Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 1271
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Accolto
    Mancata notifica atti prodromici

    L'ente impositore/riscossore, non essendosi costituito in giudizio, non ha assolto all'onere probatorio, non fornendo la prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici, condizione necessaria per la legittimità dell'atto impugnato.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione triennale per la riscossione della tassa automobilistica, come previsto dal D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 51. L'ente impositore non ha fornito prova contraria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 1271
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1271
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo