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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/10/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1850/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa IA TT Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1850 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 23.04.2025 da:
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] int 12
e
(c.f. ), nato a [...], il [...] e residente in [...]C.F._2
RA (Ve), Via Valleselle n. 26, entrambi elettivamente domiciliati presso lo Studio degli avvocati Marialuisa Poppa (pec e AR D'LB (pec Email_1
in Mestre (VE), Via Verdi 5, le quali li rappresentano ed Email_2 assistono per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: scioglimento del matrimonio
1 Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 16.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 16.09.2025, che di seguito si riproducono: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 28.07.2007, matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Venezia atto n. 18, parte 1 anno 2007, Comune di Venezia Ufficio 3; ordinare al Comune di Venezia di annotare Per_ l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
condizioni: 1) i figli minori e saranno affidati Per_2 ad entrambi i genitori in regime condiviso con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre in
AL (Ve), Via Roma 198 int 12; 2) tenuto conto del fatto che la signora ha un lavoro part time per Pt_1 il quale fa dei turni che le vengono comunicati di settimana in settimana e che il signor invece, al momento CP_1 risulta disoccupato, i genitori concordano che i figli minori, compatibilmente con le preminenti esigenze, scolastiche ed extrascolastiche degli stessi, staranno con il papà a weekend alterni dal venerdì sera sino alla domenica sera. Durante la settimana i figli staranno con il papà nei giorni in cui la mamma avrà il turno di lavoro pomeridiano, dalla fine dell'orario scolastico sino a quando la mamma rincaserà dal lavoro;
quindi, ritorneranno a dormire a casa con la Per_ mamma. Il resto del tempo i figli staranno con la mamma. Si precisa, altresì che che ha già compiuto 17 anni, ed è autonoma nell'andare a scuola la mattina, potrà fermarsi a dormire dal papà anche durante la settimana quando lo vorrà (doc. 10 piano genitoriale); 3) nel periodo estivo i minori potranno trascorrere almeno due settimane di vacanza anche non continuative con ciascun genitore, previo accordo tra le parti da definirsi entro il mese di maggio.
4) Con riferimento ai periodi di vacanza scolastici: si mantiene la stessa alternanza del periodo ordinario;
i figli minori staranno alternativamente con l'uno o l'altro genitore nei giorni 24 e 25 dicembre, 31 e 1 gennaio e nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Anche i ponti scolastici saranno alternati;
5) Il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei due figli con il versamento della somma di € 200,00 ciascuno, per un totale di € 400,00, somma soggetta a rivalutazione Istat annualmente, che verrà versata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora entro il giorno 15 di ogni mese;
6) quanto alle spese straordinarie, di cui al protocollo del Tribunale di Pt_1
Venezia, le stesse verranno suddivise al 50% tra le parti. Sempre al 50% tra le parti verranno suddivise le spese relative alle scarpe ed ai capi spalla o abbigliamento più costoso;
7) quanto l'accordo sottoscritto dai coniugi in sede di separazione, ai sensi del quale il signor si impegnava a versare alla signora la somma di euro CP_1 Pt_1
20.000,00 (euro ventimila/00) quale corrispettivo di quanto versato dalla stessa a titolo di concorso al pagamento del mutuo, resta da versare ancora la somma residua di € 6.000,00 (euro seimila/00) che verrà corrisposta tramite versamento mensile di € 200,00 fino a concorrenza dell'importo totale;
8) il signor acconsente sin d'ora che CP_1
l'assegno unico INPS continui ad essere versato sul conto corrente intestato alla signora e resti nella sua Pt_1 disponibilità al fine di sostenere le spese per i figli;
9) le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio e rinnovo dei Per_ documenti validi per l'espatrio di e . Per_2
2 Per il P.M. intervenuto: “accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 28.07.2007 contratto matrimonio con rito civile in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi dal 09.07.2024, data dell'udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice Delegato, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, nella procedura di separazione consensuale (R.G. N. 1455/2024) omologata con sentenza del Tribunale di Venezia
n. 215/2024, pubbl. 26.08.2024.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge
– domanda diretta alla dichiarazione dello scioglimento del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 16.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
***
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi dal 09.07.2024, data dell'udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice Delegato, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, nella procedura di separazione consensuale (R.G. N. 1455/2024) omologata con sentenza del Tribunale di Venezia
n. 215/2024, pubbl. 26.08.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse morale e materiale della prole, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28.07.2007 da Pt_1
e , trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di
[...] CP_1
Venezia al n. 18, parte I, Uff.3, dell'anno 2007;
3 - Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 07.10.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa IA TT
