Art. 4.
Il comune di Roma provvedera' ad invitare gli occupatori delle aree ad inoltrare domanda di acquisto, corredata di planimetria in scala 1:500, entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione degli appositi manifesti.
Nella domanda gli aspiranti all'acquisto dovranno indicare se intendono avvalersi della facolta' di corrispondere il prezzo dovuto in dieci ratei semestrali eguali, garantiti da ipoteca, fruttanti l'annuo interesse del 9 per cento.
Il consorzio per il riscatto dei terreni dell'Isola Sacra di Fiumicino partecipa alle trattative per la vendita, in nome e per conto degli interessati.
Le aree non richieste in vendita dagli occupatori e non destinate ad opere pubbliche o di pubblica utilita', saranno alienate dal comune con asta pubblica, assumendosi a base di asta prezzi non inferiori a quelli indicati dall'articolo precedente, entro un anno dallo acquisto, con assunzione da parte dell'acquirente di qualunque onere derivante da pretese di terzi.
I proventi totali della vendita, salvo che nei confronti dello Stato, sono indisponibili e impignorabili sino all'integrale adempimento di tutti gli oneri contrattuali a carico del comune.
Il comune di Roma provvedera' ad invitare gli occupatori delle aree ad inoltrare domanda di acquisto, corredata di planimetria in scala 1:500, entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione degli appositi manifesti.
Nella domanda gli aspiranti all'acquisto dovranno indicare se intendono avvalersi della facolta' di corrispondere il prezzo dovuto in dieci ratei semestrali eguali, garantiti da ipoteca, fruttanti l'annuo interesse del 9 per cento.
Il consorzio per il riscatto dei terreni dell'Isola Sacra di Fiumicino partecipa alle trattative per la vendita, in nome e per conto degli interessati.
Le aree non richieste in vendita dagli occupatori e non destinate ad opere pubbliche o di pubblica utilita', saranno alienate dal comune con asta pubblica, assumendosi a base di asta prezzi non inferiori a quelli indicati dall'articolo precedente, entro un anno dallo acquisto, con assunzione da parte dell'acquirente di qualunque onere derivante da pretese di terzi.
I proventi totali della vendita, salvo che nei confronti dello Stato, sono indisponibili e impignorabili sino all'integrale adempimento di tutti gli oneri contrattuali a carico del comune.