidente errore diagnostico in quanto le fratture del Controparte_14 calcagno erano già visibili nelle radiografie eseguite in regime di pronto soccorso (foto 1). Si trattava di fratture composte che bisognava trattare tempestivamente per evitare ciò che poi è realmente accaduto, ovvero la scomposizione dei monconi e le complicanze a breve e lungo termine.
Al momento della visita in Pronto soccorso la terapia poteva essere certamente di tipo conservativo, immobilizzando piede e caviglia con gesso o tutori e regolando il divieto di carico in base al tipo di trattamento.”
Anche il primo consulente tecnico d'ufficio nominato aveva tratto le medesime conclusioni:
“Un'attenta e dettagliata visione della radiografia del piede destro effettuata in data 28/10/07 presso l' premetteva di rilevare una frattura lineare avente origine Controparte_2 dalla regione superiore della grande apofisi calcaneare e che raggiungeva epifisaria (…)” (cfr. risposta alle osservazioni critiche del ctp da parte del c.t.u. ). Per_5 Per_6
Del resto, a tali osservazioni non è stata mossa alcuna valida obiezione.
Appare dunque pienamente condivisibile quanto affermato dal consulente tecnico d'ufficio in ordine alla responsabilità dei medici dell'azienda ospedaliera che non si sono avveduti di una frattura rilevabile dalla radiografia eseguita e non hanno somministrato trattamenti adeguati alla patologia. Sul punto, il consulente ha rilevato che “Al momento della visita in Pronto soccorso la terapia poteva essere certamente di tipo conservativo, immobilizzando piede e caviglia con gesso o tutori e regolando il divieto di carico in base al tipo di trattamento.” Non è possibile stabilire con certezza, prosegue il consulente nominato, quale sarebbe stata l'evoluzione della frattura, ma certamente non avere adottato gli accorgimenti necessari per effetto di tale errore diagnostico ha influito sul decorso delle lesioni.
Tuttavia, rileva l'esperto nominato, dopo aver prestato le prime cure, i medici della struttura ospedaliera non hanno più sottoposto a visita il paziente e, nell'esame strumentale successivamente Pa eseguito, la frattura era ancora composta (15.11.07: la metteva in evidenza le fratture, ancora composte e pluridirezionali del calcagno. In tali condizioni il rischio di scomposizione della frattura
è elevato se non si mettono in atto gli opportuni trattamenti).
Ciò di fatto, delinea in maniera precisa la responsabilità dei medici della struttura ospedaliera e la delimita nel tempo: è infatti incontestato che la diagnosi fosse errata, ma altrettanto evidente è che il i sia recato presso la struttura ospedaliera un'unica volta e sia stato preso in cura, dopo Pt_1
l'accesso al Pronto Soccorso, da altri medici (quelli dell'AI ed uno specialista ortopedico al quale egli afferma di essersi rivolto, che del pari non hanno adottato interventi risolutivi pur avendo sottoposto a controlli più frequenti il paziente), circostanza questa che certamente ha influito sul decorso dell'infortunio.
Peraltro, l'esame eseguito in data 15.11.07 evidenziava che la frattura era ancora composta a quella data e, dunque, fino a quel momento non si erano prodotte gravi conseguenze.
Non vale a scalfire tale assunto l'obiezione mossa da parte appellante secondo cui la risonanza magnetica del 15.11.07 avrebbe evidenziato una frattura già scomposta. Ed infatti, a fronte di tale osservazione, il consulente d'ufficio, confermando la valutazione fatta in precedenza, ha messo in evidenzia come nel referto le fratture siano definite “lineari” e “non parzialmente scomposte”: non ci sono pertanto evidenze che inducano a ritenere che, nel momento in cui è stato eseguito tale referto, la frattura fosse scomposta.
L'esperto nominato in primo grado concludeva le sue osservazioni al riguardo in tali termini: “La frattura era ancora composta al momento dell'esecuzione della RM del 15.11.07, a distanza di 18 giorni dall'infortunio. La scomposizione “parziale” è stata riscontrata per la prima volta con la TC del 20.11.07, esaminata dall'ortopedico dell'AI il giorno successivo. Sono trascorsi, dunque, 24 giorni dall'incidente fino alla prima visita specialistica. A quel punto la frattura si era aggravata, evidentemente anche per il mancato rispetto da parte del paziente del divieto di carico, e bisognava valutare la possibilità di un intervento chirurgico (mininvasivo, infibulazione, placche, viti …), sempre tenendo presente che il paziente presentava fattori di rischio di complicanze post-operatorie quali diabete, malattia vascolare (vedi pag. 12) … (tabagismo?).”
