TRIB
Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 01/09/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale di Avellino, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Lucia Cammarota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, nella causa civile iscritta al
RG n. 1008/2018,
TRA
(C.F. ) rapp.ta e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Orazio Pedicino (C.F.: ; C.F._2
-ATTRICE-
E
P.I. , in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Erika Villanova e dall'avv.
Federico Giusto;
-CONVENUTA-
E già Controparte_2 CP_3
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] P.IVA_1
contumace;
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI
1 Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69 del
18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del 04.07.2009, ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Con citazione, l'attrice chiedeva Parte_1
condannarsi le convenute al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il giorno
12.05.2016, alle ore 11.30 circa, in via Luigi Imbimbo, Avellino, allorquando mentre circolava alla guida della propria bicicletta mountain bike modello “Run&Bike” veniva urtata da tergo e scaraventata a terra dal veicolo Ford Fiesta tg. ET896KJ di proprietà della e garantita per la RCA dalla Controparte_4
, a causa di una errata manovra. A seguito CP_1
dell'impatto subito, veniva soccorsa da una ambulanza del 118 intervenuta immediatamente sul posto unitamente a una pattuglia dei Carabinieri di Avellino e, quindi, trasportata al
Pronto Soccorso dell'O.C. “Moscati” di Avellino ove le veniva
2 diagnosticato un “trauma contusivo lombo sacrale, ginocchio dx e arcata dentale superiore con rottura di 3 denti”.
Si costituiva la convenuta in persona del CP_1
legale rapp.te p.t., la quale chiedeva il rigetto della domanda eccependo che la somma offerta e corrisposta nel corso della fase stragiudiziale di € 4.205,00 era da ritenersi, invece, satisfattiva dell'intero danno patito dall'attrice.
La convenuta già Controparte_2 CP_3
in persona del legale rapp.te p.t., rimaneva contumace.
[...]
In corso di causa, il precedente giudice, dott.ssa Aureliana
Di Matteo, con ordinanza al verbale del 13.10.2021, non ammetteva la prova testimoniale in quanto “non sono rilevanti, afferendo a fatti non contestati” e nominava direttamente il Ctu medico legale nonché, successivamente al deposito della Ctu, con ordinanza al verbale dell'11.05.2023, rinviava per la discussione orale.
Precisate le conclusioni, la causa viene all'odierna udienza assegnata in decisione ex art. 281 sexies cpc, con lettura della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si precisa che, sotto il profilo metodologico, nella presente decisione si fa applicazione del criterio della "ragione più liquida", il quale suggerisce al
Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile -per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza
3 logico-sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, il principio citato risponde ad "esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Costituzione, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (Cass. S.U.
24883/2008; Cass. S.U. 26242/2014; Cass. S.U. 9936/2014 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida -desumibile dagli artt. 24 e 111 Costituzione
- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale).
In ordine alla fondatezza della domanda e sotto il profilo dell'an debeatur, non può che condividersi la decisione del precedente giudice, giusta ordinanza al verbale del 13.10.2021, in quanto “In base all'art. 115 c.p.c., il giudice è tenuto a considerare
i fatti non contestati dalle parti. La mancata contestazione da parte del convenuto di circostanze fondamentali per la controversia può implicare l'accettazione tacita degli stessi e quindi vincolare il giudice nel processo decisionale” (Cass. civ. 14860/2025).
4 Pertanto, emerge che l'addebito principale in ordine alla causazione del sinistro va certamente mosso in capo alla convenuta, che ha omesso di procedere con le dovute cautele, tamponando la bicicletta dell'attrice.
I fatti non contestati, infatti, devono essere inquadrati non nell'ambito dell'art. 2054, comma 2, c.c., bensì all'interno della disciplina dettata dall'art. 149 del Codice della Strada, che regola la fattispecie del tamponamento tra veicoli.
Da ciò discende l'applicazione di una diversa regola probatoria: non la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., ma la presunzione di responsabilità esclusiva a carico del conducente del veicolo investitore, gravato dalla presunzione di fatto di avere violato la distanza di sicurezza.
Questo diverso inquadramento normativo ha conseguenze dirette sulla distribuzione dell'onere probatorio: è il conducente del veicolo che segue a dover fornire la prova liberatoria, dimostrando di non avere potuto rispettare la distanza di sicurezza – e quindi di non avere potuto evitare l'urto – per ragioni estranee alla propria volontà e sottratte alla propria sfera di controllo (Cass. civ. 21513/2020; Cass. civ.
