Ordinanza cautelare 14 ottobre 2025
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00967/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08800/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8800 del 2025, proposto da Copernico Società Consortile per azioni, in proprio e in qualità di mandataria del costituendo r.t.i., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B28BB83FAF, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Giustiniani, Antonello Frasca, Alessandro Paccione, Anna Logorelli, con domicilio eletto presso lo studio Marco Giustiniani (Pavia E NS) in Roma, via Bocca di Leone n. 78;
contro
Cotral S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Di Pietro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi Attività 360 Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Consorzio Stabile Cmf, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Tedeschi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Cns Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Coopservice Soc. Coop. P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Ce.Im., in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Dussmann Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Consorzio G.I.S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore ;
intimati e non costituiti in giudizio;
Team Service Società Consortile a r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con Società Nazionale Appalti Manutenzioni Lazio Sud S.N.A.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Avilio Presutti, Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
I.C. Servizi Consorzio Stabile a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Ruffini, Marco Orlando, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
(i) del provvedimento di aggiudicazione del Lotto n. 1 della “Procedura Aperta n. 12/2024, da esperirsi mediante richiesta di Offerta in Busta Chiusa Digitale, gestita interamente per via telematica, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 25, 71 e 108, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento del Global Service di igiene ambientale del parco mezzi e degli impianti Cotral S.p.A. - CPV 909170008 - RUP NI Garropoli - Lotto 1: CIG B28BB83FAF”, prot. n. 2025U0010217 del 12 giugno 2025, di Cotral S.p.A., trasmessa il 16 giugno 2025 (nota PI128384-25), attraverso il Portale STELLA;
(ii) della deliberazione del C.d.A. n. 43 del 13 giugno 2024 (doc. 2), del bando di gara (doc. 3), del Disciplinare di gara (doc. 4), dell'Allegato 14 al Capitolato speciale di appalto (doc. 5);
(iii) di tutti i verbali e le comunicazioni, ivi inclusi tutti i verbali della commissione giudicatrice e del seggio di gara e della proposta di aggiudicazione (doc.ti 6, 7 e 8);
(iv) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.
nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto d'appalto medio tempore stipulato,
nonché per la condanna al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Team Service Società Consortile a r.l. e di Ic Servizi Consorzio Stabile a r.l. e di Cotral S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con l’odierno ricorso venivano impugnati gli atti tutti della procedura aperta n. 12/2024 indetta dalla Cotral S.p.A. per l’affidamento del servizio di igiene ambientale del parco mezzi e degli impianti della stazione appaltante, ivi incluso, quale atto finale della ridetta procedura, il provvedimento di aggiudicazione in favore dell’IC Servizi - Consorzio Stabile a r.l. del lotto n. 1, adottato in data 12 giugno 2025 e successivamente pubblicato e comunicato in data 16 giugno 2025.
1.2. Il gravame risultava affidato ai seguenti motivi di ricorso:
I. Illegittimità del provvedimento di aggiudicazione per erronea valutazione delle offerte tecniche: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost, degli artt. 17, 107 e 108 del d.lgs. n. 36/2023, del par. 18 del Disciplinare di gara, dei criteri di valutazione elencati nella Tabella riportata nell’Allegato 14 “Criteri di Aggiudicazione” del CS; eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento, contraddittorietà, travisamento dei presupposti di fatto, illogicità e ingiustizia manifesta.
II. Illegittimità del provvedimento di aggiudicazione derivante dal tempo esiguo impiegato dalla Commissione nell’esaminare ogni singolo progetto:
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost, degli artt. 17, 107 e 108 del d.lgs. n. 36/2023, del par. 18 del Disciplinare di gara, dei criteri di valutazione elencati nella Tabella riportata nell’Allegato 14 “Criteri di Aggiudicazione” del CS; eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento, contraddittorietà, travisamento dei presupposti di fatto, illogicità e ingiustizia manifesta.
III. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 93 d.lgs. 36/2023; violazione dei principi di imparzialità e trasparenza; violazione del principio dell’autovincolo; eccesso di potere per violazione del procedimento, sviamento di potere, illogicità e ingiustizia manifesta.