Dunque, sulla scorta del referto medico del 20.11.2007, secondo il c.t.u. doveva essere valutata la possibilità di un intervento chirurgico. Alcuna critica le parti hanno sollevato a tale osservazione, se non che il non presentava i fattori di rischio indicati dal ctu (tabagismo e malattia Pt_1 vascolare), ma poiché non risulta che alcuno abbia considerato la possibilità di eseguire un, pur necessario, intervento chirurgico, è evidente che i fattori di rischio, seppur erroneamente segnalati, non abbiano assunto rilevanza alcuna in tale sede.
Quanto alla responsabilità attribuita al medico specialista al quale il i è autonomamente Pt_1 rivolto ed ai medici in servizio presso l'AI, per quanto non espressamente contestata dall'appellante, le osservazioni fatte al riguardo dal consulente sono condivisibili.
I medici dell'ente pubblico, in effetti, non si sono limitati a verificare lo stato morboso del lavoratore e confermare se lo stesso potesse o meno svolgere l'attività lavorativa, ma hanno preso in carico l'appellante, visitandolo frequentemente e prescrivendo controlli strumentali, nonché impartendogli prescrizioni quali il divieto di carico e l'utilizzo di una calza elastica.
Dagli emerge infatti che in data 7.11.07, è stata eseguita la prima visita all'AI (“Caviglia e piede dx tumidi, dolenti ai tentativi di mobilizzazione, Rubor diffuso”), in data 8.11.07, un'altra visita presso il suddetto ente da parte del medico del lavoro (“Caviglia e piede dx tumidi, dolenti ai tentativi di mobilizzazione, Rubor diffuso”, “Visionato esame ecografico si consiglia riposo e divieto di carico”.
“Si richiedono in visione le radiografie praticate in sede di P.S.”, Prognosi giorni 25).
Ulteriore visita presso l'AI è stata eseguita in data 20.11.07 (“Obiettività invariata”, “Visionato esame RM in presenza del radiologo della sede”, “Si richiede TC calcagno destro”) ed in data 21.11.07 è stata eseguita visita ortopedica presso l'AI (“Persiste aumento di volume al piede ed alla t.t. dx con dolenzia alla digito-pressione (II dito in flessione preesistente). Già in terapia con Cardioaspirina per non ben precisate patologie;
ipotonia ai mm del polpaccio… Carico con appoggio bilaterale di stampelle”. – “Esibisce TC del 20.11.07 con ref. rad.: “Lesioni fratturative pluridirezionali del calcagno parzialmente scomposte. Non avvallamento della sotto-astragalica”).
Seguono numerose ed ulteriori visiti mediche presso l'AI: 27.11.07, 18.12.07, 17.01.08 (“Si visiona la TC del 19.12.07 con ref.: < di consolidazione>>”), 29.01.08, 11.02.08, 25.02.08, 29.04.08, 14.05.08, 27.05.08, 10.06.08 e 17.06.08 allorquando egli risultava essere “… clinicamente stabilizzato”.
Nello stesso periodo, il i è rivolto ad uno specialista privato (in tali termini il c.t.u.: Pt_1
“Dalla documentazione in atti si evince che nello stesso periodo il periziando è stato visitato dal suo ortopedico di fiducia. Anche se non mi è stata esibita alcuna documentazione in merito, è da ritenere che tale specialista abbia potuto condizionare nelle scelte terapeutiche l'ortopedico dell'AI.)
Il consulente quindi censura le cure somministrate al in tale arco temporale: “Gli unici Pt_1 trattamenti sono stati la “privazione di carico” ed una calza elastica, come si evince dalla visita fisiatrica del 17.01.08. Tuttavia anche questo trattamento non appare ben eseguito se si pensa alla scomposizione della frattura durante il divieto assoluto di carico ed all'annotazione dell'ortopedico
AI che reca la stessa data: “dolore riferito al carico prolungato”. Tutto ciò sta a significare che il paziente, a meno di 3 mesi dall'infortunio e con una frattura scomposta di calcagno, non ancora consolidata, non operata e mai tutelata con gesso od ortesi, caricava a lungo l'arto leso.”
E' evidente pertanto una responsabilità dei medici che non hanno dapprima diagnosticato, quindi adeguatamente curato, l'odierno appellante. Appare quindi condivisibile la valutazione fatta dal consulente che ravvisa la responsabilità dei medici dell'AI poiché “La gestione del caso da parte dell'AI, che ha potestà di cure sugli assicurati, è stata tutt'altro che impeccabile. La frattura si è aggravata durante la sua gestione del paziente che non è stata appropriata in quanto nessun trattamento, né di tipo conservativo, né di tipo chirurgico è stato messo in atto, nonostante il ritardo nella consolidazione della frattura e la persistenza del gonfiore, sempre presente negli esami obiettivi dei vari sanitari che hanno sottoposto a visita il Si tratta di un indice prognostico negativo Pt_1 in quanto indice di ritardo nella guarigione e di per sé determinante sequele di tipo infiammatorio cronico, proprio come nel nostro caso, in cui anche le comorbilità sopra ricordate hanno inciso negativamente sul decorso delle lesioni.”
Parimenti, condivisibili sono le conclusioni rassegnate allorquando ravvisa la responsabilità dello specialista al quale il i è rivolto: “L'ortopedico di fiducia non ha prescritto le corrette Pt_1 terapie, non ne ha discusso con il collega dell'Ente assicuratore, contribuendo per la sua parte al determinismo del maggior danno.”
Ulteriormente condivisibili sono le conclusioni formulate allorquando ha ravvisato una responsabilità dello stesso appellante: “Il paziente si è prestato con ritardo alle visite di controllo, nonostante la sintomatologia fosse molto intensa, non si è attenuto alla prescrizione del divieto di carico: ciò ha determinato la scomposizione della frattura e le più gravi sequele che più avanti esaminerò dettagliatamente.”
Ed in effetti, sebbene in data 8.11.07, all'esito della visita medica gli fosse stato consigliato il riposo ed il divieto di carico (“Visionato esame ecografico si consiglia riposo e divieto di carico”) prima che la frattura si scomponesse, emerge che egli non abbia osservato tali prescrizioni. Prova ne è, osserva il consulente, innanzi tutto l'avvenuta scomposizione della frattura durante il divieto di carico, quindi le annotazioni dell'ortopedico AI del 21.11.2007: “carico con appoggio bilaterale di stampelle” ed ancora, in data 17.01.2008, “dolore riferito al carico prolungato”, locuzioni queste che dimostrano come l'odierna parte appellante non abbia rispettato la prescrizione impartita.
Il non avere osservato l'unica prescrizione a lui impartita, quella relativa al divieto di carico, ha aggravato le conseguenze della lesione subita, determinando la scomposizione della frattura.
Sulla scorta di tali dati, quindi, appare condivisibile la ripartizione di responsabilità delineata dal primo giudice. Ed infatti, in assenza di elementi di segno contrario, in base alle osservazioni fatte dal consulente tecnico d'ufficio ed in forza della presunzione di pari responsabilità, deve ritenersi che la percentuale di responsabilità da ascriversi al nella causazione del danno iatrogeno Pt_1 differenziale debba essere ritenuta pari al 25%. La restante parte di responsabilità deve essere ascritta, in pari percentuale, ad i sanitari del Pronto Soccorso, a quelli in servizio presso l'Inail, allo specialista ortopedico al quale si è rivolto il ciò ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., a mente del quale Pt_1 se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido.