8051/2016; Cass. civ. 6193/2014).
Quanto alla dinamica del sinistro, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale pressoché costante secondo cui, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice della Strada, il conducente di un veicolo deve sempre mantenere una distanza di sicurezza tale da consentirgli l'arresto tempestivo, evitando collisioni con il veicolo che lo precede. Pertanto, il verificarsi di
5 un tamponamento fa sorgere a carico del conducente che ha urtato il veicolo antistante una presunzione “de facto” di inosservanza di tale obbligo;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., grava sul medesimo conducente l'onere di dimostrare che il mancato arresto del mezzo e la conseguente collisione siano stati determinati da cause, in tutto o in parte, a lui non imputabili (Cass. civ. 18708/2021; Cass. civ.
13703/2017; Cass. civ. 6193/2014).
La Suprema Corte ha più volte affermato che chi si pone alla guida di un veicolo deve garantire in ogni circostanza la possibilità di arrestarne la marcia in modo tempestivo, così da evitare collisioni con quello che precede. In difetto, per il conducente che tampona opera la presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza (Cass. civ. 20916/2016).
Procedendo quindi a esaminare i danni patiti dalla parte attrice alla luce delle predette coordinate giurisprudenziali, questo giudicante fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il
Ctu nominato in corso di causa, dott. , per la Persona_1
scrupolosità con la quale sono stati acquisiti i dati di base e per la completezza del procedimento logico-tecnico seguito nella valutazione degli elementi acquisiti, che appaiono immuni da vizi logici e metodologici.
Ne consegue che ben può riconoscersi, sulla base della tabella del danno biologico di lieve entità aggiornati dal D.M.
18/07/2025 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del
31/07/2025), quanto riportato dal Ctu, il quale riscontrava
6 postumi permanenti quantificati nella percentuale dell'1,5% pari a € 1.472,07 (19 anni), € 368,01 per danno morale (1/4 del danno biologico), 10 giorni di ITT pari a € 500,00, 20 giorni di
ITP al 50% pari a € 500,00, 20 giorni di ITP al 25% pari a € 250,00, per un totale di € 3.090,00.
Lo stesso Ctu a pag. 6 della sua consulenza precisa poi che
“A parte andrà risarcito il danno dentario emendabile a carico degli incisivi centrali superiori e laterale superiore di destra (11; 21; 22)”, calcolando all'uopo la somma di € 6.600,00 di cui € 2.700,00 “per applicazione di materiale composito da rinnovarsi per 8 volte per ciascun dente” ed € 3.900,00 “per applicazione di corona in lega preziosa e resina per ciascun dente sino al compimento del 70 esimo anno di età”.
Considerato l'importo complessivo dovuto, pari a €
9.690,00, detratto l'acconto di € 3.657,08 versato dalla convenuta, alla parte attrice spetta la somma di € 6.032,92.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Inoltre, poiché nella missiva del
24.01.2017, allegata agli atti, la convenuta ha precisato che nella somma versata di € 4.205,00 erano compresi anche “gli onorari legali”, deve ritenersi già detratta la somma di € 547,92 nei compensi come liquidati.
PQM
Il tribunale di Avellino, in persona del giudice dott.ssa
Lucia Cammarota, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede ai sensi dell'art. 281 sexies cpc:
7 -accoglie la domanda e, per l'effetto, accertata l'esclusiva responsabilità delle convenute, condanna la n CP_1
persona del legale rapp.te p.t., e la Controparte_2
già in persona del legale rapp.te p.t., in solido Controparte_3
tra loro, al pagamento della somma di € 6.032,92, in favore dell'attrice , oltre interessi legali dalla domanda Parte_1
all'effettivo soddisfo;
-condanna la in persona del legale CP_1
rapp.te p.t., e la già Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, liquidate in € 545,00 per spese e € 1.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, cassa e iva.
-pone le spese di Ctu a carico della in CP_1
persona del legale rapp.te p.t., e della Controparte_2
già in persona del legale rapp.te p.t., in solido Controparte_3
tra loro.