IV. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost, degli artt. 87, 93 del d.lgs. n. 36/2023, del Bando tipo-Anac n. 1/2023; violazione del principio di trasparenza .
1.3. Si costituivano in giudizio la Team Service Società consortile a r.l. e il Consorzio stabile a r.l. IC Servizi, instando per il rigetto del gravame e la condanna di parte ricorrente alle spese di lite.
1.4. Si costituiva in giudizio la Cotral S.p.A., parimenti instando per la reiezione del ricorso e la condanna di parte ricorrente alle spese di lite.
1.5. Con l’ordinanza del 14 ottobre 2025 n. 5587 questa Sezione respingeva la domanda cautelare rilevato che “ il pregiudizio patrimoniale posto alla base dell’istanza incidentale non pare munito dei necessari requisiti di gravità e irreparabilità posto che, in materia di appalti di servizi, è esclusa la sussistenza del danno in ragione della possibilità di subentro nell’esecuzione del servizio di durata triennale nell’ipotesi di accoglimento dell’atto introduttivo nel merito (cfr. Cons. Stato, ordinanza 25 luglio 2025, n. 2730)”.
1.6. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
2.1. Preliminarmente il Collegio ritiene di doversi pronunciare in ordine alle eccezioni di inammissibilità e irricevibilità del ricorso, formulate dai controinteressati, e motivate in ragione del fatto che non avendo parte ricorrente fornito la prova di resistenza, non avrebbe interesse alla formulazione dei motivi di censura e avrebbe tardivamente impugnato il bando di gara.
2.2. Ritiene il Collegio che le eccezioni siano infondate in quanto la ricorrente agisce al fine di vedere soddisfatto non già l’interesse diretto all’aggiudicazione della gara - di difficile verificazione essendo settima classificata nella graduatoria finale - bensì, dichiaratamente, al fine di vedere soddisfatto l’interesse strumentale alla riedizione della gara di cui contesta l’illegittimità dal principio, censurando, infatti, l’illegittimità della lex specialis asseritamente riverberatasi su tutto il procedimento di aggiudicazione.
2.3. Ebbene, l’interesse a ricorrere ben sussiste benché lo stesso sia qualificabile come strumentale, essendo parte ricorrente operatore economico attivo nel settore e ambendo all’aggiudicazione della commessa all’esito della riedizione della procedura di gara, non occorrendo, in definitiva, che sia fornita, in tale prospettiva, nessuna prova di resistenza.
2.4. Quanto al profilo della tardività avente ad oggetto il quarto motivo di ricorso, anche la relativa eccezione si appalesa infondata in quanto la lex specialis , non immediatamente escludente, va impugnata, secondo granitico orientamento della giurisprudenza amministrativa, congiuntamente all’atto lesivo ( id est l’aggiudicazione a favore del controinteressato) ed entro i termini decadenziali decorrenti dalla conoscenza di quest’ultimo ovvero dalla comunicazione della disposta aggiudicazione (secondo il sistema dell’impugnazione congiunta o doppia impugnazione).
3.1. Venendo all’esame del merito, con il primo motivo di ricorso viene dedotta l’illegittimità della valutazione espressa dalla commissione di gara sulle offerte presentate dalla ricorrente e dal Consorzio controinteressato IC Servizi.
La doglianza non può essere favorevolmente apprezzata poiché rientra nella lata discrezionalità rimessa alla stazione appaltante la facoltà di disciplinare l’attribuzione dei diversi punteggi da attribuire alle offerte tecniche, senza che nel caso di specie l’Amministrazione abbia trasmodato, nel concreto esercizio del potere, nell’irragionevolezza manifesta, posto che la mancata attribuzione di un punteggio positivo ovvero premiale a favore dell’offerta prodotta dalla ricorrente - in quanto carente di un quid pluris qualitativo nell’erogazione del servizio - non costituisce scelta palesemente irragionevole né è stata evidenziata sproporzione tra le diverse formule valutative.