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa IA TT Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1850 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 23.04.2025 da:
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] int 12
e
(c.f. ), nato a [...], il [...] e residente in [...]C.F._2
RA (Ve), Via Valleselle n. 26, entrambi elettivamente domiciliati presso lo Studio degli avvocati Marialuisa Poppa (pec e AR D'LB (pec Email_1
in Mestre (VE), Via Verdi 5, le quali li rappresentano ed Email_2 assistono per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: scioglimento del matrimonio
1 Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 16.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 16.09.2025, che di seguito si riproducono: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 28.07.2007, matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Venezia atto n. 18, parte 1 anno 2007, Comune di Venezia Ufficio 3; ordinare al Comune di Venezia di annotare Per_ l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
condizioni: 1) i figli minori e saranno affidati Per_2 ad entrambi i genitori in regime condiviso con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre in
AL (Ve), Via Roma 198 int 12; 2) tenuto conto del fatto che la signora ha un lavoro part time per Pt_1 il quale fa dei turni che le vengono comunicati di settimana in settimana e che il signor invece, al momento CP_1 risulta disoccupato, i genitori concordano che i figli minori, compatibilmente con le preminenti esigenze, scolastiche ed extrascolastiche degli stessi, staranno con il papà a weekend alterni dal venerdì sera sino alla domenica sera. Durante la settimana i figli staranno con il papà nei giorni in cui la mamma avrà il turno di lavoro pomeridiano, dalla fine dell'orario scolastico sino a quando la mamma rincaserà dal lavoro;
quindi, ritorneranno a dormire a casa con la Per_ mamma. Il resto del tempo i figli staranno con la mamma. Si precisa, altresì che che ha già compiuto 17 anni, ed è autonoma nell'andare a scuola la mattina, potrà fermarsi a dormire dal papà anche durante la settimana quando lo vorrà (doc. 10 piano genitoriale); 3) nel periodo estivo i minori potranno trascorrere almeno due settimane di vacanza anche non continuative con ciascun genitore, previo accordo tra le parti da definirsi entro il mese di maggio.
4) Con riferimento ai periodi di vacanza scolastici: si mantiene la stessa alternanza del periodo ordinario;
i figli minori staranno alternativamente con l'uno o l'altro genitore nei giorni 24 e 25 dicembre, 31 e 1 gennaio e nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Anche i ponti scolastici saranno alternati;
5) Il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei due figli con il versamento della somma di € 200,00 ciascuno, per un totale di € 400,00, somma soggetta a rivalutazione Istat annualmente, che verrà versata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora entro il giorno 15 di ogni mese;
6) quanto alle spese straordinarie, di cui al protocollo del Tribunale di Pt_1
Venezia, le stesse verranno suddivise al 50% tra le parti. Sempre al 50% tra le parti verranno suddivise le spese relative alle scarpe ed ai capi spalla o abbigliamento più costoso;
7) quanto l'accordo sottoscritto dai coniugi in sede di separazione, ai sensi del quale il signor si impegnava a versare alla signora la somma di euro CP_1 Pt_1
20.000,00 (euro ventimila/00) quale corrispettivo di quanto versato dalla stessa a titolo di concorso al pagamento del mutuo, resta da versare ancora la somma residua di € 6.000,00 (euro seimila/00) che verrà corrisposta tramite versamento mensile di € 200,00 fino a concorrenza dell'importo totale;
8) il signor acconsente sin d'ora che CP_1
l'assegno unico INPS continui ad essere versato sul conto corrente intestato alla signora e resti nella sua Pt_1 disponibilità al fine di sostenere le spese per i figli;
9) le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio e rinnovo dei Per_ documenti validi per l'espatrio di e . Per_2
2 Per il P.M. intervenuto: “accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 28.07.2007 contratto matrimonio con rito civile in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi dal 09.07.2024, data dell'udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice Delegato, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, nella procedura di separazione consensuale (R.G. N. 1455/2024) omologata con sentenza del Tribunale di Venezia
n. 215/2024, pubbl. 26.08.2024.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge
– domanda diretta alla dichiarazione dello scioglimento del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 16.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
***
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi dal 09.07.2024, data dell'udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice Delegato, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, nella procedura di separazione consensuale (R.G. N. 1455/2024) omologata con sentenza del Tribunale di Venezia
n. 215/2024, pubbl. 26.08.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse morale e materiale della prole, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28.07.2007 da Pt_1
e , trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di
[...] CP_1
Venezia al n. 18, parte I, Uff.3, dell'anno 2007;
3 - Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 07.10.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa IA TT
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