Avellino, 1° settembre 2025
Il giudice dott.ssa Lucia Cammarota
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale di Avellino, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Lucia Cammarota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, nella causa civile iscritta al
RG n. 1008/2018,
TRA
(C.F. ) rapp.ta e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Orazio Pedicino (C.F.: ; C.F._2
-ATTRICE-
E
P.I. , in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Erika Villanova e dall'avv.
Federico Giusto;
-CONVENUTA-
E già Controparte_2 CP_3
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] P.IVA_1
contumace;
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI
1 Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69 del
18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del 04.07.2009, ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Con citazione, l'attrice chiedeva Parte_1
condannarsi le convenute al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il giorno
12.05.2016, alle ore 11.30 circa, in via Luigi Imbimbo, Avellino, allorquando mentre circolava alla guida della propria bicicletta mountain bike modello “Run&Bike” veniva urtata da tergo e scaraventata a terra dal veicolo Ford Fiesta tg. ET896KJ di proprietà della e garantita per la RCA dalla Controparte_4
, a causa di una errata manovra. A seguito CP_1
dell'impatto subito, veniva soccorsa da una ambulanza del 118 intervenuta immediatamente sul posto unitamente a una pattuglia dei Carabinieri di Avellino e, quindi, trasportata al
Pronto Soccorso dell'O.C. “Moscati” di Avellino ove le veniva
2 diagnosticato un “trauma contusivo lombo sacrale, ginocchio dx e arcata dentale superiore con rottura di 3 denti”.
Si costituiva la convenuta in persona del CP_1
legale rapp.te p.t., la quale chiedeva il rigetto della domanda eccependo che la somma offerta e corrisposta nel corso della fase stragiudiziale di € 4.205,00 era da ritenersi, invece, satisfattiva dell'intero danno patito dall'attrice.
La convenuta già Controparte_2 CP_3
in persona del legale rapp.te p.t., rimaneva contumace.
[...]
In corso di causa, il precedente giudice, dott.ssa Aureliana
Di Matteo, con ordinanza al verbale del 13.10.2021, non ammetteva la prova testimoniale in quanto “non sono rilevanti, afferendo a fatti non contestati” e nominava direttamente il Ctu medico legale nonché, successivamente al deposito della Ctu, con ordinanza al verbale dell'11.05.2023, rinviava per la discussione orale.
Precisate le conclusioni, la causa viene all'odierna udienza assegnata in decisione ex art. 281 sexies cpc, con lettura della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si precisa che, sotto il profilo metodologico, nella presente decisione si fa applicazione del criterio della "ragione più liquida", il quale suggerisce al
Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile -per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza
3 logico-sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, il principio citato risponde ad "esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Costituzione, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (Cass. S.U.
24883/2008; Cass. S.U. 26242/2014; Cass. S.U. 9936/2014 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida -desumibile dagli artt. 24 e 111 Costituzione
- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale).
In ordine alla fondatezza della domanda e sotto il profilo dell'an debeatur, non può che condividersi la decisione del precedente giudice, giusta ordinanza al verbale del 13.10.2021, in quanto “In base all'art. 115 c.p.c., il giudice è tenuto a considerare
i fatti non contestati dalle parti. La mancata contestazione da parte del convenuto di circostanze fondamentali per la controversia può implicare l'accettazione tacita degli stessi e quindi vincolare il giudice nel processo decisionale” (Cass. civ. 14860/2025).
4 Pertanto, emerge che l'addebito principale in ordine alla causazione del sinistro va certamente mosso in capo alla convenuta, che ha omesso di procedere con le dovute cautele, tamponando la bicicletta dell'attrice.
I fatti non contestati, infatti, devono essere inquadrati non nell'ambito dell'art. 2054, comma 2, c.c., bensì all'interno della disciplina dettata dall'art. 149 del Codice della Strada, che regola la fattispecie del tamponamento tra veicoli.
Da ciò discende l'applicazione di una diversa regola probatoria: non la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., ma la presunzione di responsabilità esclusiva a carico del conducente del veicolo investitore, gravato dalla presunzione di fatto di avere violato la distanza di sicurezza.
Questo diverso inquadramento normativo ha conseguenze dirette sulla distribuzione dell'onere probatorio: è il conducente del veicolo che segue a dover fornire la prova liberatoria, dimostrando di non avere potuto rispettare la distanza di sicurezza – e quindi di non avere potuto evitare l'urto – per ragioni estranee alla propria volontà e sottratte alla propria sfera di controllo (Cass. civ. 21513/2020; Cass. civ.
8051/2016; Cass. civ. 6193/2014).
Quanto alla dinamica del sinistro, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale pressoché costante secondo cui, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice della Strada, il conducente di un veicolo deve sempre mantenere una distanza di sicurezza tale da consentirgli l'arresto tempestivo, evitando collisioni con il veicolo che lo precede. Pertanto, il verificarsi di
5 un tamponamento fa sorgere a carico del conducente che ha urtato il veicolo antistante una presunzione “de facto” di inosservanza di tale obbligo;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., grava sul medesimo conducente l'onere di dimostrare che il mancato arresto del mezzo e la conseguente collisione siano stati determinati da cause, in tutto o in parte, a lui non imputabili (Cass. civ. 18708/2021; Cass. civ.
13703/2017; Cass. civ. 6193/2014).
La Suprema Corte ha più volte affermato che chi si pone alla guida di un veicolo deve garantire in ogni circostanza la possibilità di arrestarne la marcia in modo tempestivo, così da evitare collisioni con quello che precede. In difetto, per il conducente che tampona opera la presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza (Cass. civ. 20916/2016).
Procedendo quindi a esaminare i danni patiti dalla parte attrice alla luce delle predette coordinate giurisprudenziali, questo giudicante fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il
Ctu nominato in corso di causa, dott. , per la Persona_1
scrupolosità con la quale sono stati acquisiti i dati di base e per la completezza del procedimento logico-tecnico seguito nella valutazione degli elementi acquisiti, che appaiono immuni da vizi logici e metodologici.
Ne consegue che ben può riconoscersi, sulla base della tabella del danno biologico di lieve entità aggiornati dal D.M.
18/07/2025 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del
31/07/2025), quanto riportato dal Ctu, il quale riscontrava
6 postumi permanenti quantificati nella percentuale dell'1,5% pari a € 1.472,07 (19 anni), € 368,01 per danno morale (1/4 del danno biologico), 10 giorni di ITT pari a € 500,00, 20 giorni di
ITP al 50% pari a € 500,00, 20 giorni di ITP al 25% pari a € 250,00, per un totale di € 3.090,00.
Lo stesso Ctu a pag. 6 della sua consulenza precisa poi che
“A parte andrà risarcito il danno dentario emendabile a carico degli incisivi centrali superiori e laterale superiore di destra (11; 21; 22)”, calcolando all'uopo la somma di € 6.600,00 di cui € 2.700,00 “per applicazione di materiale composito da rinnovarsi per 8 volte per ciascun dente” ed € 3.900,00 “per applicazione di corona in lega preziosa e resina per ciascun dente sino al compimento del 70 esimo anno di età”.
Considerato l'importo complessivo dovuto, pari a €
9.690,00, detratto l'acconto di € 3.657,08 versato dalla convenuta, alla parte attrice spetta la somma di € 6.032,92.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Inoltre, poiché nella missiva del
24.01.2017, allegata agli atti, la convenuta ha precisato che nella somma versata di € 4.205,00 erano compresi anche “gli onorari legali”, deve ritenersi già detratta la somma di € 547,92 nei compensi come liquidati.
PQM
Il tribunale di Avellino, in persona del giudice dott.ssa
Lucia Cammarota, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede ai sensi dell'art. 281 sexies cpc:
7 -accoglie la domanda e, per l'effetto, accertata l'esclusiva responsabilità delle convenute, condanna la n CP_1
persona del legale rapp.te p.t., e la Controparte_2
già in persona del legale rapp.te p.t., in solido Controparte_3
tra loro, al pagamento della somma di € 6.032,92, in favore dell'attrice , oltre interessi legali dalla domanda Parte_1
all'effettivo soddisfo;
-condanna la in persona del legale CP_1
rapp.te p.t., e la già Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, liquidate in € 545,00 per spese e € 1.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, cassa e iva.
-pone le spese di Ctu a carico della in CP_1
persona del legale rapp.te p.t., e della Controparte_2
già in persona del legale rapp.te p.t., in solido Controparte_3
tra loro.
Avellino, 1° settembre 2025
Il giudice dott.ssa Lucia Cammarota
8