3.2. A ciò si aggiunga che – secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente – “ le valutazioni delle offerte tecniche da parte delle commissioni di gara sono espressione di discrezionalità tecnica e come tali sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti ” (ex multis, Cons. St., sez. V, 30 aprile 2015, n. 2198; 23 febbraio 2015, n. 882; 26 marzo 2014, n. 1468; sez. III, 13 marzo 2012, n. 1409).
Da detto principio si ricavano due logici corollari:
a) devono ritenersi di norma inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazioni per loro natura opinabili (ex multis, Cons. Stato, III, 14 gennaio 2020, n. 330), “ perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a.” (Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2019, n. 2893).
b) quand’anche il vaglio giurisdizionale circa le valutazioni tecniche sia esercitabile, al ricorrere dei presupposti su richiamati (abnormità, errori di fatto ecc.), con potere del Giudice di esercitare un sindacato che risulta intrinseco delle valutazioni in punto di attendibilità, in ogni caso “ esula dal compito del giudice il riesame delle autonome valutazioni dell’interesse pubblico compiute dall’Amministrazione ” (Cons. Stato, V, 16 gennaio 2017, n. 99, che richiama es. Cons. Stato, VI, 3 maggio 2002, n. 2334).
3.3. Ciò che, più in generale, occorre evidenziare è che, per quanto desumibile dalle offerte tecniche proposte dalle parti, l’assenza di elementi di manifesta illogicità nel riconoscimento dei punteggi contestati, comporta che gli stessi risultino incensurabili; ciò in applicazione di consolidati principi, invalsi negli orientamenti delle corti, per cui il punteggio da attribuire alle singole voci delle offerte tecniche rientra nell’ambito della discrezionalità tecnica della commissione di gara, insindacabile nel merito, se non in presenza, per l’appunto, di macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta, essendo da escludere la possibilità per il ricorrente e per il giudice stesso di sostituire il giudizio proprio a quello reso dalla commissione di gara (cfr., da ultimo TAR Campania – Salerno, Sez. II, 16 giugno 2025, n. 1149; CdS, Sez. VII, 20 giugno 2025, n. 5392).
4.1. Con il secondo motivo di ricorso si rileva come il tempo impiegato dalla commissione per l’esame delle offerte tecniche sarebbe stato « talmente esiguo […] da rendere inverosimile (e addirittura impossibile) che si tratti di giudizi ponderati », con la conseguenza che parte ricorrente ne deduce l’erroneità/illegittimità, ex se, dei punteggi attribuiti dalla commissione di gara.
Tali doglianze sono, però, prive di pregio, sol che si consideri che l’analisi delle singole offerte tecniche è stata condotta individualmente ed autonomamente, in prima battuta, dai singoli membri della commissione, i quali, a tal fine, hanno goduto di un arco temporale tutt’altro che irrisorio (ovverosia dieci giorni lavorativi, dal 24 febbraio 2025, data della ricognizione delle offerte, al giorno 7 marzo 2025, data in cui si sono concluse le operazioni di valutazione delle offerte tecniche).
4.2. Appare evidente che il tempo impiegato per la valutazione delle offerte nelle singole sedute deve assommarsi a quello speso da ciascun componente la commissione per il proprio apporto individuale, con la conseguenza che l’espressione dei punteggi è stata frutto di un giudizio più che ponderato (si veda, ex multis, TAR Molise, Sez. I, 6 giugno 2024, n. 183: « con riferimento ai tempi per la valutazione delle offerte nell’ambito delle gare pubbliche, deve essere precisato che l’esiguità del tempo impiegato dalla commissione non è di per sé indice di illegittimità. Va escluso che possa essere sostenuta l’illegittimità dell’operato della commissione giudicatrice di un appalto, esclusivamente sulla base della limitatezza dei tempi dedicati alla valutazione di ciascuna offerta desumibile dai verbali di gara, in assenza di altri elementi sintomatici. Il Consiglio di Stato ha affermato che debba essere esclusa la possibilità di addurre a indice di illegittimità dell’operato del seggio di gara la pretesa inadeguatezza dei tempi impiegati per l’esame delle offerte, potendo la brevità dei lavori essere la risultante di particolari doti, anche di sintesi, dei componenti della commissione giudicatrice, dell’adeguatezza della organizzazione dei suoi lavori ovvero dalla rilevazione a volte ictu oculi delle peculiari caratteristiche dei progetti presentati. Si deve anche considerare la preventiva attività istruttoria eseguita dalla commissione relativamente all’esame delle proposte progettuali presentate dai concorrenti» ).
