TAR Roma, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 967
TAR
Ordinanza cautelare 14 ottobre 2025
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Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento di aggiudicazione per erronea valutazione delle offerte tecniche

    Il Collegio ritiene che la valutazione delle offerte tecniche rientri nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante, che non è stata trasmodata in irragionevolezza manifesta, poiché la mancata attribuzione di un punteggio positivo alla ricorrente non appare palesemente irragionevole. Le valutazioni tecniche delle commissioni di gara sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo, salvo casi di manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti.

  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento di aggiudicazione derivante dal tempo esiguo impiegato dalla Commissione nell’esaminare ogni singolo progetto

    La doglianza è infondata poiché l'analisi delle offerte tecniche è stata condotta individualmente dai membri della commissione in un arco temporale di dieci giorni lavorativi. Il tempo impiegato per la valutazione nelle singole sedute si somma a quello individuale, rendendo il giudizio ponderato. L'esiguità del tempo impiegato dalla commissione non è di per sé indice di illegittimità, potendo derivare da particolari doti, organizzazione dei lavori o valutazione a prima vista dei progetti.

  • Rigettato
    Violazione del principio di autovincolo e violazione della composizione della commissione di gara

    La competenza della commissione deve essere apprezzata globalmente in ordine alla materia oggetto dell'affidamento, e i profili curriculari dei membri ne comprovano l'adeguatezza. La sostituzione di un membro titolare con un supplente è legittima se motivata dall'indisponibilità documentata del titolare.

  • Rigettato
    Illegittimità della legge di gara per mancata previsione della valutazione individuale delle offerte da parte dei singoli commissari

    La censura è infondata poiché l'allegato al disciplinare, pur non esplicitando la fase individuale, la sottintende. In assenza di diversa indicazione, si applica la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari. Inoltre, le valutazioni discrezionali sono state espresse all'unanimità dalla commissione, assorbendo i giudizi individuali. L'orientamento giurisprudenziale citato dalla ricorrente si riferisce al metodo del confronto a coppie, estraneo alla procedura in esame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 967
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 967
    Data del deposito : 16 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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