2.2 Erronea determinazione del danno biologico “differenziale”.
Parte appellante afferma: “Il danno biologico patito dal sig. nella vicenda de qua è da Pt_1 ascrivere, pertanto, alla misura del 8%, in via differenziale, (alla luce dell'intervenuto riconoscimento di indennizzo Inail nelle more del presente giudizio), scaturente dalla differenza tra il 27% di fatto riconosciuto e la percentuale Inail del 19%, con conseguente richiesta di condanna di parti appellate al pagamento, a titolo di risarcimento del danno biologico, dell'ammontare di cui al criterio di calcolo di seguito specificato: a) € 48.676,00 per danno biologico (scaturente dalla differenza tra il 27% riconosciuto, per € 99.863,00 e la percentuale Inail del 19%, pari ad € 51.187,00); b) € 2.800,00 per incremento personalizzato a titolo di danno morale;
c) € 2.374,00 per invalidità temporanea al 50% (giorni 100); c) € 1.000,00 a titolo di danno da perdita di chance, il tutto per un ammontare complessivo di € 54.850,00, cui va decurtato l'ammontare liquidato in sede di giudizio di prime cure pari ad € 2.937,18 (€ 1937,18 per danno biologico e ed € 1.000,00 per danno da perdita di ciance), per un ammontare complessivo finale ancora dovuto pari ad € 51.912,82, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al soddisfo.”
Ai fini di determinare il danno biologico risarcibile in questa sede al ccorre, n primo Pt_1 luogo, determinare il danno iatrogeno differenziale.
Al riguardo, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità: “In tema di responsabilità medica, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia subìto, in seguito a cure incongrue causate dall'imperizia dei sanitari, l'aggravamento dei postumi di lesioni personali riportate in conseguenza di un infortunio sul lavoro (nella specie, sinistro stradale “in itinere” non ascrivibile a responsabilità di terzi), la liquidazione del danno derivante dal predetto aggravamento (cd.
“danno iatrogeno differenziale”) va operata, per un verso, secondo il criterio per cui l'indennizzo per danno biologico permanente erogato dall'AI a causa dell'infortunio, va detratto dal credito aquiliano per danno biologico permanente vantato dalla vittima nei confronti del terzo responsabile, al netto della personalizzazione del danno morale e, per altro verso, secondo il criterio per cui, ove l'indennizzo sia stato erogato sotto forma di rendita, la detrazione deve avvenire sottraendo dal credito civilistico il cumulo dei ratei già riscossi e del valore capitale della rendita ancora da erogare, al netto dell'aliquota destinata al ristoro del danno patrimoniale; pertanto, il
“danno iatrogeno” va liquidato monetizzando, dapprima, il grado complessivo di invalidità permanente accertato “in corpore”, indi il grado verosimile della predetta invalidità che sarebbe residuato dall'infortunio anche in assenza dell'errore medico, poi, detraendo il secondo dal primo. Il credito residuo vantato verso il responsabile dalla vittima che abbia percepito un indennizzo dall'AI va determinato, infine, sottraendo dal risarcimento per “danno iatrogeno” solo l'eventuale eccedenza dell'indennizzo AI rispetto al controvalore monetario del danno-base, cioè del danno che comunque si sarebbe verificato anche in assenza dell'illecito”.
Tanto premesso, non ci sono elementi per desumere, come fa parte appellante, che la consulenza abbia di fatto riconosciuto una percentuale di invalidità del 27% (che peraltro parte appellante a volte indica in tale percentuale, altre volte in quella del 24%, altre in quella del 21).
Ed invero dagli atti emerge come il c.t.u. abbia ritenuto che il danno biologico permanente complessivo subito dal osse quantificabile nella misura del 15-16%, il danno biologico Pt_1 permanente conseguente alla frattura del calcagno fosse pari all'8%, ed il danno differenziale fosse quindi riconducibile ad una percentuale pari al 7-8%.
Nella relazione in atti, il consulente fornisce una dettagliata spiegazione in ordine alle modalità da lui seguite nel determinare il danno biologico complessivamente subito dall'odierno appellante e spiega altresì perché abbia ritenuto di discostarsi dalla valutazione fatta al riguardo dall'Inail.
Sul punto dagli atti si ricava quanto segue. Quanto alla valutazione fatta dall'ente, inizialmente, in data 25 febbraio 2008, il ra sottoposto a visita medica da parte dei sanitari dell'AI Pt_1 che accertavano una menomazione all'integrità psicofisica del 9% in quanto affetto da frattura scomposta del calcagno destro per infortunio sul lavoro.
