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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1271/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ALVINO GENNARO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13230/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ON CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2025 00025918 77000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 688/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sezione 5
Udienza del 16.01.2026
r.g.r 13230/2025
Con ricorso depositato in data 10.07.2025, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava cartella di pagamento n. 100 2025 00025918 77/000 emessa da Agenzia delle entrate Riscossione e relativa a tassa auto anno
2019 per un importo di €. 498,22.
La ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici le cartelle di pagamento impugnato e la intervenuta prescrizione del credito vantato dall' ente impositore. Chiedeva così l' accoglimento del ricorso.
Sebbene ritualmente destinatarie di ricorso notificato a mezzo pec, in data 17/06/2025, nè Agenzia delle
Entrate nè ON CA, si costituivano.
In data 16.01.2026, questa Corte, visti gli atti e i documenti del procedimento osserva che il ricorso è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In tema di prescrizione, granitica giurisprudenza, in tema di tassa automobilistica, è ormai solida nel ritenere triennale il termine di prescrizione per la sua riscossione. Tanto è previsto dal D.L. 30 dicembre 1982, n.
953, art. 5, comma 51, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53 , secondo cui: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità, si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Giova inoltre precisare, che nel procedimento tributario, l' ente impositore/riscossore, sebbene non dia impulso al procedimento, viene qualificato come attore in senso sostanziale e, in quanto tale, deve provare le circostanze che confermino la pretesa creditoria.
Nel caso di specie, ON CA e Agenzia delle Entrate- Riscossione, pur essendo state ritualmente destinatarie di notificazione a mezzo pec del ricorso introduttivo, non si sono costituite in giudizio e pertanto non hanno assolto all'onere probatorio che la legge addossa all'ente impositore/ riscossore.
Più in particolare, quest'ultimo, non costituendosi, non ha fornito la prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici la cartella di pagamento impugnata, condizione, questa, necessaria per la legittimità dell'atto conseguente.
Per tali ragioni il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento della cartella di pagamento impugnata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna ON CA e ADER in solido al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 250,00 oltre oneri fiscali se dovuti con attribuzione ai procuratori antistatari .
Napoli, lì 16.01.2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ALVINO GENNARO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13230/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ON CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2025 00025918 77000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 688/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sezione 5
Udienza del 16.01.2026
r.g.r 13230/2025
Con ricorso depositato in data 10.07.2025, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava cartella di pagamento n. 100 2025 00025918 77/000 emessa da Agenzia delle entrate Riscossione e relativa a tassa auto anno
2019 per un importo di €. 498,22.
La ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici le cartelle di pagamento impugnato e la intervenuta prescrizione del credito vantato dall' ente impositore. Chiedeva così l' accoglimento del ricorso.
Sebbene ritualmente destinatarie di ricorso notificato a mezzo pec, in data 17/06/2025, nè Agenzia delle
Entrate nè ON CA, si costituivano.
In data 16.01.2026, questa Corte, visti gli atti e i documenti del procedimento osserva che il ricorso è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In tema di prescrizione, granitica giurisprudenza, in tema di tassa automobilistica, è ormai solida nel ritenere triennale il termine di prescrizione per la sua riscossione. Tanto è previsto dal D.L. 30 dicembre 1982, n.
953, art. 5, comma 51, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53 , secondo cui: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità, si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Giova inoltre precisare, che nel procedimento tributario, l' ente impositore/riscossore, sebbene non dia impulso al procedimento, viene qualificato come attore in senso sostanziale e, in quanto tale, deve provare le circostanze che confermino la pretesa creditoria.
Nel caso di specie, ON CA e Agenzia delle Entrate- Riscossione, pur essendo state ritualmente destinatarie di notificazione a mezzo pec del ricorso introduttivo, non si sono costituite in giudizio e pertanto non hanno assolto all'onere probatorio che la legge addossa all'ente impositore/ riscossore.
Più in particolare, quest'ultimo, non costituendosi, non ha fornito la prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici la cartella di pagamento impugnata, condizione, questa, necessaria per la legittimità dell'atto conseguente.
Per tali ragioni il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento della cartella di pagamento impugnata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna ON CA e ADER in solido al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 250,00 oltre oneri fiscali se dovuti con attribuzione ai procuratori antistatari .
Napoli, lì 16.01.2026
Il Giudice Monocratico