Articolo 52 della Legge 10 maggio 1983, n. 212
Articolo 51Articolo 53
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7 giugno 1983
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1 gennaio 2017
Art. 52. (( 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, e' stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, frequentati dagli arruolati e dagli ispettori o dai sovrintendenti in applicazione della presente legge, con quelli rilasciati dagli istituti professionali ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253 , anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturita' professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli. ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2017
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