In data 1° novembre 2008, era eseguita un'ulteriore visita AI per la valutazione degli esiti e maggiorazione della percentuale di danno biologico permanente dal 9 al 16% per aggiunta di esiti di lesione del Legamento Peroneo-Astragalico Anteriore (LPAA), tenosinovite diffusa e retrazione fibrocicatriziale dell'aponeurosi plantare.
In data 19 novembre 2012, a seguito di visita AI di revisione, vi è stata un'ulteriore maggiorazione della percentuale di danno biologico permanente dal 16% al 19% per peggioramento della funzionalità delle articolazioni TT e SA (10%). Anche la valutazione della frattura è stata portata dal 4% al 5%, il deficit funzionale della TT e della SA è stato valutato al 10%; gli esiti di lesione LPA con tenosinovite diffusa caviglia dx al 4%, la retrazione fibrocicatriziale nodulare aponeurosi plantare all'1%.
Reputa il consulente da ultimo nominato che non sussista nesso di causalità tra la lesione del legamento Peroneo-Astragalico Anteriore (LPAA), che è stata aggiunta dall'AI nella valutazione eseguita a novembre 2008 e, dunque, a distanza di un anno dall'infortunio, e l'infortunio stesso.
Osserva il consulente che, benché non sia in possesso della documentazione che ha determinato l'aumento della percentuale dal 9 al 16%, comunque non ritiene essere soddisfatti alcuni dei comuni criteri medico-legali dettati in materia di nesso di causalità: “Anzitutto quelli cronologico e della continuità fenomenica: la lesione è stata diagnosticata dopo un anno e, soprattutto, dopo che il referto della R.M. del 15.11.07 recitava così: “Non lesioni del complesso legamentoso laterale e mediale. Integro il sistema tendineo”. Non è soddisfatto neppure il criterio modale giacché la lesione del LPAA è determinata da un meccanismo distorsivo, mentre la frattura del calcagno è provocata da un impatto ad alta energia, ovvero da contusione. Comunque tale lesione non sarebbe in alcun modo risarcibile perché non ricollegabile ad un errore medico, ma al trauma.” Rileva quindi che “Il danno complessivo attuale è pari al 15-16%, escludendo la lesione legamentosa (voce n.6) che, come ho già detto, non può essere addebitata all'infortunio lavorativo del 28.10.07 e, comunque, ad una erronea condotta medica.
Nella suddetta percentuale sono comprese le limitazioni funzionali delle due articolazioni (TT e SA), la retrazione fibro-cicatriziale dell'aponeurosi palmare (che ho valutato in riferimento alla voce n. 5 per analogia), la moderata deformità del calcagno, la verosimile entesopatia dell'AC ed il danno futuro (fenomeni degenerativi più precoci)”.
Le considerazioni del consulente sono logiche e ben motivate, né sono state scalfite dalle osservazioni delle parti. Dunque, appare condivisibile la valutazione fatta secondo cui il danno complessivo attuale
è del 15-16%.
Parimenti condivisibile è la valutazione fatta relativamente alla frattura del calcagno. Osserva il ctu che tale frattura è una lesione che ben difficilmente guarisce con una restitutio ad integrum e che quella del paziente è apparsa subito pluridirezionale, in un primo tempo composta. Conclude quindi affermando che una valutazione media in termini di danno biologico permanente per la lesione riportata potrebbe essere quella dell'8%.
Dunque, non trova conferma quanto sostenuto dall'appellante che il danno di fatto a lui riconosciuto sia pari al 27% e che il danno differenziale, pari all'8%, derivi dalla differenza tra tale danno e quello riconosciuto dall'AI.
Tanto premesso, al fine di determinare il danno risarcibile in questa sede, deve innanzi tutto determinarsi “il grado complessivo di invalidità permanente accertato “in corpore””.
Nella determinazione di tale danno, dovrà altresì tenersi conto della invalidità temporanea.
Al riguardo, è corretto quanto osservato da parte appellante, secondo cui i giorni di invalidità temporanea sono 100, come indicato nella relazione e non 25, come indicato nelle conclusioni della relazione.