5.1. Con il terzo motivo di ricorso si rappresenta che la procedura di gara sarebbe viziata per via della non coincidenza tra la composizione della commissione di gara designata dal Direttore generale di Cotral, attraverso il provvedimento prot. DG U54 dell’11 dicembre 2024, pubblicato il 24 febbraio 2025, e la composizione della commissione che ha concretamente condotto le attività attribuite a detto organo, la quale risulterebbe, peraltro, composta da membri asseritamente privi della competenza tecnica nella materia oggetto di affidamento. In particolare, si lamenta come il membro NI Garropoli sia stata sostituita, senza l’adozione di un provvedimento motivato, dall’Ing. LE TI, originariamente nominata come membro supplente.
La doglianza non può trovare condivisione.
Quanto al primo profilo si richiama il pacifico orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, secondo cui la competenza della Commissione giudicatrice deve essere globalmente apprezzata in ordine alla materia oggetto dell’affidamento e tale dato risulta compiutamente comprovato ex actis in base ai profili curriculari dei suoi membri.
Quanto al secondo profilo v’è da rilevare che il componente supplente, legittimamente designato ab origine a mezzo di decreto di nomina della Commissione giudicatrice, si è trovato a integrarla a motivo della indisponibilità, documentata in atti, di un componente titolare di talché nessuna illegittimità può essere contestata al riguardo.
6.1. Con l’ultimo motivo di ricorso viene altresì censurata l’illegittimità della legge di gara per non aver la medesima previsto la valutazione individuale delle offerte da parte dei singoli commissari quale presupposto per la successiva valutazione della Commissione di gara e tanto in violazione delle previsioni del bando tipo ANAC n. 1/2023.
La censura, pur suggestiva, è immeritevole di positivo apprezzamento in quanto l’allegato n. 14 al disciplinare di gara, nel prevedere l’attribuzione del coefficiente da parte della Commissione di gara non ha eliso, bensì implicitamente sottinteso, la precedente fase della valutazione individuale da parte dei singoli commissari, né può assumere rilievo, al fine di ritenere esclusa la ridetta fase, la circostanza che non sia stato esplicitato il metodo di calcolo del coefficiente unico attribuito dalla Commissione, in quanto, in assenza di diversa indicazione, non può che valere ed essere applicato quello della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari.
6.2. V’è poi ulteriormente da considerare che, nel caso in esame, la Commissione risulta aver espresso le valutazioni discrezionali delle offerte tecniche degli operatori economici concorrenti all’unanimità sicché nessun pregiudizio può esser lamentato dall’impresa ricorrente a motivo del principio consolidato espresso dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui gli apprezzamenti dei commissari sono destinati a essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali.
Del resto, per concludere in ordine alla censura in esame, l’orientamento pretorio richiamato da parte ricorrente di cui all’Adunanza plenaria n. 16/2022, secondo cui si appalesa necessaria l’esplicitazione della valutazione individuale da parte di ciascun commissario, è riferito al peculiare metodo valutativo del confronto a coppie estraneo alla procedura di affidamento in scrutinio (“ le valutazioni espresse dai singoli commissari, nella forma del coefficiente numerico non comparativo, possono ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale, in assenza di una disposizione che ne imponga l’autonoma verbalizzazione, mentre per il confronto a coppie la manifestazione della preferenza è e deve essere anzitutto in una prima fase individuale, nel senso sopra precisato, e in quanto tale individualmente espressa e risultante dalla verbalizzazione ” Ad. Pl. n. 16/2022).
7. Alla luce delle sopra illustrate motivazioni il ricorso va, dunque, respinto in quanto infondato.
8. Le peculiarità della vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO AV, Presidente
Ida Tascone, Referendario, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | DO AV |
IL SEGRETARIO