Art. 52. (( 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, e' stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, frequentati dagli arruolati e dagli ispettori o dai sovrintendenti in applicazione della presente legge, con quelli rilasciati dagli istituti professionali ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253 , anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturita' professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli. ))
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7 giugno 1983
7 giugno 1983
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1 gennaio 2017
1 gennaio 2017
Commentario • 1
- 1. Secondo ciclo del sistema educativo (licei e istruzione-formazione professionale)Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 ottobre 2005 · 1.2575239
Giurisprudenza • 4
- 1. Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 18/12/2012, n. 5413Provvedimento: […] Rileva la ricorrente la violazione dell'art. 1 del d.P.R. n. 1484 del 1965, dell'art. 52 della legge n. 212 del 1983, del d.P.R. n. 908 del 1982, della legge n. 124 del 1999, della legge n. 333 del 2001, nonché illogicità, disparità di trattamento e travisamento; per essere l'insegnamento suddetto perfettamente equiparabile a quello svolto presso le scuole pubbliche, ai fini dell'attribuzione del punteggio.Leggi di più...