Sul punto il c.t.u. si esprime in tali termini: “Il danno temporaneo differenziale, ovvero quello da attribuire agli errori medici può essere quantificato in misura di 100 giorni al 50% ed è da addebitare interamente ai sanitari dell'AI che avevano in cura il periziando. Il divieto di carico, in assenza di particolari tutele della parte lesa, è necessariamente prolungato, ma dalla documentazione si evince che il periziando non l'ha rispettato. Dopo 18-22 giorni dal trauma la frattura diveniva scomposta e dopo 80 lamentava dolore al carico prolungato. Tre mesi rappresentano la prognosi minima in caso di fratture di una certa entità del calcagno. Al paziente sono stati concessi in totale
190 giorni da parte dei sanitari dell'AI.”
La circostanza che tale danno sia ascrivibile ai sanitari dell'AI, nei cui confronti parte appellante non ha agito in giudizio, non è in tale sede rilevante. Invero, trattandosi di un'obbligazione solidale, poiché il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno, salvo il diritto di regresso di colui che ha risarcito il danno.
Dunque, utilizzando le più recenti tabelle del Tribunale di Milano, considerando che all'epoca dei fatti il veva compiuto 60 anni, l'avere riportato un danno biologico permanente nella Pt_1 misura del 16% determina un risarcimento del danno pari a € 37.572,00 (Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024, Età del danneggiato alla data del sinistro: 60 anni, Percentuale di invalidità permanente 16%; Punto danno biologico: € 3.330,81; Punto base I.T.T.: € 115,00, Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 100 = Totale danno biologico temporaneo € 5.750,00, Danno non patrimoniale risarcibile: € 43.322,00). Non è possibile in questa sede procedere ad alcun aumento per danno morale o personalizzazione poiché alcuna prova, ed ancor prima alcuna allegazione, è stata fornita al riguardo dall'appellante.
In assenza dell'errore medico, secondo il consulente nominato, il vrebbe riportato un Pt_1 danno biologico permanente nella misura dell'8%, per cui, secondo le più recenti tabelle, il risarcimento sarebbe pari ad € 12.769,00 (Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024, Età del danneggiato alla data del sinistro: 60 anni, percentuale di invalidità permanente: 8%; Punto danno biologico: € 2.264,08, Punto base I.T.T. € 115,00, giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 100, Danno non patrimoniale risarcibile € 12.769,00). Non è possibile calcolare in tale sede l'invalidità temporanea parziale, poiché la stessa è stata determinata, secondo il ctu, dall'errore medico.
Dunque, il danno iatrogeno risarcibile è pari ad € 30.553,00 (€ 43.322,00- € 12.769,00)
Tale somma deve essere quindi decurtata per la parte di responsabilità ascrivibile al Pt_1 pervenendo così alla cifra di € 22.914,75 (€ 30.553,00 - € 7.638,25).
Da tale importo, infine, deve essere detratto quanto dovuto dall'AI.
Ancorché parte appellante abbia indicato la rendita nella misura di € 51.187,00, sulla scorta della documentazione presente in atti, non è possibile determinare l'esatto importo di riferimento. Ciò perché, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità: “In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur accogliendo il criterio della comparazione tra poste omogenee, non aveva liquidato il danno per invalidità temporanea ed aveva calcolato il danno differenziale detraendo il valore della rendita dall spettante a titolo di danno biologico, senza riconoscere la maggiorazione dovuta CP_15 alla personalizzazione del danno stesso).” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 9112 del 02/04/2019).
Occorre pertanto rimettere la causa sul ruolo, onerando le parti di produrre documentazione relativa all'indennizzo corrisposto dall'AI al fine di accertare a quale titolo sia stata corrisposta la somma ed operare la compensazione per poste omogenee.
3. Le spese di lite del presente giudizio
Ogni determinazione sulle spese processuali va riservata al definitivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1 [...]
, già Controparte_1 CP_1 [...]
, nonché e Controparte_2 Controparte_3 [...]
disattesa ogni contraria istanza, Controparte_7 eccezione e deduzione, così provvede:
1. Dichiara il concorso di colpa nella misura del 25% in capo a Parte_1
2. Dispone rimettersi la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di acquisire la documentazione relativa all'indennizzo corrisposto dall'AI al fine di accertare a quale titolo sia stata corrisposta la somma ed operare la compensazione per poste omogenee.
3. Rimette la regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio alla sentenza definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito